2019 I/6

Estratto della decisione della Corte IV
nella causa A. contro Segreteria di Stato della migrazione
D-6598/2019 del 4 febbraio 2020

Delimitazione tra il principio inquisitorio e l'onere della prova. Regole applicabili nel contesto della determinazione dell'et di un richiedente l'asilo che si pretende minorenne.

Art. 12
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a  documenti;
b  informazioni delle parti;
c  informazioni o testimonianze di terzi;
d  sopralluoghi;
e  perizie.
PA. Art. 8
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova.
CC. Art. 6
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.
, art. 17 cpv. 3 e
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 17 Disposizioni procedurali particolari - 1 La disposizione della legge del 20 dicembre 196841 sulla procedura amministrativa concernente la sospensione dei termini non si applica alla procedura d'asilo.
1    La disposizione della legge del 20 dicembre 196841 sulla procedura amministrativa concernente la sospensione dei termini non si applica alla procedura d'asilo.
2    Il Consiglio federale emana disposizioni complementari in merito alla procedura d'asilo segnatamente per tenere conto della situazione particolare delle donne e dei minori.
2bis    Le domande d'asilo di richiedenti minorenni non accompagnati sono trattate con priorità.42
3    Per la durata della procedura gli interessi dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati sono difesi:
a  nei centri della Confederazione e all'aeroporto, dal rappresentante legale assegnato, in qualità di persona di fiducia; questi garantisce il coordinamento con le competenti autorità cantonali;
b  dopo l'attribuzione a un Cantone, dalla persona di fiducia designata senza indugio dalle competenti autorità cantonali.43
3bis    Se sussistono indizi che un richiedente sedicente minorenne ha già raggiunto la maggiore età, la SEM può disporre una perizia volta ad accertarne l'effettiva età.44
4    ...45
5    Se è stata ordinata l'esecuzione dell'allontanamento, la SEM fa pervenire gli atti procedurali al richiedente l'asilo o al suo procuratore contemporaneamente alla notificazione della decisione secondo gli articoli 23 capoverso 1, 31a o 111c.46
6    Il Consiglio federale definisce il ruolo, le competenze e le mansioni della persona di fiducia.47
cpv. 3bis LAsi.

1. Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti giuridicamente rilevanti, occorre fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova (consid. 5.1â¿¿5.3).

2. L'onere della prova della minore et incombe al richiedente l'asilo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo, se l'interessato non riesce a rendere verosimile la pretesa minore et , egli sar tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo considerato maggiorenne (consid. 5.4).

3. Nel caso di risultati inequivocabili emergenti dai metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'et vi è solo un margine limitato per procedere ad un apprezzamento delle prove. La produzione di documentazione a valore probatorio ridotto non permette di rimettere in discussione le risultanze di accertamenti medici indicanti un indizio molto forte di maggiore et (consid. 6.1, 6.3â¿¿6.5).

4. La " tazkira " afgana possiede un valore probatorio ridotto. Anche in presenza di un esemplare autentico, le indicazioni temporali relative alla data di nascita contenute in una " tazkira " possono non rispecchiare l'et effettiva (consid. 6.2).

Abgrenzung zwischen Untersuchungsgrundsatz und Beweislast. Anwendbare Regeln im Kontext der Bestimmung des Alters eines angeblich minderjährigen Asylsuchenden.

Art. 12 VwVG. Art. 8 ZGB. Art. 6, Art. 17 Abs. 3 und Abs. 3bis AsylG.

1. Bleibt eine Tatsache trotz vollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts unbewiesen, ist auf die Regeln zur Beweislastverteilung abzustellen (E. 5.1â¿¿5.3).

2. Die Beweislast für die Minderjährigkeit obliegt der asylsuchenden Person. Wurde der Sachverhalt abschliessend festgestellt und ist es dem Betroffenen nicht gelungen, die behauptete Minderjährigkeit glaubhaft zu machen, hat er die Folgen zu tragen und wird als volljährig betrachtet (E. 5.4).

3. Bei eindeutigen Ergebnissen der in der Schweiz angewendeten Methoden zur medizinischen Altersbestimmung bleibt nur wenig Raum für die Beweiswürdigung. Ergebnisse von medizinischen Abklärungen, die ein sehr starkes Indiz für die Volljährigkeit darstellen, können durch die Vorlage von Unterlagen mit reduziertem Beweiswert nicht in Frage gestellt werden (E. 6.1, 6.3â¿¿6.5).

4. Die afghanische " Tazkira " ist von reduziertem Beweiswert. Auch bei Vorliegen des Originals besteht die Möglichkeit, dass die darin enthaltenen zeitlichen Angaben über das Geburtsdatum nicht dem wirklichen Alter entsprechen (E. 6.2).

Délimitation entre le principe inquisitoire et le fardeau de la preuve. Règles applicables dans le contexte de la détermination de l'âge d'un requérant d'asile qui prétend être mineur.

