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32. Estratto della sentenza della II Corte dei reclami penali nella causa A. contro Ministero pubblico del Cantone Ticino del 21 settembre 2010 (RR.2010.105, RR.2010.162)

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; esecuzione semplificata con contestuale mantenimento del sequestro; congiunzione delle cause; diniego di giustizia e decisione di sequestro impugnabile.
Art. 80c
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 80c Esecuzione semplificata - 1 Gli aventi diritto, specialmente i detentori di documenti, informazioni o beni possono consentirne la consegna fino alla chiusura della procedura. Il consenso è irrevocabile.
1    Gli aventi diritto, specialmente i detentori di documenti, informazioni o beni possono consentirne la consegna fino alla chiusura della procedura. Il consenso è irrevocabile.
2    Se tutti gli aventi diritto acconsentono, l'autorità competente registra il consenso per scritto e chiude la procedura.
3    Se la consegna concerne solo una parte dei documenti, delle informazioni o dei beni richiesti, la procedura ordinaria si applica alla parte restante.
AIMP

Criteri per la congiunzione delle cause (consid. 1.3).
In caso di esecuzione semplificata con contestuale mantenimento del sequestro, prima di contestare quest'ultima misura, il titolare del conto deve censurare l'inattività dell'autorità d'esecuzione nel pronunciarsi sul sequestro. Per emanare tale decisione l'autorità d'esecuzione può domandare ragguagli supplementari all'autorità estera. Soltanto se entro un ragionevole termine tali informazioni non arrivano, motivo per cui l'autorità d'esecuzione non è in grado di emanare una decisione motivata, la persona toccata è abilitata ad insorgere presso il Tribunale penale federale per diniego di giustizia (consid. 1.4).

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Italien; vereinfachte Ausführung in Verbindung mit der Aufrechterhaltung der Beschlagnahme; Verfahrensvereinigung; Rechtsverweigerung und anfechtbarer Beschlagnahmeentscheid.

Art. 80c IRSG

Kriterien für eine Verfahrensvereinigung (E. 1.3).
Bei der vereinfachten Ausführung in Verbindung mit der Aufrechterhaltung der Beschlagnahme ist vom Kontoinhaber vorerst die Säumnis der ausführenden Behörde bei der Begründung der Beschlagnahme zu rügen; erst anschliessend kann die Aufrechterhaltung der Beschlagnahme angefochten werden. Um den Entscheid zu erlassen, kann die ausführende Behörde von der

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ausländischen Behörde zusätzliche Auskünfte einholen. Erst wenn innert angemessener Frist keine Auskünfte eintreffen und die ausführende Behörde deswegen nicht imstande ist, einen begründeten Entscheid zu erlassen, ist der Betroffene legitimiert, vor dem Bundesstrafgericht die Rechtsverweigerung zu rügen (E. 1.4).

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie; exécution simplifiée avec maintien du séquestre; jonction des causes; déni de justice et décision de séquestre attaquable.

Art. 80c EIMP

Critères pour la jonction des causes (consid. 1.3).
Dans le cas de l'exécution simplifiée avec le maintien du séquestre, le titulaire du compte doit, avant de contester cette dernière mesure, attaquer l'inactivité de l'autorité d'exécution de se prononcer sur le séquestre. Pour rendre une telle décision, l'autorité d'exécution peut demander des renseignements complémentaires à l'autorité étrangère. Ce n'est que si dans un délai raisonnable, de telles informations ne sont pas fournies, raison pour laquelle l'autorité d'exécution n'est pas en mesure de rendre une décision motivée, que la personne touchée par la mesure est habilitée à s'adresser au Tribunal pénal fédéral pour déni de justice (consid. 1.4).

