SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 4 Derrate alimentari - 1 Per derrate alimentari si intendono tutte le sostanze o i prodotti che, in forma trasformata, parzialmente trasformata o non trasformata, sono destinati a essere ingeriti o si può ragionevolmente prevedere saranno ingeriti dall'essere umano. |
|
1 | Per derrate alimentari si intendono tutte le sostanze o i prodotti che, in forma trasformata, parzialmente trasformata o non trasformata, sono destinati a essere ingeriti o si può ragionevolmente prevedere saranno ingeriti dall'essere umano. |
2 | Per derrate alimentari si intendono anche: |
a | le bevande, inclusa l'acqua, destinate al consumo umano; |
b | la gomma da masticare; |
c | tutte le sostanze aggiunte intenzionalmente alle derrate alimentari durante la loro fabbricazione, trasformazione o elaborazione. |
3 | Non sono considerati derrate alimentari: |
a | gli alimenti per animali; |
b | gli animali vivi, a meno che siano stati preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano; |
c | le piante prima del raccolto; |
d | i medicamenti; |
e | i cosmetici; |
f | il tabacco e i prodotti del tabacco; |
g | gli stupefacenti e le sostanze psicotrope; |
h | i residui e i contaminanti. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 4 Derrate alimentari - 1 Per derrate alimentari si intendono tutte le sostanze o i prodotti che, in forma trasformata, parzialmente trasformata o non trasformata, sono destinati a essere ingeriti o si può ragionevolmente prevedere saranno ingeriti dall'essere umano. |
|
1 | Per derrate alimentari si intendono tutte le sostanze o i prodotti che, in forma trasformata, parzialmente trasformata o non trasformata, sono destinati a essere ingeriti o si può ragionevolmente prevedere saranno ingeriti dall'essere umano. |
2 | Per derrate alimentari si intendono anche: |
a | le bevande, inclusa l'acqua, destinate al consumo umano; |
b | la gomma da masticare; |
c | tutte le sostanze aggiunte intenzionalmente alle derrate alimentari durante la loro fabbricazione, trasformazione o elaborazione. |
3 | Non sono considerati derrate alimentari: |
a | gli alimenti per animali; |
b | gli animali vivi, a meno che siano stati preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano; |
c | le piante prima del raccolto; |
d | i medicamenti; |
e | i cosmetici; |
f | il tabacco e i prodotti del tabacco; |
g | gli stupefacenti e le sostanze psicotrope; |
h | i residui e i contaminanti. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 4 Derrate alimentari - 1 Per derrate alimentari si intendono tutte le sostanze o i prodotti che, in forma trasformata, parzialmente trasformata o non trasformata, sono destinati a essere ingeriti o si può ragionevolmente prevedere saranno ingeriti dall'essere umano. |
|
1 | Per derrate alimentari si intendono tutte le sostanze o i prodotti che, in forma trasformata, parzialmente trasformata o non trasformata, sono destinati a essere ingeriti o si può ragionevolmente prevedere saranno ingeriti dall'essere umano. |
2 | Per derrate alimentari si intendono anche: |
a | le bevande, inclusa l'acqua, destinate al consumo umano; |
b | la gomma da masticare; |
c | tutte le sostanze aggiunte intenzionalmente alle derrate alimentari durante la loro fabbricazione, trasformazione o elaborazione. |
3 | Non sono considerati derrate alimentari: |
a | gli alimenti per animali; |
b | gli animali vivi, a meno che siano stati preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano; |
c | le piante prima del raccolto; |
d | i medicamenti; |
e | i cosmetici; |
f | il tabacco e i prodotti del tabacco; |
g | gli stupefacenti e le sostanze psicotrope; |
h | i residui e i contaminanti. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 4 Derrate alimentari - 1 Per derrate alimentari si intendono tutte le sostanze o i prodotti che, in forma trasformata, parzialmente trasformata o non trasformata, sono destinati a essere ingeriti o si può ragionevolmente prevedere saranno ingeriti dall'essere umano. |
|
1 | Per derrate alimentari si intendono tutte le sostanze o i prodotti che, in forma trasformata, parzialmente trasformata o non trasformata, sono destinati a essere ingeriti o si può ragionevolmente prevedere saranno ingeriti dall'essere umano. |