Art. 12
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a  documenti;
b  informazioni delle parti;
c  informazioni o testimonianze di terzi;
d  sopralluoghi;
e  perizie.
PA. Art. 8
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova.
CC. Art. 6
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.
, art. 17 al. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 17 Disposizioni procedurali particolari - 1 La disposizione della legge del 20 dicembre 196841 sulla procedura amministrativa concernente la sospensione dei termini non si applica alla procedura d'asilo.
1    La disposizione della legge del 20 dicembre 196841 sulla procedura amministrativa concernente la sospensione dei termini non si applica alla procedura d'asilo.
2    Il Consiglio federale emana disposizioni complementari in merito alla procedura d'asilo segnatamente per tenere conto della situazione particolare delle donne e dei minori.
2bis    Le domande d'asilo di richiedenti minorenni non accompagnati sono trattate con priorità.42
3    Per la durata della procedura gli interessi dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati sono difesi:
a  nei centri della Confederazione e all'aeroporto, dal rappresentante legale assegnato, in qualità di persona di fiducia; questi garantisce il coordinamento con le competenti autorità cantonali;
b  dopo l'attribuzione a un Cantone, dalla persona di fiducia designata senza indugio dalle competenti autorità cantonali.43
3bis    Se sussistono indizi che un richiedente sedicente minorenne ha già raggiunto la maggiore età, la SEM può disporre una perizia volta ad accertarne l'effettiva età.44
4    ...45
5    Se è stata ordinata l'esecuzione dell'allontanamento, la SEM fa pervenire gli atti procedurali al richiedente l'asilo o al suo procuratore contemporaneamente alla notificazione della decisione secondo gli articoli 23 capoverso 1, 31a o 111c.46
6    Il Consiglio federale definisce il ruolo, le competenze e le mansioni della persona di fiducia.47
et al. 3bis LAsi.

1. Lorsqu'un fait n'a pas pu être prouvé nonobstant une instruction complète des faits juridiquement pertinents, il convient de se référer aux règles de la répartition du fardeau de la preuve (consid. 5.1-5.3).

2. Le fardeau de la preuve de la qualité de mineur incombe au requérant d'asile. En présence d'une instruction des faits exhaustive, l'intéressé qui ne parvient pas rendre vraisemblable sa prétendue minorité devra en assumer les conséquences et sera considéré comme une personne majeure (consid. 5.4).

3. En présence de résultats univoques des méthodes utilisées en Suisse pour la détermination médicale de l'âge, la latitude pour procéder une appréciation des preuves est limitée. La production de documents ayant une force probante réduite ne permet pas de remettre en cause les résultats d'examens médicaux représentant un indice très fort de la majorité du requérant (consid. 6.1, 6.3-6.5).

4. La force probante de la " tazkira " afghane est réduite. Il existe la possibilité que les indications temporelles relatives la date de naissance ne reflètent pas l'âge effectif même sur un exemplaire authentique (consid. 6.2).

A., cittadino afghano (si seguito: anche ricorrente), ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 27 agosto 2019, pretendendosi minorenne e versando agli atti copia della tazkira (cfr. consid. 6.2) indicante che alla data di rilascio, ossia il 3 aprile 2018 (14.01.1397 secondo il calendario solare) egli avrebbe avuto l'apparenza di una persona di 15 anni.

Il 18 settembre 2019, il richiedente asilo è stato sentito quale minore non accompagnato nell'ambito di una prima audizione durante la quale l'autorit inferiore gli ha posto questioni sulle sue generalit , in merito alla sua provenienza e circa il viaggio che lo ha condotto in Svizzera. Nel corso di tale audizione, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha informato il richiedente asilo della possibile competenza della Bulgaria per il trattamento della sua domanda d'asilo in base al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), GU L 180/31 del 29.6.2013 (di seguito: regolamento Dublino III), prospettato una possibile non entrata nel merito della sua domanda in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
1    Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
a  può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;
b  può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento;
c  può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente;
d  può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;
e  può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti;
f  può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b.
2    Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici.
4    Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.97
LAsi (RS 142.31), nonché la propria volont di considerarlo maggiorenne in quanto questi non sarebbe stato in misura di rendere verosimile l'asserita minore et . Il richiedente asilo si è opposto.

Con decisione del 23 settembre 2019 la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
1    Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
a  può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;
b  può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento;
c  può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente;
d  può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;
e  può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti;
f  può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b.
2    Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici.
4    Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.97
LAsi pronunciando nel contempo il trasferimento dell'interessato verso la Bulgaria.

Il 1o ottobre 2019 l'interessato è insorto contro la suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, il quale, con sentenza dell'8 ottobre 2019, ha accolto il gravame retrocedendo gli atti all'autorit di prima istanza per il completamento dell'istruttoria, non essendo la questione dell'et del medesimo stata sufficiente acclarata.

