SR 916.20 Ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV) - Ordinanza sulla salute dei vegetali OSalV Art. 42 Autorizzazione eccezionale - 1 Se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena, il SFF può, su richiesta, autorizzare lo spostamento di una merce ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 lettera a in una zona protetta per gli scopi di cui all'articolo 37 capoverso 1.36 |
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1 | Se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena, il SFF può, su richiesta, autorizzare lo spostamento di una merce ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 lettera a in una zona protetta per gli scopi di cui all'articolo 37 capoverso 1.36 |
2 | L'autorizzazione disciplina in particolare: |
a | la quantità di merci che può essere spostata nella zona protetta; |
b | la durata dell'autorizzazione; |
c | il luogo e le condizioni in cui le merci vanno conservate; |
d | la stazione di quarantena o la struttura di confinamento (art. 53) in cui le merci vanno conservate; |
e | le competenze scientifiche e tecniche di cui deve disporre il personale addetto; |
f | l'obbligo di allegare l'autorizzazione alla merce in caso di importazione e spostamento; |
g | le condizioni per ridurre al minimo il rischio di insediamento e diffusione di organismi da quarantena. |
SR 916.20 Ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV) - Ordinanza sulla salute dei vegetali OSalV Art. 43 Principio - 1 Le merci che devono essere scortate da un certificato fitosanitario sono sottoposte a un controllo fitosanitario da parte del SFF prima dell'importazione. |
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1 | Le merci che devono essere scortate da un certificato fitosanitario sono sottoposte a un controllo fitosanitario da parte del SFF prima dell'importazione. |
2 | A tal fine le persone soggette all'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 26 della legge del 18 marzo 200539 sulle dogane prima di dichiarare le merci per l'imposizione doganale le notificano al SFF. |
3 | Le merci possono essere dichiarate per l'imposizione doganale e importate soltanto dopo che il SFF ha dato il via libera all'importazione. |
4 | La Posta e gli altri servizi di corrieri sono esclusi dall'obbligo di notifica di cui al capoverso 2. Prima di dichiarare le merci per l'imposizione doganale essi le consegnano al SFF presso un servizio preposto al controllo della salute dei vegetali abilitato. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 55 - 1 Il ricorso ha effetto sospensivo. |
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1 | Il ricorso ha effetto sospensivo. |
2 | Nella decisione, se non ha per oggetto una prestazione pecuniaria, l'autorità inferiore può togliere l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso; l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione ha lo stesso diritto dopo il deposito del ricorso.94 |
3 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione può restituire a un ricorso l'effetto sospensivo toltogli dall'autorità inferiore; la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo è trattata senza indugio.95 |
4 | Se l'effetto sospensivo è tolto arbitrariamente o se la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo è stata arbitrariamente respinta o ritardata, l'ente o l'istituto autonomo nel cui nome l'autorità ha stabilito risponde del danno che ne deriva. |
5 | Sono riservate le disposizioni di altre leggi federali secondo le quali il ricorso non ha effetto sospensivo.96 |
SR 916.20 Ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV) - Ordinanza sulla salute dei vegetali OSalV Art. 3 Emanazione di disposizioni da parte di uffici federali - Ove la presente ordinanza delega l'emanazione di disposizioni all'ufficio federale competente, la competenza è demandata a: |
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a | Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), per le misure in virtù della legge forestale del 4 ottobre 1991; |
b | Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), per le misure in virtù della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura. |
SR 916.20 Ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV) - Ordinanza sulla salute dei vegetali OSalV Art. 42 Autorizzazione eccezionale - 1 Se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena, il SFF può, su richiesta, autorizzare lo spostamento di una merce ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 lettera a in una zona protetta per gli scopi di cui all'articolo 37 capoverso 1.36 |
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1 | Se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena, il SFF può, su richiesta, autorizzare lo spostamento di una merce ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 lettera a in una zona protetta per gli scopi di cui all'articolo 37 capoverso 1.36 |