2 | Per derrate alimentari si intendono anche: |
a | le bevande, inclusa l'acqua, destinate al consumo umano; |
b | la gomma da masticare; |
c | tutte le sostanze aggiunte intenzionalmente alle derrate alimentari durante la loro fabbricazione, trasformazione o elaborazione. |
3 | Non sono considerati derrate alimentari: |
a | gli alimenti per animali; |
b | gli animali vivi, a meno che siano stati preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano; |
c | le piante prima del raccolto; |
d | i medicamenti; |
e | i cosmetici; |
f | il tabacco e i prodotti del tabacco; |
g | gli stupefacenti e le sostanze psicotrope; |
h | i residui e i contaminanti. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 7 Sicurezza delle derrate alimentari - 1 Possono essere immesse sul mercato solo derrate alimentari sicure. |
|
1 | Possono essere immesse sul mercato solo derrate alimentari sicure. |
2 | Le derrate alimentari sono reputate non sicure se si deve presumere che: |
a | siano dannose per la salute; o |
b | non siano adatte al consumo umano. |
3 | Per decidere se una derrata alimentare è sicura occorre considerare: |
a | le condizioni normali del suo uso in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione; |
b | le condizioni normali del suo uso da parte dei consumatori; e |
c | le informazioni trasmesse ai consumatori o generalmente accessibili al pubblico sul modo di evitare effetti dannosi per la salute provocati da una determinata derrata alimentare o da una determinata categoria di derrate alimentari. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce i requisiti in materia di sicurezza delle derrate alimentari. |
5 | Può introdurre un obbligo di autorizzazione o di annuncio per: |
a | i nuovi tipi di derrate alimentari; |
b | le derrate alimentari destinate alle persone che abbisognano, per motivi di salute, di una nutrizione speciale; |
c | le derrate alimentari pubblicizzate con una menzione di effetti nutrizionali particolari o di altri effetti fisiologici; |
d | le derrate alimentari provenienti da animali cui sono stati somministrati, in sperimentazioni cliniche, medicamenti non omologati. |
6 | Il Consiglio federale può introdurre altri obblighi di autorizzazione o di annuncio se la Svizzera si è impegnata in virtù di un trattato internazionale ad applicare prescrizioni tecniche che prevedono tali obblighi. |
SR 817.02 Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso - Ordinanza sulle derrate alimentari Oderr Art. 8 Valutazione della nocività per la salute e dell'idoneità al consumo - 1 Per valutare se una derrata alimentare è nociva per la salute occorre considerare: |
|
1 | Per valutare se una derrata alimentare è nociva per la salute occorre considerare: |
a | le possibili conseguenze immediate, a breve e a lungo termine provocate dalla derrata alimentare sulla salute dei consumatori e delle generazioni future; |
b | le possibili conseguenze tossiche cumulative; |
c | la particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di un determinato gruppo di consumatori, nel caso in cui la derrata alimentare sia destinata a tale gruppo. |
2 | Per valutare se una derrata alimentare è idonea al consumo umano, occorre prendere in considerazione se la derrata alimentare sia diventata inaccettabile per il consumo umano secondo l'uso previsto in seguito a un processo di putrefazione, deterioramento o decomposizione dovuto a contaminazione con materiale estraneo o per altri motivi. |
3 | Per la valutazione di cui ai capoversi 1 e 2 occorre inoltre prendere in considerazione i criteri di cui all'articolo 7 capoverso 3 LDerr. |
4 | Il DFI definisce le condizioni per la ridistribuzione di derrate alimentari.25 |
SR 817.02 Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso - Ordinanza sulle derrate alimentari Oderr Art. 15 Definizione - 1 I nuovi tipi di derrate alimentari sono derrate alimentari che non sono ancora state utilizzate prima del 15 maggio 1997 in misura significativa per il consumo umano né in Svizzera né in uno Stato membro dell'UE e che rientrano in una delle seguenti categorie: |
|
