SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140a - 1 L'IPI rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. Il certificato è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato protettivo complementare pediatrico secondo l'articolo 140t capoverso 1.257 |
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1 | L'IPI rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. Il certificato è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato protettivo complementare pediatrico secondo l'articolo 140t capoverso 1.257 |
1bis | Un principio attivo è una sostanza di origine chimica o biologica inclusa nella composizione di un medicinale e avente un effetto terapeutico sull'organismo. Una composizione di principi attivi è una combinazione di più sostanze, ognuna delle quali ha un effetto terapeutico sull'organismo.258 |
2 | Nel presente capitolo, si intendono per prodotti i principi attivi o le composizioni di principi attivi. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140a - 1 L'IPI rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. Il certificato è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato protettivo complementare pediatrico secondo l'articolo 140t capoverso 1.257 |
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1 | L'IPI rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. Il certificato è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato protettivo complementare pediatrico secondo l'articolo 140t capoverso 1.257 |
1bis | Un principio attivo è una sostanza di origine chimica o biologica inclusa nella composizione di un medicinale e avente un effetto terapeutico sull'organismo. Una composizione di principi attivi è una combinazione di più sostanze, ognuna delle quali ha un effetto terapeutico sull'organismo.258 |
2 | Nel presente capitolo, si intendono per prodotti i principi attivi o le composizioni di principi attivi. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140g - L'Ufficio rilascia il certificato iscrivendolo nel registro dei brevetti. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140n - 1 L'IPI proroga di sei mesi la durata della protezione relativa a un certificato rilasciato (art. 140e), se l'omologazione (art. 9 LATer276) di un medicinale contenente il prodotto: |
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1 | L'IPI proroga di sei mesi la durata della protezione relativa a un certificato rilasciato (art. 140e), se l'omologazione (art. 9 LATer276) di un medicinale contenente il prodotto: |
a | comprende una conferma secondo la quale l'informazione sul medicinale riporta i risultati di tutti gli studi eseguiti in conformità con il piano d'indagine pediatrica considerato per l'omologazione (art. 11 cpv. 2 lett. a n. 6 LATer); e |
b | è stata richiesta al più tardi sei mesi dopo la richiesta di prima omologazione nello Spazio economico europeo di un medicinale contenente il prodotto la cui informazione riporta i risultati di tutti gli studi eseguiti in conformità con il piano d'indagine pediatrica considerato per l'omologazione. |
2 | La validità del certificato può essere prorogata una sola volta. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140d - 1 Il certificato protegge, entro i limiti della protezione conferita dal brevetto, tutte le utilizzazioni del prodotto quale medicinale che sono autorizzate prima della scadenza del certificato. |
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1 | Il certificato protegge, entro i limiti della protezione conferita dal brevetto, tutte le utilizzazioni del prodotto quale medicinale che sono autorizzate prima della scadenza del certificato. |
2 | Esso conferisce gli stessi diritti accordati dal brevetto ed è soggetto alle stesse limitazioni. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140d - 1 Il certificato protegge, entro i limiti della protezione conferita dal brevetto, tutte le utilizzazioni del prodotto quale medicinale che sono autorizzate prima della scadenza del certificato. |
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1 | Il certificato protegge, entro i limiti della protezione conferita dal brevetto, tutte le utilizzazioni del prodotto quale medicinale che sono autorizzate prima della scadenza del certificato. |
2 | Esso conferisce gli stessi diritti accordati dal brevetto ed è soggetto alle stesse limitazioni. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140e - 1 Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito secondo l'articolo 56 e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.264 |
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1 | Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito secondo l'articolo 56 e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.264 |
2 | È valido al massimo per cinque anni. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire che la prima omologazione di un medicinale contenente il prodotto rilasciata nello Spazio economico europeo costituisce la prima omologazione secondo il capoverso 1, se essa è anteriore a quella accordata in Svizzera.265 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140e - 1 Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito secondo l'articolo 56 e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.264 |
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1 | Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito secondo l'articolo 56 e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.264 |
2 | È valido al massimo per cinque anni. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire che la prima omologazione di un medicinale contenente il prodotto rilasciata nello Spazio economico europeo costituisce la prima omologazione secondo il capoverso 1, se essa è anteriore a quella accordata in Svizzera.265 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140f - 1 La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
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1 | La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
a | entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto; |
b | entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto, se questo è rilasciato dopo il rilascio della prima omologazione.266 |
2 | In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara la richiesta irricevibile. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140f - 1 La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
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1 | La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
a | entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto; |
b | entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto, se questo è rilasciato dopo il rilascio della prima omologazione.266 |
2 | In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara la richiesta irricevibile. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140f - 1 La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
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1 | La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
a | entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto; |
b | entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto, se questo è rilasciato dopo il rilascio della prima omologazione.266 |
2 | In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara la richiesta irricevibile. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140f - 1 La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
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1 | La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
a | entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto; |
b | entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto, se questo è rilasciato dopo il rilascio della prima omologazione.266 |
2 | In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara la richiesta irricevibile. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140l - 1 Il Consiglio federale disciplina la procedura di rilascio dei certificati, la loro iscrizione nel registro dei brevetti nonché le pubblicazioni dell'IPI. |
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1 | Il Consiglio federale disciplina la procedura di rilascio dei certificati, la loro iscrizione nel registro dei brevetti nonché le pubblicazioni dell'IPI. |
2 | Tiene conto della normativa nell'Unione europea.274 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140a - 1 L'IPI rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. Il certificato è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato protettivo complementare pediatrico secondo l'articolo 140t capoverso 1.257 |
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1 | L'IPI rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. Il certificato è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato protettivo complementare pediatrico secondo l'articolo 140t capoverso 1.257 |
1bis | Un principio attivo è una sostanza di origine chimica o biologica inclusa nella composizione di un medicinale e avente un effetto terapeutico sull'organismo. Una composizione di principi attivi è una combinazione di più sostanze, ognuna delle quali ha un effetto terapeutico sull'organismo.258 |
2 | Nel presente capitolo, si intendono per prodotti i principi attivi o le composizioni di principi attivi. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140f - 1 La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
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1 | La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
a | entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto; |
b | entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto, se questo è rilasciato dopo il rilascio della prima omologazione.266 |
2 | In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara la richiesta irricevibile. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140b - 1 Il certificato viene rilasciato se al momento della richiesta: |
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1 | Il certificato viene rilasciato se al momento della richiesta: |
a | il prodotto come tale, un procedimento per la sua fabbricazione o un'utilizzazione è protetto da un brevetto; |
b | un medicinale contenente il prodotto è omologato in Svizzera secondo l'articolo 9 della legge del 15 dicembre 2000260 sugli agenti terapeutici (LATer). |
2 | Il certificato è rilasciato in base alla prima omologazione.261 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140f - 1 La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
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1 | La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
a | entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto; |
b | entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto, se questo è rilasciato dopo il rilascio della prima omologazione.266 |
2 | In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara la richiesta irricevibile. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140f - 1 La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
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1 | La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
a | entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto; |
b | entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto, se questo è rilasciato dopo il rilascio della prima omologazione.266 |
2 | In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara la richiesta irricevibile. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140a - 1 L'IPI rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. Il certificato è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato protettivo complementare pediatrico secondo l'articolo 140t capoverso 1.257 |
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1 | L'IPI rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. Il certificato è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato protettivo complementare pediatrico secondo l'articolo 140t capoverso 1.257 |
1bis | Un principio attivo è una sostanza di origine chimica o biologica inclusa nella composizione di un medicinale e avente un effetto terapeutico sull'organismo. Una composizione di principi attivi è una combinazione di più sostanze, ognuna delle quali ha un effetto terapeutico sull'organismo.258 |
2 | Nel presente capitolo, si intendono per prodotti i principi attivi o le composizioni di principi attivi. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140a - 1 L'IPI rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. Il certificato è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato protettivo complementare pediatrico secondo l'articolo 140t capoverso 1.257 |
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1 | L'IPI rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. Il certificato è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato protettivo complementare pediatrico secondo l'articolo 140t capoverso 1.257 |
1bis | Un principio attivo è una sostanza di origine chimica o biologica inclusa nella composizione di un medicinale e avente un effetto terapeutico sull'organismo. Una composizione di principi attivi è una combinazione di più sostanze, ognuna delle quali ha un effetto terapeutico sull'organismo.258 |
2 | Nel presente capitolo, si intendono per prodotti i principi attivi o le composizioni di principi attivi. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140b - 1 Il certificato viene rilasciato se al momento della richiesta: |
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1 | Il certificato viene rilasciato se al momento della richiesta: |
a | il prodotto come tale, un procedimento per la sua fabbricazione o un'utilizzazione è protetto da un brevetto; |
b | un medicinale contenente il prodotto è omologato in Svizzera secondo l'articolo 9 della legge del 15 dicembre 2000260 sugli agenti terapeutici (LATer). |
2 | Il certificato è rilasciato in base alla prima omologazione.261 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140b - 1 Il certificato viene rilasciato se al momento della richiesta: |
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1 | Il certificato viene rilasciato se al momento della richiesta: |
a | il prodotto come tale, un procedimento per la sua fabbricazione o un'utilizzazione è protetto da un brevetto; |
b | un medicinale contenente il prodotto è omologato in Svizzera secondo l'articolo 9 della legge del 15 dicembre 2000260 sugli agenti terapeutici (LATer). |
2 | Il certificato è rilasciato in base alla prima omologazione.261 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140a - 1 L'IPI rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. Il certificato è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato protettivo complementare pediatrico secondo l'articolo 140t capoverso 1.257 |
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1 | L'IPI rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. Il certificato è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato protettivo complementare pediatrico secondo l'articolo 140t capoverso 1.257 |
1bis | Un principio attivo è una sostanza di origine chimica o biologica inclusa nella composizione di un medicinale e avente un effetto terapeutico sull'organismo. Una composizione di principi attivi è una combinazione di più sostanze, ognuna delle quali ha un effetto terapeutico sull'organismo.258 |
2 | Nel presente capitolo, si intendono per prodotti i principi attivi o le composizioni di principi attivi. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140b - 1 Il certificato viene rilasciato se al momento della richiesta: |
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1 | Il certificato viene rilasciato se al momento della richiesta: |
a | il prodotto come tale, un procedimento per la sua fabbricazione o un'utilizzazione è protetto da un brevetto; |
b | un medicinale contenente il prodotto è omologato in Svizzera secondo l'articolo 9 della legge del 15 dicembre 2000260 sugli agenti terapeutici (LATer). |
2 | Il certificato è rilasciato in base alla prima omologazione.261 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140i - 1 Il certificato si estingue se: |
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1 | Il certificato si estingue se: |
a | il titolare vi rinuncia mediante dichiarazione comunicata per scritto all'IPI; |
b | le tasse annuali non sono pagate tempestivamente; |
c | tutte le omologazioni di medicinali contenenti il prodotto sono revocate (art. 16a LATer270). |
2 | Se tutte le omologazioni sono sospese anche il certificato è sospeso. La sospensione non interrompe la durata del certificato.271 |
3 | L'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici comunica all'IPI la revoca o la sospensione delle omologazioni.272 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140k - 1 Il certificato è nullo se: |
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1 | Il certificato è nullo se: |
a | è stato rilasciato in violazione delle disposizioni degli articoli 140b, 140c capoverso 2, 146 capoverso 1 o 147 capoverso 1; |
b | il brevetto si estingue prima della scadenza della propria durata massima (art. 15); |
c | la nullità del brevetto è accertata; |
d | il brevetto è limitato in modo tale che le sue rivendicazioni non coprono più il prodotto per il quale il certificato era stato rilasciato; |
e | dopo l'estinzione del brevetto vi sono motivi che avrebbero giustificato l'accertamento della nullità del brevetto giusta la lettera c o una limitazione giusta la lettera d. |
2 | Chiunque può intentare un'azione per nullità del certificato presso l'autorità competente per l'accertamento della nullità del brevetto. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140e - 1 Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito secondo l'articolo 56 e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.264 |
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1 | Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito secondo l'articolo 56 e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.264 |
2 | È valido al massimo per cinque anni. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire che la prima omologazione di un medicinale contenente il prodotto rilasciata nello Spazio economico europeo costituisce la prima omologazione secondo il capoverso 1, se essa è anteriore a quella accordata in Svizzera.265 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140h - 1 Il certificato è soggetto al pagamento di una tassa di deposito e delle tasse annuali. |
