SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 29 - La parte ha il diritto d'essere sentita. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 4 Difficili condizioni di produzione e di vita - 1 Nell'applicazione della presente legge si tiene conto delle difficili condizioni di produzione e di vita, in particolare nella regione di montagna e in quella collinare. |
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1 | Nell'applicazione della presente legge si tiene conto delle difficili condizioni di produzione e di vita, in particolare nella regione di montagna e in quella collinare. |
2 | L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) suddivide in zone, secondo le difficoltà di sfruttamento, la superficie gestita a scopo agricolo e a tal fine tiene un catasto della produzione.15 |
3 | Il Consiglio federale stabilisce i criteri di delimitazione delle zone. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 177 Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione, a meno che la legge non disciplini altrimenti la competenza. |
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1 | Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione, a meno che la legge non disciplini altrimenti la competenza. |
2 | Può delegare l'emanazione di prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa al DEFR e, nel settore dell'omologazione di prodotti fitosanitari, al Dipartimento federale dell'interno o ai suoi servizi, nonché a uffici federali subordinati.254 |
SR 912.1 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole) - O catasto della produzione Ordinanza-sulle-zone-agricole Art. 1 Regioni e zone - 1 Nel catasto della produzione agricola la superficie utilizzata per l'agricoltura è suddivisa in regioni e zone. |
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1 | Nel catasto della produzione agricola la superficie utilizzata per l'agricoltura è suddivisa in regioni e zone. |
2 | La regione d'estivazione comprende la superficie tradizionalmente utilizzata per l'economia alpestre. |
3 | La regione di montagna comprende: |
a | la zona di montagna IV; |
b | la zona di montagna III; |
c | la zona di montagna II; |
d | la zona di montagna I. |
4 | La regione di pianura comprende: |
a | la zona collinare; |
b | la zona di pianura. |
5 | La regione di montagna e collinare comprende le zone di montagna da I a IV e la zona collinare. |
SR 912.1 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole) - O catasto della produzione Ordinanza-sulle-zone-agricole Art. 3 Delimitazione della regione d'estivazione - 1 La delimitazione della regione d'estivazione si fonda sui pascoli d'estivazione e i prati da sfalcio il cui raccolto serve al foraggiamento degli animali durante l'estivazione, nonché sui pascoli comunitari. |
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1 | La delimitazione della regione d'estivazione si fonda sui pascoli d'estivazione e i prati da sfalcio il cui raccolto serve al foraggiamento degli animali durante l'estivazione, nonché sui pascoli comunitari. |
2 | I limiti della regione d'estivazione sono determinati in base al modo di sfruttamento prima del 1999 e tenendo conto del modo di sfruttamento tradizionale. |
SR 912.1 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole) - O catasto della produzione Ordinanza-sulle-zone-agricole Art. 6 Modifica dei limiti delle zone - 1 Autonomamente o su domanda del gestore, l'UFAG può modificare le zone della regione di montagna e di quella di pianura tenendo conto dei criteri enunciati nell'articolo 2. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev'essere consultato. |
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1 | Autonomamente o su domanda del gestore, l'UFAG può modificare le zone della regione di montagna e di quella di pianura tenendo conto dei criteri enunciati nell'articolo 2. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev'essere consultato. |
2 | Autonomamente o su domanda del gestore, l'UFAG può modificare i limiti della regione d'estivazione tenendo conto dei criteri enunciati negli articoli 3 e 4. L'UFAG entra in materia su una domanda di esclusione dalla regione di estivazione soltanto se la superficie in questione non è stata utilizzata come pascolo d'estivazione né come pascolo comunitario nel periodo 1990-1998. Le domande dei gestori devono essere inoltrate presso il Cantone; questo le trasmette all'UFAG con un parere motivato.11 |
3 | L'UFAG pubblica la decisione relativa a una modifica dei limiti delle zone e delle regioni su un Foglio ufficiale del Cantone sul cui territorio passa il limite in questione.12 |
4 | Queste decisioni sono conservate: |
a | dall'UFAG per tutta la Svizzera; |
b | dai servizi designati dai Cantoni per il territorio cantonale. |
SR 910.91 Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola OTerm Art. 14 Superficie agricola utile - 1 Per superficie agricola utile (SAU) s'intende la superficie dipendente da un'azienda, utilizzata per la produzione vegetale, esclusa la superficie d'estivazione (art. 24) che è a disposizione del gestore tutto l'anno e che viene gestita soltanto dall'azienda (art. 6). La superficie agricola utile comprende: |