1 | I nuovi tipi di derrate alimentari sono derrate alimentari che non sono ancora state utilizzate prima del 15 maggio 1997 in misura significativa per il consumo umano né in Svizzera né in uno Stato membro dell'UE e che rientrano in una delle seguenti categorie: |
a | derrate alimentari con una struttura molecolare nuova o modificata in modo mirato, se questa struttura non è stata utilizzata prima del 15 maggio 1997 come derrata alimentare o in una derrata alimentare in Svizzera o in uno Stato membro dell'UE; |
b | derrate alimentari costituite da, isolate da o fabbricate con microorganismi, funghi o alghe; |
c | derrate alimentari costituite da, isolate da o fabbricate con materiali di origine minerale; |
d | derrate alimentari costituite da, isolate da o fabbricate con piante o parti di piante; sono escluse le derrate alimentari con un'esperienza di uso alimentare sicuro in Svizzera e che sono costituite da, isolate da o fabbricate con piante o più piante della stessa specie mediante: |
d1 | pratiche tradizionali di riproduzione utilizzate prima del 15 maggio 1997 per la produzione alimentare in Svizzera o in uno Stato membro dell'UE, oppure |
d2 | pratiche non tradizionali di riproduzione che non sono state utilizzate prima del 15 maggio 1997 per la produzione alimentare in Svizzera o in uno Stato membro dell'UE, ma che non comportano cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura della derrata alimentare tali da incidere sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili; |
e | derrate alimentari costituite da, isolate da o fabbricate con animali o parti di animali; sono escluse le derrate alimentari derivate da animali allevati con pratiche tradizionali impiegate prima del 15 maggio 1997 se presentano un'esperienza di uso alimentare sicuro in Svizzera; |
f | derrate alimentari costituite da, isolate da o prodotte con colture di cellule o di tessuti derivanti da animali, piante, microorganismi, funghi o alghe; |
g | derrate alimentari fabbricate prima del 15 maggio 1997 con un processo di produzione non tradizionale che comporta cambiamenti significativi nella loro composizione o struttura tali da incidere sul loro valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili; |
h | derrate alimentari costituite da nanomateriali ingegnerizzati; |
i | vitamine, sali minerali e altre sostanze: |
i1 | per cui è stato utilizzato un processo di fabbricazione di cui alla lettera g, oppure |
i2 | che contengono o sono costituite da nanomateriali ingegnerizzati; |
j | derrate alimentari che prima del 15 maggio 1997 sono state esclusivamente impiegate in integratori alimentari e che ora si prevede di impiegare in altre derrate alimentari; |
k | ... |
1bis | Sono considerati nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali le derrate alimentari che: |
a | non provengono né dalla Svizzera né da uno Stato membro dell'UE; |
b | sono considerate nuove in Svizzera o in uno Stato membro dell'UE secondo il capoverso 1 lettere b e d-f; |
c | sono derivate dalla produzione primaria secondo l'articolo 8 LDerr; e |
d | presentano un'esperienza di uso alimentare sicuro in un Paese diverso dalla Svizzera o da uno Stato membro dell'UE.39 |
2 | Non sono considerati nuovi tipi di derrate alimentari: |
a | le derrate alimentari geneticamente modificate; |
b | le derrate alimentari utilizzate come: |
b1 | enzimi alimentari secondo le prescrizioni sui procedimenti tecnologici e gli ausiliari tecnologici nelle derrate alimentari emanate dal DFI sulla base dell'articolo 27 capoverso 4 lettera b, |
b2 | additivi secondo le prescrizioni sugli additivi nelle e sulle derrate alimentari emanate dal DFI sulla base dell'articolo 23, |
b3 | aromi alimentari secondo le prescrizioni sugli aromi emanate dal DFI sulla base dell'articolo 23, |
b4 | solventi da estrazione che si prevede di utilizzare per la fabbricazione di derrate alimentari o di ingredienti di derrate alimentari secondo le prescrizioni sui procedimenti tecnologici e gli ausiliari tecnologici nelle derrate alimentari emanate dal DFI sulla base dell'articolo 27 capoverso 4 lettera b. |
SR 817.02 Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso - Ordinanza sulle derrate alimentari Oderr Art. 3 Verifica - 1 Nell'ambito di una procedura di autorizzazione l'USAV verifica che: |
