SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 29 - La parte ha il diritto d'essere sentita. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 4 Difficili condizioni di produzione e di vita - 1 Nell'applicazione della presente legge si tiene conto delle difficili condizioni di produzione e di vita, in particolare nella regione di montagna e in quella collinare. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 177 Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione, a meno che la legge non disciplini altrimenti la competenza. |
SR 912.1 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole) - O catasto della produzione Ordinanza-sulle-zone-agricole Art. 1 Regioni e zone - 1 Nel catasto della produzione agricola la superficie utilizzata per l'agricoltura è suddivisa in regioni e zone. |
|
1 | Nel catasto della produzione agricola la superficie utilizzata per l'agricoltura è suddivisa in regioni e zone. |
2 | La regione d'estivazione comprende la superficie tradizionalmente utilizzata per l'economia alpestre. |
3 | La regione di montagna comprende: |
a | la zona di montagna IV; |
b | la zona di montagna III; |
c | la zona di montagna II; |
d | la zona di montagna I. |
4 | La regione di pianura comprende: |
a | la zona collinare; |
b | la zona di pianura. |
5 | La regione di montagna e collinare comprende le zone di montagna da I a IV e la zona collinare. |
SR 912.1 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole) - O catasto della produzione Ordinanza-sulle-zone-agricole Art. 3 Delimitazione della regione d'estivazione - 1 La delimitazione della regione d'estivazione si fonda sui pascoli d'estivazione e i prati da sfalcio il cui raccolto serve al foraggiamento degli animali durante l'estivazione, nonché sui pascoli comunitari. |
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1 | La delimitazione della regione d'estivazione si fonda sui pascoli d'estivazione e i prati da sfalcio il cui raccolto serve al foraggiamento degli animali durante l'estivazione, nonché sui pascoli comunitari. |
2 | I limiti della regione d'estivazione sono determinati in base al modo di sfruttamento prima del 1999 e tenendo conto del modo di sfruttamento tradizionale. |
SR 912.1 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole) - O catasto della produzione Ordinanza-sulle-zone-agricole Art. 6 Modifica dei limiti delle zone - 1 Autonomamente o su domanda del gestore, l'UFAG può modificare le zone della regione di montagna e di quella di pianura tenendo conto dei criteri enunciati nell'articolo 2. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev'essere consultato. |
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1 | Autonomamente o su domanda del gestore, l'UFAG può modificare le zone della regione di montagna e di quella di pianura tenendo conto dei criteri enunciati nell'articolo 2. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev'essere consultato. |
2 | Autonomamente o su domanda del gestore, l'UFAG può modificare i limiti della regione d'estivazione tenendo conto dei criteri enunciati negli articoli 3 e 4. L'UFAG entra in materia su una domanda di esclusione dalla regione di estivazione soltanto se la superficie in questione non è stata utilizzata come pascolo d'estivazione né come pascolo comunitario nel periodo 1990-1998. Le domande dei gestori devono essere inoltrate presso il Cantone; questo le trasmette all'UFAG con un parere motivato.13 |
2bis | Per uno scambio di superfici secondo l'articolo 3a il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione inoltra la domanda all'UFAG prima della pubblicazione del progetto di nuovo riparto.14 |
3 | L'UFAG pubblica la decisione relativa a una modifica dei limiti delle zone e delle regioni su un Foglio ufficiale del Cantone sul cui territorio passa il limite in questione. Decide e pubblica la modifica dei limiti della regione d'estivazione in seguito a uno scambio di superfici secondo l'articolo 3a non appena le nuove condizioni di proprietà disposte dal Cantone sono cresciute in giudicato.15 |
4 | Queste decisioni sono conservate: |
a | dall'UFAG per tutta la Svizzera; |
b | dai servizi designati dai Cantoni per il territorio cantonale. |
SR 910.91 Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola OTerm Art. 14 Superficie agricola utile - 1 Per superficie agricola utile (SAU) s'intende la superficie dipendente da un'azienda, utilizzata per la produzione vegetale, esclusa la superficie d'estivazione (art. 24) che è a disposizione del gestore tutto l'anno e che viene gestita soltanto dall'azienda (art. 6). La superficie agricola utile comprende: |
SR 910.91 Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola OTerm Art. 19 Superficie permanentemente inerbita - 1 Per superficie permanentemente inerbita s'intende la superficie coperta di graminacee ed erbacee situata al di fuori delle superfici d'estivazione (art. 24). Essa esiste da oltre sei anni come prato permanente o pascolo permanente.57 |
