IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 7 Dignità umana - La dignità della persona va rispettata e protetta. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 10 Diritto alla vita e alla libertà personale - 1 Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata. |
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1 | Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata. |
2 | Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all'integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento. |
3 | La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 818.101.26 Ordinanza del 16 febbraio 2022 sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) - Ordinanza COVID-19 situazione particolare Art. 4 Ospedali, cliniche, case di cura e case per anziani |
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1 | Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico di ospedali, cliniche, case di cura e case per anziani, tutte le persone a partire dai 12 anni devono portare una mascherina facciale. I Cantoni possono esentare singole strutture, a condizione che sia garantita la protezione delle persone particolarmente a rischio. |
2 | Non devono portare una mascherina facciale: |
a | i pazienti stazionari di ospedali e cliniche nelle loro stanze; |
b | gli ospiti delle case di cura e delle case per anziani; |
c | le persone che seguono un trattamento medico o cosmetico al viso; |
d | le persone sedute al tavolo in un settore destinato alla ristorazione; |
e | le persone che si esibiscono, segnatamente gli oratori. |
3 | I Cantoni o i gestori delle strutture possono prevedere l'obbligo della mascherina per le persone di cui al capoverso 2 lettere a, b ed e, se questo è necessario per proteggere le persone particolarmente a rischio. |
4 | I gestori delle strutture devono provvedere in modo adeguato affinché l'obbligo di portare una mascherina facciale sia rispettato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 7 Dignità umana - La dignità della persona va rispettata e protetta. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 10 Diritto alla vita e alla libertà personale - 1 Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata. |
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1 | Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata. |
2 | Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all'integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento. |
3 | La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 5 Diritto alla libertà e alla sicurezza - 1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: |
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1 | Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: |
a | se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente; |
b | se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento legittimamente adottato da un tribunale ovvero per garantire l'esecuzione di un obbligo imposto dalla legge; |
c | se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o ci sono motivi fondati per ritenere necessario di impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso; |
d | se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per sorvegliare la sua educazione, o di sua legale detenzione al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente; |
e | se si tratta della detenzione regolare di una persona per prevenire la propagazione di una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcoolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo; |
f | se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di penetrare irregolarmente nel territorio, o contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione. |
2 | Ogni persona che venga arrestata deve essere informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile dei motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico. |
3 | Ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1 c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l'istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all'udienza. |
4 | Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di indirizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla legalità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale. |
5 | Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione a una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 10 Diritto alla vita e alla libertà personale - 1 Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata. |
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1 | Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata. |
2 | Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all'integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento. |
3 | La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 818.101.26 Ordinanza del 16 febbraio 2022 sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) - Ordinanza COVID-19 situazione particolare Art. 4 Ospedali, cliniche, case di cura e case per anziani |
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1 | Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico di ospedali, cliniche, case di cura e case per anziani, tutte le persone a partire dai 12 anni devono portare una mascherina facciale. I Cantoni possono esentare singole strutture, a condizione che sia garantita la protezione delle persone particolarmente a rischio. |
2 | Non devono portare una mascherina facciale: |
a | i pazienti stazionari di ospedali e cliniche nelle loro stanze; |
