SR 922.31 Ordinanza del 30 settembre 1991 sulle bandite federali (OBAF) OBAF Art. 1 Scopo - Le bandite federali servono alla protezione ed alla conservazione di specie rare e minacciate di mammiferi e di uccelli selvatici, nonché dei loro biotopi; servono inoltre alla conservazione di effettivi sani, in numero adeguato alle circostanze locali, di specie cacciabili. |
SR 922.31 Ordinanza del 30 settembre 1991 sulle bandite federali (OBAF) OBAF Art. 5 Protezione delle specie - 1 Nelle bandite vigono le seguenti disposizioni generali: |
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1 | Nelle bandite vigono le seguenti disposizioni generali: |
a | la caccia è vietata; |
b | gli animali non vanno disturbati, braccati o adescati fuori della bandita; |
bbis | il foraggiamento degli animali selvatici e la posa di lecche saline sono vietati; |
c | i cani devono essere condotti al guinzaglio; ne sono esclusi i cani d'utilità impiegati nell'agricoltura; |
d | è vietato portar seco, conservare o adoperare armi e trappole. I Cantoni possono consentire eccezioni per persone che abitano all'interno della bandita e per zone parzialmente protette. Le persone legittimate alla caccia o i militari hanno il diritto, rispettivamente nei periodi venatorio o di servizio (servizio, tiro e ispezione obbligatori), di traversare la bandita con armi scariche. I guardiacaccia sono legittimati ad adoperare armi e trappole; |
e | è vietato piantare tende o campeggiare. È fatto salvo l'uso di campeggi ufficiali. I Cantoni possono accordare eccezioni; |
f | sono vietati il decollo e l'atterraggio di aeromobili civili con occupanti, eccetto nell'ambito dell'esercizio di aerodromi esistenti e fatte salve le disposizioni degli articoli 19 capoverso 3 lettera a, nonché 28 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 maggio 201412 sugli atterraggi esterni; |
fbis | la circolazione di aeromobili civili senza occupanti è vietata; sono fatti salvi gli interventi di polizia e gli interventi per il salvataggio di persone; i Cantoni possono inoltre accordare eccezioni per: |
fbis1 | la ricerca scientifica, |
fbis2 | programmi di monitoraggio degli effettivi di animali e dei biotopi, |
fbis3 | ispezioni di infrastrutture, |
fbis4 | fotografie e video realizzati nell'ambito di una manifestazione autorizzata secondo il capoverso 2, nonché fotografie e video di interesse pubblico, |
fbis5 | il salvataggio di cuccioli di capriolo; |
g | è vietata l'attività sciatoria fuori delle strade, delle piste e degli itinerari segnalati; |
h | è vietato circolare su strade alpestri e forestali nonché impiegare veicoli fuori delle strade e dei percorsi agricoli o forestali, fatta eccezione per il loro uso da parte dei guardiacaccia oppure per lavori agricoli o selvocolturali. I Cantoni possono accordare altre eccezioni; |
i | sono vietati gli esercizi militari con munizioni di guerra o d'esercizio; è fatto salvo l'uso, contrattualmente regolato, di balipedi e d'impianti militari speciali; sono eccettuati dal divieto il servizio di guardia delle truppe, con armi cariche, nonché il porto d'armi per compiti di controllo dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. |
2 | Le competizioni sportive o altre manifestazioni collettive sono ammesse soltanto se non compromettono gli scopi protettivi della bandita. Gli organizzatori delle manifestazioni debbono ottenere preliminarmente il relativo permesso cantonale. |
3 | Sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 2 capoverso 2, nonché i provvedimenti di cui agli articoli 8-10 e 12.15 |