In riscontro a quanto precede, il 15 ottobre 2019, la SEM ha incaricato il Centro universitario romando di medicina legale dello svolgimento di una perizia per determinare l'et del richiedente l'asilo. Le risultanze della stessa, inoltrate all'autorit di prima istanza il 6 novembre 2019 e basate su un esame clinico e su referti radiologici (panoramica dentaria, radiografia standard della mano sinistra e tomografia delle articolazioni sterno clavicolari) svolti il 24 ottobre 2019 hanno stabilito che l'et minima di A. sarebbe di 18.75 anni (et probabile tra i 20 e i 24 anni). Tale dato è stato dedotto in particolare dalla tomografia delle articolazioni sterno clavicolari che conferisce all'interessato un'et ossea minima di 19 anni (23.6 anni con deviazione standard di 2.6 anni) e dall'esame odontostomatologico indicante un limite inferiore di 18.5 anni (media di 20.5 anni).

Il 24 ottobre 2019 l'insorgente ha trasmesso alla SEM la tazkira in originale, la quale, il giorno seguente, è stata sottoposta ad un controllo complementare sull'autenticit .

Il 15 novembre 2019, la SEM ha reso partecipe il richiedente asilo circa il risultato della perizia medica in parola, consegnandogliene una copia anonimizzata e concedendogli il diritto di essere sentito al riguardo.

Il 3 dicembre 2019 l'autorit di prima istanza ha emesso una nuova decisione per il cui tramite non entrava nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
1    Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
a  può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;
b  può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento;
c  può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente;
d  può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;
e  può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti;
f  può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b.
2    Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici.
4    Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.97
LAsi e pronunciava il trasferimento del richiedente verso la Bulgaria ritenendolo nuovamente maggiorenne.

Il 12 dicembre 2019 A. ha contestato pure il summenzionato provvedimento con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso.

Dai considerandi:

3.

3.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
1    Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
a  può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;
b  può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento;
c  può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente;
d  può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;
e  può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti;
f  può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b.
2    Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici.
4    Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.97
LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

3.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1).

3.3 In tale contesto, qualora la questione della minore et dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 regolamento Dublino III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Allorquando la stessa si riveli errata, occorrer retrocedere gli atti all'autorit inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'et del richiedente l'asilo (cfr. tra le tante sentenze del Tribunale F-6783/2018 del 10 dicembre 2018 e E-6725/2015 del 4 giungo 2018).

4.

