SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 1 Scopo e campo d'applicazione |
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1 | Scopo della presente legge è garantire la sicurezza dei prodotti ed agevolare il libero scambio internazionale delle merci. |
2 | Essa si applica all'immissione in commercio di prodotti, a scopo commerciale o professionale. |
3 | Le disposizioni della presente legge sono applicabili per quanto altre disposizioni di diritto federale non perseguano il medesimo obiettivo. |
4 | La presente legge non si applica all'immissione in commercio di prodotti usati se questi: |
a | sono ceduti quali pezzi d'antiquariato; oppure se |
b | prima del loro impiego devono essere riparati o ricondizionati, sempre che chi li immette in commercio ne informi sufficientemente la persona a cui li consegna. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 3 Principi |
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1 | I prodotti possono essere immessi in commercio, se il loro impiego normale o ragionevolmente prevedibile non espone a pericolo, o espone soltanto a pericoli minimi, la sicurezza e la salute dei loro utenti e di terzi. |
2 | I prodotti devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 4 oppure, se tali requisiti non sono stati definiti, corrispondere allo stato della scienza e della tecnica. |
3 | Per garantire la sicurezza e la salute degli utenti e di terzi occorre considerare: |
a | la durata indicata o prevedibile di utilizzazione di un prodotto; |
b | l'effetto del prodotto su altri prodotti, sempre che il suo impiego con questi altri prodotti sia ragionevolmente prevedibile; |
c | il fatto che il prodotto sia destinato ai consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possa essere utilizzato anche dai consumatori; |
d | la possibilità che il prodotto venga impiegato da categorie di persone esposte a maggior pericolo di altre (p. es. bambini, persone disabili o anziane). |
4 | Il concreto potenziale di pericolo di un prodotto deve inoltre essere adeguatamente segnalato mediante: |
a | l'etichettatura e la presentazione; |
b | l'imballaggio e le istruzioni per l'assemblaggio, l'istallazione e la manutenzione; |
c | avvertenze e consigli di prudenza; |
d | istruzioni per l'uso e indicazioni relative allo smaltimento; |
e | tutte le altre indicazioni o informazioni relative al prodotto. |
5 | Un prodotto non va considerato pericoloso per il solo fatto che sia stato immesso in commercio un prodotto più sicuro. |
6 | Gli obblighi previsti nella presente sezione incombono: |
a | al produttore; |
b | a titolo sussidiario all'importatore, al distributore o al prestatore di servizi. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 4 Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute |
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1 | Il Consiglio federale stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. |
2 | A tal fine tiene conto del diritto internazionale in materia. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 5 Conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute |
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1 | Chiunque immette in commercio un prodotto deve poter dimostrare che esso soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. La prova della conformità è retta dagli articoli 17 e 18 della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio. |
2 | Si presume che un prodotto fabbricato conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 6 soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. |
3 | Chiunque immette in commercio un prodotto che non corrisponde alle norme tecniche di cui all'articolo 6 deve poter dimostrare che il prodotto soddisfa in altro modo i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. |
4 | Se non è stato stabilito alcun requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute, si deve poter dimostrare che il prodotto è stato fabbricato conformemente allo stato della scienza e della tecnica. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 6 Norme tecniche |
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1 | D'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), l'Ufficio federale competente definisce le norme tecniche idonee ad attuare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 4. |
2 | Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale. |
3 | L'Ufficio federale pubblica nel Foglio federale le norme tecniche con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute. |
4 | Può incaricare organizzazioni svizzere di normazione indipendenti di elaborare le norme tecniche. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 10 Controlli e misure amministrative |
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1 | Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni. |
2 | Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate. |
3 | Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare: |
a | proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; |
b | disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo; |
c | vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; |
d | confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. |
4 | Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. |
5 | Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale. |
6 | Si applica la legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa. |
SR 930.111 Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro) OSPro Art. 20 Organi di controllo - 1 Il controllo del rispetto delle prescrizioni sull'immissione in commercio spetta: |
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1 | Il controllo del rispetto delle prescrizioni sull'immissione in commercio spetta: |
a | all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva); |
b | all'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi); |
c | alle organizzazioni specializzate designate dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)11. |
2 | Il DEFR disciplina le competenze degli organi di controllo e concorda con essi l'entità e il finanziamento delle attività di controllo. |
SR 930.111 Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro) OSPro Art. 22 Compiti e competenze degli organi di controllo - 1 Gli organi di controllo effettuano controlli per campionatura in merito al rispetto delle prescrizioni di sicurezza applicabili ai prodotti. Procedono inoltre a un controllo se vi sono indizi giustificati secondo cui i prodotti non sono conformi alle prescrizioni. |
