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RS 783.0 LPO Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) Art. 16 Prezzi |
||||||
| I prezzi sono stabiliti secondo principi economici. Il rispetto di questo principio è verificato conformemente alla legge del 20 dicembre 1985 [1] sulla sorveglianza dei prezzi. | ||||||
| I prezzi delle lettere e dei pacchi del servizio universale in Svizzera sono stabiliti indipendentemente dalla distanza e secondo principi uniformi. La PostCom verifica periodicamente il rispetto della fissazione dei prezzi indipendentemente dalla distanza. | ||||||
| I prezzi per la distribuzione dei giornali e dei periodici in abbonamento sono indipendenti dalla distanza. Corrispondono ai prezzi usuali praticati nei maggiori agglomerati. | ||||||
| Sono concesse riduzioni per la distribuzione di: | ||||||
| quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale; | ||||||
| giornali e periodici editi da organizzazioni senza scopo di lucro, distribuiti ai loro abbonati, membri o donatori (stampa associativa e delle fondazioni) e di cui viene assicurata la distribuzione regolare. | ||||||
| Non sono concesse riduzioni per la distribuzione di titoli appartenenti a una rete di edizioni locali con propria testata [2] la cui tiratura autenticata complessiva è superiore ai 100 000 esemplari. Il Consiglio federale stabilisce gli altri criteri; questi possono riguardare in particolare la zona di diffusione, la frequenza di pubblicazione, la tiratura minima, la parte redazionale nonché il divieto di promuovere in modo preponderante prodotti e servizi. [3] | ||||||
| Le riduzioni necessitano dell'approvazione del Consiglio federale. Non possono superare il prezzo di distribuzione. [4] | ||||||
| La Confederazione accorda annualmente, per tale riduzione, i seguenti contributi: | ||||||
| 40 milioni di franchi per la stampa regionale e locale; | ||||||
| 20 milioni di franchi per la stampa associativa e delle fondazioni. [6] | ||||||
| Il Consiglio federale può definire limiti massimi di prezzo applicabili al servizio universale o a parti di esso. Questi limiti massimi si applicano in modo uniforme e sono fissati secondo l'evoluzione del mercato. Il Consiglio federale può delegare alla PostCom l'emanazione e l'esecuzione di prescrizioni tecniche e amministrative. | ||||||
| [1] RS 942.20 [2] Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). [3] Nuovo testo del per. giusta la cifra I della LF del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 al 31 dic. 2032 (RU 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [6] Cpv. in vigore dopo il 1° gen. 2012. | ||||||
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RS 783.01 OPO Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) Art. 36 Giornali e periodici aventi diritto a una riduzione per la distribuzione |
||||||
| Allo scopo di garantire la varietà della stampa regionale e locale sono concesse riduzioni sui costi di distribuzione. Hanno diritto a una riduzione per la distribuzione i quotidiani e i settimanali di cui all'articolo 16 capoverso 4 lettera a LPO. Per stampa regionale e locale si intendono i quotidiani e i settimanali che: | ||||||
| sono in abbonamento; | ||||||
| sono affidati alla Posta per la distribuzione regolare; | ||||||
| sono diffusi prevalentemente in Svizzera; | ||||||
| sono pubblicati almeno settimanalmente; | ||||||
| non servono prevalentemente a soddisfare scopi commerciali o a pubblicizzare prodotti e servizi; | ||||||
| presentano una parte redazionale di almeno il 50 per cento; | ||||||
| non appartengono alla stampa associativa e delle fondazioni né alla stampa specializzata del mondo del lavoro o del tempo libero; | ||||||
| non sono in maggioranza di proprietà pubblica; | ||||||
| non sono editi da un ente statale; | ||||||
| sono a pagamento; | ||||||
| hanno una tiratura media, autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto, compresa tra i 1000 e i 40 000 esemplari per edizione; | ||||||
| non appartengono a una rete di edizioni locali con propria testata la cui tiratura media complessiva supera i 100 000 esemplari per edizione, tenendo presente che la tiratura complessiva risulta dalla somma delle tirature autenticate delle edizioni locali con propria testata e del giornale principale per edizione e che deve essere autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto; e | ||||||
| non pesano più di 1 kg, compresi gli inserti. | ||||||
| Non è considerata un'edizione locale con propria testata secondo il capoverso 1 lettera l il quotidiano o il settimanale pubblicato con un titolo a sé stante e che non è né direttamente né indirettamente, quanto a capitale e voti, in maggioranza di proprietà dell'editore del giornale principale. Per giornale principale si intende il giornale che mette a disposizione delle altre testate della rete le parti principali dei contenuti redazionali. | ||||||
| Allo scopo di garantire la varietà della stampa associativa e delle fondazioni sono concesse riduzioni sui costi di distribuzione. Hanno diritto a una riduzione per la distribuzione i giornali e i periodici di cui all'articolo 16 capoverso 4 lettera b LPO. Per stampa associativa e delle fondazioni si intendono i giornali e i periodici che: | ||||||