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1 | Il certificato è soggetto al pagamento di una tassa di deposito e delle tasse annuali. |
2 | Le tasse annuali devono essere pagate anticipatamente e in una volta per la durata complessiva del certificato.267 |
3 | ...268 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140f - 1 La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
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1 | La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
a | entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto; |
b | entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto, se questo è rilasciato dopo il rilascio della prima omologazione.266 |
2 | In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara la richiesta irricevibile. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140f - 1 La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
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1 | La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
a | entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto; |
b | entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto, se questo è rilasciato dopo il rilascio della prima omologazione.266 |
2 | In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara la richiesta irricevibile. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140b - 1 Il certificato viene rilasciato se al momento della richiesta: |
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1 | Il certificato viene rilasciato se al momento della richiesta: |
a | il prodotto come tale, un procedimento per la sua fabbricazione o un'utilizzazione è protetto da un brevetto; |
b | un medicinale contenente il prodotto è omologato in Svizzera secondo l'articolo 9 della legge del 15 dicembre 2000260 sugli agenti terapeutici (LATer). |
2 | Il certificato è rilasciato in base alla prima omologazione.261 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140e - 1 Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito secondo l'articolo 56 e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.264 |
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1 | Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito secondo l'articolo 56 e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.264 |
2 | È valido al massimo per cinque anni. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire che la prima omologazione di un medicinale contenente il prodotto rilasciata nello Spazio economico europeo costituisce la prima omologazione secondo il capoverso 1, se essa è anteriore a quella accordata in Svizzera.265 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140f - 1 La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
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1 | La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
a | entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto; |
b | entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto, se questo è rilasciato dopo il rilascio della prima omologazione.266 |
2 | In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara la richiesta irricevibile. |
SR 232.141 Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) - Ordinanza sui brevetti OBI Art. 127a - 1 Il presente titolo si applica ai certificati protettivi complementari per i principi attivi o le composizioni di principi attivi di un medicinale (certificati). |
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1 | Il presente titolo si applica ai certificati protettivi complementari per i principi attivi o le composizioni di principi attivi di un medicinale (certificati). |
2 | Nel presente titolo, si intendono per prodotti i principi attivi o le composizioni di principi attivi. |
3 | Si applicano le rimanenti disposizioni della presente ordinanza purché il titolo settimo della LBI o questo titolo non dispongano altrimenti. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140f - 1 La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
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1 | La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
a | entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto; |
b | entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto, se questo è rilasciato dopo il rilascio della prima omologazione.266 |
2 | In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara la richiesta irricevibile. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140a - 1 L'IPI rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. Il certificato è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato protettivo complementare pediatrico secondo l'articolo 140t capoverso 1.257 |
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1 | L'IPI rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. Il certificato è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato protettivo complementare pediatrico secondo l'articolo 140t capoverso 1.257 |
1bis | Un principio attivo è una sostanza di origine chimica o biologica inclusa nella composizione di un medicinale e avente un effetto terapeutico sull'organismo. Una composizione di principi attivi è una combinazione di più sostanze, ognuna delle quali ha un effetto terapeutico sull'organismo.258 |
2 | Nel presente capitolo, si intendono per prodotti i principi attivi o le composizioni di principi attivi. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140l - 1 Il Consiglio federale disciplina la procedura di rilascio dei certificati, la loro iscrizione nel registro dei brevetti nonché le pubblicazioni dell'IPI. |
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1 | Il Consiglio federale disciplina la procedura di rilascio dei certificati, la loro iscrizione nel registro dei brevetti nonché le pubblicazioni dell'IPI. |
2 | Tiene conto della normativa nell'Unione europea.274 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 3 - 1 Il diritto al rilascio del brevetto spetta all'inventore, al suo avente causa o al terzo cui l'invenzione appartiene per altri titoli. |