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1 | Per superficie agricola utile (SAU) s'intende la superficie dipendente da un'azienda, utilizzata per la produzione vegetale, esclusa la superficie d'estivazione (art. 24) che è a disposizione del gestore tutto l'anno e che viene gestita soltanto dall'azienda (art. 6). La superficie agricola utile comprende: |
a | la superficie coltiva; |
b | la superficie permanentemente inerbita; |
c | i terreni da strame; |
d | la superficie con colture perenni; |
e | la superficie coltivata tutto l'anno al coperto (serre, tunnel, letti di forzatura); |
f | la superficie con siepi e boschetti rivieraschi e campestri che non fa parte della foresta conformemente alla legge del 4 ottobre 199136 sulle foreste. |
2 | Non rientrano nella SAU: |
a | i terreni da strame che si trovano nella regione d'estivazione o che fanno parte di aziende d'estivazione o di aziende con pascoli comunitari; |
b | le superfici permanentemente inerbite (art. 19) che sono gestite da aziende d'estivazione o da aziende con pascoli comunitari. |
SR 910.91 Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola OTerm Art. 19 Superficie permanentemente inerbita - 1 Per superficie permanentemente inerbita s'intende la superficie coperta di graminacee ed erbacee situata al di fuori delle superfici d'estivazione (art. 24). Essa esiste da oltre sei anni come prato permanente o pascolo permanente.57 |
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1 | Per superficie permanentemente inerbita s'intende la superficie coperta di graminacee ed erbacee situata al di fuori delle superfici d'estivazione (art. 24). Essa esiste da oltre sei anni come prato permanente o pascolo permanente.57 |
2 | Per prato permanente s'intende la superficie che viene falciata almeno una volta all'anno per la produzione di foraggio. |
3 | Per pascolo permanente s'intende la superficie destinata unicamente al pascolo. Le parti di pascolo ricoperte di cespugli o improduttive non sono computabili. Sono invece computabili le superfici di pascolo dei pascoli boschivi situati al di fuori della superficie d'estivazione. |
4 | Per pascoli boschivi si intendono i pascoli alberati di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del 30 novembre 199258 sulle foreste. |
5 | I prati da sfalcio nelle regioni d'estivazione fanno parte della superficie permanentemente inerbita se: |
a | sono falciati annualmente e lo sfruttamento si fonda su una tradizione ininterrotta e pluriennale; e |
b | il foraggio grezzo raccolto viene utilizzato per il foraggiamento invernale all'interno dell'azienda. |
6 | Le superfici che non vengono falciate ogni anno, ma che soddisfano le condizioni definite nel capoverso 5 per i prati da sfalcio nelle regioni d'estivazione, fanno a loro volta parte della superficie permanentemente inerbita purché siano effettivamente sfruttate e se: |
a | formano un insieme di almeno 20 are; |
b | il loro sfruttamento non è pericoloso; e |
c | si tratta di superfici in proprietà o in affitto. |
7 | Per superficie permanentemente inerbita s'intende anche una selva curata di castagni con una cotica erbosa fitta e con al massimo 50 alberi per ettaro.60 |
SR 910.91 Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola OTerm Art. 24 Superficie d'estivazione (SE) - 1 Per superficie d'estivazione si intendono: |
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1 | Per superficie d'estivazione si intendono: |
a | i pascoli comunitari; |
b | i pascoli d'estivazione; |
c | i prati da sfalcio il cui raccolto serve al foraggiamento degli animali durante l'estivazione. |
2 | Le superfici nella regione d'estivazione di cui all'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 199864 sulle zone agricole sono considerate superfici d'estivazione anche se vengono sfruttate per altri scopi. |
SR 910.91 Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola OTerm Art. 26 Pascoli d'estivazione - Per pascoli d'estivazione s'intendono le superfici destinate esclusivamente al pascolo, che servono all'estivazione di animali e fanno parte di un'azienda d'estivazione (art. 9). |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 4 Difficili condizioni di produzione e di vita - 1 Nell'applicazione della presente legge si tiene conto delle difficili condizioni di produzione e di vita, in particolare nella regione di montagna e in quella collinare. |
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1 | Nell'applicazione della presente legge si tiene conto delle difficili condizioni di produzione e di vita, in particolare nella regione di montagna e in quella collinare. |
2 | L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) suddivide in zone, secondo le difficoltà di sfruttamento, la superficie gestita a scopo agricolo e a tal fine tiene un catasto della produzione.15 |
3 | Il Consiglio federale stabilisce i criteri di delimitazione delle zone. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 4 Difficili condizioni di produzione e di vita - 1 Nell'applicazione della presente legge si tiene conto delle difficili condizioni di produzione e di vita, in particolare nella regione di montagna e in quella collinare. |
