SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 314 - I membri di un'autorità o i funzionari che, al fine di procacciare a sè o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 91 Occupazioni accessorie - (art. 23 LPers) |
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1 | Gli impiegati comunicano ai propri superiori tutte le cariche pubbliche esercitate e tutte le attività svolte dietro pagamento al di fuori del rapporto di lavoro. |
1bis | Le attività svolte gratuitamente devono essere comunicate se non possono essere esclusi conflitti di interessi.301 |
2 | L'esercizio delle cariche e delle attività di cui ai capoversi 1 e 1bis necessita dell'autorizzazione se:302 |
a | esse occupano gli impiegati in una misura tale da diminuire le loro prestazioni nell'ambito del rapporto di lavoro con la Confederazione; |
b | il tipo di attività rischia di generare un conflitto con gli interessi del servizio. |
3 | Se nel singolo caso non è possibile escludere conflitti d'interesse, l'autorizzazione è negata. I conflitti d'interesse possono sussistere in particolare per le attività seguenti: |
a | consulenza o rappresentanza di terzi in questioni che rientrano nei compiti dell'unità amministrativa presso la quale lavora l'impiegato; |
b | attività collegate a mandati svolti per conto della Confederazione o che la Confederazione deve attribuire in un prossimo futuro. |
4 | Per tutte le attività svolte dietro pagamento, il personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero necessita sempre dell'autorizzazione del DFAE. Gli impiegati dei servizi di carriera del DFAE soggiacciono all'obbligo di autorizzazione anche durante l'impiego in Svizzera. Il personale impiegato presenta periodicamente al DFAE un rapporto su tali attività. Il DFAE disciplina le modalità. |
5 | Il DFAE può prevedere un obbligo di notifica e di autorizzazione per le attività svolte dietro pagamento dalle persone al seguito del personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 91 Occupazioni accessorie - (art. 23 LPers) |
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1 | Gli impiegati comunicano ai propri superiori tutte le cariche pubbliche esercitate e tutte le attività svolte dietro pagamento al di fuori del rapporto di lavoro. |
1bis | Le attività svolte gratuitamente devono essere comunicate se non possono essere esclusi conflitti di interessi.301 |
2 | L'esercizio delle cariche e delle attività di cui ai capoversi 1 e 1bis necessita dell'autorizzazione se:302 |
a | esse occupano gli impiegati in una misura tale da diminuire le loro prestazioni nell'ambito del rapporto di lavoro con la Confederazione; |
b | il tipo di attività rischia di generare un conflitto con gli interessi del servizio. |
3 | Se nel singolo caso non è possibile escludere conflitti d'interesse, l'autorizzazione è negata. I conflitti d'interesse possono sussistere in particolare per le attività seguenti: |
a | consulenza o rappresentanza di terzi in questioni che rientrano nei compiti dell'unità amministrativa presso la quale lavora l'impiegato; |
b | attività collegate a mandati svolti per conto della Confederazione o che la Confederazione deve attribuire in un prossimo futuro. |
4 | Per tutte le attività svolte dietro pagamento, il personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero necessita sempre dell'autorizzazione del DFAE. Gli impiegati dei servizi di carriera del DFAE soggiacciono all'obbligo di autorizzazione anche durante l'impiego in Svizzera. Il personale impiegato presenta periodicamente al DFAE un rapporto su tali attività. Il DFAE disciplina le modalità. |
5 | Il DFAE può prevedere un obbligo di notifica e di autorizzazione per le attività svolte dietro pagamento dalle persone al seguito del personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 91 Occupazioni accessorie - (art. 23 LPers) |
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1 | Gli impiegati comunicano ai propri superiori tutte le cariche pubbliche esercitate e tutte le attività svolte dietro pagamento al di fuori del rapporto di lavoro. |
1bis | Le attività svolte gratuitamente devono essere comunicate se non possono essere esclusi conflitti di interessi.301 |
2 | L'esercizio delle cariche e delle attività di cui ai capoversi 1 e 1bis necessita dell'autorizzazione se:302 |
a | esse occupano gli impiegati in una misura tale da diminuire le loro prestazioni nell'ambito del rapporto di lavoro con la Confederazione; |
b | il tipo di attività rischia di generare un conflitto con gli interessi del servizio. |
3 | Se nel singolo caso non è possibile escludere conflitti d'interesse, l'autorizzazione è negata. I conflitti d'interesse possono sussistere in particolare per le attività seguenti: |
a | consulenza o rappresentanza di terzi in questioni che rientrano nei compiti dell'unità amministrativa presso la quale lavora l'impiegato; |
b | attività collegate a mandati svolti per conto della Confederazione o che la Confederazione deve attribuire in un prossimo futuro. |
4 | Per tutte le attività svolte dietro pagamento, il personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero necessita sempre dell'autorizzazione del DFAE. Gli impiegati dei servizi di carriera del DFAE soggiacciono all'obbligo di autorizzazione anche durante l'impiego in Svizzera. Il personale impiegato presenta periodicamente al DFAE un rapporto su tali attività. Il DFAE disciplina le modalità. |
5 | Il DFAE può prevedere un obbligo di notifica e di autorizzazione per le attività svolte dietro pagamento dalle persone al seguito del personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero. |