SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140a - 1 L'IPI rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. Il certificato è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato protettivo complementare pediatrico secondo l'articolo 140t capoverso 1.257 |
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1 | L'IPI rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. Il certificato è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato protettivo complementare pediatrico secondo l'articolo 140t capoverso 1.257 |
1bis | Un principio attivo è una sostanza di origine chimica o biologica inclusa nella composizione di un medicinale e avente un effetto terapeutico sull'organismo. Una composizione di principi attivi è una combinazione di più sostanze, ognuna delle quali ha un effetto terapeutico sull'organismo.258 |
2 | Nel presente capitolo, si intendono per prodotti i principi attivi o le composizioni di principi attivi. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140a - 1 L'IPI rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. Il certificato è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato protettivo complementare pediatrico secondo l'articolo 140t capoverso 1.257 |
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1 | L'IPI rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. Il certificato è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato protettivo complementare pediatrico secondo l'articolo 140t capoverso 1.257 |
1bis | Un principio attivo è una sostanza di origine chimica o biologica inclusa nella composizione di un medicinale e avente un effetto terapeutico sull'organismo. Una composizione di principi attivi è una combinazione di più sostanze, ognuna delle quali ha un effetto terapeutico sull'organismo.258 |
2 | Nel presente capitolo, si intendono per prodotti i principi attivi o le composizioni di principi attivi. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140g - L'Ufficio rilascia il certificato iscrivendolo nel registro dei brevetti. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140n - 1 L'IPI proroga di sei mesi la durata della protezione relativa a un certificato rilasciato (art. 140e), se l'omologazione (art. 9 LATer276) di un medicinale contenente il prodotto: |
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1 | L'IPI proroga di sei mesi la durata della protezione relativa a un certificato rilasciato (art. 140e), se l'omologazione (art. 9 LATer276) di un medicinale contenente il prodotto: |
a | comprende una conferma secondo la quale l'informazione sul medicinale riporta i risultati di tutti gli studi eseguiti in conformità con il piano d'indagine pediatrica considerato per l'omologazione (art. 11 cpv. 2 lett. a n. 6 LATer); e |
b | è stata richiesta al più tardi sei mesi dopo la richiesta di prima omologazione nello Spazio economico europeo di un medicinale contenente il prodotto la cui informazione riporta i risultati di tutti gli studi eseguiti in conformità con il piano d'indagine pediatrica considerato per l'omologazione. |
2 | La validità del certificato può essere prorogata una sola volta. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140d - 1 Il certificato protegge, entro i limiti della protezione conferita dal brevetto, tutte le utilizzazioni del prodotto quale medicinale che sono autorizzate prima della scadenza del certificato. |
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1 | Il certificato protegge, entro i limiti della protezione conferita dal brevetto, tutte le utilizzazioni del prodotto quale medicinale che sono autorizzate prima della scadenza del certificato. |
2 | Esso conferisce gli stessi diritti accordati dal brevetto ed è soggetto alle stesse limitazioni. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140d - 1 Il certificato protegge, entro i limiti della protezione conferita dal brevetto, tutte le utilizzazioni del prodotto quale medicinale che sono autorizzate prima della scadenza del certificato. |
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1 | Il certificato protegge, entro i limiti della protezione conferita dal brevetto, tutte le utilizzazioni del prodotto quale medicinale che sono autorizzate prima della scadenza del certificato. |
2 | Esso conferisce gli stessi diritti accordati dal brevetto ed è soggetto alle stesse limitazioni. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140e - 1 Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito secondo l'articolo 56 e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.264 |
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1 | Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito secondo l'articolo 56 e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.264 |
2 | È valido al massimo per cinque anni. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire che la prima omologazione di un medicinale contenente il prodotto rilasciata nello Spazio economico europeo costituisce la prima omologazione secondo il capoverso 1, se essa è anteriore a quella accordata in Svizzera.265 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140e - 1 Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito secondo l'articolo 56 e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.264 |
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1 | Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito secondo l'articolo 56 e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.264 |
2 | È valido al massimo per cinque anni. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire che la prima omologazione di un medicinale contenente il prodotto rilasciata nello Spazio economico europeo costituisce la prima omologazione secondo il capoverso 1, se essa è anteriore a quella accordata in Svizzera.265 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140f - 1 La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
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1 | La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
a | entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto; |
b | entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto, se questo è rilasciato dopo il rilascio della prima omologazione.266 |
2 | In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara la richiesta irricevibile. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140f - 1 La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
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1 | La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
a | entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto; |
b | entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto, se questo è rilasciato dopo il rilascio della prima omologazione.266 |
2 | In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara la richiesta irricevibile. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140f - 1 La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
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1 | La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
a | entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto; |
b | entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto, se questo è rilasciato dopo il rilascio della prima omologazione.266 |
2 | In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara la richiesta irricevibile. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140f - 1 La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
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1 | La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
a | entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto; |
b | entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto, se questo è rilasciato dopo il rilascio della prima omologazione.266 |
2 | In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara la richiesta irricevibile. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140l - 1 Il Consiglio federale disciplina la procedura di rilascio dei certificati, la loro iscrizione nel registro dei brevetti nonché le pubblicazioni dell'IPI. |
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1 | Il Consiglio federale disciplina la procedura di rilascio dei certificati, la loro iscrizione nel registro dei brevetti nonché le pubblicazioni dell'IPI. |
2 | Tiene conto della normativa nell'Unione europea.274 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140a - 1 L'IPI rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. Il certificato è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato protettivo complementare pediatrico secondo l'articolo 140t capoverso 1.257 |
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1 | L'IPI rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. Il certificato è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato protettivo complementare pediatrico secondo l'articolo 140t capoverso 1.257 |
1bis | Un principio attivo è una sostanza di origine chimica o biologica inclusa nella composizione di un medicinale e avente un effetto terapeutico sull'organismo. Una composizione di principi attivi è una combinazione di più sostanze, ognuna delle quali ha un effetto terapeutico sull'organismo.258 |
2 | Nel presente capitolo, si intendono per prodotti i principi attivi o le composizioni di principi attivi. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140f - 1 La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
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1 | La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
a | entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto; |
b | entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto, se questo è rilasciato dopo il rilascio della prima omologazione.266 |
2 | In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara la richiesta irricevibile. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140b - 1 Il certificato viene rilasciato se al momento della richiesta: |
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1 | Il certificato viene rilasciato se al momento della richiesta: |
a | il prodotto come tale, un procedimento per la sua fabbricazione o un'utilizzazione è protetto da un brevetto; |
b | un medicinale contenente il prodotto è omologato in Svizzera secondo l'articolo 9 della legge del 15 dicembre 2000260 sugli agenti terapeutici (LATer). |
2 | Il certificato è rilasciato in base alla prima omologazione.261 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140f - 1 La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
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1 | La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
a | entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto; |
b | entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto, se questo è rilasciato dopo il rilascio della prima omologazione.266 |
2 | In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara la richiesta irricevibile. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140f - 1 La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
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1 | La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
a | entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto; |
b | entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto, se questo è rilasciato dopo il rilascio della prima omologazione.266 |
2 | In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara la richiesta irricevibile. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140a - 1 L'IPI rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. Il certificato è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato protettivo complementare pediatrico secondo l'articolo 140t capoverso 1.257 |
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1 | L'IPI rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. Il certificato è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato protettivo complementare pediatrico secondo l'articolo 140t capoverso 1.257 |
1bis | Un principio attivo è una sostanza di origine chimica o biologica inclusa nella composizione di un medicinale e avente un effetto terapeutico sull'organismo. Una composizione di principi attivi è una combinazione di più sostanze, ognuna delle quali ha un effetto terapeutico sull'organismo.258 |