| sono affidati alla Posta per la distribuzione regolare; | ||||||
| sono diffusi prevalentemente in Svizzera; | ||||||
| le organizzazioni senza scopo di lucro inviano:ai propri abbonati,ai propri donatori, oppureai propri membri; | ||||||
| ai propri abbonati, | ||||||
| ai propri donatori, oppure | ||||||
| ai propri membri; | ||||||
| sono pubblicati almeno trimestralmente; | ||||||
| non pesano più di 1 kg, compresi gli inserti; | ||||||
| non servono prevalentemente a soddisfare scopi commerciali o a pubblicizzare prodotti e servizi; | ||||||
| presentano una parte redazionale di almeno il 50 per cento; | ||||||
| hanno una tiratura media, autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto, compresa tra i 1000 e i 300 000 esemplari per edizione; | ||||||
| non sono in maggioranza di proprietà pubblica; | ||||||
| non sono editi da un ente statale; | ||||||
| sono a pagamento; e | ||||||
| constano di almeno sei pagine A4. | ||||||
| Il capoverso 3 lettere c, i, j e k non si applica alle Chiese nazionali o ad altre comunità religiose riconosciute a livello cantonale. | ||||||
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RS 783.0 LPO Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) Art. 16 Prezzi |
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| I prezzi sono stabiliti secondo principi economici. Il rispetto di questo principio è verificato conformemente alla legge del 20 dicembre 1985 [1] sulla sorveglianza dei prezzi. | ||||||
| I prezzi delle lettere e dei pacchi del servizio universale in Svizzera sono stabiliti indipendentemente dalla distanza e secondo principi uniformi. La PostCom verifica periodicamente il rispetto della fissazione dei prezzi indipendentemente dalla distanza. | ||||||
| I prezzi per la distribuzione dei giornali e dei periodici in abbonamento sono indipendenti dalla distanza. Corrispondono ai prezzi usuali praticati nei maggiori agglomerati. | ||||||
| Sono concesse riduzioni per la distribuzione di: | ||||||
| quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale; | ||||||
| giornali e periodici editi da organizzazioni senza scopo di lucro, distribuiti ai loro abbonati, membri o donatori (stampa associativa e delle fondazioni) e di cui viene assicurata la distribuzione regolare. | ||||||
| Non sono concesse riduzioni per la distribuzione di titoli appartenenti a una rete di edizioni locali con propria testata [2] la cui tiratura autenticata complessiva è superiore ai 100 000 esemplari. Il Consiglio federale stabilisce gli altri criteri; questi possono riguardare in particolare la zona di diffusione, la frequenza di pubblicazione, la tiratura minima, la parte redazionale nonché il divieto di promuovere in modo preponderante prodotti e servizi. [3] | ||||||
| Le riduzioni necessitano dell'approvazione del Consiglio federale. Non possono superare il prezzo di distribuzione. [4] | ||||||
| La Confederazione accorda annualmente, per tale riduzione, i seguenti contributi: | ||||||
| 40 milioni di franchi per la stampa regionale e locale; | ||||||
| 20 milioni di franchi per la stampa associativa e delle fondazioni. [6] | ||||||
| Il Consiglio federale può definire limiti massimi di prezzo applicabili al servizio universale o a parti di esso. Questi limiti massimi si applicano in modo uniforme e sono fissati secondo l'evoluzione del mercato. Il Consiglio federale può delegare alla PostCom l'emanazione e l'esecuzione di prescrizioni tecniche e amministrative. | ||||||
| [1] RS 942.20 [2] Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). [3] Nuovo testo del per. giusta la cifra I della LF del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 al 31 dic. 2032 (RU 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [6] Cpv. in vigore dopo il 1° gen. 2012. | ||||||
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RS 783.01 OPO Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) Art. 36 Giornali e periodici aventi diritto a una riduzione per la distribuzione |
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| Allo scopo di garantire la varietà della stampa regionale e locale sono concesse riduzioni sui costi di distribuzione. Hanno diritto a una riduzione per la distribuzione i quotidiani e i settimanali di cui all'articolo 16 capoverso 4 lettera a LPO. Per stampa regionale e locale si intendono i quotidiani e i settimanali che: | ||||||
| sono in abbonamento; | ||||||
| sono affidati alla Posta per la distribuzione regolare; | ||||||
| sono diffusi prevalentemente in Svizzera; | ||||||
| sono pubblicati almeno settimanalmente; | ||||||
| non servono prevalentemente a soddisfare scopi commerciali o a pubblicizzare prodotti e servizi; | ||||||
| presentano una parte redazionale di almeno il 50 per cento; | ||||||
| non appartengono alla stampa associativa e delle fondazioni né alla stampa specializzata del mondo del lavoro o del tempo libero; | ||||||
| non sono in maggioranza di proprietà pubblica; | ||||||
| non sono editi da un ente statale; | ||||||
| sono a pagamento; | ||||||
| hanno una tiratura media, autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto, compresa tra i 1000 e i 40 000 esemplari per edizione; | ||||||