4.1 Nel caso che ci occupa, l'autorit inferiore non ha creduto alla pretesa minore et dell'insorgente. Gi durante la prima audizione del 18 settembre 2019 quest'ultimo non avrebbe fornito elementi credibili in relazione al suo contesto personale, alla sua cerchia famigliare, all'esperienza lavorativa nonché alla dichiarata minore et . ln primo luogo, le allegazioni del richiedente asilo in merito alla ricostruzione della sua biografia sarebbero risultate divergenti e inconsistenti su punti essenziali. In concreto, questi avrebbe reso indicazioni incoerenti, vaghe e contradditorie sul preteso suo analfabetismo e circa quello della madre. Egli avrebbe dapprima affermato, che quest'ultima, che avrebbe parlato dari, non saprebbe né leggere né scrivere per poi successivamente dichiarare che sarebbe stata proprio sua madre a indicargli la data di nascita secondo il calendario gregoriano (ossia il 1o maggio 2003) ed a insegnargli a leggere il corano scritto in arabo. ln seguito, questionato interpellato sull'et della madre e del fratello, nonché circa quella del padre al momento della morte, l'insorgente avrebbe palesemente tergiversato affermando, tra le altre cose, di aver vissuto da suo zio paterno sin dal compimento
degli otto anni senza tuttavia saper quantificare in maniera precisa la durata di tale soggiorno. Il richiedente l'asilo avrebbe quindi asserito che sarebbe stata ancora la genitrice a dirgli che aveva otto anni quando si sarebbe trasferito dallo zio. La SEM ha quindi osservato come l'insorgente avrebbe dimostrato a più riprese di avere una concezione del tempo, essendo infatti in grado di indicare, ad esempio, quanto tempo fosse trascorso dall'ottenimento della tazkira al suo espatrio, la data di tale avvenimento secondo calendario gregoriano e la durata del transito al confine tra Iran e Turchia. Ciò lascerebbe intendere che questi abbia usato il pretesto dell'analfabetismo per relativizzare la vaghezza delle sue risposte. Sarebbe altresì doveroso sottolineare che l'insorgente avrebbe dichiarato di aver iniziato a lavorare come contadino all'et di quattordici anni, senza saper descrivere come avesse trascorso le giornate prima dell'inizio di tale attivit . Ora, visto che l'interessato avrebbe dichiarato di avere sedici anni e di averne avuti quattordici all'inizio dell'attivit quale bracciante, risulterebbe alquanto improbabile l'assenza di informazioni circa il trascorrere del periodo di tempo risalente a soli due anni
addietro. Pertanto, anche in questo caso, la natura inconsistente delle sue dichiarazioni non renderebbe credibile il suo racconto. D'altro canto, nel corso della predetta audizione, il richiedente l'asilo si sarebbe sbagliato a più riprese sulla sua stessa et . Questi avrebbe dapprima addotto di essere nato il 1o maggio 2003 e di avere quindi sedici anni gi compiuti, allegando che sarebbe stata sua madre a comunicarglielo prima della sua partenza dall'Afghanistan. Successivamente avrebbe però affermato di aver intrapreso il viaggio otto mesi prima di arrivare in Svizzera e di essere partito dall'Afghanistan quando gi aveva sedici anni. Ebbene, tali affermazioni non collimerebbero affatto fra loro. Infatti, avendo egli dichiarato di essere partito il primo mese del 2019 secondo il calendario gregoriano, al momento della sua partenza avrebbe dovuto avere quindici anni e non sedici come asserito. Non di meno, sussisterebbero anche delle palesi inconsistenze relativamente alle relazioni famigliari, non avendo a titolo esemplificativo l'insorgente saputo indicare l'et dei cugini nonostante il lungo periodo passato presso lo zio. Per di più, il richiedente l'asilo non avrebbe fornito alla SEM alcun documento suscettibile di
comprovare la sua identit oltre alla tazkira che indicherebbe che nel 1397 calendario solare quest'ultimo avrebbe avuto l'aspetto di un quindicenne. Tale documento avrebbe però un valore probatorio estremamente basso dal momento che non attesterebbe una data di nascita effettiva, bensì una mera indicazione sull'aspetto fisico della persona fondata su approssimazioni soggettive. Lo stesso, pur non riportando indizi di falsificazione come da analisi fatta allestire il 25 ottobre 2019 dalla SEM, non permetterebbe di rimettere in discussione il valore degli accertamenti medici svolti onde determinare l'et dell'insorgente. La perizia del 6 novembre 2019 avrebbe invero stabilito che l'et probabile di quest'ultimo si situerebbe tra i 20 ed i 24 anni, che la sua et minima sarebbe di 18.75 anni e che, di conseguenza, sarebbe possibile escludere formalmente che quest'ultimo abbia meno di 18 anni. Pertanto, la data di nascita dichiarata, ossia il 1o maggio 2003, andrebbe categoricamente esclusa. (...) si evincerebbe che entrambe le investigazioni indicherebbero un'et minima superiore a 18 anni, risultanze da ritenere quale indizio molto forte di maggiore et .

4.2 Nel proprio gravame l'insorgente avversa la valutazione della autorit inferiore. In primo luogo, la conclusione secondo la quale la tazkira, seppur priva di indizi di falsificazione avrebbe un valore probatorio ridotto alla luce degli accertamenti medici esperiti non sarebbe condivisibile. La SEM avrebbe infatti misconosciuto la giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale, la quale riguarderebbe i casi in cui non sarebbero stati depositati agli atti documenti d'identit . In specie, non si sarebbe dovuto ignorare il contenuto della prova documentale addotta dal ricorrente, la quale conterrebbe altresì una fotografia riconducibile alla persona del richiedente l'asilo. Sebbene la perizia medico-legale indichi un'et minima superiore ai 18 anni, una riduzione del valore probatorio della tazkira non apparrebbe in linea con l'intento argomentativo di questo Tribunale amministrativo federale, il quale sembrerebbe piuttosto legato all'apprezzamento generale del quadro probatorio e riferirsi a casistiche con risultanze scarne o contraddittorie. D'altro canto, prosegue il patrocinatore dell'insorgente, trattandosi di un richiedente l'asilo analfabeta con frammentarie concezioni del tempo, sarebbe necessario fare
riferimento ad un'altra sentenza del Tribunale amministrativo federale relativizzante gli indicatori d'inverosimiglianza. Nel caso de quo il ricorrente non avrebbe saputo indicare le et dei fratelli fornendo però delucidazioni circa il tempo trascorso tra l'ottenimento della tazkira ed il suo espatrio, la data di tale avvenimento secondo il calendario gregoriano e la durata del transito tra Iran e Turchia. Analizzate nel complesso, le affermazioni del ricorrente lascerebbero trasparire molti elementi di vissuto concreti, dettagliati e plausibili, cosa che imporrebbe una valutazione di verosimiglianza nella logica della probabilit preponderante. Nel caso di specie la questione oggetto di analisi preliminare sarebbe anzitutto la minore et dell'insorgente per la quale vi sarebbero sia elementi a favore â¿¿ la tazkira la cui autenticit sembrerebbe confermata â¿¿ che a sfavore â¿¿ una perizia medico-legale effettuata sulla base di un campione di popolazione di diversa provenienza rispetto al richiedente. In definitiva, dinanzi a due fattori valutativi di senso opposto, sarebbe proprio nelle allegazioni del ricorrente che andrebbe rinvenuto quel catalogo di elementi in grado di indicare se la minore et appaia più o
meno plausibile di un'eventuale maggiore et . In questa fase del ragionamento il dubbio dovrebbe essere valutato in favore della minore et e non il contrario in ossequio alla giurisprudenza in materia di tutela dei diritti del fanciullo. In altri termini, conclude la rappresentanza legale, in specie non parrebbero sussistere sufficienti fattori per escludere la minore et allegata dal ricorrente. Ciò nondimeno, se l'autorit avesse voluto escluderla, avrebbe altresì dovuto procedere ad un'interrogazione complementare al fine di poter ancorare il proprio giudizio su elementi oggettivi, concreti e realmente convincenti.