2 | Nel presente capitolo, si intendono per prodotti i principi attivi o le composizioni di principi attivi. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140a - 1 L'IPI rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. Il certificato è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato protettivo complementare pediatrico secondo l'articolo 140t capoverso 1.257 |
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1 | L'IPI rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. Il certificato è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato protettivo complementare pediatrico secondo l'articolo 140t capoverso 1.257 |
1bis | Un principio attivo è una sostanza di origine chimica o biologica inclusa nella composizione di un medicinale e avente un effetto terapeutico sull'organismo. Una composizione di principi attivi è una combinazione di più sostanze, ognuna delle quali ha un effetto terapeutico sull'organismo.258 |
2 | Nel presente capitolo, si intendono per prodotti i principi attivi o le composizioni di principi attivi. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140b - 1 Il certificato viene rilasciato se al momento della richiesta: |
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1 | Il certificato viene rilasciato se al momento della richiesta: |
a | il prodotto come tale, un procedimento per la sua fabbricazione o un'utilizzazione è protetto da un brevetto; |
b | un medicinale contenente il prodotto è omologato in Svizzera secondo l'articolo 9 della legge del 15 dicembre 2000260 sugli agenti terapeutici (LATer). |
2 | Il certificato è rilasciato in base alla prima omologazione.261 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140b - 1 Il certificato viene rilasciato se al momento della richiesta: |
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1 | Il certificato viene rilasciato se al momento della richiesta: |
a | il prodotto come tale, un procedimento per la sua fabbricazione o un'utilizzazione è protetto da un brevetto; |
b | un medicinale contenente il prodotto è omologato in Svizzera secondo l'articolo 9 della legge del 15 dicembre 2000260 sugli agenti terapeutici (LATer). |
2 | Il certificato è rilasciato in base alla prima omologazione.261 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140a - 1 L'IPI rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. Il certificato è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato protettivo complementare pediatrico secondo l'articolo 140t capoverso 1.257 |
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1 | L'IPI rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. Il certificato è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato protettivo complementare pediatrico secondo l'articolo 140t capoverso 1.257 |
1bis | Un principio attivo è una sostanza di origine chimica o biologica inclusa nella composizione di un medicinale e avente un effetto terapeutico sull'organismo. Una composizione di principi attivi è una combinazione di più sostanze, ognuna delle quali ha un effetto terapeutico sull'organismo.258 |
2 | Nel presente capitolo, si intendono per prodotti i principi attivi o le composizioni di principi attivi. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140b - 1 Il certificato viene rilasciato se al momento della richiesta: |
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1 | Il certificato viene rilasciato se al momento della richiesta: |
a | il prodotto come tale, un procedimento per la sua fabbricazione o un'utilizzazione è protetto da un brevetto; |
b | un medicinale contenente il prodotto è omologato in Svizzera secondo l'articolo 9 della legge del 15 dicembre 2000260 sugli agenti terapeutici (LATer). |
2 | Il certificato è rilasciato in base alla prima omologazione.261 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140i - 1 Il certificato si estingue se: |
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1 | Il certificato si estingue se: |
a | il titolare vi rinuncia mediante dichiarazione comunicata per scritto all'IPI; |
b | le tasse annuali non sono pagate tempestivamente; |
c | tutte le omologazioni di medicinali contenenti il prodotto sono revocate (art. 16a LATer270). |
2 | Se tutte le omologazioni sono sospese anche il certificato è sospeso. La sospensione non interrompe la durata del certificato.271 |
3 | L'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici comunica all'IPI la revoca o la sospensione delle omologazioni.272 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140k - 1 Il certificato è nullo se: |
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1 | Il certificato è nullo se: |
a | è stato rilasciato in violazione delle disposizioni degli articoli 140b, 140c capoverso 2, 146 capoverso 1 o 147 capoverso 1; |
b | il brevetto si estingue prima della scadenza della propria durata massima (art. 15); |
c | la nullità del brevetto è accertata; |
d | il brevetto è limitato in modo tale che le sue rivendicazioni non coprono più il prodotto per il quale il certificato era stato rilasciato; |
e | dopo l'estinzione del brevetto vi sono motivi che avrebbero giustificato l'accertamento della nullità del brevetto giusta la lettera c o una limitazione giusta la lettera d. |
2 | Chiunque può intentare un'azione per nullità del certificato presso l'autorità competente per l'accertamento della nullità del brevetto. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140e - 1 Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito secondo l'articolo 56 e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.264 |
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1 | Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito secondo l'articolo 56 e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.264 |
2 | È valido al massimo per cinque anni. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire che la prima omologazione di un medicinale contenente il prodotto rilasciata nello Spazio economico europeo costituisce la prima omologazione secondo il capoverso 1, se essa è anteriore a quella accordata in Svizzera.265 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140h - 1 Il certificato è soggetto al pagamento di una tassa di deposito e delle tasse annuali. |
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1 | Il certificato è soggetto al pagamento di una tassa di deposito e delle tasse annuali. |
2 | Le tasse annuali devono essere pagate anticipatamente e in una volta per la durata complessiva del certificato.267 |
3 | ...268 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140f - 1 La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
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1 | La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
a | entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto; |
b | entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto, se questo è rilasciato dopo il rilascio della prima omologazione.266 |
2 | In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara la richiesta irricevibile. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140f - 1 La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
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1 | La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
a | entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto; |
b | entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto, se questo è rilasciato dopo il rilascio della prima omologazione.266 |
2 | In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara la richiesta irricevibile. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140b - 1 Il certificato viene rilasciato se al momento della richiesta: |
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1 | Il certificato viene rilasciato se al momento della richiesta: |
a | il prodotto come tale, un procedimento per la sua fabbricazione o un'utilizzazione è protetto da un brevetto; |
b | un medicinale contenente il prodotto è omologato in Svizzera secondo l'articolo 9 della legge del 15 dicembre 2000260 sugli agenti terapeutici (LATer). |
2 | Il certificato è rilasciato in base alla prima omologazione.261 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140e - 1 Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito secondo l'articolo 56 e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.264 |
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1 | Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito secondo l'articolo 56 e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.264 |
2 | È valido al massimo per cinque anni. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire che la prima omologazione di un medicinale contenente il prodotto rilasciata nello Spazio economico europeo costituisce la prima omologazione secondo il capoverso 1, se essa è anteriore a quella accordata in Svizzera.265 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140f - 1 La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
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1 | La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
a | entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto; |
b | entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto, se questo è rilasciato dopo il rilascio della prima omologazione.266 |
2 | In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara la richiesta irricevibile. |
SR 232.141 Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) - Ordinanza sui brevetti OBI Art. 127a - 1 Il presente titolo si applica ai certificati protettivi complementari per i principi attivi o le composizioni di principi attivi di un medicinale (certificati). |
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1 | Il presente titolo si applica ai certificati protettivi complementari per i principi attivi o le composizioni di principi attivi di un medicinale (certificati). |
2 | Nel presente titolo, si intendono per prodotti i principi attivi o le composizioni di principi attivi. |
3 | Si applicano le rimanenti disposizioni della presente ordinanza purché il titolo settimo della LBI o questo titolo non dispongano altrimenti. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140f - 1 La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
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1 | La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
a | entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto; |
b | entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto, se questo è rilasciato dopo il rilascio della prima omologazione.266 |
2 | In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara la richiesta irricevibile. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140a - 1 L'IPI rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. Il certificato è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato protettivo complementare pediatrico secondo l'articolo 140t capoverso 1.257 |
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1 | L'IPI rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. Il certificato è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato protettivo complementare pediatrico secondo l'articolo 140t capoverso 1.257 |
1bis | Un principio attivo è una sostanza di origine chimica o biologica inclusa nella composizione di un medicinale e avente un effetto terapeutico sull'organismo. Una composizione di principi attivi è una combinazione di più sostanze, ognuna delle quali ha un effetto terapeutico sull'organismo.258 |
2 | Nel presente capitolo, si intendono per prodotti i principi attivi o le composizioni di principi attivi. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140l - 1 Il Consiglio federale disciplina la procedura di rilascio dei certificati, la loro iscrizione nel registro dei brevetti nonché le pubblicazioni dell'IPI. |
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1 | Il Consiglio federale disciplina la procedura di rilascio dei certificati, la loro iscrizione nel registro dei brevetti nonché le pubblicazioni dell'IPI. |
