SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 17 Libertà dei media - 1 La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 48 Attività normativa - 1 Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 62f - Il diritto di polizia negli edifici federali è esercitato dalla Confederazione. |
SR 172.210.10 Ordinanza del 29 ottobre 2008 sull'organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF) OrgCaF Art. 8 Legalizzazioni - Nell'ambito delle legalizzazioni la Cancelleria federale è competente per le operazioni seguenti: |
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a | autenticazione della firma apposta in calce a un documento da unità amministrative dell'Amministrazione federale, comprese le ambasciate e i consolati svizzeri, dalle missioni diplomatiche e dai consolati esteri in Svizzera, dalle cancellerie di Stato cantonali e da organizzazioni che adempiono compiti di diritto pubblico nell'interesse dell'intero Paese; |
b | apposizione della postilla conformemente all'articolo 2 della Convenzione internazionale dell'Aia del 5 ottobre 196122 che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri e al decreto federale del 27 aprile 197223 che approva detta Convenzione. |
SR 172.210.10 Ordinanza del 29 ottobre 2008 sull'organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF) OrgCaF Art. 7 Altre competenze in materia di informazione e comunicazione - 1 La Cancelleria federale sostiene i dipartimenti e gli uffici federali che ne fanno richiesta nell'esercizio dei loro compiti in materia di comunicazione. |
SR 172.071 Ordinanza del 20 giugno 2025 sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio) OAGio Art. 2 Condizioni - 1 I giornalisti ottengono l'accreditamento se, con un grado di occupazione almeno del 40 per cento di un impiego a tempo pieno, riferiscono sull'attualità di Palazzo federale e svolgono questa attività giornalistica per media accessibili a un ampio pubblico. |
SR 172.071 Ordinanza del 20 giugno 2025 sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio) OAGio Art. 7 Elenco pubblico - 1 La CaF pubblica in forma elettronica un elenco dei giornalisti accreditati e dei loro supplenti. |
SR 172.071 Ordinanza del 20 giugno 2025 sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio) OAGio Art. 2 Condizioni - 1 I giornalisti ottengono l'accreditamento se, con un grado di occupazione almeno del 40 per cento di un impiego a tempo pieno, riferiscono sull'attualità di Palazzo federale e svolgono questa attività giornalistica per media accessibili a un ampio pubblico. |
SR 172.071 Ordinanza del 20 giugno 2025 sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio) OAGio Art. 7 Elenco pubblico - 1 La CaF pubblica in forma elettronica un elenco dei giornalisti accreditati e dei loro supplenti. |
SR 172.071 Ordinanza del 20 giugno 2025 sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio) OAGio Art. 2 Condizioni - 1 I giornalisti ottengono l'accreditamento se, con un grado di occupazione almeno del 40 per cento di un impiego a tempo pieno, riferiscono sull'attualità di Palazzo federale e svolgono questa attività giornalistica per media accessibili a un ampio pubblico. |
SR 172.071 Ordinanza del 20 giugno 2025 sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio) OAGio Art. 8 Condizioni e procedura - 1 I giornalisti che non adempiono le condizioni per un accreditamento permanente previste nell'articolo 2 possono chiedere un accreditamento giornaliero. |
SR 172.071 Ordinanza del 20 giugno 2025 sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio) OAGio Art. 8 Condizioni e procedura - 1 I giornalisti che non adempiono le condizioni per un accreditamento permanente previste nell'articolo 2 possono chiedere un accreditamento giornaliero. |
SR 172.071 Ordinanza del 20 giugno 2025 sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio) OAGio Art. 10 Agevolazioni - I giornalisti titolari di un accreditamento giornaliero hanno diritto alle agevolazioni previste nell'articolo 5 capoverso 1 lettere a e c. |