5.

5.1 Nelle procedure d'asilo â¿¿ così come nelle altre procedure di natura amministrativa â¿¿ si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorit competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.
LAsi in relazione con l'art. 12
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a  documenti;
b  informazioni delle parti;
c  informazioni o testimonianze di terzi;
d  sopralluoghi;
e  perizie.
PA, art. 106 cpv. 1 lett. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere:
1    Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
c  ...
2    Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.359
LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
1    Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
a  in un procedimento da esse proposto;
b  in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti;
c  in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione.
1bis    L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34
2    L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.
PA ed art. 8
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 8 Obbligo di collaborare - 1 Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare:
1    Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare:
a  dichiarare le sue generalità;
b  consegnare i documenti di viaggio e d'identità;
c  indicare, in occasione dell'audizione, le ragioni della sua domanda d'asilo;
d  designare in modo completo eventuali mezzi di prova e fornirli immediatamente oppure adoperarsi per procurarseli entro un termine adeguato, sempre che sia ragionevole esigerlo;
e  collaborare al rilevamento dei dati biometrici;
f  sottoporsi a un esame medico ordinato dalla SEM (art. 26a).
2    Si può esigere dal richiedente che faccia tradurre in una lingua ufficiale svizzera i documenti redatti in una lingua straniera.
3    Nel corso del procedimento, il richiedente che soggiorna in Svizzera deve tenersi a disposizione delle autorità federali e cantonali. Deve comunicare immediatamente alle autorità del Cantone o del Comune (autorità cantonale) competenti secondo il diritto cantonale il suo indirizzo e ogni mutamento dello stesso.
3bis    Il richiedente che senza un valido motivo viola il suo obbligo di collaborare o non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo per più di 20 giorni rinuncia di fatto alla continuazione del procedimento. Lo stesso vale per il richiedente che senza un valido motivo non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo in un centro della Confederazione per più di cinque giorni. La domanda è stralciata in entrambi i casi senza formalità. Una nuova domanda può essere presentata al più presto dopo tre anni. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 195121 sullo statuto dei rifugiati.22
4    In caso di decisione esecutiva d'allontanamento, il richiedente è tenuto a collaborare all'ottenimento di documenti di viaggio validi.
LAsi; cfr. Auer/Binder, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, ad art. 12 n. 9).

5.2 Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorit di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.191, sentenze del TAF Dâ¿¿3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e Dâ¿¿1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Ciò nondimeno, il Tribunale amministrativo federale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (DTAF 2012/21 consid. 5 e riferimenti citati).

5.3 Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova.
CC. Le stesse hanno infatti portata allorquando le misure istruttorie necessarie non abbiano permesso di chiarire determinati aspetti (cfr. sentenze del TAF Dâ¿¿3567/2019 consid. 5.3; Dâ¿¿5091/2019 dell'8 ottobre 2019 consid. 6.3 e Aâ¿¿2888/2016 del 16 giugno 2017 consid. 3.2; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2a ed. 2018, n. 1563). Su tali presupposti, la parte che intende prevalersi di una circostanza è tenuta a sopportare le conseguenze della mancata prova o, in caso di grado ridotto, dell'assenza di verosimiglianza (cfr. DTF 138 V 218 consid. 6; 133 V 216 consid. 5.5; 133 V 216 consid. 5.5; DTAF 2008/24 consid. 7.2; Moser/
Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.150).

5.4 Per quanto concerne la minore et , è al richiedente asilo che incombe l'onere della prova al riguardo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5.1 pag. 208; 2001 n. 22 consid. 3 pag. 180 seg.; 2000 n. 19 consid. 8b pag. 188; sentenze del TAF Dâ¿¿3567/2019 consid. 5.4 ;
Eâ¿¿4768/2017 del 4 luglio 2019 consid. 3.1; Matthieu Corbaz, La détermination de l'âge du requérant d'asile, in: Actualité du droit des étrangers, vol. II, 2015, pag. 31 seg.). In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto (cfr. consid. 5.1), se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato l'abbia resa verosimile, questi sar tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. GICRA 2001 n. 23 consid. 6c pag. 187; sentenze Dâ¿¿5091/2019 consid. 6.3 e Eâ¿¿4768/2017 consid. 3.1).