| non appartengono a una rete di edizioni locali con propria testata la cui tiratura media complessiva supera i 100 000 esemplari per edizione, tenendo presente che la tiratura complessiva risulta dalla somma delle tirature autenticate delle edizioni locali con propria testata e del giornale principale per edizione e che deve essere autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto; e | ||||||
| non pesano più di 1 kg, compresi gli inserti. | ||||||
| Non è considerata un'edizione locale con propria testata secondo il capoverso 1 lettera l il quotidiano o il settimanale pubblicato con un titolo a sé stante e che non è né direttamente né indirettamente, quanto a capitale e voti, in maggioranza di proprietà dell'editore del giornale principale. Per giornale principale si intende il giornale che mette a disposizione delle altre testate della rete le parti principali dei contenuti redazionali. | ||||||
| Allo scopo di garantire la varietà della stampa associativa e delle fondazioni sono concesse riduzioni sui costi di distribuzione. Hanno diritto a una riduzione per la distribuzione i giornali e i periodici di cui all'articolo 16 capoverso 4 lettera b LPO. Per stampa associativa e delle fondazioni si intendono i giornali e i periodici che: | ||||||
| sono affidati alla Posta per la distribuzione regolare; | ||||||
| sono diffusi prevalentemente in Svizzera; | ||||||
| le organizzazioni senza scopo di lucro inviano:ai propri abbonati,ai propri donatori, oppureai propri membri; | ||||||
| ai propri abbonati, | ||||||
| ai propri donatori, oppure | ||||||
| ai propri membri; | ||||||
| sono pubblicati almeno trimestralmente; | ||||||
| non pesano più di 1 kg, compresi gli inserti; | ||||||
| non servono prevalentemente a soddisfare scopi commerciali o a pubblicizzare prodotti e servizi; | ||||||
| presentano una parte redazionale di almeno il 50 per cento; | ||||||
| hanno una tiratura media, autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto, compresa tra i 1000 e i 300 000 esemplari per edizione; | ||||||
| non sono in maggioranza di proprietà pubblica; | ||||||
| non sono editi da un ente statale; | ||||||
| sono a pagamento; e | ||||||
| constano di almeno sei pagine A4. | ||||||
| Il capoverso 3 lettere c, i, j e k non si applica alle Chiese nazionali o ad altre comunità religiose riconosciute a livello cantonale. | ||||||
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RS 783.01 OPO Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) Art. 36 Giornali e periodici aventi diritto a una riduzione per la distribuzione |
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| Allo scopo di garantire la varietà della stampa regionale e locale sono concesse riduzioni sui costi di distribuzione. Hanno diritto a una riduzione per la distribuzione i quotidiani e i settimanali di cui all'articolo 16 capoverso 4 lettera a LPO. Per stampa regionale e locale si intendono i quotidiani e i settimanali che: | ||||||
| sono in abbonamento; | ||||||
| sono affidati alla Posta per la distribuzione regolare; | ||||||
| sono diffusi prevalentemente in Svizzera; | ||||||
| sono pubblicati almeno settimanalmente; | ||||||
| non servono prevalentemente a soddisfare scopi commerciali o a pubblicizzare prodotti e servizi; | ||||||
| presentano una parte redazionale di almeno il 50 per cento; | ||||||
| non appartengono alla stampa associativa e delle fondazioni né alla stampa specializzata del mondo del lavoro o del tempo libero; | ||||||
| non sono in maggioranza di proprietà pubblica; | ||||||
| non sono editi da un ente statale; | ||||||
| sono a pagamento; | ||||||
| hanno una tiratura media, autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto, compresa tra i 1000 e i 40 000 esemplari per edizione; | ||||||
| non appartengono a una rete di edizioni locali con propria testata la cui tiratura media complessiva supera i 100 000 esemplari per edizione, tenendo presente che la tiratura complessiva risulta dalla somma delle tirature autenticate delle edizioni locali con propria testata e del giornale principale per edizione e che deve essere autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto; e | ||||||
| non pesano più di 1 kg, compresi gli inserti. | ||||||
| Non è considerata un'edizione locale con propria testata secondo il capoverso 1 lettera l il quotidiano o il settimanale pubblicato con un titolo a sé stante e che non è né direttamente né indirettamente, quanto a capitale e voti, in maggioranza di proprietà dell'editore del giornale principale. Per giornale principale si intende il giornale che mette a disposizione delle altre testate della rete le parti principali dei contenuti redazionali. | ||||||
| Allo scopo di garantire la varietà della stampa associativa e delle fondazioni sono concesse riduzioni sui costi di distribuzione. Hanno diritto a una riduzione per la distribuzione i giornali e i periodici di cui all'articolo 16 capoverso 4 lettera b LPO. Per stampa associativa e delle fondazioni si intendono i giornali e i periodici che: | ||||||
| sono affidati alla Posta per la distribuzione regolare; | ||||||
| sono diffusi prevalentemente in Svizzera; | ||||||