SR 172.071 Ordinanza del 20 giugno 2025 sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio) OAGio Art. 2 Condizioni - 1 I giornalisti ottengono l'accreditamento se, con un grado di occupazione almeno del 40 per cento di un impiego a tempo pieno, riferiscono sull'attualità di Palazzo federale e svolgono questa attività giornalistica per media accessibili a un ampio pubblico. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 17 Libertà dei media - 1 La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 17 Libertà dei media - 1 La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 17 Libertà dei media - 1 La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 62f - Il diritto di polizia negli edifici federali è esercitato dalla Confederazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 27 Informazione - 1 Il Tribunale federale informa il pubblico sulla sua giurisprudenza. |
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1 | Il Tribunale federale informa il pubblico sulla sua giurisprudenza. |
2 | La pubblicazione delle sentenze avviene di norma in forma anonimizzata. |
3 | Il Tribunale federale disciplina in un regolamento i principi dell'informazione. |
4 | Per la cronaca giudiziaria, il Tribunale federale può prevedere un accreditamento. |
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali LOAP Art. 63 Informazione - 1 Il Tribunale penale federale informa il pubblico sulla propria giurisprudenza. |
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1 | Il Tribunale penale federale informa il pubblico sulla propria giurisprudenza. |
2 | La pubblicazione delle sentenze avviene di norma in forma anonimizzata. |
3 | Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento i principi dell'informazione. |
4 | Per la cronaca giudiziaria il Tribunale penale federale può prevedere un accreditamento. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 29 Informazione - 1 Il Tribunale amministrativo federale informa il pubblico sulla sua giurisprudenza. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 62f - Il diritto di polizia negli edifici federali è esercitato dalla Confederazione. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 48 Attività normativa - 1 Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme. |
SR 172.071 Ordinanza del 20 giugno 2025 sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio) OAGio Art. 7 Elenco pubblico - 1 La CaF pubblica in forma elettronica un elenco dei giornalisti accreditati e dei loro supplenti. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 7 Amministrazione federale centrale - (art. 2 cpv. 1 e 2; art. 43 e 44 LOGA) |
SR 172.210.10 Ordinanza del 29 ottobre 2008 sull'organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF) OrgCaF Art. 8 Legalizzazioni - Nell'ambito delle legalizzazioni la Cancelleria federale è competente per le operazioni seguenti: |
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a | autenticazione della firma apposta in calce a un documento da unità amministrative dell'Amministrazione federale, comprese le ambasciate e i consolati svizzeri, dalle missioni diplomatiche e dai consolati esteri in Svizzera, dalle cancellerie di Stato cantonali e da organizzazioni che adempiono compiti di diritto pubblico nell'interesse dell'intero Paese; |
b | apposizione della postilla conformemente all'articolo 2 della Convenzione internazionale dell'Aia del 5 ottobre 196122 che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri e al decreto federale del 27 aprile 197223 che approva detta Convenzione. |
SR 172.210.10 Ordinanza del 29 ottobre 2008 sull'organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF) OrgCaF Art. 8 Legalizzazioni - Nell'ambito delle legalizzazioni la Cancelleria federale è competente per le operazioni seguenti: |
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a | autenticazione della firma apposta in calce a un documento da unità amministrative dell'Amministrazione federale, comprese le ambasciate e i consolati svizzeri, dalle missioni diplomatiche e dai consolati esteri in Svizzera, dalle cancellerie di Stato cantonali e da organizzazioni che adempiono compiti di diritto pubblico nell'interesse dell'intero Paese; |
b | apposizione della postilla conformemente all'articolo 2 della Convenzione internazionale dell'Aia del 5 ottobre 196122 che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri e al decreto federale del 27 aprile 197223 che approva detta Convenzione. |
SR 172.210.10 Ordinanza del 29 ottobre 2008 sull'organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF) OrgCaF Art. 8 Legalizzazioni - Nell'ambito delle legalizzazioni la Cancelleria federale è competente per le operazioni seguenti: |