SR 910.91 Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola OTerm Art. 24 Superficie d'estivazione (SE) - 1 Per superficie d'estivazione si intendono: |
SR 910.91 Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola OTerm Art. 26 Pascoli d'estivazione - Per pascoli d'estivazione s'intendono le superfici destinate esclusivamente al pascolo, che servono all'estivazione di animali e fanno parte di un'azienda d'estivazione (art. 9). |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 4 Difficili condizioni di produzione e di vita - 1 Nell'applicazione della presente legge si tiene conto delle difficili condizioni di produzione e di vita, in particolare nella regione di montagna e in quella collinare. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 4 Difficili condizioni di produzione e di vita - 1 Nell'applicazione della presente legge si tiene conto delle difficili condizioni di produzione e di vita, in particolare nella regione di montagna e in quella collinare. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 4 Difficili condizioni di produzione e di vita - 1 Nell'applicazione della presente legge si tiene conto delle difficili condizioni di produzione e di vita, in particolare nella regione di montagna e in quella collinare. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 177 Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione, a meno che la legge non disciplini altrimenti la competenza. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 4 Difficili condizioni di produzione e di vita - 1 Nell'applicazione della presente legge si tiene conto delle difficili condizioni di produzione e di vita, in particolare nella regione di montagna e in quella collinare. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 177 Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione, a meno che la legge non disciplini altrimenti la competenza. |
SR 912.1 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole) - O catasto della produzione Ordinanza-sulle-zone-agricole Art. 1 Regioni e zone - 1 Nel catasto della produzione agricola la superficie utilizzata per l'agricoltura è suddivisa in regioni e zone. |
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1 | Nel catasto della produzione agricola la superficie utilizzata per l'agricoltura è suddivisa in regioni e zone. |
2 | La regione d'estivazione comprende la superficie tradizionalmente utilizzata per l'economia alpestre. |
3 | La regione di montagna comprende: |
a | la zona di montagna IV; |
b | la zona di montagna III; |
c | la zona di montagna II; |
d | la zona di montagna I. |
4 | La regione di pianura comprende: |
a | la zona collinare; |
b | la zona di pianura. |
5 | La regione di montagna e collinare comprende le zone di montagna da I a IV e la zona collinare. |
SR 912.1 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole) - O catasto della produzione Ordinanza-sulle-zone-agricole Art. 1 Regioni e zone - 1 Nel catasto della produzione agricola la superficie utilizzata per l'agricoltura è suddivisa in regioni e zone. |
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1 | Nel catasto della produzione agricola la superficie utilizzata per l'agricoltura è suddivisa in regioni e zone. |
2 | La regione d'estivazione comprende la superficie tradizionalmente utilizzata per l'economia alpestre. |
3 | La regione di montagna comprende: |
a | la zona di montagna IV; |
b | la zona di montagna III; |
c | la zona di montagna II; |
d | la zona di montagna I. |
4 | La regione di pianura comprende: |
a | la zona collinare; |
b | la zona di pianura. |
5 | La regione di montagna e collinare comprende le zone di montagna da I a IV e la zona collinare. |
SR 912.1 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole) - O catasto della produzione Ordinanza-sulle-zone-agricole Art. 1 Regioni e zone - 1 Nel catasto della produzione agricola la superficie utilizzata per l'agricoltura è suddivisa in regioni e zone. |
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1 | Nel catasto della produzione agricola la superficie utilizzata per l'agricoltura è suddivisa in regioni e zone. |
2 | La regione d'estivazione comprende la superficie tradizionalmente utilizzata per l'economia alpestre. |
3 | La regione di montagna comprende: |
a | la zona di montagna IV; |
b | la zona di montagna III; |
c | la zona di montagna II; |
d | la zona di montagna I. |
4 | La regione di pianura comprende: |
a | la zona collinare; |
b | la zona di pianura. |
5 | La regione di montagna e collinare comprende le zone di montagna da I a IV e la zona collinare. |
SR 912.1 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole) - O catasto della produzione Ordinanza-sulle-zone-agricole Art. 2 Criteri per la delimitazione delle zone nelle regioni di montagna e di pianura - 1 Per la delimitazione e la suddivisione della regione di montagna occorre tenere conto, in ordine decrescente, dei seguenti criteri: |