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1 | Il diritto al rilascio del brevetto spetta all'inventore, al suo avente causa o al terzo cui l'invenzione appartiene per altri titoli. |
2 | Se più persone hanno fatto un'invenzione insieme, il diritto spetta loro in comune. |
3 | Se la stessa invenzione è stata fatta da più persone indipendentemente l'una dall'altra, il diritto al rilascio del brevetto spetta a colui che può invocare un deposito anteriore, ovvero un deposito che fruisce di una priorità anteriore. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140a - 1 L'IPI rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. Il certificato è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato protettivo complementare pediatrico secondo l'articolo 140t capoverso 1.257 |
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1 | L'IPI rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. Il certificato è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato protettivo complementare pediatrico secondo l'articolo 140t capoverso 1.257 |
1bis | Un principio attivo è una sostanza di origine chimica o biologica inclusa nella composizione di un medicinale e avente un effetto terapeutico sull'organismo. Una composizione di principi attivi è una combinazione di più sostanze, ognuna delle quali ha un effetto terapeutico sull'organismo.258 |
2 | Nel presente capitolo, si intendono per prodotti i principi attivi o le composizioni di principi attivi. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140f - 1 La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
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1 | La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
a | entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto; |
b | entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto, se questo è rilasciato dopo il rilascio della prima omologazione.266 |
2 | In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara la richiesta irricevibile. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140f - 1 La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
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1 | La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
a | entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto; |
b | entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto, se questo è rilasciato dopo il rilascio della prima omologazione.266 |
2 | In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara la richiesta irricevibile. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140a - 1 L'IPI rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. Il certificato è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato protettivo complementare pediatrico secondo l'articolo 140t capoverso 1.257 |
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1 | L'IPI rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. Il certificato è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato protettivo complementare pediatrico secondo l'articolo 140t capoverso 1.257 |
1bis | Un principio attivo è una sostanza di origine chimica o biologica inclusa nella composizione di un medicinale e avente un effetto terapeutico sull'organismo. Una composizione di principi attivi è una combinazione di più sostanze, ognuna delle quali ha un effetto terapeutico sull'organismo.258 |
2 | Nel presente capitolo, si intendono per prodotti i principi attivi o le composizioni di principi attivi. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140a - 1 L'IPI rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. Il certificato è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato protettivo complementare pediatrico secondo l'articolo 140t capoverso 1.257 |
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1 | L'IPI rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. Il certificato è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato protettivo complementare pediatrico secondo l'articolo 140t capoverso 1.257 |
1bis | Un principio attivo è una sostanza di origine chimica o biologica inclusa nella composizione di un medicinale e avente un effetto terapeutico sull'organismo. Una composizione di principi attivi è una combinazione di più sostanze, ognuna delle quali ha un effetto terapeutico sull'organismo.258 |
2 | Nel presente capitolo, si intendono per prodotti i principi attivi o le composizioni di principi attivi. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 73 - 1 Chiunque, intenzionalmente oppure per negligenza o imprudenza commette uno degli atti indicati nell'articolo 66 è tenuto al risarcimento dei danni conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni170. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente oppure per negligenza o imprudenza commette uno degli atti indicati nell'articolo 66 è tenuto al risarcimento dei danni conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni170. |
2 | ...171 |
3 | L'azione per risarcimento di danni può essere promossa soltanto dopo che il brevetto è stato rilasciato; con tale azione può tuttavia essere chiesto il risarcimento del danno cagionato dal convenuto a contare dal momento in cui ha avuto conoscenza del contenuto della domanda di brevetto, ma al più tardi dalla pubblicazione di tale domanda.172 |
4 | ...173 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140e - 1 Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito secondo l'articolo 56 e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.264 |
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1 | Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito secondo l'articolo 56 e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.264 |
2 | È valido al massimo per cinque anni. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire che la prima omologazione di un medicinale contenente il prodotto rilasciata nello Spazio economico europeo costituisce la prima omologazione secondo il capoverso 1, se essa è anteriore a quella accordata in Svizzera.265 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140e - 1 Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito secondo l'articolo 56 e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.264 |
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1 | Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito secondo l'articolo 56 e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.264 |
2 | È valido al massimo per cinque anni. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire che la prima omologazione di un medicinale contenente il prodotto rilasciata nello Spazio economico europeo costituisce la prima omologazione secondo il capoverso 1, se essa è anteriore a quella accordata in Svizzera.265 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140d - 1 Il certificato protegge, entro i limiti della protezione conferita dal brevetto, tutte le utilizzazioni del prodotto quale medicinale che sono autorizzate prima della scadenza del certificato. |
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1 | Il certificato protegge, entro i limiti della protezione conferita dal brevetto, tutte le utilizzazioni del prodotto quale medicinale che sono autorizzate prima della scadenza del certificato. |
2 | Esso conferisce gli stessi diritti accordati dal brevetto ed è soggetto alle stesse limitazioni. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140e - 1 Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito secondo l'articolo 56 e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.264 |
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1 | Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito secondo l'articolo 56 e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.264 |
2 | È valido al massimo per cinque anni. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire che la prima omologazione di un medicinale contenente il prodotto rilasciata nello Spazio economico europeo costituisce la prima omologazione secondo il capoverso 1, se essa è anteriore a quella accordata in Svizzera.265 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140e - 1 Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito secondo l'articolo 56 e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.264 |
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1 | Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito secondo l'articolo 56 e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.264 |
2 | È valido al massimo per cinque anni. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire che la prima omologazione di un medicinale contenente il prodotto rilasciata nello Spazio economico europeo costituisce la prima omologazione secondo il capoverso 1, se essa è anteriore a quella accordata in Svizzera.265 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140e - 1 Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito secondo l'articolo 56 e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.264 |
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1 | Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito secondo l'articolo 56 e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.264 |
2 | È valido al massimo per cinque anni. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire che la prima omologazione di un medicinale contenente il prodotto rilasciata nello Spazio economico europeo costituisce la prima omologazione secondo il capoverso 1, se essa è anteriore a quella accordata in Svizzera.265 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140e - 1 Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito secondo l'articolo 56 e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.264 |
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1 | Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito secondo l'articolo 56 e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.264 |
2 | È valido al massimo per cinque anni. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire che la prima omologazione di un medicinale contenente il prodotto rilasciata nello Spazio economico europeo costituisce la prima omologazione secondo il capoverso 1, se essa è anteriore a quella accordata in Svizzera.265 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140f - 1 La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
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1 | La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
a | entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto; |
b | entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto, se questo è rilasciato dopo il rilascio della prima omologazione.266 |
2 | In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara la richiesta irricevibile. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140f - 1 La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
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1 | La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
a | entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto; |
b | entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto, se questo è rilasciato dopo il rilascio della prima omologazione.266 |
2 | In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara la richiesta irricevibile. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140c - 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
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1 | Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. |
2 | Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 |
3 | Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 26 Garanzia della proprietà - 1 La proprietà è garantita. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 140f - 1 La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
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1 | La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: |
a | entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto; |
b | entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto, se questo è rilasciato dopo il rilascio della prima omologazione.266 |
2 | In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara la richiesta irricevibile. |