| le organizzazioni senza scopo di lucro inviano:ai propri abbonati,ai propri donatori, oppureai propri membri; | ||||||
| ai propri abbonati, | ||||||
| ai propri donatori, oppure | ||||||
| ai propri membri; | ||||||
| sono pubblicati almeno trimestralmente; | ||||||
| non pesano più di 1 kg, compresi gli inserti; | ||||||
| non servono prevalentemente a soddisfare scopi commerciali o a pubblicizzare prodotti e servizi; | ||||||
| presentano una parte redazionale di almeno il 50 per cento; | ||||||
| hanno una tiratura media, autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto, compresa tra i 1000 e i 300 000 esemplari per edizione; | ||||||
| non sono in maggioranza di proprietà pubblica; | ||||||
| non sono editi da un ente statale; | ||||||
| sono a pagamento; e | ||||||
| constano di almeno sei pagine A4. | ||||||
| Il capoverso 3 lettere c, i, j e k non si applica alle Chiese nazionali o ad altre comunità religiose riconosciute a livello cantonale. | ||||||
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RS 783.01 OPO Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) Art. 36 Giornali e periodici aventi diritto a una riduzione per la distribuzione |
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| Allo scopo di garantire la varietà della stampa regionale e locale sono concesse riduzioni sui costi di distribuzione. Hanno diritto a una riduzione per la distribuzione i quotidiani e i settimanali di cui all'articolo 16 capoverso 4 lettera a LPO. Per stampa regionale e locale si intendono i quotidiani e i settimanali che: | ||||||
| sono in abbonamento; | ||||||
| sono affidati alla Posta per la distribuzione regolare; | ||||||
| sono diffusi prevalentemente in Svizzera; | ||||||
| sono pubblicati almeno settimanalmente; | ||||||
| non servono prevalentemente a soddisfare scopi commerciali o a pubblicizzare prodotti e servizi; | ||||||
| presentano una parte redazionale di almeno il 50 per cento; | ||||||
| non appartengono alla stampa associativa e delle fondazioni né alla stampa specializzata del mondo del lavoro o del tempo libero; | ||||||
| non sono in maggioranza di proprietà pubblica; | ||||||
| non sono editi da un ente statale; | ||||||
| sono a pagamento; | ||||||
| hanno una tiratura media, autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto, compresa tra i 1000 e i 40 000 esemplari per edizione; | ||||||
| non appartengono a una rete di edizioni locali con propria testata la cui tiratura media complessiva supera i 100 000 esemplari per edizione, tenendo presente che la tiratura complessiva risulta dalla somma delle tirature autenticate delle edizioni locali con propria testata e del giornale principale per edizione e che deve essere autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto; e | ||||||
| non pesano più di 1 kg, compresi gli inserti. | ||||||
| Non è considerata un'edizione locale con propria testata secondo il capoverso 1 lettera l il quotidiano o il settimanale pubblicato con un titolo a sé stante e che non è né direttamente né indirettamente, quanto a capitale e voti, in maggioranza di proprietà dell'editore del giornale principale. Per giornale principale si intende il giornale che mette a disposizione delle altre testate della rete le parti principali dei contenuti redazionali. | ||||||
| Allo scopo di garantire la varietà della stampa associativa e delle fondazioni sono concesse riduzioni sui costi di distribuzione. Hanno diritto a una riduzione per la distribuzione i giornali e i periodici di cui all'articolo 16 capoverso 4 lettera b LPO. Per stampa associativa e delle fondazioni si intendono i giornali e i periodici che: | ||||||
| sono affidati alla Posta per la distribuzione regolare; | ||||||
| sono diffusi prevalentemente in Svizzera; | ||||||
| le organizzazioni senza scopo di lucro inviano:ai propri abbonati,ai propri donatori, oppureai propri membri; | ||||||
| ai propri abbonati, | ||||||
| ai propri donatori, oppure | ||||||
| ai propri membri; | ||||||
| sono pubblicati almeno trimestralmente; | ||||||
| non pesano più di 1 kg, compresi gli inserti; | ||||||
| non servono prevalentemente a soddisfare scopi commerciali o a pubblicizzare prodotti e servizi; | ||||||
| presentano una parte redazionale di almeno il 50 per cento; | ||||||
| hanno una tiratura media, autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto, compresa tra i 1000 e i 300 000 esemplari per edizione; | ||||||
| non sono in maggioranza di proprietà pubblica; | ||||||
| non sono editi da un ente statale; | ||||||
| sono a pagamento; e | ||||||
| constano di almeno sei pagine A4. | ||||||
| Il capoverso 3 lettere c, i, j e k non si applica alle Chiese nazionali o ad altre comunità religiose riconosciute a livello cantonale. | ||||||
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RS 783.01 OPO Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) Art. 36 Giornali e periodici aventi diritto a una riduzione per la distribuzione |
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| Allo scopo di garantire la varietà della stampa regionale e locale sono concesse riduzioni sui costi di distribuzione. Hanno diritto a una riduzione per la distribuzione i quotidiani e i settimanali di cui all'articolo 16 capoverso 4 lettera a LPO. Per stampa regionale e locale si intendono i quotidiani e i settimanali che: | ||||||