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1 | Per la delimitazione e la suddivisione della regione di montagna occorre tenere conto, in ordine decrescente, dei seguenti criteri: |
a | le condizioni climatiche, segnatamente la durata del periodo di vegetazione; |
b | le vie di comunicazione, segnatamente i collegamenti con il paese e il centro più vicini; e |
c | la configurazione del terreno, segnatamente la quota di zone declive e di zone in forte pendenza.3 |
2 | Per la delimitazione della zona collinare occorre tenere conto dei criteri del capoverso 1; particolare importanza è data alla configurazione del terreno.4 |
3 | La zona di pianura comprende la superficie utilizzata per l'agricoltura che non è attribuita a una delle altre zone.5 |
4 | Le superfici situate all'estero sono assegnate alla zona in cui si trova la maggior parte delle superfici in Svizzera di un'azienda. |
5 | Per le misure che richiedono una classificazione delle aziende per regione di pianura o di montagna, le aziende sono attribuite alla regione in cui si trova la parte principale della superficie agricola utile. |
6 | Le aziende senza superficie agricola utile sono assegnate alla zona in cui si trova il centro aziendale.6 |
SR 912.1 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole) - O catasto della produzione Ordinanza-sulle-zone-agricole Art. 3 Delimitazione della regione d'estivazione - 1 La delimitazione della regione d'estivazione si fonda sui pascoli d'estivazione e i prati da sfalcio il cui raccolto serve al foraggiamento degli animali durante l'estivazione, nonché sui pascoli comunitari. |
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1 | La delimitazione della regione d'estivazione si fonda sui pascoli d'estivazione e i prati da sfalcio il cui raccolto serve al foraggiamento degli animali durante l'estivazione, nonché sui pascoli comunitari. |
2 | I limiti della regione d'estivazione sono determinati in base al modo di sfruttamento prima del 1999 e tenendo conto del modo di sfruttamento tradizionale. |
SR 910.91 Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola OTerm Art. 24 Superficie d'estivazione (SE) - 1 Per superficie d'estivazione si intendono: |
SR 912.1 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole) - O catasto della produzione Ordinanza-sulle-zone-agricole Art. 3 Delimitazione della regione d'estivazione - 1 La delimitazione della regione d'estivazione si fonda sui pascoli d'estivazione e i prati da sfalcio il cui raccolto serve al foraggiamento degli animali durante l'estivazione, nonché sui pascoli comunitari. |
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1 | La delimitazione della regione d'estivazione si fonda sui pascoli d'estivazione e i prati da sfalcio il cui raccolto serve al foraggiamento degli animali durante l'estivazione, nonché sui pascoli comunitari. |
2 | I limiti della regione d'estivazione sono determinati in base al modo di sfruttamento prima del 1999 e tenendo conto del modo di sfruttamento tradizionale. |
SR 910.91 Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola OTerm Art. 26 Pascoli d'estivazione - Per pascoli d'estivazione s'intendono le superfici destinate esclusivamente al pascolo, che servono all'estivazione di animali e fanno parte di un'azienda d'estivazione (art. 9). |
SR 910.91 Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola OTerm Art. 14 Superficie agricola utile - 1 Per superficie agricola utile (SAU) s'intende la superficie dipendente da un'azienda, utilizzata per la produzione vegetale, esclusa la superficie d'estivazione (art. 24) che è a disposizione del gestore tutto l'anno e che viene gestita soltanto dall'azienda (art. 6). La superficie agricola utile comprende: |
SR 910.91 Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola OTerm Art. 14 Superficie agricola utile - 1 Per superficie agricola utile (SAU) s'intende la superficie dipendente da un'azienda, utilizzata per la produzione vegetale, esclusa la superficie d'estivazione (art. 24) che è a disposizione del gestore tutto l'anno e che viene gestita soltanto dall'azienda (art. 6). La superficie agricola utile comprende: |
SR 910.91 Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola OTerm Art. 14 Superficie agricola utile - 1 Per superficie agricola utile (SAU) s'intende la superficie dipendente da un'azienda, utilizzata per la produzione vegetale, esclusa la superficie d'estivazione (art. 24) che è a disposizione del gestore tutto l'anno e che viene gestita soltanto dall'azienda (art. 6). La superficie agricola utile comprende: |
SR 910.91 Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola OTerm Art. 19 Superficie permanentemente inerbita - 1 Per superficie permanentemente inerbita s'intende la superficie coperta di graminacee ed erbacee situata al di fuori delle superfici d'estivazione (art. 24). Essa esiste da oltre sei anni come prato permanente o pascolo permanente.57 |