5.5 Salvo casi particolari la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione (cfr. DTAF 2011/23 consid. 5; DTAF 2009/54 consid. 4.1; GICRA 2004 n. 30 consid. 5.3 pag. 209; sentenze del TAF Dâ¿¿3567/2019 consid. 5.5; Eâ¿¿5386/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 4.3.1). Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorit si basa sui documenti d'identit autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico (cfr. sentenze del TAF Eâ¿¿5386/2019; Dâ¿¿858/2019 del 26 febbraio 2019; Eâ¿¿7324/2018 del 15 gennaio 2019). Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'et (cfr. art. 17 cpv. 3bis
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 17 Disposizioni procedurali particolari - 1 La disposizione della legge del 20 dicembre 196841 sulla procedura amministrativa concernente la sospensione dei termini non si applica alla procedura d'asilo.
1    La disposizione della legge del 20 dicembre 196841 sulla procedura amministrativa concernente la sospensione dei termini non si applica alla procedura d'asilo.
2    Il Consiglio federale emana disposizioni complementari in merito alla procedura d'asilo segnatamente per tenere conto della situazione particolare delle donne e dei minori.
2bis    Le domande d'asilo di richiedenti minorenni non accompagnati sono trattate con priorità.42
3    Per la durata della procedura gli interessi dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati sono difesi:
a  nei centri della Confederazione e all'aeroporto, dal rappresentante legale assegnato, in qualità di persona di fiducia; questi garantisce il coordinamento con le competenti autorità cantonali;
b  dopo l'attribuzione a un Cantone, dalla persona di fiducia designata senza indugio dalle competenti autorità cantonali.43
3bis    Se sussistono indizi che un richiedente sedicente minorenne ha già raggiunto la maggiore età, la SEM può disporre una perizia volta ad accertarne l'effettiva età.44
4    ...45
5    Se è stata ordinata l'esecuzione dell'allontanamento, la SEM fa pervenire gli atti procedurali al richiedente l'asilo o al suo procuratore contemporaneamente alla notificazione della decisione secondo gli articoli 23 capoverso 1, 31a o 111c.46
6    Il Consiglio federale definisce il ruolo, le competenze e le mansioni della persona di fiducia.47
in relazione con l'art. 26 cpv. 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 26 Fase preparatoria - 1 Con la presentazione della domanda d'asilo inizia la fase preparatoria. Questa dura al massimo dieci giorni nella procedura Dublino e al massimo 21 giorni nelle altre procedure.
1    Con la presentazione della domanda d'asilo inizia la fase preparatoria. Questa dura al massimo dieci giorni nella procedura Dublino e al massimo 21 giorni nelle altre procedure.
2    Durante la fase preparatoria la SEM rileva le generalità del richiedente e di norma allestisce schede dattiloscopiche e fotografie. Può rilevare altri dati biometrici, disporre una perizia volta ad accertare l'età (art. 17 cpv. 3bis), verificare mezzi di prova, documenti di viaggio e d'identità, nonché svolgere accertamenti specifici sulla provenienza e sull'identità del richiedente.
3    La SEM informa il richiedente dei suoi diritti e doveri nella procedura d'asilo. Può interrogarlo sulla sua identità, sull'itinerario seguito e sommariamente sui motivi che lo hanno indotto a lasciare il suo Paese. La SEM può interrogare il richiedente su un eventuale traffico di migranti a scopo di lucro. Accerta con il richiedente se la domanda d'asilo è sufficientemente motivata. Se questa condizione non è adempiuta e il richiedente ritira la domanda, questa è stralciata senza formalità ed è avviata la procedura per il ritorno.
4    Durante la fase preparatoria sono effettuati il confronto dei dati secondo l'articolo 102abis capoversi 2-3 e la verifica delle impronte digitali secondo l'articolo 102ater capoverso 1 ed è presentata la domanda di presa o ripresa in carico al competente Stato vincolato da un Accordo di associazione alla normativa di Dublino.
5    La SEM può incaricare terzi di svolgere i compiti di cui al capoverso 2. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.
LAsi; DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2; sentenza del TAF Fâ¿¿5354/2018 del 27 settembre 2018). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. consid. 5.1â¿¿5.4 e riferimenti citati).