| sono in abbonamento; | ||||||
| sono affidati alla Posta per la distribuzione regolare; | ||||||
| sono diffusi prevalentemente in Svizzera; | ||||||
| sono pubblicati almeno settimanalmente; | ||||||
| non servono prevalentemente a soddisfare scopi commerciali o a pubblicizzare prodotti e servizi; | ||||||
| presentano una parte redazionale di almeno il 50 per cento; | ||||||
| non appartengono alla stampa associativa e delle fondazioni né alla stampa specializzata del mondo del lavoro o del tempo libero; | ||||||
| non sono in maggioranza di proprietà pubblica; | ||||||
| non sono editi da un ente statale; | ||||||
| sono a pagamento; | ||||||
| hanno una tiratura media, autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto, compresa tra i 1000 e i 40 000 esemplari per edizione; | ||||||
| non appartengono a una rete di edizioni locali con propria testata la cui tiratura media complessiva supera i 100 000 esemplari per edizione, tenendo presente che la tiratura complessiva risulta dalla somma delle tirature autenticate delle edizioni locali con propria testata e del giornale principale per edizione e che deve essere autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto; e | ||||||
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| Non è considerata un'edizione locale con propria testata secondo il capoverso 1 lettera l il quotidiano o il settimanale pubblicato con un titolo a sé stante e che non è né direttamente né indirettamente, quanto a capitale e voti, in maggioranza di proprietà dell'editore del giornale principale. Per giornale principale si intende il giornale che mette a disposizione delle altre testate della rete le parti principali dei contenuti redazionali. | ||||||
| Allo scopo di garantire la varietà della stampa associativa e delle fondazioni sono concesse riduzioni sui costi di distribuzione. Hanno diritto a una riduzione per la distribuzione i giornali e i periodici di cui all'articolo 16 capoverso 4 lettera b LPO. Per stampa associativa e delle fondazioni si intendono i giornali e i periodici che: | ||||||
| sono affidati alla Posta per la distribuzione regolare; | ||||||
| sono diffusi prevalentemente in Svizzera; | ||||||
| le organizzazioni senza scopo di lucro inviano:ai propri abbonati,ai propri donatori, oppureai propri membri; | ||||||
| ai propri abbonati, | ||||||
| ai propri donatori, oppure | ||||||
| ai propri membri; | ||||||
| sono pubblicati almeno trimestralmente; | ||||||
| non pesano più di 1 kg, compresi gli inserti; | ||||||
| non servono prevalentemente a soddisfare scopi commerciali o a pubblicizzare prodotti e servizi; | ||||||
| presentano una parte redazionale di almeno il 50 per cento; | ||||||
| hanno una tiratura media, autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto, compresa tra i 1000 e i 300 000 esemplari per edizione; | ||||||
| non sono in maggioranza di proprietà pubblica; | ||||||
| non sono editi da un ente statale; | ||||||
| sono a pagamento; e | ||||||
| constano di almeno sei pagine A4. | ||||||
| Il capoverso 3 lettere c, i, j e k non si applica alle Chiese nazionali o ad altre comunità religiose riconosciute a livello cantonale. | ||||||
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RS 783.01 OPO Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) Art. 36 Giornali e periodici aventi diritto a una riduzione per la distribuzione |
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| Allo scopo di garantire la varietà della stampa regionale e locale sono concesse riduzioni sui costi di distribuzione. Hanno diritto a una riduzione per la distribuzione i quotidiani e i settimanali di cui all'articolo 16 capoverso 4 lettera a LPO. Per stampa regionale e locale si intendono i quotidiani e i settimanali che: | ||||||
| sono in abbonamento; | ||||||
| sono affidati alla Posta per la distribuzione regolare; | ||||||
| sono diffusi prevalentemente in Svizzera; | ||||||
| sono pubblicati almeno settimanalmente; | ||||||
| non servono prevalentemente a soddisfare scopi commerciali o a pubblicizzare prodotti e servizi; | ||||||
| presentano una parte redazionale di almeno il 50 per cento; | ||||||
| non appartengono alla stampa associativa e delle fondazioni né alla stampa specializzata del mondo del lavoro o del tempo libero; | ||||||
| non sono in maggioranza di proprietà pubblica; | ||||||
| non sono editi da un ente statale; | ||||||
| sono a pagamento; | ||||||
| hanno una tiratura media, autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto, compresa tra i 1000 e i 40 000 esemplari per edizione; | ||||||
| non appartengono a una rete di edizioni locali con propria testata la cui tiratura media complessiva supera i 100 000 esemplari per edizione, tenendo presente che la tiratura complessiva risulta dalla somma delle tirature autenticate delle edizioni locali con propria testata e del giornale principale per edizione e che deve essere autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto; e | ||||||
| non pesano più di 1 kg, compresi gli inserti. | ||||||