|
1 | Nell'ambito di una procedura di autorizzazione l'USAV verifica che: |
a | la derrata alimentare o l'oggetto d'uso siano sicuri; |
b | non vi sia violazione del divieto di inganno. |
2 | Esso tiene conto delle norme internazionali e delle legislazioni estere. |
3 | Il DFI può limitare o specificare gli oggetti della verifica di cui al capoverso 1. |
SR 817.02 Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso - Ordinanza sulle derrate alimentari Oderr Art. 16 Immissione sul mercato - I nuovi tipi di derrate alimentari possono essere immessi sul mercato, se: |
|
a | il DFI li ha definiti in un'ordinanza in quanto derrate alimentari autorizzate a essere immesse sul mercato; oppure |
b | l'USAV li ha autorizzati secondo l'articolo 17. |
SR 817.02 Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso - Ordinanza sulle derrate alimentari Oderr Art. 18 Uso di nuovi tipi di derrate alimentari come ingredienti - 1 I nuovi tipi di derrate alimentari autorizzati a essere immessi sul mercato conformemente all'articolo 16 possono essere utilizzati quale ingrediente di una derrata alimentare composta. |
|
1 | I nuovi tipi di derrate alimentari autorizzati a essere immessi sul mercato conformemente all'articolo 16 possono essere utilizzati quale ingrediente di una derrata alimentare composta. |
2 | Le condizioni per i nuovi tipi di derrate alimentari si applicano per analogia alle derrate alimentari composte. |
SR 817.02 Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso - Ordinanza sulle derrate alimentari Oderr Art. 53 Definizione - 1 Per cosmetici si intendono le sostanze o i preparati destinati a entrare in contatto con la superficie di determinate parti del corpo umano, quali epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra o organi genitali esterni o sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivo o prevalente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli o mantenerli in buono stato oppure di correggere gli odori corporei. |
|
1 | Per cosmetici si intendono le sostanze o i preparati destinati a entrare in contatto con la superficie di determinate parti del corpo umano, quali epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra o organi genitali esterni o sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivo o prevalente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli o mantenerli in buono stato oppure di correggere gli odori corporei. |
2 | Le sostanze o i preparati destinati a essere ingeriti, inalati, iniettati o impiantati nel corpo umano non sono considerati cosmetici. |
SR 817.02 Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso - Ordinanza sulle derrate alimentari Oderr Art. 54 Requisiti per le sostanze - 1 Nei cosmetici è vietato l'utilizzo delle sostanze elencate nell'allegato II in combinato disposto con gli altri allegati del regolamento (CE) n. 1223/200964. |
|
1 | Nei cosmetici è vietato l'utilizzo delle sostanze elencate nell'allegato II in combinato disposto con gli altri allegati del regolamento (CE) n. 1223/200964. |
2 | L'utilizzo delle sostanze elencate nell'allegato III in combinato disposto con gli altri allegati del regolamento (CE) n. 1223/2009 è consentito soltanto nel rispetto delle limitazioni di utilizzo e di applicazione e con l'indicazione delle avvertenze ivi fissate. |
3 | L'utilizzo dei coloranti elencati nell'allegato IV in combinato disposto con gli altri allegati del regolamento (CE) n. 1223/2009 è consentito soltanto nel rispetto delle limitazioni di utilizzo ivi fissate. |
4 | L'utilizzo dei conservanti elencati nell'allegato V in combinato disposto con gli altri allegati del regolamento (CE) n. 1223/2009 è consentito soltanto nel rispetto delle limitazioni di utilizzo ivi fissate. |
5 | L'utilizzo dei filtri UV elencati nell'allegato VI in combinato disposto con gli altri allegati del regolamento (CE) n. 1223/2009 è consentito soltanto nel rispetto delle limitazioni di utilizzo ivi fissate. |
6 | È applicabile il preambolo degli allegati II-VI del regolamento (CE) n. 1223/2009. |
7 | Il DFI disciplina singole deroghe ai capoversi 1-6. |