Riassunto dei fatti:

Il 21 aprile 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato in particolare nei confronti di A., B. e C. per associazione per delinquere (art. 416
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 80c Esecuzione semplificata - 1 Gli aventi diritto, specialmente i detentori di documenti, informazioni o beni possono consentirne la consegna fino alla chiusura della procedura. Il consenso è irrevocabile.
1    Gli aventi diritto, specialmente i detentori di documenti, informazioni o beni possono consentirne la consegna fino alla chiusura della procedura. Il consenso è irrevocabile.
2    Se tutti gli aventi diritto acconsentono, l'autorità competente registra il consenso per scritto e chiude la procedura.
3    Se la consegna concerne solo una parte dei documenti, delle informazioni o dei beni richiesti, la procedura ordinaria si applica alla parte restante.
CP italiano), truffa (art. 640
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 80c Esecuzione semplificata - 1 Gli aventi diritto, specialmente i detentori di documenti, informazioni o beni possono consentirne la consegna fino alla chiusura della procedura. Il consenso è irrevocabile.
1    Gli aventi diritto, specialmente i detentori di documenti, informazioni o beni possono consentirne la consegna fino alla chiusura della procedura. Il consenso è irrevocabile.
2    Se tutti gli aventi diritto acconsentono, l'autorità competente registra il consenso per scritto e chiude la procedura.
3    Se la consegna concerne solo una parte dei documenti, delle informazioni o dei beni richiesti, la procedura ordinaria si applica alla parte restante.
CP italiano), appropriazione indebita (art. 646
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 80c Esecuzione semplificata - 1 Gli aventi diritto, specialmente i detentori di documenti, informazioni o beni possono consentirne la consegna fino alla chiusura della procedura. Il consenso è irrevocabile.
1    Gli aventi diritto, specialmente i detentori di documenti, informazioni o beni possono consentirne la consegna fino alla chiusura della procedura. Il consenso è irrevocabile.
2    Se tutti gli aventi diritto acconsentono, l'autorità competente registra il consenso per scritto e chiude la procedura.
3    Se la consegna concerne solo una parte dei documenti, delle informazioni o dei beni richiesti, la procedura ordinaria si applica alla parte restante.
CP italiano) ed esercizio abusivo dell'attività creditizia (v. art. 166 Decreto legislativo n. 58/1998 e art. 133 Decreto legislativo n. 385/1993). Con decisione del 28 aprile 2009, il Ministero pubblico del Cantone Ticino è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana ordinando una prima serie di misure coercitive. Il 30 giugno 2009 l'autorità d'esecuzione ha pure ordinato il sequestro del conto n. 3 presso la banca P. intestato a A. Avendo quest'ultimo acconsentito all'esecuzione semplificata della rogatoria, il Ministero pubblico ticinese, in data 28 maggio 2010, ha trasmesso alle autorità italiane la documentazione bancaria raccolta, comprendente anche quella relativa al conto n. 3 presso la banca P. Il 21 giugno 2010 A. ha interposto ricorso contro il sequestro, rispettivamente il mancato parziale

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dissequestro della relazione n. 3 presso la banca P. dinanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo che la misura coercitiva sia limitata ad un importo di EUR 2'600'000. . Nel frattempo, con decisione del 21 luglio 2010 il Ministero pubblico ticinese ha disposto il dissequestro parziale del conto di cui sopra limitatamente all'importo eccedente la somma di EUR 7'500'000. , decisione che A. ha a sua volta impugnato con gravame del 2 agosto 2010, reiterando le conclusioni già espresse nel suo ricorso del 21 giugno 2010.

La II Corte dei reclami penali ha congiunto le cause relative ai due ricorsi, dichiarando inammissibile il primo e respingendo il secondo.

Estratto dei considerandi:

1.3 Esigenze di economia processuale possono imporre all'autorità che tratta più richieste individuali di congiungere le stesse oppure, al contrario, di disgiungere una richiesta comune presentata da più persone (consorti) o di disgiungere una richiesta contenente questioni estranee l'una all'altra presentata da un'unica persona; le condizioni d'ammissione della congiunzione o disgiunzione di cause sono fissate dal diritto di procedura (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, p. 173). Benché non sia prevista dalla PA, applicabile alla presente causa in virtù del rinvio previsto all'art. 30 lett. b
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 80c Esecuzione semplificata - 1 Gli aventi diritto, specialmente i detentori di documenti, informazioni o beni possono consentirne la consegna fino alla chiusura della procedura. Il consenso è irrevocabile.
1    Gli aventi diritto, specialmente i detentori di documenti, informazioni o beni possono consentirne la consegna fino alla chiusura della procedura. Il consenso è irrevocabile.
2    Se tutti gli aventi diritto acconsentono, l'autorità competente registra il consenso per scritto e chiude la procedura.
3    Se la consegna concerne solo una parte dei documenti, delle informazioni o dei beni richiesti, la procedura ordinaria si applica alla parte restante.
LTPF, l'istituto della congiunzione delle cause è nondimeno ammesso nella prassi (cfr. sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.187-190 dell'8 aprile 2008, consid. 1). Nella fattispecie, è giustificato congiungere le cause RR.2010.105 e RR.2010.162, visto che entrambe, pur riferendosi a due momenti procedurali diversi, contengono sostanzialmente le stesse argomentazioni e hanno identica finalità, segnatamente ottenere che il sequestro sia limitato ad un importo di EUR 2'600'000. .

1.4. Il primo ricorso è stato interposto contro il mancato parziale dissequestro della relazione bancaria n. 3 intestata a A. presso la banca P. Il ricorrente fa coincidere tale evento con la data di chiusura della procedura rogatoriale, ossia il momento in cui egli ha acconsentito alla trasmissione semplificata della documentazione relativa al conto di cui sopra. In realtà, A., prima di contestare il mancato parziale dissequestro del suo conto, avrebbe dovuto censurare la presunta inattività dell'autorità d'esecuzione nel pronunciarsi sul sequestro. Di fatti, come rettamente rileva l'UFG, in questi

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casi il ricorrente ha diritto ad una decisione formale sul mantenimento del sequestro (v. TPF 2007 124; sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.126 del 26 settembre 2007, consid. 2.4; RR.2008.37-43 del 23 giugno 2008, consid. 2.5; RR.2009.159 dell'8 marzo 2010, consid. 2.32.4). Per emanare tale decisione l'autorità d'esecuzione può domandare ragguagli supplementari all'autorità estera. Soltanto se entro un ragionevole periodo tali informazioni non arrivano, motivo per cui l'autorità d'esecuzione non è in grado di emanare una decisione motivata, la persona toccata è abilitata ad insorgere presso il Tribunale penale federale per diniego di giustizia (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.186189 del 18 maggio 2010, consid. 3). L'erronea indicazione contenuta nella lettera di trasmissione del 28 maggio 2010 all'autorità italiana, secondo cui con la decisione di acconsentire alla trasmissione della documentazione in via agevolata sarebbe iniziato a decorrere il termine di trenta giorni per contestare il sequestro, nulla toglie a questa conclusione (v. DTF 129 IV 197 consid. 1.5). Il ricorso del 21 giugno 2010 è dunque inammissibile in questa forma. Per quanto attiene invece al gravame del 2 agosto 2010, esso è indirizzato contro la decisione del 21 luglio 2010, mediante la quale il Ministero pubblico ticinese ha sì dissequestrato il conto del ricorrente, ma solo limitatamente all'importo eccedente la somma di EUR 7'500'000. e non EUR 2'600'000. come chiesto da A. La legittimazione ricorsuale di quest'ultimo, titolare del conto oggetto della criticata misura d'assistenza, è pacifica (v. art. 80h lett. b
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 80h Diritto di ricorrere - Ha diritto di ricorrere:
a  l'UFG;
b  chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.
AIMP e art. 9a
SR 351.11 Ordinanza del 24 febbraio 1982 sull'assistenza internazionale in materia penale (OAIMP)
OAIMP Art. 9a Persona toccata - Sono considerati personalmente e direttamente toccati ai sensi degli articoli 21 capoverso 3 e 80h della legge, segnatamente:
a  nel caso di richiesta d'informazioni su un conto, il titolare del conto;
b  nel caso di perquisizioni domiciliari, il proprietario o il locatario;
c  nel caso di misure concernenti un veicolo a motore, il detentore.
OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

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