| Non è considerata un'edizione locale con propria testata secondo il capoverso 1 lettera l il quotidiano o il settimanale pubblicato con un titolo a sé stante e che non è né direttamente né indirettamente, quanto a capitale e voti, in maggioranza di proprietà dell'editore del giornale principale. Per giornale principale si intende il giornale che mette a disposizione delle altre testate della rete le parti principali dei contenuti redazionali. | ||||||
| Allo scopo di garantire la varietà della stampa associativa e delle fondazioni sono concesse riduzioni sui costi di distribuzione. Hanno diritto a una riduzione per la distribuzione i giornali e i periodici di cui all'articolo 16 capoverso 4 lettera b LPO. Per stampa associativa e delle fondazioni si intendono i giornali e i periodici che: | ||||||
| sono affidati alla Posta per la distribuzione regolare; | ||||||
| sono diffusi prevalentemente in Svizzera; | ||||||
| le organizzazioni senza scopo di lucro inviano:ai propri abbonati,ai propri donatori, oppureai propri membri; | ||||||
| ai propri abbonati, | ||||||
| ai propri donatori, oppure | ||||||
| ai propri membri; | ||||||
| sono pubblicati almeno trimestralmente; | ||||||
| non pesano più di 1 kg, compresi gli inserti; | ||||||
| non servono prevalentemente a soddisfare scopi commerciali o a pubblicizzare prodotti e servizi; | ||||||
| presentano una parte redazionale di almeno il 50 per cento; | ||||||
| hanno una tiratura media, autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto, compresa tra i 1000 e i 300 000 esemplari per edizione; | ||||||
| non sono in maggioranza di proprietà pubblica; | ||||||
| non sono editi da un ente statale; | ||||||
| sono a pagamento; e | ||||||
| constano di almeno sei pagine A4. | ||||||
| Il capoverso 3 lettere c, i, j e k non si applica alle Chiese nazionali o ad altre comunità religiose riconosciute a livello cantonale. | ||||||
|
RS 783.0 LPO Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) Art. 15 Qualità |
||||||
| I servizi postali del servizio universale devono essere disponibili in tutto il Paese a un buon livello di qualità. Il Consiglio federale stabilisce i criteri qualitativi e la procedura di controllo della qualità. | ||||||
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RS 783.0 LPO Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) Art. 15 Qualità |
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| I servizi postali del servizio universale devono essere disponibili in tutto il Paese a un buon livello di qualità. Il Consiglio federale stabilisce i criteri qualitativi e la procedura di controllo della qualità. | ||||||
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RS 783.0 LPO Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) Art. 15 Qualità |
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| I servizi postali del servizio universale devono essere disponibili in tutto il Paese a un buon livello di qualità. Il Consiglio federale stabilisce i criteri qualitativi e la procedura di controllo della qualità. | ||||||
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RS 783.0 LPO Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) Art. 15 Qualità |
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| I servizi postali del servizio universale devono essere disponibili in tutto il Paese a un buon livello di qualità. Il Consiglio federale stabilisce i criteri qualitativi e la procedura di controllo della qualità. | ||||||
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RS 783.0 LPO Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) Art. 15 Qualità |
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| I servizi postali del servizio universale devono essere disponibili in tutto il Paese a un buon livello di qualità. Il Consiglio federale stabilisce i criteri qualitativi e la procedura di controllo della qualità. | ||||||
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RS 783.0 LPO Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) Art. 15 Qualità |
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| I servizi postali del servizio universale devono essere disponibili in tutto il Paese a un buon livello di qualità. Il Consiglio federale stabilisce i criteri qualitativi e la procedura di controllo della qualità. | ||||||
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RS 783.01 OPO Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) Art. 36 Giornali e periodici aventi diritto a una riduzione per la distribuzione |
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| Allo scopo di garantire la varietà della stampa regionale e locale sono concesse riduzioni sui costi di distribuzione. Hanno diritto a una riduzione per la distribuzione i quotidiani e i settimanali di cui all'articolo 16 capoverso 4 lettera a LPO. Per stampa regionale e locale si intendono i quotidiani e i settimanali che: | ||||||
| sono in abbonamento; | ||||||
| sono affidati alla Posta per la distribuzione regolare; | ||||||
| sono diffusi prevalentemente in Svizzera; | ||||||
| sono pubblicati almeno settimanalmente; | ||||||
| non servono prevalentemente a soddisfare scopi commerciali o a pubblicizzare prodotti e servizi; | ||||||