SR 910.91 Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola OTerm Art. 19 Superficie permanentemente inerbita - 1 Per superficie permanentemente inerbita s'intende la superficie coperta di graminacee ed erbacee situata al di fuori delle superfici d'estivazione (art. 24). Essa esiste da oltre sei anni come prato permanente o pascolo permanente.57 |
SR 910.91 Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola OTerm Art. 19 Superficie permanentemente inerbita - 1 Per superficie permanentemente inerbita s'intende la superficie coperta di graminacee ed erbacee situata al di fuori delle superfici d'estivazione (art. 24). Essa esiste da oltre sei anni come prato permanente o pascolo permanente.57 |
SR 910.91 Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola OTerm Art. 19 Superficie permanentemente inerbita - 1 Per superficie permanentemente inerbita s'intende la superficie coperta di graminacee ed erbacee situata al di fuori delle superfici d'estivazione (art. 24). Essa esiste da oltre sei anni come prato permanente o pascolo permanente.57 |
SR 912.1 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole) - O catasto della produzione Ordinanza-sulle-zone-agricole Art. 4 Determinazione dei limiti - 1 L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) determina i limiti. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev'essere consultato.10 |
|
1 | L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) determina i limiti. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev'essere consultato.10 |
2 | L'UFAG11 traccia i limiti in modo da semplificare il più possibile l'applicazione della legislazione. |
3 | Per la delimitazione della regione d'estivazione in base all'articolo 3, l'Ufficio federale si avvale del catasto alpestre e della delimitazione stabilita dai Cantoni. |
SR 912.1 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole) - O catasto della produzione Ordinanza-sulle-zone-agricole Art. 4 Determinazione dei limiti - 1 L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) determina i limiti. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev'essere consultato.10 |
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1 | L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) determina i limiti. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev'essere consultato.10 |
2 | L'UFAG11 traccia i limiti in modo da semplificare il più possibile l'applicazione della legislazione. |
3 | Per la delimitazione della regione d'estivazione in base all'articolo 3, l'Ufficio federale si avvale del catasto alpestre e della delimitazione stabilita dai Cantoni. |
SR 912.1 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole) - O catasto della produzione Ordinanza-sulle-zone-agricole Art. 4 Determinazione dei limiti - 1 L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) determina i limiti. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev'essere consultato.10 |
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1 | L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) determina i limiti. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev'essere consultato.10 |
2 | L'UFAG11 traccia i limiti in modo da semplificare il più possibile l'applicazione della legislazione. |
3 | Per la delimitazione della regione d'estivazione in base all'articolo 3, l'Ufficio federale si avvale del catasto alpestre e della delimitazione stabilita dai Cantoni. |
SR 912.1 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole) - O catasto della produzione Ordinanza-sulle-zone-agricole Art. 6 Modifica dei limiti delle zone - 1 Autonomamente o su domanda del gestore, l'UFAG può modificare le zone della regione di montagna e di quella di pianura tenendo conto dei criteri enunciati nell'articolo 2. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev'essere consultato. |
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1 | Autonomamente o su domanda del gestore, l'UFAG può modificare le zone della regione di montagna e di quella di pianura tenendo conto dei criteri enunciati nell'articolo 2. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev'essere consultato. |
2 | Autonomamente o su domanda del gestore, l'UFAG può modificare i limiti della regione d'estivazione tenendo conto dei criteri enunciati negli articoli 3 e 4. L'UFAG entra in materia su una domanda di esclusione dalla regione di estivazione soltanto se la superficie in questione non è stata utilizzata come pascolo d'estivazione né come pascolo comunitario nel periodo 1990-1998. Le domande dei gestori devono essere inoltrate presso il Cantone; questo le trasmette all'UFAG con un parere motivato.13 |
2bis | Per uno scambio di superfici secondo l'articolo 3a il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione inoltra la domanda all'UFAG prima della pubblicazione del progetto di nuovo riparto.14 |
3 | L'UFAG pubblica la decisione relativa a una modifica dei limiti delle zone e delle regioni su un Foglio ufficiale del Cantone sul cui territorio passa il limite in questione. Decide e pubblica la modifica dei limiti della regione d'estivazione in seguito a uno scambio di superfici secondo l'articolo 3a non appena le nuove condizioni di proprietà disposte dal Cantone sono cresciute in giudicato.15 |