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1 | Gli organi di controllo effettuano controlli per campionatura in merito al rispetto delle prescrizioni di sicurezza applicabili ai prodotti. Procedono inoltre a un controllo se vi sono indizi giustificati secondo cui i prodotti non sono conformi alle prescrizioni. |
2 | Il controllo di cui al capoverso 1 comprende: |
a | l'esame formale inteso a stabilire se: |
a1 | la dichiarazione di conformità, qualora richiesta, è disponibile ed è conforme alle prescrizioni legali, e |
a2 | la documentazione tecnica necessaria è completa; |
b | ove necessario, un controllo visivo e funzionale; |
c | ove necessario, un controllo successivo del prodotto contestato. |
3 | Nell'ambito dei controlli gli organi di controllo sono autorizzati in particolare a: |
a | chiedere la documentazione e le informazioni necessarie per dimostrare la conformità dei prodotti; |
b | prelevare campioni; |
c | ordinare verifiche; |
d | accedere ai locali commerciali durante il normale orario di lavoro. |
4 | Gli organi di controllo possono ordinare una verifica tecnica del prodotto se sussistono dubbi sul fatto che questi: |
a | corrisponda alla documentazione inoltrata; oppure |
b | nonostante sia stata inoltrata una documentazione corretta, sia conforme alle prescrizioni vigenti. |
5 | Gli organi di controllo ordinano le misure necessarie secondo l'articolo 10 capoversi 3 e 4 LSPro se: |
a | chi immette in commercio un prodotto non esibisce o esibisce in modo incompleto la documentazione richiesta secondo il capoverso 3 entro il termine fissato dagli organi di controllo; oppure |
b | il prodotto non è conforme alle prescrizioni della LSPro e della presente ordinanza. |
6 | Prima di ordinare le misure, gli organi di controllo accordano al responsabile dell'immissione in commercio la possibilità di prendere posizione in merito. |
SR 930.111 Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro) OSPro Art. 23 Procedura degli organi di controllo - La legge federale del 20 dicembre 196814 sulla procedura amministrativa si applica parimenti agli organi di controllo non sottoposti al diritto pubblico. |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 16a Principio |
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1 | I prodotti possono essere immessi in commercio se: |
a | sono conformi alle prescrizioni tecniche della Comunità europea (CE) oppure, nel caso in cui il diritto della CE non sia armonizzato o lo sia solo in modo incompleto, sono conformi alle prescrizioni tecniche di uno Stato membro della CE o dello Spazio economico europeo (SEE); e |
b | sono stati legalmente immessi in commercio nello Stato di cui alla lettera a, membro della CE o dello SEE. |
2 | Il capoverso 1 non si applica a: |
a | prodotti soggetti a omologazione; |
b | sostanze soggette all'obbligo di notifica secondo la legislazione in materia di prodotti chimici; |
c | prodotti soggetti ad autorizzazione preliminare d'importazione; |
d | prodotti soggetti a un divieto d'importazione; |
e | prodotti per i quali il Consiglio federale decide una deroga secondo l'articolo 4 capoversi 3 e 4. |
3 | Se la CE o uno Stato membro della CE o dello SEE ostacola l'immissione in commercio di prodotti svizzeri non conformi alle prescrizioni tecniche del Paese di destinazione, il Consiglio federale può ordinare l'inapplicabilità del capoverso 1 a tutti o a determinati prodotti di questo partner commerciale. |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 17 Principio |
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1 | Se la prova della conformità è prescritta, questa deve essere fornita dalla persona che offre, immette in commercio o mette in servizio il prodotto. |
2 | Chi offre, immette in commercio o mette in servizio un prodotto è tuttavia liberato dall'onere della prova se: |
a | la prova può essere fornita da chi ha immesso il prodotto in commercio precedentemente, se il prodotto non ha subito modifiche; |
b | chi immette in commercio un prodotto fabbricato in serie riesce a provare l'identità della serie e può presumere che prodotti della stessa serie siano già stati legalmente immessi in commercio; |
c | un importatore può rendere verosimile che immette in commercio gli stessi prodotti dello stesso produttore che sono già stati legalmente immessi sul mercato svizzero. |
3 | La prova va redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. 34 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 18 Validità dell'esame e della valutazione della conformità |
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1 | Se un esame o una valutazione della conformità svolti da terzi sono prescritti, il rapporto d'esame o il certificato di conformità hanno valore di prova se emanano da un organismo che, per il settore in questione, è: |
a | accreditato in Svizzera; |
b | riconosciuto dalla Svizzera nell'ambito di un accordo internazionale; o |
c | autorizzato o riconosciuto in altro modo dal diritto svizzero. |
2 | Il rapporto d'esame o il certificato di conformità redatto da un organismo estero che non è riconosciuto in virtù del capoverso 1 ha valore di prova se può essere accertato con verosimiglianza che: |
a | le procedure d'esame o di valutazione della conformità che sono state applicate soddisfano le esigenze svizzere; e che |
b | l'organismo estero dispone di qualifiche equivalenti a quelle richieste in Svizzera. |
3 | L'Ufficio federale dell'economia esterna35, d'intesa con l'ufficio federale competente per il settore interessato, può ordinare che i rapporti d'esame o i certificati di conformità non abbiano valore di prova ai sensi del capoverso 2 se organismi svizzeri qualificati, i loro rapporti d'esame o i loro certificati di conformità non sono riconosciuti nello Stato dell'organismo estero. Nella loro decisione, essi prendono in considerazione gli interessi svizzeri in materia di economia e di commercio estero. |
SR 819.14 Ordinanza del 2 aprile 2008 concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) - Ordinanza sulle macchine OMacch Art. 2 - 1 È lecito mettere in circolazione macchine soltanto se: |
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1 | È lecito mettere in circolazione macchine soltanto se: |