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1 | Nell'applicazione della presente legge si tiene conto delle difficili condizioni di produzione e di vita, in particolare nella regione di montagna e in quella collinare. |
2 | L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) suddivide in zone, secondo le difficoltà di sfruttamento, la superficie gestita a scopo agricolo e a tal fine tiene un catasto della produzione.15 |
3 | Il Consiglio federale stabilisce i criteri di delimitazione delle zone. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 4 Difficili condizioni di produzione e di vita - 1 Nell'applicazione della presente legge si tiene conto delle difficili condizioni di produzione e di vita, in particolare nella regione di montagna e in quella collinare. |
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1 | Nell'applicazione della presente legge si tiene conto delle difficili condizioni di produzione e di vita, in particolare nella regione di montagna e in quella collinare. |
2 | L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) suddivide in zone, secondo le difficoltà di sfruttamento, la superficie gestita a scopo agricolo e a tal fine tiene un catasto della produzione.15 |
3 | Il Consiglio federale stabilisce i criteri di delimitazione delle zone. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 177 Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione, a meno che la legge non disciplini altrimenti la competenza. |
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1 | Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione, a meno che la legge non disciplini altrimenti la competenza. |
2 | Può delegare l'emanazione di prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa al DEFR e, nel settore dell'omologazione di prodotti fitosanitari, al Dipartimento federale dell'interno o ai suoi servizi, nonché a uffici federali subordinati.254 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 4 Difficili condizioni di produzione e di vita - 1 Nell'applicazione della presente legge si tiene conto delle difficili condizioni di produzione e di vita, in particolare nella regione di montagna e in quella collinare. |
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1 | Nell'applicazione della presente legge si tiene conto delle difficili condizioni di produzione e di vita, in particolare nella regione di montagna e in quella collinare. |
2 | L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) suddivide in zone, secondo le difficoltà di sfruttamento, la superficie gestita a scopo agricolo e a tal fine tiene un catasto della produzione.15 |
3 | Il Consiglio federale stabilisce i criteri di delimitazione delle zone. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 177 Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione, a meno che la legge non disciplini altrimenti la competenza. |
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1 | Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione, a meno che la legge non disciplini altrimenti la competenza. |
2 | Può delegare l'emanazione di prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa al DEFR e, nel settore dell'omologazione di prodotti fitosanitari, al Dipartimento federale dell'interno o ai suoi servizi, nonché a uffici federali subordinati.254 |
SR 912.1 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole) - O catasto della produzione Ordinanza-sulle-zone-agricole Art. 1 Regioni e zone - 1 Nel catasto della produzione agricola la superficie utilizzata per l'agricoltura è suddivisa in regioni e zone. |
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1 | Nel catasto della produzione agricola la superficie utilizzata per l'agricoltura è suddivisa in regioni e zone. |
2 | La regione d'estivazione comprende la superficie tradizionalmente utilizzata per l'economia alpestre. |
3 | La regione di montagna comprende: |
a | la zona di montagna IV; |
b | la zona di montagna III; |
c | la zona di montagna II; |
d | la zona di montagna I. |
4 | La regione di pianura comprende: |
a | la zona collinare; |
b | la zona di pianura. |
5 | La regione di montagna e collinare comprende le zone di montagna da I a IV e la zona collinare. |
SR 912.1 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole) - O catasto della produzione Ordinanza-sulle-zone-agricole Art. 1 Regioni e zone - 1 Nel catasto della produzione agricola la superficie utilizzata per l'agricoltura è suddivisa in regioni e zone. |
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1 | Nel catasto della produzione agricola la superficie utilizzata per l'agricoltura è suddivisa in regioni e zone. |
2 | La regione d'estivazione comprende la superficie tradizionalmente utilizzata per l'economia alpestre. |
3 | La regione di montagna comprende: |
a | la zona di montagna IV; |
b | la zona di montagna III; |
c | la zona di montagna II; |
d | la zona di montagna I. |
4 | La regione di pianura comprende: |
a | la zona collinare; |
b | la zona di pianura. |
5 | La regione di montagna e collinare comprende le zone di montagna da I a IV e la zona collinare. |
SR 912.1 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole) - O catasto della produzione Ordinanza-sulle-zone-agricole Art. 1 Regioni e zone - 1 Nel catasto della produzione agricola la superficie utilizzata per l'agricoltura è suddivisa in regioni e zone. |
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1 | Nel catasto della produzione agricola la superficie utilizzata per l'agricoltura è suddivisa in regioni e zone. |
2 | La regione d'estivazione comprende la superficie tradizionalmente utilizzata per l'economia alpestre. |
3 | La regione di montagna comprende: |
a | la zona di montagna IV; |
b | la zona di montagna III; |
c | la zona di montagna II; |
d | la zona di montagna I. |
4 | La regione di pianura comprende: |
a | la zona collinare; |
b | la zona di pianura. |
5 | La regione di montagna e collinare comprende le zone di montagna da I a IV e la zona collinare. |
SR 912.1 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole) - O catasto della produzione Ordinanza-sulle-zone-agricole Art. 2 Criteri per la delimitazione delle zone nelle regioni di montagna e di pianura - 1 Per la delimitazione e la suddivisione della regione di montagna occorre tenere conto, in ordine decrescente, dei seguenti criteri: |
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1 | Per la delimitazione e la suddivisione della regione di montagna occorre tenere conto, in ordine decrescente, dei seguenti criteri: |
a | le condizioni climatiche, segnatamente la durata del periodo di vegetazione; |
b | le vie di comunicazione, segnatamente i collegamenti con il paese e il centro più vicini; e |
c | la configurazione del terreno, segnatamente la quota di zone declive e di zone in forte pendenza.3 |
2 | Per la delimitazione della zona collinare occorre tenere conto dei criteri del capoverso 1; particolare importanza è data alla configurazione del terreno.4 |
3 | La zona di pianura comprende la superficie utilizzata per l'agricoltura che non è attribuita a una delle altre zone.5 |
4 | Le superfici situate all'estero sono assegnate alla zona in cui si trova la maggior parte delle superfici in Svizzera di un'azienda. |
5 | Per le misure che richiedono una classificazione delle aziende per regione di pianura o di montagna, le aziende sono attribuite alla regione in cui si trova la parte principale della superficie agricola utile. |
6 | Le aziende senza superficie agricola utile sono assegnate alla zona in cui si trova il centro aziendale.6 |
SR 912.1 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole) - O catasto della produzione Ordinanza-sulle-zone-agricole Art. 3 Delimitazione della regione d'estivazione - 1 La delimitazione della regione d'estivazione si fonda sui pascoli d'estivazione e i prati da sfalcio il cui raccolto serve al foraggiamento degli animali durante l'estivazione, nonché sui pascoli comunitari. |
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1 | La delimitazione della regione d'estivazione si fonda sui pascoli d'estivazione e i prati da sfalcio il cui raccolto serve al foraggiamento degli animali durante l'estivazione, nonché sui pascoli comunitari. |
2 | I limiti della regione d'estivazione sono determinati in base al modo di sfruttamento prima del 1999 e tenendo conto del modo di sfruttamento tradizionale. |
SR 910.91 Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola OTerm Art. 24 Superficie d'estivazione (SE) - 1 Per superficie d'estivazione si intendono: |
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1 | Per superficie d'estivazione si intendono: |
a | i pascoli comunitari; |
b | i pascoli d'estivazione; |
c | i prati da sfalcio il cui raccolto serve al foraggiamento degli animali durante l'estivazione. |
2 | Le superfici nella regione d'estivazione di cui all'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 199864 sulle zone agricole sono considerate superfici d'estivazione anche se vengono sfruttate per altri scopi. |
SR 912.1 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole) - O catasto della produzione Ordinanza-sulle-zone-agricole Art. 3 Delimitazione della regione d'estivazione - 1 La delimitazione della regione d'estivazione si fonda sui pascoli d'estivazione e i prati da sfalcio il cui raccolto serve al foraggiamento degli animali durante l'estivazione, nonché sui pascoli comunitari. |
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1 | La delimitazione della regione d'estivazione si fonda sui pascoli d'estivazione e i prati da sfalcio il cui raccolto serve al foraggiamento degli animali durante l'estivazione, nonché sui pascoli comunitari. |
2 | I limiti della regione d'estivazione sono determinati in base al modo di sfruttamento prima del 1999 e tenendo conto del modo di sfruttamento tradizionale. |
SR 910.91 Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola OTerm Art. 26 Pascoli d'estivazione - Per pascoli d'estivazione s'intendono le superfici destinate esclusivamente al pascolo, che servono all'estivazione di animali e fanno parte di un'azienda d'estivazione (art. 9). |
SR 910.91 Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola OTerm Art. 14 Superficie agricola utile - 1 Per superficie agricola utile (SAU) s'intende la superficie dipendente da un'azienda, utilizzata per la produzione vegetale, esclusa la superficie d'estivazione (art. 24) che è a disposizione del gestore tutto l'anno e che viene gestita soltanto dall'azienda (art. 6). La superficie agricola utile comprende: |
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1 | Per superficie agricola utile (SAU) s'intende la superficie dipendente da un'azienda, utilizzata per la produzione vegetale, esclusa la superficie d'estivazione (art. 24) che è a disposizione del gestore tutto l'anno e che viene gestita soltanto dall'azienda (art. 6). La superficie agricola utile comprende: |
a | la superficie coltiva; |
b | la superficie permanentemente inerbita; |
c | i terreni da strame; |
d | la superficie con colture perenni; |
e | la superficie coltivata tutto l'anno al coperto (serre, tunnel, letti di forzatura); |
f | la superficie con siepi e boschetti rivieraschi e campestri che non fa parte della foresta conformemente alla legge del 4 ottobre 199136 sulle foreste. |
2 | Non rientrano nella SAU: |
a | i terreni da strame che si trovano nella regione d'estivazione o che fanno parte di aziende d'estivazione o di aziende con pascoli comunitari; |
b | le superfici permanentemente inerbite (art. 19) che sono gestite da aziende d'estivazione o da aziende con pascoli comunitari. |
SR 910.91 Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola OTerm Art. 14 Superficie agricola utile - 1 Per superficie agricola utile (SAU) s'intende la superficie dipendente da un'azienda, utilizzata per la produzione vegetale, esclusa la superficie d'estivazione (art. 24) che è a disposizione del gestore tutto l'anno e che viene gestita soltanto dall'azienda (art. 6). La superficie agricola utile comprende: |
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1 | Per superficie agricola utile (SAU) s'intende la superficie dipendente da un'azienda, utilizzata per la produzione vegetale, esclusa la superficie d'estivazione (art. 24) che è a disposizione del gestore tutto l'anno e che viene gestita soltanto dall'azienda (art. 6). La superficie agricola utile comprende: |
a | la superficie coltiva; |
b | la superficie permanentemente inerbita; |
c | i terreni da strame; |
d | la superficie con colture perenni; |
e | la superficie coltivata tutto l'anno al coperto (serre, tunnel, letti di forzatura); |
f | la superficie con siepi e boschetti rivieraschi e campestri che non fa parte della foresta conformemente alla legge del 4 ottobre 199136 sulle foreste. |
2 | Non rientrano nella SAU: |
a | i terreni da strame che si trovano nella regione d'estivazione o che fanno parte di aziende d'estivazione o di aziende con pascoli comunitari; |
b | le superfici permanentemente inerbite (art. 19) che sono gestite da aziende d'estivazione o da aziende con pascoli comunitari. |
SR 910.91 Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola OTerm Art. 14 Superficie agricola utile - 1 Per superficie agricola utile (SAU) s'intende la superficie dipendente da un'azienda, utilizzata per la produzione vegetale, esclusa la superficie d'estivazione (art. 24) che è a disposizione del gestore tutto l'anno e che viene gestita soltanto dall'azienda (art. 6). La superficie agricola utile comprende: |
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1 | Per superficie agricola utile (SAU) s'intende la superficie dipendente da un'azienda, utilizzata per la produzione vegetale, esclusa la superficie d'estivazione (art. 24) che è a disposizione del gestore tutto l'anno e che viene gestita soltanto dall'azienda (art. 6). La superficie agricola utile comprende: |
a | la superficie coltiva; |
b | la superficie permanentemente inerbita; |
c | i terreni da strame; |
d | la superficie con colture perenni; |
e | la superficie coltivata tutto l'anno al coperto (serre, tunnel, letti di forzatura); |
f | la superficie con siepi e boschetti rivieraschi e campestri che non fa parte della foresta conformemente alla legge del 4 ottobre 199136 sulle foreste. |
2 | Non rientrano nella SAU: |
a | i terreni da strame che si trovano nella regione d'estivazione o che fanno parte di aziende d'estivazione o di aziende con pascoli comunitari; |
b | le superfici permanentemente inerbite (art. 19) che sono gestite da aziende d'estivazione o da aziende con pascoli comunitari. |
SR 910.91 Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola OTerm Art. 19 Superficie permanentemente inerbita - 1 Per superficie permanentemente inerbita s'intende la superficie coperta di graminacee ed erbacee situata al di fuori delle superfici d'estivazione (art. 24). Essa esiste da oltre sei anni come prato permanente o pascolo permanente.57 |
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1 | Per superficie permanentemente inerbita s'intende la superficie coperta di graminacee ed erbacee situata al di fuori delle superfici d'estivazione (art. 24). Essa esiste da oltre sei anni come prato permanente o pascolo permanente.57 |
2 | Per prato permanente s'intende la superficie che viene falciata almeno una volta all'anno per la produzione di foraggio. |
3 | Per pascolo permanente s'intende la superficie destinata unicamente al pascolo. Le parti di pascolo ricoperte di cespugli o improduttive non sono computabili. Sono invece computabili le superfici di pascolo dei pascoli boschivi situati al di fuori della superficie d'estivazione. |
4 | Per pascoli boschivi si intendono i pascoli alberati di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del 30 novembre 199258 sulle foreste. |
5 | I prati da sfalcio nelle regioni d'estivazione fanno parte della superficie permanentemente inerbita se: |
a | sono falciati annualmente e lo sfruttamento si fonda su una tradizione ininterrotta e pluriennale; e |
b | il foraggio grezzo raccolto viene utilizzato per il foraggiamento invernale all'interno dell'azienda. |
6 | Le superfici che non vengono falciate ogni anno, ma che soddisfano le condizioni definite nel capoverso 5 per i prati da sfalcio nelle regioni d'estivazione, fanno a loro volta parte della superficie permanentemente inerbita purché siano effettivamente sfruttate e se: |
a | formano un insieme di almeno 20 are; |
b | il loro sfruttamento non è pericoloso; e |
c | si tratta di superfici in proprietà o in affitto. |
7 | Per superficie permanentemente inerbita s'intende anche una selva curata di castagni con una cotica erbosa fitta e con al massimo 50 alberi per ettaro.60 |
SR 910.91 Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola OTerm Art. 19 Superficie permanentemente inerbita - 1 Per superficie permanentemente inerbita s'intende la superficie coperta di graminacee ed erbacee situata al di fuori delle superfici d'estivazione (art. 24). Essa esiste da oltre sei anni come prato permanente o pascolo permanente.57 |
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1 | Per superficie permanentemente inerbita s'intende la superficie coperta di graminacee ed erbacee situata al di fuori delle superfici d'estivazione (art. 24). Essa esiste da oltre sei anni come prato permanente o pascolo permanente.57 |
2 | Per prato permanente s'intende la superficie che viene falciata almeno una volta all'anno per la produzione di foraggio. |
3 | Per pascolo permanente s'intende la superficie destinata unicamente al pascolo. Le parti di pascolo ricoperte di cespugli o improduttive non sono computabili. Sono invece computabili le superfici di pascolo dei pascoli boschivi situati al di fuori della superficie d'estivazione. |
4 | Per pascoli boschivi si intendono i pascoli alberati di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del 30 novembre 199258 sulle foreste. |
5 | I prati da sfalcio nelle regioni d'estivazione fanno parte della superficie permanentemente inerbita se: |
a | sono falciati annualmente e lo sfruttamento si fonda su una tradizione ininterrotta e pluriennale; e |
b | il foraggio grezzo raccolto viene utilizzato per il foraggiamento invernale all'interno dell'azienda. |
6 | Le superfici che non vengono falciate ogni anno, ma che soddisfano le condizioni definite nel capoverso 5 per i prati da sfalcio nelle regioni d'estivazione, fanno a loro volta parte della superficie permanentemente inerbita purché siano effettivamente sfruttate e se: |
a | formano un insieme di almeno 20 are; |
b | il loro sfruttamento non è pericoloso; e |
c | si tratta di superfici in proprietà o in affitto. |
7 | Per superficie permanentemente inerbita s'intende anche una selva curata di castagni con una cotica erbosa fitta e con al massimo 50 alberi per ettaro.60 |
SR 910.91 Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola OTerm Art. 19 Superficie permanentemente inerbita - 1 Per superficie permanentemente inerbita s'intende la superficie coperta di graminacee ed erbacee situata al di fuori delle superfici d'estivazione (art. 24). Essa esiste da oltre sei anni come prato permanente o pascolo permanente.57 |
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1 | Per superficie permanentemente inerbita s'intende la superficie coperta di graminacee ed erbacee situata al di fuori delle superfici d'estivazione (art. 24). Essa esiste da oltre sei anni come prato permanente o pascolo permanente.57 |
2 | Per prato permanente s'intende la superficie che viene falciata almeno una volta all'anno per la produzione di foraggio. |
3 | Per pascolo permanente s'intende la superficie destinata unicamente al pascolo. Le parti di pascolo ricoperte di cespugli o improduttive non sono computabili. Sono invece computabili le superfici di pascolo dei pascoli boschivi situati al di fuori della superficie d'estivazione. |
4 | Per pascoli boschivi si intendono i pascoli alberati di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del 30 novembre 199258 sulle foreste. |
5 | I prati da sfalcio nelle regioni d'estivazione fanno parte della superficie permanentemente inerbita se: |
a | sono falciati annualmente e lo sfruttamento si fonda su una tradizione ininterrotta e pluriennale; e |
b | il foraggio grezzo raccolto viene utilizzato per il foraggiamento invernale all'interno dell'azienda. |
6 | Le superfici che non vengono falciate ogni anno, ma che soddisfano le condizioni definite nel capoverso 5 per i prati da sfalcio nelle regioni d'estivazione, fanno a loro volta parte della superficie permanentemente inerbita purché siano effettivamente sfruttate e se: |
a | formano un insieme di almeno 20 are; |
b | il loro sfruttamento non è pericoloso; e |
c | si tratta di superfici in proprietà o in affitto. |