4 | Queste decisioni sono conservate: |
a | dall'UFAG per tutta la Svizzera; |
b | dai servizi designati dai Cantoni per il territorio cantonale. |
SR 912.1 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole) - O catasto della produzione Ordinanza-sulle-zone-agricole Art. 6 Modifica dei limiti delle zone - 1 Autonomamente o su domanda del gestore, l'UFAG può modificare le zone della regione di montagna e di quella di pianura tenendo conto dei criteri enunciati nell'articolo 2. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev'essere consultato. |
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1 | Autonomamente o su domanda del gestore, l'UFAG può modificare le zone della regione di montagna e di quella di pianura tenendo conto dei criteri enunciati nell'articolo 2. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev'essere consultato. |
2 | Autonomamente o su domanda del gestore, l'UFAG può modificare i limiti della regione d'estivazione tenendo conto dei criteri enunciati negli articoli 3 e 4. L'UFAG entra in materia su una domanda di esclusione dalla regione di estivazione soltanto se la superficie in questione non è stata utilizzata come pascolo d'estivazione né come pascolo comunitario nel periodo 1990-1998. Le domande dei gestori devono essere inoltrate presso il Cantone; questo le trasmette all'UFAG con un parere motivato.13 |
2bis | Per uno scambio di superfici secondo l'articolo 3a il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione inoltra la domanda all'UFAG prima della pubblicazione del progetto di nuovo riparto.14 |
3 | L'UFAG pubblica la decisione relativa a una modifica dei limiti delle zone e delle regioni su un Foglio ufficiale del Cantone sul cui territorio passa il limite in questione. Decide e pubblica la modifica dei limiti della regione d'estivazione in seguito a uno scambio di superfici secondo l'articolo 3a non appena le nuove condizioni di proprietà disposte dal Cantone sono cresciute in giudicato.15 |
4 | Queste decisioni sono conservate: |
a | dall'UFAG per tutta la Svizzera; |
b | dai servizi designati dai Cantoni per il territorio cantonale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
|
1 | Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
2 | L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo. |
3 | L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 29 - La parte ha il diritto d'essere sentita. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 29 - La parte ha il diritto d'essere sentita. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 29 - La parte ha il diritto d'essere sentita. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 32 - 1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
|
1 | Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
2 | Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
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1 | Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
2 | L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo. |
3 | L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 32 - 1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
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1 | Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
2 | Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 32 - 1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
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1 | Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
2 | Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
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1 | Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
2 | L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo. |
3 | L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 29 - La parte ha il diritto d'essere sentita. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 57 - 1 Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.98 |
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1 | Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.98 |
2 | Essa può, in ogni stadio del procedimento, invitare le parti a un ulteriore scambio di scritti o ordinare un dibattimento. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 57 - 1 Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.98 |
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1 | Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.98 |
2 | Essa può, in ogni stadio del procedimento, invitare le parti a un ulteriore scambio di scritti o ordinare un dibattimento. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 57 - 1 Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.98 |
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1 | Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.98 |
2 | Essa può, in ogni stadio del procedimento, invitare le parti a un ulteriore scambio di scritti o ordinare un dibattimento. |