a | quando sono installate e mantenute in modo corretto nonché utilizzate conformemente ai loro scopi e in condizioni ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo né la sicurezza né la salute delle persone e di eventuali animali domestici, né l'integrità dei beni né l'ambiente, purché la direttiva UE relativa alle macchine15 contempli per tali macchine prescrizioni specifiche in materia ambientale; |
b | soddisfano le esigenze fissate nelle seguenti disposizioni della direttiva UE relativa alle macchine: articolo 5 paragrafo 1 lettere a-e, nonché paragrafi 2 e 3, e articoli 12 e 13; e |
c | un operatore economico secondo l'articolo 4 paragrafo 2 del regolamento UE sulla vigilanza del mercato16 adempie gli obblighi di cui all'articolo 4a.17 |
3 | Per la presentazione di macchine in occasione di fiere, esposizioni o manifestazioni simili si applica l'articolo 6 paragrafo 3 della direttiva UE relativa alle macchine. |
SR 819.14 Ordinanza del 2 aprile 2008 concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) - Ordinanza sulle macchine OMacch Art. 3 Norme tecniche - La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) indica quali norme tecniche sono appropriate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute secondo l'allegato I della direttiva UE relativa alle macchine18.19 |
SR 819.14 Ordinanza del 2 aprile 2008 concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) - Ordinanza sulle macchine OMacch Art. 3 Norme tecniche - La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) indica quali norme tecniche sono appropriate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute secondo l'allegato I della direttiva UE relativa alle macchine18.19 |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 1 Scopo e campo d'applicazione |
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1 | Scopo della presente legge è garantire la sicurezza dei prodotti ed agevolare il libero scambio internazionale delle merci. |
2 | Essa si applica all'immissione in commercio di prodotti, a scopo commerciale o professionale. |
3 | Le disposizioni della presente legge sono applicabili per quanto altre disposizioni di diritto federale non perseguano il medesimo obiettivo. |
4 | La presente legge non si applica all'immissione in commercio di prodotti usati se questi: |
a | sono ceduti quali pezzi d'antiquariato; oppure se |
b | prima del loro impiego devono essere riparati o ricondizionati, sempre che chi li immette in commercio ne informi sufficientemente la persona a cui li consegna. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 3 Principi |
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1 | I prodotti possono essere immessi in commercio, se il loro impiego normale o ragionevolmente prevedibile non espone a pericolo, o espone soltanto a pericoli minimi, la sicurezza e la salute dei loro utenti e di terzi. |
2 | I prodotti devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 4 oppure, se tali requisiti non sono stati definiti, corrispondere allo stato della scienza e della tecnica. |
3 | Per garantire la sicurezza e la salute degli utenti e di terzi occorre considerare: |
a | la durata indicata o prevedibile di utilizzazione di un prodotto; |
b | l'effetto del prodotto su altri prodotti, sempre che il suo impiego con questi altri prodotti sia ragionevolmente prevedibile; |
c | il fatto che il prodotto sia destinato ai consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possa essere utilizzato anche dai consumatori; |
d | la possibilità che il prodotto venga impiegato da categorie di persone esposte a maggior pericolo di altre (p. es. bambini, persone disabili o anziane). |
4 | Il concreto potenziale di pericolo di un prodotto deve inoltre essere adeguatamente segnalato mediante: |
a | l'etichettatura e la presentazione; |
b | l'imballaggio e le istruzioni per l'assemblaggio, l'istallazione e la manutenzione; |
c | avvertenze e consigli di prudenza; |
d | istruzioni per l'uso e indicazioni relative allo smaltimento; |
e | tutte le altre indicazioni o informazioni relative al prodotto. |
5 | Un prodotto non va considerato pericoloso per il solo fatto che sia stato immesso in commercio un prodotto più sicuro. |
6 | Gli obblighi previsti nella presente sezione incombono: |
a | al produttore; |
b | a titolo sussidiario all'importatore, al distributore o al prestatore di servizi. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 4 Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute |
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1 | Il Consiglio federale stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. |
2 | A tal fine tiene conto del diritto internazionale in materia. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 3 Principi |
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1 | I prodotti possono essere immessi in commercio, se il loro impiego normale o ragionevolmente prevedibile non espone a pericolo, o espone soltanto a pericoli minimi, la sicurezza e la salute dei loro utenti e di terzi. |
2 | I prodotti devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 4 oppure, se tali requisiti non sono stati definiti, corrispondere allo stato della scienza e della tecnica. |
3 | Per garantire la sicurezza e la salute degli utenti e di terzi occorre considerare: |
a | la durata indicata o prevedibile di utilizzazione di un prodotto; |
b | l'effetto del prodotto su altri prodotti, sempre che il suo impiego con questi altri prodotti sia ragionevolmente prevedibile; |
c | il fatto che il prodotto sia destinato ai consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possa essere utilizzato anche dai consumatori; |
d | la possibilità che il prodotto venga impiegato da categorie di persone esposte a maggior pericolo di altre (p. es. bambini, persone disabili o anziane). |
4 | Il concreto potenziale di pericolo di un prodotto deve inoltre essere adeguatamente segnalato mediante: |
a | l'etichettatura e la presentazione; |
b | l'imballaggio e le istruzioni per l'assemblaggio, l'istallazione e la manutenzione; |
c | avvertenze e consigli di prudenza; |
d | istruzioni per l'uso e indicazioni relative allo smaltimento; |
e | tutte le altre indicazioni o informazioni relative al prodotto. |
5 | Un prodotto non va considerato pericoloso per il solo fatto che sia stato immesso in commercio un prodotto più sicuro. |
6 | Gli obblighi previsti nella presente sezione incombono: |
a | al produttore; |