7 | Per superficie permanentemente inerbita s'intende anche una selva curata di castagni con una cotica erbosa fitta e con al massimo 50 alberi per ettaro.60 |
SR 910.91 Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola OTerm Art. 19 Superficie permanentemente inerbita - 1 Per superficie permanentemente inerbita s'intende la superficie coperta di graminacee ed erbacee situata al di fuori delle superfici d'estivazione (art. 24). Essa esiste da oltre sei anni come prato permanente o pascolo permanente.57 |
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1 | Per superficie permanentemente inerbita s'intende la superficie coperta di graminacee ed erbacee situata al di fuori delle superfici d'estivazione (art. 24). Essa esiste da oltre sei anni come prato permanente o pascolo permanente.57 |
2 | Per prato permanente s'intende la superficie che viene falciata almeno una volta all'anno per la produzione di foraggio. |
3 | Per pascolo permanente s'intende la superficie destinata unicamente al pascolo. Le parti di pascolo ricoperte di cespugli o improduttive non sono computabili. Sono invece computabili le superfici di pascolo dei pascoli boschivi situati al di fuori della superficie d'estivazione. |
4 | Per pascoli boschivi si intendono i pascoli alberati di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del 30 novembre 199258 sulle foreste. |
5 | I prati da sfalcio nelle regioni d'estivazione fanno parte della superficie permanentemente inerbita se: |
a | sono falciati annualmente e lo sfruttamento si fonda su una tradizione ininterrotta e pluriennale; e |
b | il foraggio grezzo raccolto viene utilizzato per il foraggiamento invernale all'interno dell'azienda. |
6 | Le superfici che non vengono falciate ogni anno, ma che soddisfano le condizioni definite nel capoverso 5 per i prati da sfalcio nelle regioni d'estivazione, fanno a loro volta parte della superficie permanentemente inerbita purché siano effettivamente sfruttate e se: |
a | formano un insieme di almeno 20 are; |
b | il loro sfruttamento non è pericoloso; e |
c | si tratta di superfici in proprietà o in affitto. |
7 | Per superficie permanentemente inerbita s'intende anche una selva curata di castagni con una cotica erbosa fitta e con al massimo 50 alberi per ettaro.60 |
SR 912.1 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole) - O catasto della produzione Ordinanza-sulle-zone-agricole Art. 4 Determinazione dei limiti - 1 L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) determina i limiti. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev'essere consultato.8 |
|
1 | L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) determina i limiti. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev'essere consultato.8 |
2 | L'UFAG9 traccia i limiti in modo da semplificare il più possibile l'applicazione della legislazione. |
3 | Per la delimitazione della regione d'estivazione in base all'articolo 3, l'Ufficio federale si avvale del catasto alpestre e della delimitazione stabilita dai Cantoni. |
SR 912.1 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole) - O catasto della produzione Ordinanza-sulle-zone-agricole Art. 4 Determinazione dei limiti - 1 L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) determina i limiti. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev'essere consultato.8 |
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1 | L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) determina i limiti. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev'essere consultato.8 |
2 | L'UFAG9 traccia i limiti in modo da semplificare il più possibile l'applicazione della legislazione. |
3 | Per la delimitazione della regione d'estivazione in base all'articolo 3, l'Ufficio federale si avvale del catasto alpestre e della delimitazione stabilita dai Cantoni. |
SR 912.1 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole) - O catasto della produzione Ordinanza-sulle-zone-agricole Art. 4 Determinazione dei limiti - 1 L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) determina i limiti. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev'essere consultato.8 |
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1 | L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) determina i limiti. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev'essere consultato.8 |
2 | L'UFAG9 traccia i limiti in modo da semplificare il più possibile l'applicazione della legislazione. |
3 | Per la delimitazione della regione d'estivazione in base all'articolo 3, l'Ufficio federale si avvale del catasto alpestre e della delimitazione stabilita dai Cantoni. |
SR 912.1 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole) - O catasto della produzione Ordinanza-sulle-zone-agricole Art. 6 Modifica dei limiti delle zone - 1 Autonomamente o su domanda del gestore, l'UFAG può modificare le zone della regione di montagna e di quella di pianura tenendo conto dei criteri enunciati nell'articolo 2. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev'essere consultato. |
|
1 | Autonomamente o su domanda del gestore, l'UFAG può modificare le zone della regione di montagna e di quella di pianura tenendo conto dei criteri enunciati nell'articolo 2. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev'essere consultato. |