SR 817.022.15 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sui tenori massimi di contaminanti (Ordinanza sui contaminanti, OCont) - Ordinanza sui contaminanti OCont Art. 2 - 1 L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) determina i tenori massimi di contaminanti affinché questi tenori possano essere rispettati nell'applicazione, a tutti i livelli, della buona prassi procedurale come ottenimento, produzione, trasformazione, preparazione, trattamento, presentazione, imballaggio, trasporto o deposito.7 |
|
1 | L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) determina i tenori massimi di contaminanti affinché questi tenori possano essere rispettati nell'applicazione, a tutti i livelli, della buona prassi procedurale come ottenimento, produzione, trasformazione, preparazione, trattamento, presentazione, imballaggio, trasporto o deposito.7 |
2 | Oltre all'usuale documentazione scientifica, l'USAV prende in considerazione in particolare: |
a | la tossicità di una sostanza; |
b | la concentrazione tecnicamente inevitabile di una sostanza nella derrata alimentare; |
c | l'assimilazione di una sostanza in base alla quantità ingerita della rispettiva derrata alimentare; |
d | ... |
e | i tenori massimi vigenti per i principali partner commerciali della Svizzera. |
3 | L'USAV determina tenori massimi per:9 |
a | il nitrato e il perclorato nell'allegato 1; |
b | le micotossine nell'allegato 2; |
c | i metalli e metalloidi nell'allegato 3; |
d | per il 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD) e i glicidil esteri degli acidi grassi nell'allegato 4; |
e | le diossine e i bifenili policlorurati (PCB) nell'allegato 5; |
f | gli idrocarburi policiclici aromatici nell'allegato 6; |
g | la melamina e i suoi analoghi strutturali nell'allegato 7; |
h | le tossine vegetali naturali nell'allegato 8; |
hbis | le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nell'allegato 8a; |
i | ulteriori contaminanti nell'allegato 9. |
SR 817.022.15 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sui tenori massimi di contaminanti (Ordinanza sui contaminanti, OCont) - Ordinanza sui contaminanti OCont Art. 2 - 1 L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) determina i tenori massimi di contaminanti affinché questi tenori possano essere rispettati nell'applicazione, a tutti i livelli, della buona prassi procedurale come ottenimento, produzione, trasformazione, preparazione, trattamento, presentazione, imballaggio, trasporto o deposito.7 |
|
1 | L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) determina i tenori massimi di contaminanti affinché questi tenori possano essere rispettati nell'applicazione, a tutti i livelli, della buona prassi procedurale come ottenimento, produzione, trasformazione, preparazione, trattamento, presentazione, imballaggio, trasporto o deposito.7 |
2 | Oltre all'usuale documentazione scientifica, l'USAV prende in considerazione in particolare: |
a | la tossicità di una sostanza; |
b | la concentrazione tecnicamente inevitabile di una sostanza nella derrata alimentare; |
c | l'assimilazione di una sostanza in base alla quantità ingerita della rispettiva derrata alimentare; |
d | ... |
e | i tenori massimi vigenti per i principali partner commerciali della Svizzera. |
3 | L'USAV determina tenori massimi per:9 |
a | il nitrato e il perclorato nell'allegato 1; |
b | le micotossine nell'allegato 2; |
c | i metalli e metalloidi nell'allegato 3; |
d | per il 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD) e i glicidil esteri degli acidi grassi nell'allegato 4; |
e | le diossine e i bifenili policlorurati (PCB) nell'allegato 5; |
f | gli idrocarburi policiclici aromatici nell'allegato 6; |
g | la melamina e i suoi analoghi strutturali nell'allegato 7; |
h | le tossine vegetali naturali nell'allegato 8; |
hbis | le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nell'allegato 8a; |
i | ulteriori contaminanti nell'allegato 9. |
SR 817.02 Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso - Ordinanza sulle derrate alimentari Oderr Art. 15 Definizione - 1 I nuovi tipi di derrate alimentari sono derrate alimentari che non sono ancora state utilizzate prima del 15 maggio 1997 in misura significativa per il consumo umano né in Svizzera né in uno Stato membro dell'UE e che rientrano in una delle seguenti categorie: |