5.6 I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'et forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti fondati sull'approccio a tre pilastri prevedono, di norma, un esame clinico ed una radiografia della mano seguiti da una tomografia sterno clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. L'esame clinico e la radiografia della mano non permettono di determinare in modo attendibile se una persona ha raggiunto o meno la maggiore et . La radiografia della mano viene però tutt'ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la tomografia sterno clavicolare e con l'analisi dello sviluppo dentale. La consultazione clinica permette invece, congiuntamente ad un'anamnesi del soggetto, di riscontrare eventuali anomalie nello sviluppo corporeo influenti sulla stima dell'et . La tomografia sterno clavicolare e l'esame dello sviluppo dentale, possono invece, a seconda del risultato, condurre ad indizi più o meno concreti sulla maggiore et del richiedente l'asilo. Qualora entrambe le investigazioni indichino un'et minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore et . Se da
uno solo degli esami in parola risulti un'et minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra et minima e massima si attestino su valori sovrapponibili, la maggiore et permane altamente probabile. La stessa è invece solo debolmente probabile se, con una sola et minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza di una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore et . Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore et , tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati; sentenza del Tribunale D-3567/2019 consid. 5.6).

5.7 La valutazione dei referti medici in parola da parte delle autorit preposte si effettua in applicazione delle norme processuali usuali (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3). L'elemento determinate per giudicare del valore probatorio di un mezzo di prova non è né la sua origine né la sua designazione come rapporto o come perizia (GICRA 2002 n. 18 consid. 4). Gli accertamenti medici volti a determinare l'et rientrano nelle informazioni scritte ai sensi dell'art. 49
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale
PC Art. 49 - Il giudice può raccogliere presso autorità e, eccezionalmente, anche presso privati informazioni scritte. Secondo il suo prudente criterio, decide se esse costituiscono prova sufficiente o se abbisognano della conferma mediante deposizione giudiziale.
della PC (RS 273), applicabile su rimando dell'art. 19
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 19 - Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli articoli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 194748; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell'articolo 60 della presente legge.
PA. Tali referti soggiacciono al libero apprezzamento delle prove (art. 40
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale
PC Art. 40 - Il giudice valuta le prove secondo il suo libero convincimento. Egli prende in considerazione il contegno delle parti nel processo, per esempio il rifiuto di ottemperare ad una citazione personale, di rispondere a domande del giudice o di produrre i mezzi di prova richiesti.
PC e art. 19
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 19 - Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli articoli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 194748; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell'articolo 60 della presente legge.
PA). Tuttavia, dal momento che i riscontri in essi contenuti sono resi da una persona con conoscenze specifiche, ci si può scostare dai medesimi solo in presenza di indizi concreti atti a metterne in dubbio l'affidabilit (cfr. sentenza del Tribunale D-3567/2019 consid. 5.7, prevista per la pubblicazione; per maggiori sviluppi GICRA 2004 n. 31 consid. 5â¿¿6; DTF 122 V 157).

6.

6.1 Ora, nella presente fattispecie sia la tomografia sterno clavicolare che l'esame dello sviluppo dentale hanno indicato un'et minima superiore a 18 anni. Gi solo per queste ragioni, v'è da annoverare un indizio molto importante di maggiore et , indizio che del resto nemmeno è stato messo direttamente in discussione nell'allegato ricorsuale. In una tale casistica, il fatto che il campione utilizzato non fosse strettamente riferibile alla popolazione afgana appare privo di rilevanza. È infatti legittimo attendersi che le persone con conoscenze specifiche chiamate a trarre conclusioni dalle risultanze degli accertamenti medici siano se del caso in misura di tenerne debitamente conto, non essendo in tal senso giudizioso che il Tribunale amministrativo federale si sostituisca alle valutazioni degli esperti. Il fatto stesso che l'assenza di campionatura etnica riferibile sia stato menzionato denota invero che la questione sia stata considerata nell'allestimento del rapporto medico (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.3). D'altro canto, gli esiti dell'esame osseo della mano non hanno alcun valore scientifico oltre a quello orientativo. Pertanto, il fatto che tale accertamento preliminare abbia rilevato un'et minima inferiore a 18
anni non è decisivo. Altresì, dagli atti non traspare che le esigenze formali minime prescritte dalla giurisprudenza non siano in casu state rispettate. Il rapporto non è infatti contraddittorio e si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente. Lo stesso è ben motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato. Visti i risultati, vi è dunque solo un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove versate agli atti, essendo l'esito degli accertamenti medici, che attestano un'et inequivocabilmente oltre i 18 anni, in concreto particolarmente concludente (cfr. consid. 5.6).

