SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 1 Oggetto - La presente legge si applica all'aggiudicazione, da parte di committenti a essa sottoposti, di commesse pubbliche, siano queste incluse o meno nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 9 Trasferimento di compiti pubblici e rilascio di concessioni - Il trasferimento di un compito pubblico o il rilascio di una concessione sono considerati una commessa pubblica se in virtù di tale trasferimento o rilascio all'offerente sono conferiti diritti esclusivi o speciali esercitati nell'interesse pubblico, per i quali l'offerente riceve direttamente o indirettamente una retribuzione o un'indennità. Sono fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali. |
SR 172.056.11 Ordinanza del 12 febbraio 2020 sugli appalti pubblici (OAPub) OAPub Art. 21 Lingua della documentazione del bando - (art. 47 cpv. 3 e 48 cpv. 5 LAPub) |
|
1 | Per le forniture e le prestazioni di servizi la documentazione del bando deve essere redatta in linea di principio nelle due lingue ufficiali della Confederazione in cui è stato pubblicato il bando. |
2 | Il committente può pubblicare la documentazione del bando in una sola lingua ufficiale della Confederazione se le reazioni a un preavviso o altri indizi fanno supporre che la pubblicazione della documentazione del bando in due lingue ufficiali non sia necessaria. |
3 | La documentazione del bando può inoltre essere redatta in una sola lingua ufficiale della Confederazione o, nei casi di cui all'articolo 20, in un'altra lingua se: |
a | una traduzione comporterebbe un onere supplementare considerevole; l'onere supplementare è considerevole se le spese di traduzione sono superiori al 5 per cento del valore della commessa o a 50 000 franchi; o |
b | la prestazione non deve essere fornita in diverse regioni linguistiche della Svizzera e non ha ripercussioni per diverse regioni linguistiche della Svizzera. |
4 | Per le prestazioni edili nonché le forniture e le prestazioni di servizi in relazione con esse la documentazione del bando deve essere redatta almeno nella lingua ufficiale del luogo della costruzione in Svizzera. |
SR 172.056.11 Ordinanza del 12 febbraio 2020 sugli appalti pubblici (OAPub) OAPub Art. 21 Lingua della documentazione del bando - (art. 47 cpv. 3 e 48 cpv. 5 LAPub) |
|
1 | Per le forniture e le prestazioni di servizi la documentazione del bando deve essere redatta in linea di principio nelle due lingue ufficiali della Confederazione in cui è stato pubblicato il bando. |
2 | Il committente può pubblicare la documentazione del bando in una sola lingua ufficiale della Confederazione se le reazioni a un preavviso o altri indizi fanno supporre che la pubblicazione della documentazione del bando in due lingue ufficiali non sia necessaria. |
3 | La documentazione del bando può inoltre essere redatta in una sola lingua ufficiale della Confederazione o, nei casi di cui all'articolo 20, in un'altra lingua se: |
a | una traduzione comporterebbe un onere supplementare considerevole; l'onere supplementare è considerevole se le spese di traduzione sono superiori al 5 per cento del valore della commessa o a 50 000 franchi; o |
b | la prestazione non deve essere fornita in diverse regioni linguistiche della Svizzera e non ha ripercussioni per diverse regioni linguistiche della Svizzera. |
4 | Per le prestazioni edili nonché le forniture e le prestazioni di servizi in relazione con esse la documentazione del bando deve essere redatta almeno nella lingua ufficiale del luogo della costruzione in Svizzera. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 1 Oggetto - La presente legge si applica all'aggiudicazione, da parte di committenti a essa sottoposti, di commesse pubbliche, siano queste incluse o meno nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 1 Oggetto - La presente legge si applica all'aggiudicazione, da parte di committenti a essa sottoposti, di commesse pubbliche, siano queste incluse o meno nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali. |