| presentano una parte redazionale di almeno il 50 per cento; | ||||||
| non appartengono alla stampa associativa e delle fondazioni né alla stampa specializzata del mondo del lavoro o del tempo libero; | ||||||
| non sono in maggioranza di proprietà pubblica; | ||||||
| non sono editi da un ente statale; | ||||||
| sono a pagamento; | ||||||
| hanno una tiratura media, autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto, compresa tra i 1000 e i 40 000 esemplari per edizione; | ||||||
| non appartengono a una rete di edizioni locali con propria testata la cui tiratura media complessiva supera i 100 000 esemplari per edizione, tenendo presente che la tiratura complessiva risulta dalla somma delle tirature autenticate delle edizioni locali con propria testata e del giornale principale per edizione e che deve essere autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto; e | ||||||
| non pesano più di 1 kg, compresi gli inserti. | ||||||
| Non è considerata un'edizione locale con propria testata secondo il capoverso 1 lettera l il quotidiano o il settimanale pubblicato con un titolo a sé stante e che non è né direttamente né indirettamente, quanto a capitale e voti, in maggioranza di proprietà dell'editore del giornale principale. Per giornale principale si intende il giornale che mette a disposizione delle altre testate della rete le parti principali dei contenuti redazionali. | ||||||
| Allo scopo di garantire la varietà della stampa associativa e delle fondazioni sono concesse riduzioni sui costi di distribuzione. Hanno diritto a una riduzione per la distribuzione i giornali e i periodici di cui all'articolo 16 capoverso 4 lettera b LPO. Per stampa associativa e delle fondazioni si intendono i giornali e i periodici che: | ||||||
| sono affidati alla Posta per la distribuzione regolare; | ||||||
| sono diffusi prevalentemente in Svizzera; | ||||||
| le organizzazioni senza scopo di lucro inviano:ai propri abbonati,ai propri donatori, oppureai propri membri; | ||||||
| ai propri abbonati, | ||||||
| ai propri donatori, oppure | ||||||
| ai propri membri; | ||||||
| sono pubblicati almeno trimestralmente; | ||||||
| non pesano più di 1 kg, compresi gli inserti; | ||||||
| non servono prevalentemente a soddisfare scopi commerciali o a pubblicizzare prodotti e servizi; | ||||||
| presentano una parte redazionale di almeno il 50 per cento; | ||||||
| hanno una tiratura media, autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto, compresa tra i 1000 e i 300 000 esemplari per edizione; | ||||||
| non sono in maggioranza di proprietà pubblica; | ||||||
| non sono editi da un ente statale; | ||||||
| sono a pagamento; e | ||||||
| constano di almeno sei pagine A4. | ||||||
| Il capoverso 3 lettere c, i, j e k non si applica alle Chiese nazionali o ad altre comunità religiose riconosciute a livello cantonale. | ||||||
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RS 783.01 OPO Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) Art. 36 Giornali e periodici aventi diritto a una riduzione per la distribuzione |
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| Allo scopo di garantire la varietà della stampa regionale e locale sono concesse riduzioni sui costi di distribuzione. Hanno diritto a una riduzione per la distribuzione i quotidiani e i settimanali di cui all'articolo 16 capoverso 4 lettera a LPO. Per stampa regionale e locale si intendono i quotidiani e i settimanali che: | ||||||
| sono in abbonamento; | ||||||
| sono affidati alla Posta per la distribuzione regolare; | ||||||
| sono diffusi prevalentemente in Svizzera; | ||||||
| sono pubblicati almeno settimanalmente; | ||||||
| non servono prevalentemente a soddisfare scopi commerciali o a pubblicizzare prodotti e servizi; | ||||||
| presentano una parte redazionale di almeno il 50 per cento; | ||||||
| non appartengono alla stampa associativa e delle fondazioni né alla stampa specializzata del mondo del lavoro o del tempo libero; | ||||||
| non sono in maggioranza di proprietà pubblica; | ||||||
| non sono editi da un ente statale; | ||||||
| sono a pagamento; | ||||||
| hanno una tiratura media, autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto, compresa tra i 1000 e i 40 000 esemplari per edizione; | ||||||
| non appartengono a una rete di edizioni locali con propria testata la cui tiratura media complessiva supera i 100 000 esemplari per edizione, tenendo presente che la tiratura complessiva risulta dalla somma delle tirature autenticate delle edizioni locali con propria testata e del giornale principale per edizione e che deve essere autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto; e | ||||||
| non pesano più di 1 kg, compresi gli inserti. | ||||||
| Non è considerata un'edizione locale con propria testata secondo il capoverso 1 lettera l il quotidiano o il settimanale pubblicato con un titolo a sé stante e che non è né direttamente né indirettamente, quanto a capitale e voti, in maggioranza di proprietà dell'editore del giornale principale. Per giornale principale si intende il giornale che mette a disposizione delle altre testate della rete le parti principali dei contenuti redazionali. | ||||||