b | a titolo sussidiario all'importatore, al distributore o al prestatore di servizi. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 4 Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute |
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1 | Il Consiglio federale stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. |
2 | A tal fine tiene conto del diritto internazionale in materia. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 5 Conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute |
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1 | Chiunque immette in commercio un prodotto deve poter dimostrare che esso soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. La prova della conformità è retta dagli articoli 17 e 18 della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio. |
2 | Si presume che un prodotto fabbricato conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 6 soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. |
3 | Chiunque immette in commercio un prodotto che non corrisponde alle norme tecniche di cui all'articolo 6 deve poter dimostrare che il prodotto soddisfa in altro modo i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. |
4 | Se non è stato stabilito alcun requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute, si deve poter dimostrare che il prodotto è stato fabbricato conformemente allo stato della scienza e della tecnica. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 6 Norme tecniche |
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1 | D'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), l'Ufficio federale competente definisce le norme tecniche idonee ad attuare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 4. |
2 | Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale. |
3 | L'Ufficio federale pubblica nel Foglio federale le norme tecniche con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute. |
4 | Può incaricare organizzazioni svizzere di normazione indipendenti di elaborare le norme tecniche. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 5 Conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute |
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1 | Chiunque immette in commercio un prodotto deve poter dimostrare che esso soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. La prova della conformità è retta dagli articoli 17 e 18 della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio. |
2 | Si presume che un prodotto fabbricato conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 6 soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. |
3 | Chiunque immette in commercio un prodotto che non corrisponde alle norme tecniche di cui all'articolo 6 deve poter dimostrare che il prodotto soddisfa in altro modo i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. |
4 | Se non è stato stabilito alcun requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute, si deve poter dimostrare che il prodotto è stato fabbricato conformemente allo stato della scienza e della tecnica. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 4 Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute |
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1 | Il Consiglio federale stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. |
2 | A tal fine tiene conto del diritto internazionale in materia. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 6 Norme tecniche |
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1 | D'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), l'Ufficio federale competente definisce le norme tecniche idonee ad attuare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 4. |
2 | Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale. |
3 | L'Ufficio federale pubblica nel Foglio federale le norme tecniche con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute. |
4 | Può incaricare organizzazioni svizzere di normazione indipendenti di elaborare le norme tecniche. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 6 Norme tecniche |
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1 | D'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), l'Ufficio federale competente definisce le norme tecniche idonee ad attuare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 4. |
2 | Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale. |
3 | L'Ufficio federale pubblica nel Foglio federale le norme tecniche con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute. |
4 | Può incaricare organizzazioni svizzere di normazione indipendenti di elaborare le norme tecniche. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 6 Norme tecniche |
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1 | D'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), l'Ufficio federale competente definisce le norme tecniche idonee ad attuare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 4. |
2 | Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale. |
3 | L'Ufficio federale pubblica nel Foglio federale le norme tecniche con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute. |
4 | Può incaricare organizzazioni svizzere di normazione indipendenti di elaborare le norme tecniche. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 5 Conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute |
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1 | Chiunque immette in commercio un prodotto deve poter dimostrare che esso soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. La prova della conformità è retta dagli articoli 17 e 18 della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio. |
2 | Si presume che un prodotto fabbricato conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 6 soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. |
3 | Chiunque immette in commercio un prodotto che non corrisponde alle norme tecniche di cui all'articolo 6 deve poter dimostrare che il prodotto soddisfa in altro modo i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. |
4 | Se non è stato stabilito alcun requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute, si deve poter dimostrare che il prodotto è stato fabbricato conformemente allo stato della scienza e della tecnica. |