|
1 | I nuovi tipi di derrate alimentari sono derrate alimentari che non sono ancora state utilizzate prima del 15 maggio 1997 in misura significativa per il consumo umano né in Svizzera né in uno Stato membro dell'UE e che rientrano in una delle seguenti categorie: |
a | derrate alimentari con una struttura molecolare nuova o modificata in modo mirato, se questa struttura non è stata utilizzata prima del 15 maggio 1997 come derrata alimentare o in una derrata alimentare in Svizzera o in uno Stato membro dell'UE; |
b | derrate alimentari costituite da, isolate da o fabbricate con microorganismi, funghi o alghe; |
c | derrate alimentari costituite da, isolate da o fabbricate con materiali di origine minerale; |
d | derrate alimentari costituite da, isolate da o fabbricate con piante o parti di piante; sono escluse le derrate alimentari con un'esperienza di uso alimentare sicuro in Svizzera e che sono costituite da, isolate da o fabbricate con piante o più piante della stessa specie mediante: |
d1 | pratiche tradizionali di riproduzione utilizzate prima del 15 maggio 1997 per la produzione alimentare in Svizzera o in uno Stato membro dell'UE, oppure |
d2 | pratiche non tradizionali di riproduzione che non sono state utilizzate prima del 15 maggio 1997 per la produzione alimentare in Svizzera o in uno Stato membro dell'UE, ma che non comportano cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura della derrata alimentare tali da incidere sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili; |
e | derrate alimentari costituite da, isolate da o fabbricate con animali o parti di animali; sono escluse le derrate alimentari derivate da animali allevati con pratiche tradizionali impiegate prima del 15 maggio 1997 se presentano un'esperienza di uso alimentare sicuro in Svizzera; |
f | derrate alimentari costituite da, isolate da o prodotte con colture di cellule o di tessuti derivanti da animali, piante, microorganismi, funghi o alghe; |
g | derrate alimentari fabbricate prima del 15 maggio 1997 con un processo di produzione non tradizionale che comporta cambiamenti significativi nella loro composizione o struttura tali da incidere sul loro valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili; |
h | derrate alimentari costituite da nanomateriali ingegnerizzati; |
i | vitamine, sali minerali e altre sostanze: |
i1 | per cui è stato utilizzato un processo di fabbricazione di cui alla lettera g, oppure |
i2 | che contengono o sono costituite da nanomateriali ingegnerizzati; |
j | derrate alimentari che prima del 15 maggio 1997 sono state esclusivamente impiegate in integratori alimentari e che ora si prevede di impiegare in altre derrate alimentari; |
k | ... |
1bis | Sono considerati nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali le derrate alimentari che: |
a | non provengono né dalla Svizzera né da uno Stato membro dell'UE; |
b | sono considerate nuove in Svizzera o in uno Stato membro dell'UE secondo il capoverso 1 lettere b e d-f; |
c | sono derivate dalla produzione primaria secondo l'articolo 8 LDerr; e |
d | presentano un'esperienza di uso alimentare sicuro in un Paese diverso dalla Svizzera o da uno Stato membro dell'UE.39 |
2 | Non sono considerati nuovi tipi di derrate alimentari: |
a | le derrate alimentari geneticamente modificate; |
b | le derrate alimentari utilizzate come: |
b1 | enzimi alimentari secondo le prescrizioni sui procedimenti tecnologici e gli ausiliari tecnologici nelle derrate alimentari emanate dal DFI sulla base dell'articolo 27 capoverso 4 lettera b, |
b2 | additivi secondo le prescrizioni sugli additivi nelle e sulle derrate alimentari emanate dal DFI sulla base dell'articolo 23, |
b3 | aromi alimentari secondo le prescrizioni sugli aromi emanate dal DFI sulla base dell'articolo 23, |
b4 | solventi da estrazione che si prevede di utilizzare per la fabbricazione di derrate alimentari o di ingredienti di derrate alimentari secondo le prescrizioni sui procedimenti tecnologici e gli ausiliari tecnologici nelle derrate alimentari emanate dal DFI sulla base dell'articolo 27 capoverso 4 lettera b. |