SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 16 - Gli organi di vigilanza hanno in ogni tempo diritto di ispezionare gli aeromobili ed il loro contenuto, come pure di verificare tutti i documenti di cui devono essere muniti. |
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1 | Se un aeromobile, in stato d'emergenza, deve compiere un atterramento esterno, il comandante è tenuto, terminata l'operazione, a chiedere le istruzioni all'autorità di polizia aerea per il tramite delle autorità locali. |
2 | Nell'attesa l'aeromobile resta, insieme con le persone e le cose che vi si trovano, sotto la vigilanza delle autorità locali. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 1 |
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1 | L'uso dello spazio aereo svizzero da parte di aeromobili o di ordigni balistici è autorizzato entro i limiti della presente legge, della legislazione federale in generale e degli accordi internazionali che vincolano la Svizzera. |
2 | Si considerano aeromobili, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che possono sostenersi nell'atmosfera per mezzo di reazioni dell'aria diverse da quelle dell'aria sul suolo (veicoli a cuscinetto d'aria). |
3 | Si considerano ordigni balistici, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che non rientrano nella categoria degli aeromobili. |
4 | Per servizio della sicurezza aerea si intendono, ai sensi della presente legge, tutti i servizi che garantiscono uno svolgimento sicuro, ordinato e fluido del traffico aereo. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 1 |
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1 | L'uso dello spazio aereo svizzero da parte di aeromobili o di ordigni balistici è autorizzato entro i limiti della presente legge, della legislazione federale in generale e degli accordi internazionali che vincolano la Svizzera. |
2 | Si considerano aeromobili, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che possono sostenersi nell'atmosfera per mezzo di reazioni dell'aria diverse da quelle dell'aria sul suolo (veicoli a cuscinetto d'aria). |
3 | Si considerano ordigni balistici, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che non rientrano nella categoria degli aeromobili. |
4 | Per servizio della sicurezza aerea si intendono, ai sensi della presente legge, tutti i servizi che garantiscono uno svolgimento sicuro, ordinato e fluido del traffico aereo. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 16 - Gli organi di vigilanza hanno in ogni tempo diritto di ispezionare gli aeromobili ed il loro contenuto, come pure di verificare tutti i documenti di cui devono essere muniti. |
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1 | Se un aeromobile, in stato d'emergenza, deve compiere un atterramento esterno, il comandante è tenuto, terminata l'operazione, a chiedere le istruzioni all'autorità di polizia aerea per il tramite delle autorità locali. |
2 | Nell'attesa l'aeromobile resta, insieme con le persone e le cose che vi si trovano, sotto la vigilanza delle autorità locali. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 16 - Gli organi di vigilanza hanno in ogni tempo diritto di ispezionare gli aeromobili ed il loro contenuto, come pure di verificare tutti i documenti di cui devono essere muniti. |
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1 | Se un aeromobile, in stato d'emergenza, deve compiere un atterramento esterno, il comandante è tenuto, terminata l'operazione, a chiedere le istruzioni all'autorità di polizia aerea per il tramite delle autorità locali. |
2 | Nell'attesa l'aeromobile resta, insieme con le persone e le cose che vi si trovano, sotto la vigilanza delle autorità locali. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 16 - Gli organi di vigilanza hanno in ogni tempo diritto di ispezionare gli aeromobili ed il loro contenuto, come pure di verificare tutti i documenti di cui devono essere muniti. |
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1 | Se un aeromobile, in stato d'emergenza, deve compiere un atterramento esterno, il comandante è tenuto, terminata l'operazione, a chiedere le istruzioni all'autorità di polizia aerea per il tramite delle autorità locali. |
2 | Nell'attesa l'aeromobile resta, insieme con le persone e le cose che vi si trovano, sotto la vigilanza delle autorità locali. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 1 |
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1 | L'uso dello spazio aereo svizzero da parte di aeromobili o di ordigni balistici è autorizzato entro i limiti della presente legge, della legislazione federale in generale e degli accordi internazionali che vincolano la Svizzera. |
2 | Si considerano aeromobili, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che possono sostenersi nell'atmosfera per mezzo di reazioni dell'aria diverse da quelle dell'aria sul suolo (veicoli a cuscinetto d'aria). |
3 | Si considerano ordigni balistici, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che non rientrano nella categoria degli aeromobili. |
4 | Per servizio della sicurezza aerea si intendono, ai sensi della presente legge, tutti i servizi che garantiscono uno svolgimento sicuro, ordinato e fluido del traffico aereo. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 16 - Gli organi di vigilanza hanno in ogni tempo diritto di ispezionare gli aeromobili ed il loro contenuto, come pure di verificare tutti i documenti di cui devono essere muniti. |
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1 | Se un aeromobile, in stato d'emergenza, deve compiere un atterramento esterno, il comandante è tenuto, terminata l'operazione, a chiedere le istruzioni all'autorità di polizia aerea per il tramite delle autorità locali. |
2 | Nell'attesa l'aeromobile resta, insieme con le persone e le cose che vi si trovano, sotto la vigilanza delle autorità locali. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 1 |
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1 | L'uso dello spazio aereo svizzero da parte di aeromobili o di ordigni balistici è autorizzato entro i limiti della presente legge, della legislazione federale in generale e degli accordi internazionali che vincolano la Svizzera. |
2 | Si considerano aeromobili, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che possono sostenersi nell'atmosfera per mezzo di reazioni dell'aria diverse da quelle dell'aria sul suolo (veicoli a cuscinetto d'aria). |
3 | Si considerano ordigni balistici, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che non rientrano nella categoria degli aeromobili. |
4 | Per servizio della sicurezza aerea si intendono, ai sensi della presente legge, tutti i servizi che garantiscono uno svolgimento sicuro, ordinato e fluido del traffico aereo. |