2 | Autonomamente o su domanda del gestore, l'UFAG può modificare i limiti della regione d'estivazione tenendo conto dei criteri enunciati negli articoli 3 e 4. L'UFAG entra in materia su una domanda di esclusione dalla regione di estivazione soltanto se la superficie in questione non è stata utilizzata come pascolo d'estivazione né come pascolo comunitario nel periodo 1990-1998. Le domande dei gestori devono essere inoltrate presso il Cantone; questo le trasmette all'UFAG con un parere motivato.11 |
3 | L'UFAG pubblica la decisione relativa a una modifica dei limiti delle zone e delle regioni su un Foglio ufficiale del Cantone sul cui territorio passa il limite in questione.12 |
4 | Queste decisioni sono conservate: |
a | dall'UFAG per tutta la Svizzera; |
b | dai servizi designati dai Cantoni per il territorio cantonale. |
SR 912.1 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole) - O catasto della produzione Ordinanza-sulle-zone-agricole Art. 6 Modifica dei limiti delle zone - 1 Autonomamente o su domanda del gestore, l'UFAG può modificare le zone della regione di montagna e di quella di pianura tenendo conto dei criteri enunciati nell'articolo 2. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev'essere consultato. |
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1 | Autonomamente o su domanda del gestore, l'UFAG può modificare le zone della regione di montagna e di quella di pianura tenendo conto dei criteri enunciati nell'articolo 2. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev'essere consultato. |
2 | Autonomamente o su domanda del gestore, l'UFAG può modificare i limiti della regione d'estivazione tenendo conto dei criteri enunciati negli articoli 3 e 4. L'UFAG entra in materia su una domanda di esclusione dalla regione di estivazione soltanto se la superficie in questione non è stata utilizzata come pascolo d'estivazione né come pascolo comunitario nel periodo 1990-1998. Le domande dei gestori devono essere inoltrate presso il Cantone; questo le trasmette all'UFAG con un parere motivato.11 |
3 | L'UFAG pubblica la decisione relativa a una modifica dei limiti delle zone e delle regioni su un Foglio ufficiale del Cantone sul cui territorio passa il limite in questione.12 |
4 | Queste decisioni sono conservate: |
a | dall'UFAG per tutta la Svizzera; |
b | dai servizi designati dai Cantoni per il territorio cantonale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
|
1 | Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
2 | L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo. |
3 | L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
|
1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 29 - La parte ha il diritto d'essere sentita. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 29 - La parte ha il diritto d'essere sentita. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 29 - La parte ha il diritto d'essere sentita. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 32 - 1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
|
1 | Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
2 | Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
|
1 | Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
2 | L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo. |
3 | L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 32 - 1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
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1 | Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
2 | Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 32 - 1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
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1 | Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
2 | Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
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1 | Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
2 | L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo. |
3 | L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 29 - La parte ha il diritto d'essere sentita. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 57 - 1 Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.98 |
|
1 | Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.98 |
2 | Essa può, in ogni stadio del procedimento, invitare le parti a un ulteriore scambio di scritti o ordinare un dibattimento. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 57 - 1 Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.98 |
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1 | Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.98 |
2 | Essa può, in ogni stadio del procedimento, invitare le parti a un ulteriore scambio di scritti o ordinare un dibattimento. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 57 - 1 Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.98 |
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1 | Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.98 |
2 | Essa può, in ogni stadio del procedimento, invitare le parti a un ulteriore scambio di scritti o ordinare un dibattimento. |