b | gli ospiti delle case di cura e delle case per anziani; |
c | le persone che seguono un trattamento medico o cosmetico al viso; |
d | le persone sedute al tavolo in un settore destinato alla ristorazione; |
e | le persone che si esibiscono, segnatamente gli oratori. |
3 | I Cantoni o i gestori delle strutture possono prevedere l'obbligo della mascherina per le persone di cui al capoverso 2 lettere a, b ed e, se questo è necessario per proteggere le persone particolarmente a rischio. |
4 | I gestori delle strutture devono provvedere in modo adeguato affinché l'obbligo di portare una mascherina facciale sia rispettato. |
SR 818.101.26 Ordinanza del 16 febbraio 2022 sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) - Ordinanza COVID-19 situazione particolare Art. 4 Ospedali, cliniche, case di cura e case per anziani |
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1 | Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico di ospedali, cliniche, case di cura e case per anziani, tutte le persone a partire dai 12 anni devono portare una mascherina facciale. I Cantoni possono esentare singole strutture, a condizione che sia garantita la protezione delle persone particolarmente a rischio. |
2 | Non devono portare una mascherina facciale: |
a | i pazienti stazionari di ospedali e cliniche nelle loro stanze; |
b | gli ospiti delle case di cura e delle case per anziani; |
c | le persone che seguono un trattamento medico o cosmetico al viso; |
d | le persone sedute al tavolo in un settore destinato alla ristorazione; |
e | le persone che si esibiscono, segnatamente gli oratori. |
3 | I Cantoni o i gestori delle strutture possono prevedere l'obbligo della mascherina per le persone di cui al capoverso 2 lettere a, b ed e, se questo è necessario per proteggere le persone particolarmente a rischio. |
4 | I gestori delle strutture devono provvedere in modo adeguato affinché l'obbligo di portare una mascherina facciale sia rispettato. |
SR 818.101.26 Ordinanza del 16 febbraio 2022 sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) - Ordinanza COVID-19 situazione particolare Art. 4 Ospedali, cliniche, case di cura e case per anziani |
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1 | Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico di ospedali, cliniche, case di cura e case per anziani, tutte le persone a partire dai 12 anni devono portare una mascherina facciale. I Cantoni possono esentare singole strutture, a condizione che sia garantita la protezione delle persone particolarmente a rischio. |
2 | Non devono portare una mascherina facciale: |
a | i pazienti stazionari di ospedali e cliniche nelle loro stanze; |
b | gli ospiti delle case di cura e delle case per anziani; |
c | le persone che seguono un trattamento medico o cosmetico al viso; |
d | le persone sedute al tavolo in un settore destinato alla ristorazione; |
e | le persone che si esibiscono, segnatamente gli oratori. |
3 | I Cantoni o i gestori delle strutture possono prevedere l'obbligo della mascherina per le persone di cui al capoverso 2 lettere a, b ed e, se questo è necessario per proteggere le persone particolarmente a rischio. |
4 | I gestori delle strutture devono provvedere in modo adeguato affinché l'obbligo di portare una mascherina facciale sia rispettato. |
SR 818.101.26 Ordinanza del 16 febbraio 2022 sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) - Ordinanza COVID-19 situazione particolare Art. 4 Ospedali, cliniche, case di cura e case per anziani |
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1 | Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico di ospedali, cliniche, case di cura e case per anziani, tutte le persone a partire dai 12 anni devono portare una mascherina facciale. I Cantoni possono esentare singole strutture, a condizione che sia garantita la protezione delle persone particolarmente a rischio. |
2 | Non devono portare una mascherina facciale: |
a | i pazienti stazionari di ospedali e cliniche nelle loro stanze; |
b | gli ospiti delle case di cura e delle case per anziani; |
c | le persone che seguono un trattamento medico o cosmetico al viso; |
d | le persone sedute al tavolo in un settore destinato alla ristorazione; |
e | le persone che si esibiscono, segnatamente gli oratori. |
3 | I Cantoni o i gestori delle strutture possono prevedere l'obbligo della mascherina per le persone di cui al capoverso 2 lettere a, b ed e, se questo è necessario per proteggere le persone particolarmente a rischio. |
4 | I gestori delle strutture devono provvedere in modo adeguato affinché l'obbligo di portare una mascherina facciale sia rispettato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 10 Diritto alla vita e alla libertà personale - 1 Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata. |
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1 | Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata. |
2 | Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all'integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento. |
3 | La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 10 Diritto alla vita e alla libertà personale - 1 Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata. |
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1 | Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata. |
2 | Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all'integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento. |
3 | La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati. |