2 | L'autorizzazione disciplina in particolare: |
a | la quantità di merci che può essere spostata nella zona protetta; |
b | la durata dell'autorizzazione; |
c | il luogo e le condizioni in cui le merci vanno conservate; |
d | la stazione di quarantena o la struttura di confinamento (art. 53) in cui le merci vanno conservate; |
e | le competenze scientifiche e tecniche di cui deve disporre il personale addetto; |
f | l'obbligo di allegare l'autorizzazione alla merce in caso di importazione e spostamento; |
g | le condizioni per ridurre al minimo il rischio di insediamento e diffusione di organismi da quarantena. |
SR 916.20 Ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV) - Ordinanza sulla salute dei vegetali OSalV Art. 42 Autorizzazione eccezionale - 1 Se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena, il SFF può, su richiesta, autorizzare lo spostamento di una merce ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 lettera a in una zona protetta per gli scopi di cui all'articolo 37 capoverso 1.36 |
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1 | Se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena, il SFF può, su richiesta, autorizzare lo spostamento di una merce ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 lettera a in una zona protetta per gli scopi di cui all'articolo 37 capoverso 1.36 |
2 | L'autorizzazione disciplina in particolare: |
a | la quantità di merci che può essere spostata nella zona protetta; |
b | la durata dell'autorizzazione; |
c | il luogo e le condizioni in cui le merci vanno conservate; |
d | la stazione di quarantena o la struttura di confinamento (art. 53) in cui le merci vanno conservate; |
e | le competenze scientifiche e tecniche di cui deve disporre il personale addetto; |
f | l'obbligo di allegare l'autorizzazione alla merce in caso di importazione e spostamento; |
g | le condizioni per ridurre al minimo il rischio di insediamento e diffusione di organismi da quarantena. |
SR 916.20 Ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV) - Ordinanza sulla salute dei vegetali OSalV Art. 42 Autorizzazione eccezionale - 1 Se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena, il SFF può, su richiesta, autorizzare lo spostamento di una merce ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 lettera a in una zona protetta per gli scopi di cui all'articolo 37 capoverso 1.36 |
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1 | Se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena, il SFF può, su richiesta, autorizzare lo spostamento di una merce ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 lettera a in una zona protetta per gli scopi di cui all'articolo 37 capoverso 1.36 |
2 | L'autorizzazione disciplina in particolare: |
a | la quantità di merci che può essere spostata nella zona protetta; |
b | la durata dell'autorizzazione; |
c | il luogo e le condizioni in cui le merci vanno conservate; |
d | la stazione di quarantena o la struttura di confinamento (art. 53) in cui le merci vanno conservate; |
e | le competenze scientifiche e tecniche di cui deve disporre il personale addetto; |
f | l'obbligo di allegare l'autorizzazione alla merce in caso di importazione e spostamento; |
g | le condizioni per ridurre al minimo il rischio di insediamento e diffusione di organismi da quarantena. |
SR 916.20 Ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV) - Ordinanza sulla salute dei vegetali OSalV Art. 2 Definizioni - Ai sensi della presente ordinanza s'intendono per: |
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a | organismi nocivi: specie, ceppi o biotipi di vegetali, animali o agenti patogeni che possono nuocere ai vegetali o ai prodotti vegetali; |
b | organismi nocivi particolarmente pericolosi: organismi nocivi che in caso di introduzione e diffusione possono causare ingenti danni economici, sociali o ecologici; |
c | merci: vegetali, prodotti vegetali e qualsiasi materiale che possono essere portatori di organismi nocivi particolarmente pericolosi o fungere da mezzo per la loro diffusione, inclusa la terra e il terreno di coltura; |
d | vegetali: piante vive e le parti vive di piante indicate qui appresso: |
d1 | frutti in senso botanico, |
d10 | polline vivo e spore, |
d11 | gemme, nesti, talee, marze e innesti, |
d12 | sementi in senso botanico, destinate alla semina; |
d2 | ortaggi, |
d3 | tuberi, bulbi-tuberi, bulbi, rizomi, radici, portinnesti e stoloni, |
d4 | parti aeree, fusti e stoloni epigei, |
d5 | fiori recisi, |
d6 | rami, con o senza foglie o aghi, |
d7 | alberi tagliati, con foglie o aghi, |
d8 | foglie, fogliame, |
d9 | colture di tessuti vegetali, |