6.2 Per quanto riguarda la tazkira versata agli atti occorre osservare che sebbene detto documento risulti essere il più diffuso in Afghanistan al fine di dimostrare l'identit del titolare, in assenza di caratteristiche di sicurezza esso non è esente dal rischio falsificazioni, motivo per il quale gli viene di norma riconosciuto solo un valore probatorio ridotto. Oltremodo, a prescindere da valutazioni sulla sua autenticit , v'è altresì da tener conto del fatto che le informazioni figuranti sulla tazkira sono spesso incomplete e variano a seconda dell'incaricato. Ebbene, seppur senza una motivazione dettagliata, tale mezzo di prova non può essere dichiarato un falso, nemmeno si può partire dall'assunto ch'esso attesti inequivocabilmente la data di nascita di una persona, specialmente allorquando la relativa indicazione non vi figuri espressamente. Alla luce del sistema di emissione decentralizzato, non è inoltre infrequente che quand'anche la documentazione afgana sia da considerarsi formalmente autentica, essa contenga generalit non conformi alla realt dei fatti. Le date di nascita sono inoltre riportate in modo difforme, il più comunemente per il tramite di una stima dell'et al momento dell'emissione (cfr. DTAF
2013/30
consid. 4.2.2; sentenza del TF 1C_240/2012 del 13 agosto 2012 consid. 5.1; sentenza del TAF
Dâ¿¿4824/2019 del 27 settembre 2019 consid. 8.5; Australian Department of Foreign Affairs and Trade, Country Information Report â¿¿ Afghanistan, 27.06.2019, pag. 51â¿¿53, < https://dfat.gov.au/aboutus/publications/
Documents/country-information-report-afghanistan.pdf >, consultato il 17.12.2019; Immigration and Refugee Board of Canada, Afghanistan: Description and samples of the Tazkira booklet and the Tazkira certificate; information on security features, 16.09.2011, < http://www.refworld.org/
docid/4f1510822.html >, consultato il 17.12.2019).

6.3 Nel caso che ci occupa, come lo ha sottolineato il ricorrente, nella tazkira non sono stati riscontrati indizi di falsificazione. Ciò nonostante, visto quanto precede, il valore probatorio della stessa rimane limitato anche in assenza di siffatti indicatori. Ciò a maggior ragione dal momento che in specie essa non indica alcuna data di nascita, limitandosi a riportare che al momento dell'emissione l'insorgente avrebbe avuto l'aspetto di una persona di quindici anni. Ebbene, vien da sé che una tale indicazione non è concludente, in particolare laddove si confronti la presunta et attuale di sedici anni da essa derivante (considerata la data di emissione del 3 aprile 2018) con quanto sancito dagli accertamenti medici.

6.4 Del resto, nel corso della procedura di prima istanza il richiedente asilo ha fornito informazioni parziali e frammentarie circa la sua stessa data di nascita, affermando che la medesima gli sarebbe stata comunicata secondo il calendario gregoriano â¿¿ non in uso nella sua regione d'origine â¿¿ dalla madre, la quale si sarebbe altresì prodigata per insegnarli lettura del corano scritto in Arabo. Ebbene, vien da sé che ciò mal si sposi con le sue contestuali asserzioni in merito al fatto che la genitrice sarebbe stata analfabeta non sapendo né leggere né scrivere nemmeno nella lingua locale ([...]). Ma non finisce qui. L'interessato ha infatti dapprima affermato di essere nato il 1o maggio 2003 e di avere pertanto sedici anni gi compiuti al momento dell'audizione svoltasi il 18 settembre 2019. Sennonché, egli ha dichiarato che avrebbe lasciato il proprio paese otto mesi prima di giungere in Svizzera, e meglio, nel primo mese del 2019. Nel medesimo contesto l'insorgente ha però inspiegabilmente asserito di avere gi sedici anni al momento dell'espatrio, cosa che non collima con la predetta data di nascita, dal momento che nel primo mese del 2019 avrebbe invece dovuto avere ancora quindici anni ([...]). A tutto
ciò si aggiunge un'illustrazione inconsistente in merito ai membri della sua comunit famigliare ed alle mansioni svolte in patria ([...]). È inoltre pretestuoso ricondurre le carenze in parola alla sola pretesa scarsa alfabetizzazione, dal momento che l'insorgente ha saputo dirimere con una certa sensatezza eventi successivi quali la data di partenza dall'Afghanistan, la durata del viaggio ed il periodo di permanenza al confine tra Iran e Turchia ([...]). Il presunto analfabetismo mal si sposa del resto con il fatto che l'insorgente pare essere stato in grado di aprire e gestire con regolarit un profilo Facebook a suo nome (cfr. risultanze processuali) e con quanto da lui stesso dichiarato, ossia di saper a sua volta leggere il corano ([...]).

6.5 Anche tenendo in considerazione la tazkira, è quindi difficile rimettere in discussione le inequivocabili risultanze degli accertamenti medici svolti, i quali, come detto, hanno sancito un indizio molto forte di maggiore et . Ciò a maggior ragione vista l'esistenza di aspetti incongruenti nel suo narrato. Inoltre, non v'è spazio per una diversa valutazione del caso sulla base del beneficio del dubbio. Come gi esposto a margine, in presenza di un complesso fattuale sufficientemente acclarato, è al richiedente che va imputata l'assenza di prova â¿¿ da intendersi al grado della verosimiglianza â¿¿ quanto all'asserita minore et .

6.6 In definitiva, v'è da partire dall'assunto che il ricorrente non sia riuscito a rendere verosimile la propria minore et .