2 | Tiene conto della normativa nell'Unione europea.274 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 3 - 1 Il diritto al rilascio del brevetto spetta all'inventore, al suo avente causa o al terzo cui l'invenzione appartiene per altri titoli. |
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1 | Il diritto al rilascio del brevetto spetta all'inventore, al suo avente causa o al terzo cui l'invenzione appartiene per altri titoli. |
2 | Se più persone hanno fatto un'invenzione insieme, il diritto spetta loro in comune. |
3 | Se la stessa invenzione è stata fatta da più persone indipendentemente l'una dall'altra, il diritto al rilascio del brevetto spetta a colui che può invocare un deposito anteriore, ovvero un deposito che fruisce di una priorità anteriore. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140a - 1 L'IPI rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. Il certificato è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato protettivo complementare pediatrico secondo l'articolo 140t capoverso 1.257 |
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1 | L'IPI rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. Il certificato è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato protettivo complementare pediatrico secondo l'articolo 140t capoverso 1.257 |
1bis | Un principio attivo è una sostanza di origine chimica o biologica inclusa nella composizione di un medicinale e avente un effetto terapeutico sull'organismo. Una composizione di principi attivi è una combinazione di più sostanze, ognuna delle quali ha un effetto terapeutico sull'organismo.258 |
2 | Nel presente capitolo, si intendono per prodotti i principi attivi o le composizioni di principi attivi. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
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SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140f - 1 La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
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1 | La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
a | entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto; |
b | entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto, se questo è rilasciato dopo il rilascio della prima omologazione.266 |
2 | In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara la richiesta irricevibile. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140f - 1 La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
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1 | La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
a | entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto; |
b | entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto, se questo è rilasciato dopo il rilascio della prima omologazione.266 |
2 | In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara la richiesta irricevibile. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140a - 1 L'IPI rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. Il certificato è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato protettivo complementare pediatrico secondo l'articolo 140t capoverso 1.257 |
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1 | L'IPI rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. Il certificato è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato protettivo complementare pediatrico secondo l'articolo 140t capoverso 1.257 |
1bis | Un principio attivo è una sostanza di origine chimica o biologica inclusa nella composizione di un medicinale e avente un effetto terapeutico sull'organismo. Una composizione di principi attivi è una combinazione di più sostanze, ognuna delle quali ha un effetto terapeutico sull'organismo.258 |
2 | Nel presente capitolo, si intendono per prodotti i principi attivi o le composizioni di principi attivi. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140a - 1 L'IPI rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. Il certificato è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato protettivo complementare pediatrico secondo l'articolo 140t capoverso 1.257 |
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1 | L'IPI rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. Il certificato è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato protettivo complementare pediatrico secondo l'articolo 140t capoverso 1.257 |
1bis | Un principio attivo è una sostanza di origine chimica o biologica inclusa nella composizione di un medicinale e avente un effetto terapeutico sull'organismo. Una composizione di principi attivi è una combinazione di più sostanze, ognuna delle quali ha un effetto terapeutico sull'organismo.258 |
2 | Nel presente capitolo, si intendono per prodotti i principi attivi o le composizioni di principi attivi. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 73 - 1 Chiunque, intenzionalmente oppure per negligenza o imprudenza commette uno degli atti indicati nell'articolo 66 è tenuto al risarcimento dei danni conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni170. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente oppure per negligenza o imprudenza commette uno degli atti indicati nell'articolo 66 è tenuto al risarcimento dei danni conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni170. |
2 | ...171 |
3 | L'azione per risarcimento di danni può essere promossa soltanto dopo che il brevetto è stato rilasciato; con tale azione può tuttavia essere chiesto il risarcimento del danno cagionato dal convenuto a contare dal momento in cui ha avuto conoscenza del contenuto della domanda di brevetto, ma al più tardi dalla pubblicazione di tale domanda.172 |
4 | ...173 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140e - 1 Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito secondo l'articolo 56 e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.264 |
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1 | Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito secondo l'articolo 56 e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.264 |
2 | È valido al massimo per cinque anni. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire che la prima omologazione di un medicinale contenente il prodotto rilasciata nello Spazio economico europeo costituisce la prima omologazione secondo il capoverso 1, se essa è anteriore a quella accordata in Svizzera.265 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140e - 1 Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito secondo l'articolo 56 e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.264 |
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1 | Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito secondo l'articolo 56 e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.264 |
2 | È valido al massimo per cinque anni. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire che la prima omologazione di un medicinale contenente il prodotto rilasciata nello Spazio economico europeo costituisce la prima omologazione secondo il capoverso 1, se essa è anteriore a quella accordata in Svizzera.265 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140d - 1 Il certificato protegge, entro i limiti della protezione conferita dal brevetto, tutte le utilizzazioni del prodotto quale medicinale che sono autorizzate prima della scadenza del certificato. |
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1 | Il certificato protegge, entro i limiti della protezione conferita dal brevetto, tutte le utilizzazioni del prodotto quale medicinale che sono autorizzate prima della scadenza del certificato. |
2 | Esso conferisce gli stessi diritti accordati dal brevetto ed è soggetto alle stesse limitazioni. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140e - 1 Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito secondo l'articolo 56 e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.264 |
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1 | Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito secondo l'articolo 56 e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.264 |
2 | È valido al massimo per cinque anni. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire che la prima omologazione di un medicinale contenente il prodotto rilasciata nello Spazio economico europeo costituisce la prima omologazione secondo il capoverso 1, se essa è anteriore a quella accordata in Svizzera.265 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140e - 1 Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito secondo l'articolo 56 e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.264 |
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1 | Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito secondo l'articolo 56 e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.264 |
2 | È valido al massimo per cinque anni. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire che la prima omologazione di un medicinale contenente il prodotto rilasciata nello Spazio economico europeo costituisce la prima omologazione secondo il capoverso 1, se essa è anteriore a quella accordata in Svizzera.265 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140e - 1 Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito secondo l'articolo 56 e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.264 |
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1 | Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito secondo l'articolo 56 e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.264 |
2 | È valido al massimo per cinque anni. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire che la prima omologazione di un medicinale contenente il prodotto rilasciata nello Spazio economico europeo costituisce la prima omologazione secondo il capoverso 1, se essa è anteriore a quella accordata in Svizzera.265 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140e - 1 Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito secondo l'articolo 56 e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.264 |
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1 | Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito secondo l'articolo 56 e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.264 |
2 | È valido al massimo per cinque anni. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire che la prima omologazione di un medicinale contenente il prodotto rilasciata nello Spazio economico europeo costituisce la prima omologazione secondo il capoverso 1, se essa è anteriore a quella accordata in Svizzera.265 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140f - 1 La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
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1 | La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
a | entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto; |
b | entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto, se questo è rilasciato dopo il rilascio della prima omologazione.266 |
2 | In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara la richiesta irricevibile. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140f - 1 La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
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1 | La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
a | entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto; |
b | entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto, se questo è rilasciato dopo il rilascio della prima omologazione.266 |
2 | In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara la richiesta irricevibile. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 26 Garanzia della proprietà - 1 La proprietà è garantita. |
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1 | La proprietà è garantita. |
2 | In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140f - 1 La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
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1 | La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
a | entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto; |
b | entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto, se questo è rilasciato dopo il rilascio della prima omologazione.266 |
2 | In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara la richiesta irricevibile. |