|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 25 |
||||||
| L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. | ||||||
| La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. | ||||||
| Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| Ha diritto di ricorrere chi: | ||||||
| ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; | ||||||
| è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e | ||||||
| ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. | ||||||
| Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 13 Protezione della sfera privata |
||||||
| Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. | ||||||
| Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 29a [1] Garanzia della via giudiziaria |
||||||
| Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF dell'8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 8 mar. 2005 - RU 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764). | ||||||
|
RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 13 Diritto ad un ricorso effettivo |
||||||
| Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. | ||||||
|
RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 13 Diritto ad un ricorso effettivo |
||||||
| Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. | ||||||
|
RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 13 Diritto ad un ricorso effettivo |
||||||
| Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. | ||||||
|
RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 6 Diritto ad un processo equo |
||||||
| Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. | ||||||
| Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. | ||||||
| Ogni accusato ha segnatamente diritto a: | ||||||
| essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; | ||||||
| disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; | ||||||
| difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; | ||||||
| interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; | ||||||
| farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. | ||||||
|
RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 13 Diritto ad un ricorso effettivo |
||||||
| Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. | ||||||
|
RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 13 Diritto ad un ricorso effettivo |
||||||
| Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 24 Definizione |
||||||
| Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: | ||||||
| investimenti collettivi di capitale; | ||||||
| istituti di previdenza. | ||||||
| Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: | ||||||
| i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 2006 [1] sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti:i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi,i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; | ||||||
| i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, | ||||||
| i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; | ||||||
| i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. | ||||||
| Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] RS 951.31 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 31 Principio |
||||||
| Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa (PA). | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
||||||
| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 23 Fondi propri |
||||||
| I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. | ||||||
| I fondi propri devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, fino a un massimo di 10 milioni di franchi. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 34 Compiti |
||||||
| Oltre a esercitare le attività secondo la presente legge, la direzione del fondo può fornire in particolare le seguenti prestazioni di servizi: | ||||||
| custodia e gestione tecnica di investimenti collettivi di capitale; | ||||||
| amministrazione di una società di investimento a capitale variabile (SICAV). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
||||||
| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 32 Eccezioni |
||||||
| Il ricorso è inammissibile contro: | ||||||
| le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; | ||||||
| le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; | ||||||
| le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; | ||||||
| ... | ||||||
| le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,l'approvazione del programma di smaltimento,la chiusura di depositi geologici in profondità,la prova dello smaltimento; | ||||||
| le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, | ||||||
| l'approvazione del programma di smaltimento, | ||||||
| la chiusura di depositi geologici in profondità, | ||||||
| la prova dello smaltimento; | ||||||
| le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; | ||||||
| le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; | ||||||
| le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; | ||||||
| le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); | ||||||
| le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. | ||||||
| Il ricorso è inoltre inammissibile contro: | ||||||
| le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; | ||||||
| le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. cifra II n. 1 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4103; FF 2009 3925). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). [3] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 26 set. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 2131). [4] Introdotta dalla cifra II della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 68; FF 2020 3235). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 31 Principio |
||||||
| Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa (PA). | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 33 Autorità inferiori |
||||||
| Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: | ||||||
| del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; | ||||||
| del Consiglio federale concernenti:la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 [2] sulla Banca nazionale,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 [3] sulla vigilanza dei mercati finanziari,il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 [5] sui valori patrimoniali di provenienza illecita,il divieto di determinate attività secondo la LAIn [7],il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 2024 [10] che vieta Hamas e le organizzazioni associate,la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 [12] sull'Istituto federale di metrologia,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 [14] sui revisori,la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [16] sugli agenti terapeutici,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 [18] sui fondi di compensazione,la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 [20] sull'Istituto svizzero di diritto comparato,la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 [22] sulle ferrovie; | ||||||
| la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 [2] sulla Banca nazionale, | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 [22] sulle ferrovie; | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 [3] sulla vigilanza dei mercati finanziari, | ||||||
| il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 [5] sui valori patrimoniali di provenienza illecita, | ||||||
| il divieto di determinate attività secondo la LAIn [7], | ||||||
| il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, | ||||||
| il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 2024 [10] che vieta Hamas e le organizzazioni associate, | ||||||
| la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 [12] sull'Istituto federale di metrologia, | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 [14] sui revisori, | ||||||
| la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [16] sugli agenti terapeutici, | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 [18] sui fondi di compensazione, | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 [20] sull'Istituto svizzero di diritto comparato, | ||||||
| del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; | ||||||
| del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; | ||||||
| del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; | ||||||
| dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; | ||||||
| dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; | ||||||
| della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; | ||||||
| degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; | ||||||
| delle commissioni federali; | ||||||
| dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; | ||||||
| delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; | ||||||
| delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° feb. 2008 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introdotto dall'all. n. 1 della L del 1° ott. 2010 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita (RU 2011 275; FF 2010 2871). Nuovo testo giusta l'art. 31 cpv. 2 n. 1 della L del 18 dic. 2015 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1803; FF 2014 4555). [5] RS 196.1 [6] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613; 2010 6923). Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885). [7] RS 121 [8] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885). [9] Introdotto dall'art. 3 della LF del 20 dic. 2024 che vieta Hamas e le organizzazioni associate, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introdotto dal n. 1 dell'art 26 della LF sull'Istituto federale di metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 6515; FF 2010 7073). [12] RS 941.27 [13] Introdotta dall'all. n. 2 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). [14] RS 221.302 [15] Introdotto dall'all. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255). [18] RS 830.2 [19] Introdotto dall'art. 23 cpv. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3199; FF 2018 771). [20] RS 425.1 [21] Introdotto dall'all. cifra I n. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711). [22] RS 742.101 [23] Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349). [24] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali (RU 2010 3267;FF 2008 7093). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3847; FF 2015 18611885). [25] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). [26] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| Ha diritto di ricorrere chi: | ||||||
| ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; | ||||||
| è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e | ||||||
| ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. | ||||||
| Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 37 Principio |
||||||
| La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA [1], in quanto la presente legge non disponga altrimenti. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 29a [1] Garanzia della via giudiziaria |
||||||
| Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF dell'8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 8 mar. 2005 - RU 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764). | ||||||
|
RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 6 Diritto ad un processo equo |
||||||
| Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. | ||||||
| Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. | ||||||
| Ogni accusato ha segnatamente diritto a: | ||||||
| essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; | ||||||
| disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; | ||||||
| difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; | ||||||
| interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; | ||||||
| farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. | ||||||
|
RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 13 Diritto ad un ricorso effettivo |
||||||
| Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 29a [1] Garanzia della via giudiziaria |
||||||
| Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF dell'8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 8 mar. 2005 - RU 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764). | ||||||
|
RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 13 Diritto ad un ricorso effettivo |
||||||
| Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. | ||||||
|
RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 13 Diritto ad un ricorso effettivo |
||||||
| Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. | ||||||
|
RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 13 Diritto ad un ricorso effettivo |
||||||
| Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. | ||||||
|
RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 13 Diritto ad un ricorso effettivo |
||||||
| Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 29a [1] Garanzia della via giudiziaria |
||||||
| Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF dell'8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 8 mar. 2005 - RU 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 13 Protezione della sfera privata |
||||||
| Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. | ||||||
| Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. | ||||||
|
RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare |
||||||
| Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. | ||||||
| Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. | ||||||
|
RI 0.103.2 Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici Art. 17 |
||||||
| Nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a illegittime offese al suo onore e alla sua reputazione. | ||||||
| Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze od offese. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| Ha diritto di ricorrere chi: | ||||||
| ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; | ||||||
| è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e | ||||||
| ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. | ||||||
| Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 37 Principio |
||||||
| La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA [1], in quanto la presente legge non disponga altrimenti. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 37 Principio |
||||||
| La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA [1], in quanto la presente legge non disponga altrimenti. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 6 Diritto ad un processo equo |
||||||
| Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. | ||||||
| Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. | ||||||
| Ogni accusato ha segnatamente diritto a: | ||||||
| essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; | ||||||
| disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; | ||||||
| difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; | ||||||
| interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; | ||||||
| farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. | ||||||
| Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 52 |
||||||
| L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. | ||||||
| Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. | ||||||
| Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 37 Principio |
||||||
| La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA [1], in quanto la presente legge non disponga altrimenti. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 11 |
||||||
| In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale. [1] | ||||||
| L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. | ||||||
| Fintanto che la parte non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 37 Principio |
||||||
| La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA [1], in quanto la presente legge non disponga altrimenti. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 63 |
||||||
| L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. | ||||||
| Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. | ||||||
| Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. | ||||||
| L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo. [1] | ||||||
| La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: | ||||||
| da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; | ||||||
| da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. [3] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [4] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [5] sull'organizzazione delle autorità penali. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 37 Principio |
||||||
| La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA [1], in quanto la presente legge non disponga altrimenti. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 47 |
||||||
| Sono autorità di ricorso: | ||||||
| il Consiglio federale, giusta gli articoli 72 e seguenti; | ||||||
| il Tribunale amministrativo federale secondo gli articoli 31-34 della legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale amministrativo federale; | ||||||
| altre autorità che una legge federale designa come autorità di ricorso; | ||||||
| l'autorità di vigilanza, quando non è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale e il diritto federale non designa alcun'altra autorità di ricorso. | ||||||
| Se un'autorità di ricorso che non giudica in via definitiva ha nel caso singolo prescritto a un'autorità inferiore di prendere una decisione o le ha dato istruzioni circa il contenuto della medesima, la decisione è deferita direttamente all'autorità di ricorso immediatamente superiore; il ricorrente ne è reso attento nell'indicazione dei rimedi giuridici. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Le istruzioni date da un'autorità di ricorso quando decide la causa e la rimanda all'autorità inferiore non sono istruzioni nel senso del capoverso 2. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] RS 173.32 [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [4] Introdotta dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [5] Nuovo testo giusta l'art. 67 della L del 19 set. 1978 sull'organizzazione dell'amministrazione, in vigore dal 1° giu. 1979 (RU 1979 114679; FF 1975 I 1441). [6] Abrogato dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 37 Principio |
||||||
| La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA [1], in quanto la presente legge non disponga altrimenti. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 25 |
||||||
| L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. | ||||||
| La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. | ||||||
| Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 24 Definizione |
||||||
| Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: | ||||||
| investimenti collettivi di capitale; | ||||||
| istituti di previdenza. | ||||||
| Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: | ||||||
| i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 2006 [1] sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti:i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi,i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; | ||||||
| i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, | ||||||
| i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; | ||||||
| i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. | ||||||
| Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 24 Definizione |
||||||
| Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: | ||||||
| investimenti collettivi di capitale; | ||||||
| istituti di previdenza. | ||||||
| Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: | ||||||
| i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 2006 [1] sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti:i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi,i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; | ||||||
| i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, | ||||||
| i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; | ||||||
| i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. | ||||||
| Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 24 Definizione |
||||||
| Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: | ||||||
| investimenti collettivi di capitale; | ||||||
| istituti di previdenza. | ||||||
| Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: | ||||||
| i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 2006 [1] sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti:i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi,i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; | ||||||
| i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, | ||||||
| i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; | ||||||
| i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. | ||||||
| Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] RS 951.31 | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
||||||
| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 25 |
||||||
| L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. | ||||||
| La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. | ||||||
| Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 24 Definizione |
||||||
| Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: | ||||||
| investimenti collettivi di capitale; | ||||||
| istituti di previdenza. | ||||||
| Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: | ||||||
| i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 2006 [1] sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti:i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi,i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; | ||||||
| i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, | ||||||
| i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; | ||||||
| i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. | ||||||
| Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 1 Oggetto e scopo |
||||||
| La presente legge disciplina i requisiti per l'esercizio dell'attività degli istituti finanziari. | ||||||
| Essa ha lo scopo di proteggere gli investitori e i clienti degli istituti finanziari e di garantire la funzionalità del mercato finanziario. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 23 Fondi propri |
||||||
| I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. | ||||||
| I fondi propri devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, fino a un massimo di 10 milioni di franchi. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 35 Delega di compiti |
||||||
| La direzione del fondo non può delegare la direzione del fondo di investimento a terzi. Può tuttavia delegare a terzi le decisioni di investimento e altri compiti parziali, sempre che tale delega sia nell'interesse di una gestione adeguata. | ||||||
| Le decisioni di investimento concernenti investimenti collettivi di capitale le cui quote sono offerte in modo agevolato nell'Unione europea in virtù di un accordo non possono essere delegate né alla banca depositaria né ad altre imprese i cui interessi possano collidere con quelli del gestore di patrimoni collettivi, della direzione del fondo o degli investitori. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 24 Definizione |
||||||
| Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: | ||||||
| investimenti collettivi di capitale; | ||||||
| istituti di previdenza. | ||||||
| Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: | ||||||
| i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 2006 [1] sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti:i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi,i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; | ||||||
| i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, | ||||||
| i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; | ||||||
| i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. | ||||||
| Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 24 Definizione |
||||||
| Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: | ||||||
| investimenti collettivi di capitale; | ||||||
| istituti di previdenza. | ||||||
| Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: | ||||||
| i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 2006 [1] sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti:i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi,i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; | ||||||
| i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, | ||||||
| i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; | ||||||
| i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. | ||||||
| Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 24 Definizione |
||||||
| Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: | ||||||
| investimenti collettivi di capitale; | ||||||
| istituti di previdenza. | ||||||
| Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: | ||||||
| i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 2006 [1] sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti:i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi,i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; | ||||||
| i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, | ||||||
| i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; | ||||||
| i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. | ||||||
| Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 41 Definizione |
||||||
| Per società di intermediazione mobiliare s'intende chiunque, a titolo professionale: | ||||||
| negozia in nome proprio valori mobiliari per conto di clienti; | ||||||
| negozia per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari, è attivo principalmente sul mercato finanziario e:potrebbe in tal modo compromettere la funzionalità di tale mercato, oopera quale membro di una sede di negoziazione, ogestisce un sistema organizzato di negoziazione secondo l'articolo 42 della legge del 19 giugno 2015 [2] sull'infrastruttura finanziaria; o | ||||||
| potrebbe in tal modo compromettere la funzionalità di tale mercato, o | ||||||
| opera quale membro di una sede di negoziazione, o | ||||||
| gestisce un sistema organizzato di negoziazione secondo l'articolo 42 della legge del 19 giugno 2015 [2] sull'infrastruttura finanziaria; o | ||||||
| negozia per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari e fissa i corsi di singoli valori mobiliari pubblicamente e durevolmente oppure su richiesta (market maker). | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I 7 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221). [2] RS 958.1 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione |
||||||
| La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. | ||||||
| È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. | ||||||
| È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione |
||||||
| La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. | ||||||
| È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. | ||||||
| È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 31 Cambiamento del gestore di patrimoni collettivi |
||||||
| Il gestore di patrimoni collettivi comunica previamente l'assunzione dei suoi diritti e dei suoi obblighi da parte di un altro gestore di patrimoni collettivi all'autorità competente per la vigilanza dell'investimento collettivo di capitale o dell'istituto di previdenza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 31 Cambiamento del gestore di patrimoni collettivi |
||||||
| Il gestore di patrimoni collettivi comunica previamente l'assunzione dei suoi diritti e dei suoi obblighi da parte di un altro gestore di patrimoni collettivi all'autorità competente per la vigilanza dell'investimento collettivo di capitale o dell'istituto di previdenza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 52 Obbligo di autorizzazione |
||||||
| Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; | ||||||
| esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; | ||||||
| negoziano valori mobiliari; | ||||||
| concludono affari; o | ||||||
| tengono conti della clientela. | ||||||
| Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. | ||||||
| Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 24 Definizione |
||||||
| Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: | ||||||
| investimenti collettivi di capitale; | ||||||
| istituti di previdenza. | ||||||
| Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: | ||||||
| i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 2006 [1] sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti:i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi,i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; | ||||||
| i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, | ||||||
| i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; | ||||||
| i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. | ||||||
| Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.11 OIsFi Ordinanza del 6 novembre 2019 sugli istituti finanziari (OIsFi) - Ordinanza sulle borse Art. 15 Delega di compiti - (art. 14 cpv. 1 LIsFi) |
||||||
| Vi è una delega di compiti secondo l'articolo 14 capoverso 1 LIsFi quando gli istituti finanziari incaricano un fornitore di servizi di eseguire interamente o in parte, in modo autonomo e durevole, un compito essenziale modificando così le condizioni alla base dell'autorizzazione. | ||||||
| Sono compiti essenziali: | ||||||
| per i gestori patrimoniali o i trustee: i compiti secondo l'articolo 19 LIsFi; | ||||||
| per i gestori di patrimoni collettivi: i compiti secondo l'articolo 26 LIsFi; | ||||||
| per le direzioni dei fondi: i compiti secondo gli articoli 32, 33 capoverso 4 e 34 LIsFi; | ||||||
| per le società di intermediazione mobiliare: i compiti secondo gli articoli 41 e 44 LIsFi. | ||||||
|
RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 13 Diritto ad un ricorso effettivo |
||||||
| Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. | ||||||
|
RS 954.11 OIsFi Ordinanza del 6 novembre 2019 sugli istituti finanziari (OIsFi) - Ordinanza sulle borse Art. 15 Delega di compiti - (art. 14 cpv. 1 LIsFi) |
||||||
| Vi è una delega di compiti secondo l'articolo 14 capoverso 1 LIsFi quando gli istituti finanziari incaricano un fornitore di servizi di eseguire interamente o in parte, in modo autonomo e durevole, un compito essenziale modificando così le condizioni alla base dell'autorizzazione. | ||||||
| Sono compiti essenziali: | ||||||
| per i gestori patrimoniali o i trustee: i compiti secondo l'articolo 19 LIsFi; | ||||||
| per i gestori di patrimoni collettivi: i compiti secondo l'articolo 26 LIsFi; | ||||||
| per le direzioni dei fondi: i compiti secondo gli articoli 32, 33 capoverso 4 e 34 LIsFi; | ||||||
| per le società di intermediazione mobiliare: i compiti secondo gli articoli 41 e 44 LIsFi. | ||||||
|
RS 954.11 OIsFi Ordinanza del 6 novembre 2019 sugli istituti finanziari (OIsFi) - Ordinanza sulle borse Art. 15 Delega di compiti - (art. 14 cpv. 1 LIsFi) |
||||||
| Vi è una delega di compiti secondo l'articolo 14 capoverso 1 LIsFi quando gli istituti finanziari incaricano un fornitore di servizi di eseguire interamente o in parte, in modo autonomo e durevole, un compito essenziale modificando così le condizioni alla base dell'autorizzazione. | ||||||
| Sono compiti essenziali: | ||||||
| per i gestori patrimoniali o i trustee: i compiti secondo l'articolo 19 LIsFi; | ||||||
| per i gestori di patrimoni collettivi: i compiti secondo l'articolo 26 LIsFi; | ||||||
| per le direzioni dei fondi: i compiti secondo gli articoli 32, 33 capoverso 4 e 34 LIsFi; | ||||||
| per le società di intermediazione mobiliare: i compiti secondo gli articoli 41 e 44 LIsFi. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione |
||||||
| La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. | ||||||
| È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. | ||||||
| È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
|
RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 13 Diritto ad un ricorso effettivo |
||||||
| Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. | ||||||
|
RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 13 Diritto ad un ricorso effettivo |
||||||
| Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. | ||||||
|
RS 954.11 OIsFi Ordinanza del 6 novembre 2019 sugli istituti finanziari (OIsFi) - Ordinanza sulle borse Art. 15 Delega di compiti - (art. 14 cpv. 1 LIsFi) |
||||||
| Vi è una delega di compiti secondo l'articolo 14 capoverso 1 LIsFi quando gli istituti finanziari incaricano un fornitore di servizi di eseguire interamente o in parte, in modo autonomo e durevole, un compito essenziale modificando così le condizioni alla base dell'autorizzazione. | ||||||
| Sono compiti essenziali: | ||||||
| per i gestori patrimoniali o i trustee: i compiti secondo l'articolo 19 LIsFi; | ||||||
| per i gestori di patrimoni collettivi: i compiti secondo l'articolo 26 LIsFi; | ||||||
| per le direzioni dei fondi: i compiti secondo gli articoli 32, 33 capoverso 4 e 34 LIsFi; | ||||||
| per le società di intermediazione mobiliare: i compiti secondo gli articoli 41 e 44 LIsFi. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione |
||||||
| La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. | ||||||
| È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. | ||||||
| È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 31 Cambiamento del gestore di patrimoni collettivi |
||||||
| Il gestore di patrimoni collettivi comunica previamente l'assunzione dei suoi diritti e dei suoi obblighi da parte di un altro gestore di patrimoni collettivi all'autorità competente per la vigilanza dell'investimento collettivo di capitale o dell'istituto di previdenza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 22 Capitale minimo e garanzie |
||||||
| Il capitale minimo dei gestori patrimoniali e dei trustee deve ammontare a 100 000 franchi ed essere versato in contanti. Va mantenuto durevolmente. | ||||||
| I gestori patrimoniali e i trustee devono inoltre disporre di adeguate garanzie oppure concludere un'assicurazione di responsabilità civile professionale. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce gli importi minimi delle garanzie e la somma assicurata dell'assicurazione di responsabilità civile professionale. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione |
||||||
| La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. | ||||||
| È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. | ||||||
| È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 24 Definizione |
||||||
| Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: | ||||||
| investimenti collettivi di capitale; | ||||||
| istituti di previdenza. | ||||||
| Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: | ||||||
| i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 2006 [1] sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti:i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi,i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; | ||||||
| i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, | ||||||
| i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; | ||||||
| i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. | ||||||
| Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione |
||||||
| La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. | ||||||
| È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. | ||||||
| È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.11 OIsFi Ordinanza del 6 novembre 2019 sugli istituti finanziari (OIsFi) - Ordinanza sulle borse Art. 15 Delega di compiti - (art. 14 cpv. 1 LIsFi) |
||||||
| Vi è una delega di compiti secondo l'articolo 14 capoverso 1 LIsFi quando gli istituti finanziari incaricano un fornitore di servizi di eseguire interamente o in parte, in modo autonomo e durevole, un compito essenziale modificando così le condizioni alla base dell'autorizzazione. | ||||||
| Sono compiti essenziali: | ||||||
| per i gestori patrimoniali o i trustee: i compiti secondo l'articolo 19 LIsFi; | ||||||
| per i gestori di patrimoni collettivi: i compiti secondo l'articolo 26 LIsFi; | ||||||
| per le direzioni dei fondi: i compiti secondo gli articoli 32, 33 capoverso 4 e 34 LIsFi; | ||||||
| per le società di intermediazione mobiliare: i compiti secondo gli articoli 41 e 44 LIsFi. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 22 Capitale minimo e garanzie |
||||||
| Il capitale minimo dei gestori patrimoniali e dei trustee deve ammontare a 100 000 franchi ed essere versato in contanti. Va mantenuto durevolmente. | ||||||
| I gestori patrimoniali e i trustee devono inoltre disporre di adeguate garanzie oppure concludere un'assicurazione di responsabilità civile professionale. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce gli importi minimi delle garanzie e la somma assicurata dell'assicurazione di responsabilità civile professionale. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 4 |
||||||
| Le disposizioni del diritto federale che regolano più compiutamente un procedimento sono applicabili in quanto non siano contrarie alle presente legge. | ||||||
|
RS 273 PC Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale Art. 72 |
||||||
| Quando una lite diventa senz'oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il tribunale, udite le parti, ma senz'ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 32 |
||||||
| Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. | ||||||
| Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 24 Definizione |
||||||
| Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: | ||||||
| investimenti collettivi di capitale; | ||||||
| istituti di previdenza. | ||||||
| Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: | ||||||
| i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 2006 [1] sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti:i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi,i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; | ||||||
| i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, | ||||||
| i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; | ||||||
| i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. | ||||||
| Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 24 Definizione |
||||||
| Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: | ||||||
| investimenti collettivi di capitale; | ||||||
| istituti di previdenza. | ||||||
| Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: | ||||||
| i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 2006 [1] sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti:i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi,i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; | ||||||
| i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, | ||||||
| i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; | ||||||
| i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. | ||||||
| Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 24 Definizione |
||||||
| Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: | ||||||
| investimenti collettivi di capitale; | ||||||
| istituti di previdenza. | ||||||
| Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: | ||||||
| i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 2006 [1] sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti:i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi,i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; | ||||||
| i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, | ||||||
| i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; | ||||||
| i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. | ||||||
| Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 24 Definizione |
||||||
| Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: | ||||||
| investimenti collettivi di capitale; | ||||||
| istituti di previdenza. | ||||||
| Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: | ||||||
| i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 2006 [1] sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti:i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi,i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; | ||||||
| i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, | ||||||
| i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; | ||||||
| i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. | ||||||
| Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 12 Offerta pubblica di valori mobiliari sul mercato primario |
||||||
| Chi opera prevalentemente nel settore finanziario può esercitare le seguenti attività soltanto se dispone di un'autorizzazione all'esercizio dell'attività di società di intermediazione mobiliare secondo la presente legge o un'autorizzazione di operare come banca secondo la LBCR [1]: | ||||||
| assumere a titolo professionale valori mobiliari emessi da terzi e offrirli pubblicamente sul mercato primario; | ||||||
| creare a titolo professionale derivati sotto forma di valori mobiliari e offrirli pubblicamente sul mercato primario. | ||||||
| [1] RS 952.0 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 24 Definizione |
||||||
| Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: | ||||||
| investimenti collettivi di capitale; | ||||||
| istituti di previdenza. | ||||||
| Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: | ||||||
| i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 2006 [1] sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti:i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi,i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; | ||||||
| i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, | ||||||
| i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; | ||||||
| i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. | ||||||
| Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 28 Capitale minimo e garanzie |
||||||
| Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre del capitale minimo richiesto. Quest'ultimo deve essere integralmente liberato. | ||||||
| La FINMA può autorizzare i gestori di patrimoni collettivi che rivestono la forma di società di persone a fornire adeguate garanzie al posto del capitale minimo. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce l'importo del capitale minimo e delle garanzie. Può inoltre subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla conclusione di un'assicurazione di responsabilità civile professionale. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 19 Compiti |
||||||
| Il gestore patrimoniale gestisce portafogli individuali. | ||||||
| Il trustee gestisce il patrimonio distinto, provvede a salvaguardarne il valore e lo utilizza conformemente alla sua destinazione. | ||||||
| I gestori patrimoniali e i trustee possono inoltre fornire in particolare i seguenti servizi: | ||||||
| consulenza in investimenti; | ||||||
| analisi di portafoglio; | ||||||
| offerta di strumenti finanziari. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 43 Società di intermediazione mobiliare sotto dominio straniero |
||||||
| Le disposizioni della LBCR [1] relative alle banche sotto dominio straniero si applicano per analogia. | ||||||
| [1] RS 952.0 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 24 Definizione |
||||||
| Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: | ||||||
| investimenti collettivi di capitale; | ||||||
| istituti di previdenza. | ||||||
| Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: | ||||||
| i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 2006 [1] sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti:i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi,i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; | ||||||
| i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, | ||||||
| i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; | ||||||
| i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. | ||||||
| Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 24 Definizione |
||||||
| Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: | ||||||
| investimenti collettivi di capitale; | ||||||
| istituti di previdenza. | ||||||
| Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: | ||||||
| i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 2006 [1] sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti:i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi,i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; | ||||||
| i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, | ||||||
| i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; | ||||||
| i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. | ||||||
| Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 24 Definizione |
||||||
| Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: | ||||||
| investimenti collettivi di capitale; | ||||||
| istituti di previdenza. | ||||||
| Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: | ||||||
| i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 2006 [1] sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti:i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi,i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; | ||||||
| i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, | ||||||
| i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; | ||||||
| i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. | ||||||
| Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 24 Definizione |
||||||
| Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: | ||||||
| investimenti collettivi di capitale; | ||||||
| istituti di previdenza. | ||||||
| Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: | ||||||
| i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 2006 [1] sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti:i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi,i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; | ||||||
| i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, | ||||||
| i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; | ||||||
| i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. | ||||||
| Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 24 Definizione |
||||||
| Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: | ||||||
| investimenti collettivi di capitale; | ||||||
| istituti di previdenza. | ||||||
| Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: | ||||||
| i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 2006 [1] sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti:i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi,i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; | ||||||
| i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, | ||||||
| i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; | ||||||
| i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. | ||||||
| Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 24 Definizione |
||||||
| Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: | ||||||
| investimenti collettivi di capitale; | ||||||
| istituti di previdenza. | ||||||
| Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: | ||||||
| i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 2006 [1] sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti:i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi,i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; | ||||||
| i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, | ||||||
| i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; | ||||||
| i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. | ||||||
| Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 27 Delega di compiti |
||||||
| Il gestore di patrimoni collettivi può delegare compiti a terzi sempre che tale delega sia nell'interesse di una gestione adeguata. | ||||||
| Chi delega la gestione del patrimonio di un istituto di previdenza o di un investimento collettivo di capitale a un gestore di patrimoni collettivi rimane responsabile dell'osservanza delle relative prescrizioni di investimento applicabili. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 28 Capitale minimo e garanzie |
||||||
| Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre del capitale minimo richiesto. Quest'ultimo deve essere integralmente liberato. | ||||||
| La FINMA può autorizzare i gestori di patrimoni collettivi che rivestono la forma di società di persone a fornire adeguate garanzie al posto del capitale minimo. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce l'importo del capitale minimo e delle garanzie. Può inoltre subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla conclusione di un'assicurazione di responsabilità civile professionale. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 28 Capitale minimo e garanzie |
||||||
| Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre del capitale minimo richiesto. Quest'ultimo deve essere integralmente liberato. | ||||||
| La FINMA può autorizzare i gestori di patrimoni collettivi che rivestono la forma di società di persone a fornire adeguate garanzie al posto del capitale minimo. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce l'importo del capitale minimo e delle garanzie. Può inoltre subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla conclusione di un'assicurazione di responsabilità civile professionale. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 27 Delega di compiti |
||||||
| Il gestore di patrimoni collettivi può delegare compiti a terzi sempre che tale delega sia nell'interesse di una gestione adeguata. | ||||||
| Chi delega la gestione del patrimonio di un istituto di previdenza o di un investimento collettivo di capitale a un gestore di patrimoni collettivi rimane responsabile dell'osservanza delle relative prescrizioni di investimento applicabili. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 28 Capitale minimo e garanzie |
||||||
| Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre del capitale minimo richiesto. Quest'ultimo deve essere integralmente liberato. | ||||||
| La FINMA può autorizzare i gestori di patrimoni collettivi che rivestono la forma di società di persone a fornire adeguate garanzie al posto del capitale minimo. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce l'importo del capitale minimo e delle garanzie. Può inoltre subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla conclusione di un'assicurazione di responsabilità civile professionale. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 28 Capitale minimo e garanzie |
||||||
| Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre del capitale minimo richiesto. Quest'ultimo deve essere integralmente liberato. | ||||||
| La FINMA può autorizzare i gestori di patrimoni collettivi che rivestono la forma di società di persone a fornire adeguate garanzie al posto del capitale minimo. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce l'importo del capitale minimo e delle garanzie. Può inoltre subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla conclusione di un'assicurazione di responsabilità civile professionale. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 33 Forma giuridica e organizzazione |
||||||
| La direzione del fondo è una società anonima con sede e amministrazione principale in Svizzera. | ||||||
| Il capitale azionario è suddiviso in azioni nominative. | ||||||
| Le persone responsabili della direzione del fondo e della banca depositaria sono reciprocamente indipendenti. | ||||||
| Lo scopo principale della direzione del fondo è l'esercizio dell'attività del fondo di investimento; essa consiste nell'offerta di quote del fondo di investimento, nella sua direzione e nella sua amministrazione. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 33 Forma giuridica e organizzazione |
||||||
| La direzione del fondo è una società anonima con sede e amministrazione principale in Svizzera. | ||||||
| Il capitale azionario è suddiviso in azioni nominative. | ||||||
| Le persone responsabili della direzione del fondo e della banca depositaria sono reciprocamente indipendenti. | ||||||
| Lo scopo principale della direzione del fondo è l'esercizio dell'attività del fondo di investimento; essa consiste nell'offerta di quote del fondo di investimento, nella sua direzione e nella sua amministrazione. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 31 Cambiamento del gestore di patrimoni collettivi |
||||||
| Il gestore di patrimoni collettivi comunica previamente l'assunzione dei suoi diritti e dei suoi obblighi da parte di un altro gestore di patrimoni collettivi all'autorità competente per la vigilanza dell'investimento collettivo di capitale o dell'istituto di previdenza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 31 Cambiamento del gestore di patrimoni collettivi |
||||||
| Il gestore di patrimoni collettivi comunica previamente l'assunzione dei suoi diritti e dei suoi obblighi da parte di un altro gestore di patrimoni collettivi all'autorità competente per la vigilanza dell'investimento collettivo di capitale o dell'istituto di previdenza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 31 Cambiamento del gestore di patrimoni collettivi |
||||||
| Il gestore di patrimoni collettivi comunica previamente l'assunzione dei suoi diritti e dei suoi obblighi da parte di un altro gestore di patrimoni collettivi all'autorità competente per la vigilanza dell'investimento collettivo di capitale o dell'istituto di previdenza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 31 Cambiamento del gestore di patrimoni collettivi |
||||||
| Il gestore di patrimoni collettivi comunica previamente l'assunzione dei suoi diritti e dei suoi obblighi da parte di un altro gestore di patrimoni collettivi all'autorità competente per la vigilanza dell'investimento collettivo di capitale o dell'istituto di previdenza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 22 Capitale minimo e garanzie |
||||||
| Il capitale minimo dei gestori patrimoniali e dei trustee deve ammontare a 100 000 franchi ed essere versato in contanti. Va mantenuto durevolmente. | ||||||
| I gestori patrimoniali e i trustee devono inoltre disporre di adeguate garanzie oppure concludere un'assicurazione di responsabilità civile professionale. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce gli importi minimi delle garanzie e la somma assicurata dell'assicurazione di responsabilità civile professionale. | ||||||