e | prodotti vegetali: prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali; salvo disposizioni contrarie, il legno è considerato prodotto vegetale soltanto se adempie almeno uno dei criteri seguenti: |
e1 | conserva in tutto o in parte la sua superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, |
e2 | non ha conservato la superficie rotonda naturale poiché è stato segato, tagliato o spaccato, |
e3 | è in forma di piccole placche, particelle, segatura, residui, trucioli o cascami e non è stato trasformato mediante l'utilizzo di colla, calore o pressione o una combinazione di tali elementi per produrre pellet, mattonelle, compensato o pannelli di particelle, |
e4 | è utilizzato, o è destinato a essere utilizzato, come materiale da imballaggio, a prescindere dal fatto che sia effettivamente impiegato per il trasporto di merci; |
f | piantagione: ogni operazione di messa a dimora o di innesto di vegetali per assicurarne la successiva crescita, riproduzione o moltiplicazione; |
g | vegetali destinati alla piantagione: vegetali piantati, che saranno piantati o ripiantati; |
gbis | zona infestata: area nella quale un organismo da quarantena è talmente diffuso da non poter più essere eradicato; |
h | focolaio d'infestazione: singoli vegetali infestati da organismi nocivi particolarmente pericolosi e i loro immediati dintorni al di fuori della zona infestata, inclusi i vegetali sospettati di essere infestati; |
i | zona cuscinetto: zona indenne da infestazione circostante una zona infestata o un focolaio d'infestazione; |
j | messa in commercio: trasferimento o cessione a titolo oneroso o gratuito di merci; |
k | Stati terzi: tutti gli Stati al di fuori della Svizzera, del Principato del Liechtenstein e degli Stati membri dell'Unione europea (UE); le isole Canarie, Ceuta, Melilla e i dipartimenti e i territori francesi d'oltremare sono considerati Stati terzi; |
l | utilizzo: ogni attività in relazione a organismi nocivi particolarmente pericolosi e merci, in particolare l'importazione, la messa in commercio, la detenzione, la moltiplicazione e la diffusione; |
m | importazione: introduzione di merci nel territorio svizzero, incluse le enclavi doganali svizzere (art. 3 cpv. 3 della legge del 18 marzo 200510 sulle dogane) e il Principato del Liechtenstein; |
n | transito: trasporto di merci non sdoganate attraverso la Svizzera; |
o | lotto: l'unità più piccola utilizzabile nel commercio o altrimenti sul rispettivo livello di commercializzazione di merci che, in base alla loro omogeneità dal profilo della composizione, dell'origine e di altri elementi rilevanti, è identificabile; |
p | partita: insieme di lotti; |
q | invio: insieme di partite, trasferite con lo stesso mezzo di trasporto, provenienti dallo stesso fornitore e luogo di provenienza e destinate allo stesso destinatario; |
r | passaporto fitosanitario: documento ufficiale per il commercio di merci all'interno della Svizzera e con l'UE che comprova che le merci adempiono le prescrizioni fitosanitarie; |
s | certificato fitosanitario: documento ufficiale per il commercio di merci con Stati terzi che comprova che la merce adempie le prescrizioni fitosanitarie del Paese di destinazione; |
t | vettore: organismo vivente che trasmette organismi nocivi particolarmente pericolosi da un vegetale infetto a un altro. |
SR 916.20 Ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV) - Ordinanza sulla salute dei vegetali OSalV Art. 43 Principio - 1 Le merci che devono essere scortate da un certificato fitosanitario sono sottoposte a un controllo fitosanitario da parte del SFF prima dell'importazione. |
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1 | Le merci che devono essere scortate da un certificato fitosanitario sono sottoposte a un controllo fitosanitario da parte del SFF prima dell'importazione. |
2 | A tal fine le persone soggette all'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 26 della legge del 18 marzo 200539 sulle dogane prima di dichiarare le merci per l'imposizione doganale le notificano al SFF. |
3 | Le merci possono essere dichiarate per l'imposizione doganale e importate soltanto dopo che il SFF ha dato il via libera all'importazione. |
4 | La Posta e gli altri servizi di corrieri sono esclusi dall'obbligo di notifica di cui al capoverso 2. Prima di dichiarare le merci per l'imposizione doganale essi le consegnano al SFF presso un servizio preposto al controllo della salute dei vegetali abilitato. |
SR 916.20 Ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV) - Ordinanza sulla salute dei vegetali OSalV Art. 42 Autorizzazione eccezionale - 1 Se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena, il SFF può, su richiesta, autorizzare lo spostamento di una merce ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 lettera a in una zona protetta per gli scopi di cui all'articolo 37 capoverso 1.36 |