SR 819.14 Ordinanza del 2 aprile 2008 concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) - Ordinanza sulle macchine OMacch Art. 1 Oggetto, campo d'applicazione, definizioni e diritto applicabile - 1 La presente ordinanza disciplina l'immissione sul mercato e la sorveglianza del mercato relative alle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE6 (direttiva UE relativa alle macchine).7 |
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1 | La presente ordinanza disciplina l'immissione sul mercato e la sorveglianza del mercato relative alle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE6 (direttiva UE relativa alle macchine).7 |
2 | Il campo d'applicazione è disciplinato dall'articolo 1 della direttiva UE relativa alle macchine. L'articolo 3 della stessa si applica per analogia.8 |
2bis | Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva UE relativa alle macchine e di cui all'articolo 3 punti 8-13 del regolamento (UE) 2019/10209 (regolamento UE sulla vigilanza del mercato). Si applicano inoltre le equivalenze terminologiche di cui all'allegato 1 numero 1.10 |
3 | Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE relativa alle macchine e al regolamento UE sulla vigilanza del mercato, che a loro volta rimandano ad altre normative UE, in luogo di queste ultime si applica la normativa svizzera come da allegato 1 numero 2.11 |
4 | Nella misura in cui la presente ordinanza non contiene particolari disposizioni, sono applicabili alle macchine le disposizioni dell'ordinanza del 19 maggio 201012 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).13 |
SR 819.14 Ordinanza del 2 aprile 2008 concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) - Ordinanza sulle macchine OMacch Art. 2 - 1 È lecito mettere in circolazione macchine soltanto se: |
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1 | È lecito mettere in circolazione macchine soltanto se: |
a | quando sono installate e mantenute in modo corretto nonché utilizzate conformemente ai loro scopi e in condizioni ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo né la sicurezza né la salute delle persone e di eventuali animali domestici, né l'integrità dei beni né l'ambiente, purché la direttiva UE relativa alle macchine15 contempli per tali macchine prescrizioni specifiche in materia ambientale; |
b | soddisfano le esigenze fissate nelle seguenti disposizioni della direttiva UE relativa alle macchine: articolo 5 paragrafo 1 lettere a-e, nonché paragrafi 2 e 3, e articoli 12 e 13; e |
c | un operatore economico secondo l'articolo 4 paragrafo 2 del regolamento UE sulla vigilanza del mercato16 adempie gli obblighi di cui all'articolo 4a.17 |
3 | Per la presentazione di macchine in occasione di fiere, esposizioni o manifestazioni simili si applica l'articolo 6 paragrafo 3 della direttiva UE relativa alle macchine. |
SR 819.14 Ordinanza del 2 aprile 2008 concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) - Ordinanza sulle macchine OMacch Art. 3 Norme tecniche - La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) indica quali norme tecniche sono appropriate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute secondo l'allegato I della direttiva UE relativa alle macchine18.19 |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 5 Conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute |
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1 | Chiunque immette in commercio un prodotto deve poter dimostrare che esso soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. La prova della conformità è retta dagli articoli 17 e 18 della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio. |
2 | Si presume che un prodotto fabbricato conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 6 soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. |
3 | Chiunque immette in commercio un prodotto che non corrisponde alle norme tecniche di cui all'articolo 6 deve poter dimostrare che il prodotto soddisfa in altro modo i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. |
4 | Se non è stato stabilito alcun requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute, si deve poter dimostrare che il prodotto è stato fabbricato conformemente allo stato della scienza e della tecnica. |
SR 819.14 Ordinanza del 2 aprile 2008 concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) - Ordinanza sulle macchine OMacch Art. 3 Norme tecniche - La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) indica quali norme tecniche sono appropriate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute secondo l'allegato I della direttiva UE relativa alle macchine18.19 |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 5 Conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute |
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1 | Chiunque immette in commercio un prodotto deve poter dimostrare che esso soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. La prova della conformità è retta dagli articoli 17 e 18 della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio. |
2 | Si presume che un prodotto fabbricato conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 6 soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. |
3 | Chiunque immette in commercio un prodotto che non corrisponde alle norme tecniche di cui all'articolo 6 deve poter dimostrare che il prodotto soddisfa in altro modo i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. |
4 | Se non è stato stabilito alcun requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute, si deve poter dimostrare che il prodotto è stato fabbricato conformemente allo stato della scienza e della tecnica. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 6 Norme tecniche |
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1 | D'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), l'Ufficio federale competente definisce le norme tecniche idonee ad attuare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 4. |
2 | Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale. |
3 | L'Ufficio federale pubblica nel Foglio federale le norme tecniche con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute. |
4 | Può incaricare organizzazioni svizzere di normazione indipendenti di elaborare le norme tecniche. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 5 Conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute |
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1 | Chiunque immette in commercio un prodotto deve poter dimostrare che esso soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. La prova della conformità è retta dagli articoli 17 e 18 della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio. |
2 | Si presume che un prodotto fabbricato conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 6 soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. |
3 | Chiunque immette in commercio un prodotto che non corrisponde alle norme tecniche di cui all'articolo 6 deve poter dimostrare che il prodotto soddisfa in altro modo i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. |
4 | Se non è stato stabilito alcun requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute, si deve poter dimostrare che il prodotto è stato fabbricato conformemente allo stato della scienza e della tecnica. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 5 Conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute |
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1 | Chiunque immette in commercio un prodotto deve poter dimostrare che esso soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. La prova della conformità è retta dagli articoli 17 e 18 della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio. |
2 | Si presume che un prodotto fabbricato conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 6 soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. |
3 | Chiunque immette in commercio un prodotto che non corrisponde alle norme tecniche di cui all'articolo 6 deve poter dimostrare che il prodotto soddisfa in altro modo i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. |
4 | Se non è stato stabilito alcun requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute, si deve poter dimostrare che il prodotto è stato fabbricato conformemente allo stato della scienza e della tecnica. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 10 Controlli e misure amministrative |
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1 | Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni. |
2 | Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate. |
3 | Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare: |
a | proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; |
b | disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo; |
c | vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; |
d | confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. |
4 | Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. |
5 | Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale. |
6 | Si applica la legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa. |
SR 930.111 Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro) OSPro Art. 20 Organi di controllo - 1 Il controllo del rispetto delle prescrizioni sull'immissione in commercio spetta: |
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1 | Il controllo del rispetto delle prescrizioni sull'immissione in commercio spetta: |
a | all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva); |
b | all'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi); |
c | alle organizzazioni specializzate designate dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)11. |
2 | Il DEFR disciplina le competenze degli organi di controllo e concorda con essi l'entità e il finanziamento delle attività di controllo. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 10 Controlli e misure amministrative |
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1 | Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni. |
2 | Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate. |
3 | Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare: |
a | proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; |
b | disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo; |
c | vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; |
d | confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. |
4 | Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. |
5 | Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale. |
6 | Si applica la legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 10 Controlli e misure amministrative |
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1 | Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni. |
2 | Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate. |
3 | Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare: |
a | proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; |
b | disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo; |
c | vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; |
d | confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. |
4 | Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. |
5 | Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale. |
6 | Si applica la legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 10 Controlli e misure amministrative |
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1 | Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni. |
2 | Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate. |
3 | Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare: |
a | proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; |
b | disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo; |
c | vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; |
d | confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. |
4 | Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. |
5 | Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale. |
6 | Si applica la legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa. |
SR 930.111 Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro) OSPro Art. 22 Compiti e competenze degli organi di controllo - 1 Gli organi di controllo effettuano controlli per campionatura in merito al rispetto delle prescrizioni di sicurezza applicabili ai prodotti. Procedono inoltre a un controllo se vi sono indizi giustificati secondo cui i prodotti non sono conformi alle prescrizioni. |
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1 | Gli organi di controllo effettuano controlli per campionatura in merito al rispetto delle prescrizioni di sicurezza applicabili ai prodotti. Procedono inoltre a un controllo se vi sono indizi giustificati secondo cui i prodotti non sono conformi alle prescrizioni. |
2 | Il controllo di cui al capoverso 1 comprende: |
a | l'esame formale inteso a stabilire se: |
a1 | la dichiarazione di conformità, qualora richiesta, è disponibile ed è conforme alle prescrizioni legali, e |
a2 | la documentazione tecnica necessaria è completa; |
b | ove necessario, un controllo visivo e funzionale; |
c | ove necessario, un controllo successivo del prodotto contestato. |
3 | Nell'ambito dei controlli gli organi di controllo sono autorizzati in particolare a: |
a | chiedere la documentazione e le informazioni necessarie per dimostrare la conformità dei prodotti; |
b | prelevare campioni; |
c | ordinare verifiche; |
d | accedere ai locali commerciali durante il normale orario di lavoro. |
4 | Gli organi di controllo possono ordinare una verifica tecnica del prodotto se sussistono dubbi sul fatto che questi: |
a | corrisponda alla documentazione inoltrata; oppure |
b | nonostante sia stata inoltrata una documentazione corretta, sia conforme alle prescrizioni vigenti. |
5 | Gli organi di controllo ordinano le misure necessarie secondo l'articolo 10 capoversi 3 e 4 LSPro se: |
a | chi immette in commercio un prodotto non esibisce o esibisce in modo incompleto la documentazione richiesta secondo il capoverso 3 entro il termine fissato dagli organi di controllo; oppure |
b | il prodotto non è conforme alle prescrizioni della LSPro e della presente ordinanza. |
6 | Prima di ordinare le misure, gli organi di controllo accordano al responsabile dell'immissione in commercio la possibilità di prendere posizione in merito. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 10 Controlli e misure amministrative |
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1 | Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni. |
2 | Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate. |
3 | Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare: |
a | proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; |
b | disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo; |
c | vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; |
d | confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. |
4 | Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. |
5 | Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale. |
6 | Si applica la legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 10 Controlli e misure amministrative |
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1 | Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni. |
2 | Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate. |
3 | Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare: |
a | proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; |
b | disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo; |
c | vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; |
d | confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. |
4 | Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. |
5 | Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale. |
6 | Si applica la legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa. |
SR 930.111 Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro) OSPro Art. 23 Procedura degli organi di controllo - La legge federale del 20 dicembre 196814 sulla procedura amministrativa si applica parimenti agli organi di controllo non sottoposti al diritto pubblico. |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 17 Principio |
|
1 | Se la prova della conformità è prescritta, questa deve essere fornita dalla persona che offre, immette in commercio o mette in servizio il prodotto. |
2 | Chi offre, immette in commercio o mette in servizio un prodotto è tuttavia liberato dall'onere della prova se: |
a | la prova può essere fornita da chi ha immesso il prodotto in commercio precedentemente, se il prodotto non ha subito modifiche; |
b | chi immette in commercio un prodotto fabbricato in serie riesce a provare l'identità della serie e può presumere che prodotti della stessa serie siano già stati legalmente immessi in commercio; |
c | un importatore può rendere verosimile che immette in commercio gli stessi prodotti dello stesso produttore che sono già stati legalmente immessi sul mercato svizzero. |
3 | La prova va redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. 34 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 18 Validità dell'esame e della valutazione della conformità |
|
1 | Se un esame o una valutazione della conformità svolti da terzi sono prescritti, il rapporto d'esame o il certificato di conformità hanno valore di prova se emanano da un organismo che, per il settore in questione, è: |
a | accreditato in Svizzera; |
b | riconosciuto dalla Svizzera nell'ambito di un accordo internazionale; o |
c | autorizzato o riconosciuto in altro modo dal diritto svizzero. |
2 | Il rapporto d'esame o il certificato di conformità redatto da un organismo estero che non è riconosciuto in virtù del capoverso 1 ha valore di prova se può essere accertato con verosimiglianza che: |
a | le procedure d'esame o di valutazione della conformità che sono state applicate soddisfano le esigenze svizzere; e che |
b | l'organismo estero dispone di qualifiche equivalenti a quelle richieste in Svizzera. |
3 | L'Ufficio federale dell'economia esterna35, d'intesa con l'ufficio federale competente per il settore interessato, può ordinare che i rapporti d'esame o i certificati di conformità non abbiano valore di prova ai sensi del capoverso 2 se organismi svizzeri qualificati, i loro rapporti d'esame o i loro certificati di conformità non sono riconosciuti nello Stato dell'organismo estero. Nella loro decisione, essi prendono in considerazione gli interessi svizzeri in materia di economia e di commercio estero. |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 16a Principio |
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1 | I prodotti possono essere immessi in commercio se: |
a | sono conformi alle prescrizioni tecniche della Comunità europea (CE) oppure, nel caso in cui il diritto della CE non sia armonizzato o lo sia solo in modo incompleto, sono conformi alle prescrizioni tecniche di uno Stato membro della CE o dello Spazio economico europeo (SEE); e |
b | sono stati legalmente immessi in commercio nello Stato di cui alla lettera a, membro della CE o dello SEE. |
2 | Il capoverso 1 non si applica a: |
a | prodotti soggetti a omologazione; |
b | sostanze soggette all'obbligo di notifica secondo la legislazione in materia di prodotti chimici; |
c | prodotti soggetti ad autorizzazione preliminare d'importazione; |
d | prodotti soggetti a un divieto d'importazione; |
e | prodotti per i quali il Consiglio federale decide una deroga secondo l'articolo 4 capoversi 3 e 4. |
3 | Se la CE o uno Stato membro della CE o dello SEE ostacola l'immissione in commercio di prodotti svizzeri non conformi alle prescrizioni tecniche del Paese di destinazione, il Consiglio federale può ordinare l'inapplicabilità del capoverso 1 a tutti o a determinati prodotti di questo partner commerciale. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 5 Conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute |
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1 | Chiunque immette in commercio un prodotto deve poter dimostrare che esso soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. La prova della conformità è retta dagli articoli 17 e 18 della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio. |
2 | Si presume che un prodotto fabbricato conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 6 soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. |
3 | Chiunque immette in commercio un prodotto che non corrisponde alle norme tecniche di cui all'articolo 6 deve poter dimostrare che il prodotto soddisfa in altro modo i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. |
4 | Se non è stato stabilito alcun requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute, si deve poter dimostrare che il prodotto è stato fabbricato conformemente allo stato della scienza e della tecnica. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 5 Conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute |
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1 | Chiunque immette in commercio un prodotto deve poter dimostrare che esso soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. La prova della conformità è retta dagli articoli 17 e 18 della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio. |
2 | Si presume che un prodotto fabbricato conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 6 soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. |
3 | Chiunque immette in commercio un prodotto che non corrisponde alle norme tecniche di cui all'articolo 6 deve poter dimostrare che il prodotto soddisfa in altro modo i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. |
4 | Se non è stato stabilito alcun requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute, si deve poter dimostrare che il prodotto è stato fabbricato conformemente allo stato della scienza e della tecnica. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 5 Conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute |
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1 | Chiunque immette in commercio un prodotto deve poter dimostrare che esso soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. La prova della conformità è retta dagli articoli 17 e 18 della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio. |
2 | Si presume che un prodotto fabbricato conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 6 soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. |
3 | Chiunque immette in commercio un prodotto che non corrisponde alle norme tecniche di cui all'articolo 6 deve poter dimostrare che il prodotto soddisfa in altro modo i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. |
4 | Se non è stato stabilito alcun requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute, si deve poter dimostrare che il prodotto è stato fabbricato conformemente allo stato della scienza e della tecnica. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 5 Conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute |
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1 | Chiunque immette in commercio un prodotto deve poter dimostrare che esso soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. La prova della conformità è retta dagli articoli 17 e 18 della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio. |
2 | Si presume che un prodotto fabbricato conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 6 soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. |
3 | Chiunque immette in commercio un prodotto che non corrisponde alle norme tecniche di cui all'articolo 6 deve poter dimostrare che il prodotto soddisfa in altro modo i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. |
4 | Se non è stato stabilito alcun requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute, si deve poter dimostrare che il prodotto è stato fabbricato conformemente allo stato della scienza e della tecnica. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 6 Norme tecniche |
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1 | D'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), l'Ufficio federale competente definisce le norme tecniche idonee ad attuare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 4. |
2 | Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale. |
3 | L'Ufficio federale pubblica nel Foglio federale le norme tecniche con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute. |
4 | Può incaricare organizzazioni svizzere di normazione indipendenti di elaborare le norme tecniche. |
SR 819.14 Ordinanza del 2 aprile 2008 concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) - Ordinanza sulle macchine OMacch Art. 2 - 1 È lecito mettere in circolazione macchine soltanto se: |
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1 | È lecito mettere in circolazione macchine soltanto se: |
a | quando sono installate e mantenute in modo corretto nonché utilizzate conformemente ai loro scopi e in condizioni ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo né la sicurezza né la salute delle persone e di eventuali animali domestici, né l'integrità dei beni né l'ambiente, purché la direttiva UE relativa alle macchine15 contempli per tali macchine prescrizioni specifiche in materia ambientale; |
b | soddisfano le esigenze fissate nelle seguenti disposizioni della direttiva UE relativa alle macchine: articolo 5 paragrafo 1 lettere a-e, nonché paragrafi 2 e 3, e articoli 12 e 13; e |
c | un operatore economico secondo l'articolo 4 paragrafo 2 del regolamento UE sulla vigilanza del mercato16 adempie gli obblighi di cui all'articolo 4a.17 |
3 | Per la presentazione di macchine in occasione di fiere, esposizioni o manifestazioni simili si applica l'articolo 6 paragrafo 3 della direttiva UE relativa alle macchine. |