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a | autenticazione della firma apposta in calce a un documento da unità amministrative dell'Amministrazione federale, comprese le ambasciate e i consolati svizzeri, dalle missioni diplomatiche e dai consolati esteri in Svizzera, dalle cancellerie di Stato cantonali e da organizzazioni che adempiono compiti di diritto pubblico nell'interesse dell'intero Paese; |
b | apposizione della postilla conformemente all'articolo 2 della Convenzione internazionale dell'Aia del 5 ottobre 196122 che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri e al decreto federale del 27 aprile 197223 che approva detta Convenzione. |
SR 172.210.10 Ordinanza del 29 ottobre 2008 sull'organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF) OrgCaF Art. 7 Altre competenze in materia di informazione e comunicazione - 1 La Cancelleria federale sostiene i dipartimenti e gli uffici federali che ne fanno richiesta nell'esercizio dei loro compiti in materia di comunicazione. |
SR 172.210.10 Ordinanza del 29 ottobre 2008 sull'organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF) OrgCaF Art. 7 Altre competenze in materia di informazione e comunicazione - 1 La Cancelleria federale sostiene i dipartimenti e gli uffici federali che ne fanno richiesta nell'esercizio dei loro compiti in materia di comunicazione. |
SR 172.210.10 Ordinanza del 29 ottobre 2008 sull'organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF) OrgCaF Art. 7 Altre competenze in materia di informazione e comunicazione - 1 La Cancelleria federale sostiene i dipartimenti e gli uffici federali che ne fanno richiesta nell'esercizio dei loro compiti in materia di comunicazione. |
SR 172.210.10 Ordinanza del 29 ottobre 2008 sull'organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF) OrgCaF Art. 7 Altre competenze in materia di informazione e comunicazione - 1 La Cancelleria federale sostiene i dipartimenti e gli uffici federali che ne fanno richiesta nell'esercizio dei loro compiti in materia di comunicazione. |
SR 172.210.10 Ordinanza del 29 ottobre 2008 sull'organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF) OrgCaF Art. 7 Altre competenze in materia di informazione e comunicazione - 1 La Cancelleria federale sostiene i dipartimenti e gli uffici federali che ne fanno richiesta nell'esercizio dei loro compiti in materia di comunicazione. |
SR 172.210.10 Ordinanza del 29 ottobre 2008 sull'organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF) OrgCaF Art. 7 Altre competenze in materia di informazione e comunicazione - 1 La Cancelleria federale sostiene i dipartimenti e gli uffici federali che ne fanno richiesta nell'esercizio dei loro compiti in materia di comunicazione. |
SR 172.210.10 Ordinanza del 29 ottobre 2008 sull'organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF) OrgCaF Art. 7 Altre competenze in materia di informazione e comunicazione - 1 La Cancelleria federale sostiene i dipartimenti e gli uffici federali che ne fanno richiesta nell'esercizio dei loro compiti in materia di comunicazione. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 62f - Il diritto di polizia negli edifici federali è esercitato dalla Confederazione. |
SR 172.071 Ordinanza del 20 giugno 2025 sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio) OAGio Art. 7 Elenco pubblico - 1 La CaF pubblica in forma elettronica un elenco dei giornalisti accreditati e dei loro supplenti. |
SR 172.071 Ordinanza del 20 giugno 2025 sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio) OAGio Art. 2 Condizioni - 1 I giornalisti ottengono l'accreditamento se, con un grado di occupazione almeno del 40 per cento di un impiego a tempo pieno, riferiscono sull'attualità di Palazzo federale e svolgono questa attività giornalistica per media accessibili a un ampio pubblico. |
SR 172.071 Ordinanza del 20 giugno 2025 sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio) OAGio Art. 2 Condizioni - 1 I giornalisti ottengono l'accreditamento se, con un grado di occupazione almeno del 40 per cento di un impiego a tempo pieno, riferiscono sull'attualità di Palazzo federale e svolgono questa attività giornalistica per media accessibili a un ampio pubblico. |
SR 172.071 Ordinanza del 20 giugno 2025 sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio) OAGio Art. 2 Condizioni - 1 I giornalisti ottengono l'accreditamento se, con un grado di occupazione almeno del 40 per cento di un impiego a tempo pieno, riferiscono sull'attualità di Palazzo federale e svolgono questa attività giornalistica per media accessibili a un ampio pubblico. |
SR 172.071 Ordinanza del 20 giugno 2025 sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio) OAGio Art. 2 Condizioni - 1 I giornalisti ottengono l'accreditamento se, con un grado di occupazione almeno del 40 per cento di un impiego a tempo pieno, riferiscono sull'attualità di Palazzo federale e svolgono questa attività giornalistica per media accessibili a un ampio pubblico. |
SR 172.071 Ordinanza del 20 giugno 2025 sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio) OAGio Art. 2 Condizioni - 1 I giornalisti ottengono l'accreditamento se, con un grado di occupazione almeno del 40 per cento di un impiego a tempo pieno, riferiscono sull'attualità di Palazzo federale e svolgono questa attività giornalistica per media accessibili a un ampio pubblico. |
SR 172.071 Ordinanza del 20 giugno 2025 sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio) OAGio Art. 7 Elenco pubblico - 1 La CaF pubblica in forma elettronica un elenco dei giornalisti accreditati e dei loro supplenti. |
SR 172.071 Ordinanza del 20 giugno 2025 sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio) OAGio Art. 2 Condizioni - 1 I giornalisti ottengono l'accreditamento se, con un grado di occupazione almeno del 40 per cento di un impiego a tempo pieno, riferiscono sull'attualità di Palazzo federale e svolgono questa attività giornalistica per media accessibili a un ampio pubblico. |
SR 172.071 Ordinanza del 20 giugno 2025 sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio) OAGio Art. 2 Condizioni - 1 I giornalisti ottengono l'accreditamento se, con un grado di occupazione almeno del 40 per cento di un impiego a tempo pieno, riferiscono sull'attualità di Palazzo federale e svolgono questa attività giornalistica per media accessibili a un ampio pubblico. |
SR 172.071 Ordinanza del 20 giugno 2025 sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio) OAGio Art. 7 Elenco pubblico - 1 La CaF pubblica in forma elettronica un elenco dei giornalisti accreditati e dei loro supplenti. |
SR 172.071 Ordinanza del 20 giugno 2025 sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio) OAGio Art. 7 Elenco pubblico - 1 La CaF pubblica in forma elettronica un elenco dei giornalisti accreditati e dei loro supplenti. |
SR 172.071 Ordinanza del 20 giugno 2025 sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio) OAGio Art. 2 Condizioni - 1 I giornalisti ottengono l'accreditamento se, con un grado di occupazione almeno del 40 per cento di un impiego a tempo pieno, riferiscono sull'attualità di Palazzo federale e svolgono questa attività giornalistica per media accessibili a un ampio pubblico. |
SR 172.071 Ordinanza del 20 giugno 2025 sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio) OAGio Art. 2 Condizioni - 1 I giornalisti ottengono l'accreditamento se, con un grado di occupazione almeno del 40 per cento di un impiego a tempo pieno, riferiscono sull'attualità di Palazzo federale e svolgono questa attività giornalistica per media accessibili a un ampio pubblico. |
SR 172.071 Ordinanza del 20 giugno 2025 sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio) OAGio Art. 2 Condizioni - 1 I giornalisti ottengono l'accreditamento se, con un grado di occupazione almeno del 40 per cento di un impiego a tempo pieno, riferiscono sull'attualità di Palazzo federale e svolgono questa attività giornalistica per media accessibili a un ampio pubblico. |
SR 172.071 Ordinanza del 20 giugno 2025 sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio) OAGio Art. 12 - 1 La CaF può concedere un accesso permanente al Centro media ai collaboratori tecnici o amministrativi con datore di lavoro fisso, se questi ne hanno bisogno per svolgere i loro compiti. |
SR 172.071 Ordinanza del 20 giugno 2025 sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio) OAGio Art. 2 Condizioni - 1 I giornalisti ottengono l'accreditamento se, con un grado di occupazione almeno del 40 per cento di un impiego a tempo pieno, riferiscono sull'attualità di Palazzo federale e svolgono questa attività giornalistica per media accessibili a un ampio pubblico. |
SR 172.071 Ordinanza del 20 giugno 2025 sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio) OAGio Art. 7 Elenco pubblico - 1 La CaF pubblica in forma elettronica un elenco dei giornalisti accreditati e dei loro supplenti. |
SR 172.071 Ordinanza del 20 giugno 2025 sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio) OAGio Art. 4 Durata di validità e rinnovo dell'accreditamento - 1 L'accreditamento vale sino alla fine della legislatura in corso. |
SR 172.071 Ordinanza del 20 giugno 2025 sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio) OAGio Art. 5 Agevolazioni - 1 I giornalisti accreditati hanno diritto alle seguenti agevolazioni: |
SR 172.071 Ordinanza del 20 giugno 2025 sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio) OAGio Art. 11 Accesso al Centro media - 1 Le persone seguenti hanno accesso permanente al Centro media: |
SR 172.071 Ordinanza del 20 giugno 2025 sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio) OAGio Art. 6 Accreditamento di un supplente - 1 In previsione di un'assenza di oltre quattro settimane, un giornalista accreditato può annunciare un supplente per scritto alla CaF. |
SR 172.071 Ordinanza del 20 giugno 2025 sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio) OAGio Art. 6 Accreditamento di un supplente - 1 In previsione di un'assenza di oltre quattro settimane, un giornalista accreditato può annunciare un supplente per scritto alla CaF. |
SR 172.071 Ordinanza del 20 giugno 2025 sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio) OAGio Art. 7 Elenco pubblico - 1 La CaF pubblica in forma elettronica un elenco dei giornalisti accreditati e dei loro supplenti. |
SR 172.071 Ordinanza del 20 giugno 2025 sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio) OAGio Art. 2 Condizioni - 1 I giornalisti ottengono l'accreditamento se, con un grado di occupazione almeno del 40 per cento di un impiego a tempo pieno, riferiscono sull'attualità di Palazzo federale e svolgono questa attività giornalistica per media accessibili a un ampio pubblico. |
SR 172.071 Ordinanza del 20 giugno 2025 sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio) OAGio Art. 7 Elenco pubblico - 1 La CaF pubblica in forma elettronica un elenco dei giornalisti accreditati e dei loro supplenti. |
SR 172.071 Ordinanza del 20 giugno 2025 sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio) OAGio Art. 7 Elenco pubblico - 1 La CaF pubblica in forma elettronica un elenco dei giornalisti accreditati e dei loro supplenti. |
SR 172.071 Ordinanza del 20 giugno 2025 sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio) OAGio Art. 7 Elenco pubblico - 1 La CaF pubblica in forma elettronica un elenco dei giornalisti accreditati e dei loro supplenti. |
SR 172.071 Ordinanza del 20 giugno 2025 sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio) OAGio Art. 7 Elenco pubblico - 1 La CaF pubblica in forma elettronica un elenco dei giornalisti accreditati e dei loro supplenti. |
SR 172.071 Ordinanza del 20 giugno 2025 sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio) OAGio Art. 10 Agevolazioni - I giornalisti titolari di un accreditamento giornaliero hanno diritto alle agevolazioni previste nell'articolo 5 capoverso 1 lettere a e c. |
SR 172.071 Ordinanza del 20 giugno 2025 sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio) OAGio Art. 7 Elenco pubblico - 1 La CaF pubblica in forma elettronica un elenco dei giornalisti accreditati e dei loro supplenti. |
SR 172.071 Ordinanza del 20 giugno 2025 sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio) OAGio Art. 10 Agevolazioni - I giornalisti titolari di un accreditamento giornaliero hanno diritto alle agevolazioni previste nell'articolo 5 capoverso 1 lettere a e c. |
SR 172.210.10 Ordinanza del 29 ottobre 2008 sull'organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF) OrgCaF Art. 7 Altre competenze in materia di informazione e comunicazione - 1 La Cancelleria federale sostiene i dipartimenti e gli uffici federali che ne fanno richiesta nell'esercizio dei loro compiti in materia di comunicazione. |
SR 172.071 Ordinanza del 20 giugno 2025 sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio) OAGio Art. 10 Agevolazioni - I giornalisti titolari di un accreditamento giornaliero hanno diritto alle agevolazioni previste nell'articolo 5 capoverso 1 lettere a e c. |