| Allo scopo di garantire la varietà della stampa associativa e delle fondazioni sono concesse riduzioni sui costi di distribuzione. Hanno diritto a una riduzione per la distribuzione i giornali e i periodici di cui all'articolo 16 capoverso 4 lettera b LPO. Per stampa associativa e delle fondazioni si intendono i giornali e i periodici che: | ||||||
| sono affidati alla Posta per la distribuzione regolare; | ||||||
| sono diffusi prevalentemente in Svizzera; | ||||||
| le organizzazioni senza scopo di lucro inviano:ai propri abbonati,ai propri donatori, oppureai propri membri; | ||||||
| ai propri abbonati, | ||||||
| ai propri donatori, oppure | ||||||
| ai propri membri; | ||||||
| sono pubblicati almeno trimestralmente; | ||||||
| non pesano più di 1 kg, compresi gli inserti; | ||||||
| non servono prevalentemente a soddisfare scopi commerciali o a pubblicizzare prodotti e servizi; | ||||||
| presentano una parte redazionale di almeno il 50 per cento; | ||||||
| hanno una tiratura media, autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto, compresa tra i 1000 e i 300 000 esemplari per edizione; | ||||||
| non sono in maggioranza di proprietà pubblica; | ||||||
| non sono editi da un ente statale; | ||||||
| sono a pagamento; e | ||||||
| constano di almeno sei pagine A4. | ||||||
| Il capoverso 3 lettere c, i, j e k non si applica alle Chiese nazionali o ad altre comunità religiose riconosciute a livello cantonale. | ||||||
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RS 783.01 OPO Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) Art. 36 Giornali e periodici aventi diritto a una riduzione per la distribuzione |
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| Allo scopo di garantire la varietà della stampa regionale e locale sono concesse riduzioni sui costi di distribuzione. Hanno diritto a una riduzione per la distribuzione i quotidiani e i settimanali di cui all'articolo 16 capoverso 4 lettera a LPO. Per stampa regionale e locale si intendono i quotidiani e i settimanali che: | ||||||
| sono in abbonamento; | ||||||
| sono affidati alla Posta per la distribuzione regolare; | ||||||
| sono diffusi prevalentemente in Svizzera; | ||||||
| sono pubblicati almeno settimanalmente; | ||||||
| non servono prevalentemente a soddisfare scopi commerciali o a pubblicizzare prodotti e servizi; | ||||||
| presentano una parte redazionale di almeno il 50 per cento; | ||||||
| non appartengono alla stampa associativa e delle fondazioni né alla stampa specializzata del mondo del lavoro o del tempo libero; | ||||||
| non sono in maggioranza di proprietà pubblica; | ||||||
| non sono editi da un ente statale; | ||||||
| sono a pagamento; | ||||||
| hanno una tiratura media, autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto, compresa tra i 1000 e i 40 000 esemplari per edizione; | ||||||
| non appartengono a una rete di edizioni locali con propria testata la cui tiratura media complessiva supera i 100 000 esemplari per edizione, tenendo presente che la tiratura complessiva risulta dalla somma delle tirature autenticate delle edizioni locali con propria testata e del giornale principale per edizione e che deve essere autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto; e | ||||||
| non pesano più di 1 kg, compresi gli inserti. | ||||||
| Non è considerata un'edizione locale con propria testata secondo il capoverso 1 lettera l il quotidiano o il settimanale pubblicato con un titolo a sé stante e che non è né direttamente né indirettamente, quanto a capitale e voti, in maggioranza di proprietà dell'editore del giornale principale. Per giornale principale si intende il giornale che mette a disposizione delle altre testate della rete le parti principali dei contenuti redazionali. | ||||||
| Allo scopo di garantire la varietà della stampa associativa e delle fondazioni sono concesse riduzioni sui costi di distribuzione. Hanno diritto a una riduzione per la distribuzione i giornali e i periodici di cui all'articolo 16 capoverso 4 lettera b LPO. Per stampa associativa e delle fondazioni si intendono i giornali e i periodici che: | ||||||
| sono affidati alla Posta per la distribuzione regolare; | ||||||
| sono diffusi prevalentemente in Svizzera; | ||||||
| le organizzazioni senza scopo di lucro inviano:ai propri abbonati,ai propri donatori, oppureai propri membri; | ||||||
| ai propri abbonati, | ||||||
| ai propri donatori, oppure | ||||||
| ai propri membri; | ||||||
| sono pubblicati almeno trimestralmente; | ||||||
| non pesano più di 1 kg, compresi gli inserti; | ||||||
| non servono prevalentemente a soddisfare scopi commerciali o a pubblicizzare prodotti e servizi; | ||||||
| presentano una parte redazionale di almeno il 50 per cento; | ||||||
| hanno una tiratura media, autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto, compresa tra i 1000 e i 300 000 esemplari per edizione; | ||||||
| non sono in maggioranza di proprietà pubblica; | ||||||
| non sono editi da un ente statale; | ||||||
| sono a pagamento; e | ||||||
| constano di almeno sei pagine A4. | ||||||
| Il capoverso 3 lettere c, i, j e k non si applica alle Chiese nazionali o ad altre comunità religiose riconosciute a livello cantonale. | ||||||