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1 | Se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena, il SFF può, su richiesta, autorizzare lo spostamento di una merce ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 lettera a in una zona protetta per gli scopi di cui all'articolo 37 capoverso 1.36 |
2 | L'autorizzazione disciplina in particolare: |
a | la quantità di merci che può essere spostata nella zona protetta; |
b | la durata dell'autorizzazione; |
c | il luogo e le condizioni in cui le merci vanno conservate; |
d | la stazione di quarantena o la struttura di confinamento (art. 53) in cui le merci vanno conservate; |
e | le competenze scientifiche e tecniche di cui deve disporre il personale addetto; |
f | l'obbligo di allegare l'autorizzazione alla merce in caso di importazione e spostamento; |
g | le condizioni per ridurre al minimo il rischio di insediamento e diffusione di organismi da quarantena. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 156 Indennità per danni - 1 Se, in seguito a provvedimenti di difesa ordinati dall'autorità oppure a disinfezioni o ad altri procedimenti analoghi, determinati oggetti perdono valore o sono distrutti, al proprietario può essere versata un'equa indennità. |
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1 | Se, in seguito a provvedimenti di difesa ordinati dall'autorità oppure a disinfezioni o ad altri procedimenti analoghi, determinati oggetti perdono valore o sono distrutti, al proprietario può essere versata un'equa indennità. |
2 | L'indennità è fissata definitivamente secondo una procedura quanto più semplice possibile e gratuita per il danneggiato: |
a | dall'UFAG, se si tratta di provvedimenti presi al confine o di provvedimenti ordinati dall'UFAG all'interno del Paese; |
b | dalla competente autorità amministrativa cantonale, se si tratta di altri provvedimenti presi all'interno del Paese.200 |
3 | La Confederazione rimborsa ai Cantoni almeno un terzo delle spese cagionate dal versamento di tali indennità. |
SR 916.20 Ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV) - Ordinanza sulla salute dei vegetali OSalV Art. 48 Controllo fitosanitario e via libera per le merci provenienti dall'UE - Se la situazione fitosanitaria nel Paese di origine lo esige, l'ufficio federale competente stabilisce che per l'importazione di merci dall'UE sono necessari un controllo fitosanitario e il via libera da parte del SFF. |
SR 916.20 Ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV) - Ordinanza sulla salute dei vegetali OSalV Art. 49 Esecuzione del controllo - 1 Il SFF esegue i seguenti controlli: |
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1 | Il SFF esegue i seguenti controlli: |
a | controllo dei documenti; |
b | controllo dell'identità; |
c | controllo visivo. |
2 | Durante il controllo, lo scarico e il ricarico delle merci, l'apertura e la richiusura dei colli nonché le altre operazioni necessarie per le analisi spettano alla persona responsabile delle merci. |
3 | Nel caso di merci per le quali non sono necessari un controllo e un via libera, il SFF può controllare per campionatura se le merci adempiono le condizioni per l'importazione. |
4 | Il controllo può essere esteso all'imballaggio della merce e al mezzo di trasporto utilizzato. |
5 | Se le condizioni per l'importazione sono adempiute, il SFF lo attesta: |
a | completando la parte II del DSCE; o |
b | apponendo un «visto» sul certificato fitosanitario. |
6 | Il DEFR e il DATEC stabiliscono le modalità della notifica e del controllo. |
7 | L'ufficio federale competente può prevedere per determinati invii di tralasciare completamente o in parte i controlli, se in base all'esperienza acquisita con importazioni precedenti di merci della stessa origine, si può presumere che non siano infestati da organismi nocivi particolarmente pericolosi. A tal fine possono essere considerate anche le esperienze acquisite dall'UE nelle importazioni da Stati terzi.44 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 19 - Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli articoli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 194748; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell'articolo 60 della presente legge. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 40 - Il giudice valuta le prove secondo il suo libero convincimento. Egli prende in considerazione il contegno delle parti nel processo, per esempio il rifiuto di ottemperare ad una citazione personale, di rispondere a domande del giudice o di produrre i mezzi di prova richiesti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
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a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |