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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 5 Stato di diritto |
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| Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. | ||||||
| L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. | ||||||
| Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 29 Garanzie procedurali generali |
||||||
| In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. | ||||||
| Le parti hanno diritto d'essere sentite. | ||||||
| Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 19 Dati statistici |
||||||
| L'UFCOM allestisce una statistica in collaborazione con l'UFCOM di statistica. Tale statistica contiene i dati di cui le autorità competenti necessitano per: | ||||||
| elaborare e applicare il diritto; | ||||||
| avere una visione d'insieme del mercato. | ||||||
| Le emittenti di programmi svizzeri forniscono regolarmente all'UFCOM i dati necessari. | ||||||
| L'UFCOM può mettere i risultati statistici a disposizione del pubblico. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli; in particolare stabilisce i principi in materia di rilevazione dei dati, esecuzione di singole rilevazioni, impiego dei dati rilevati e pubblicazione di risultati statistici. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 67 Divieti cantonali riguardanti le antenne |
||||||
| I Cantoni possono vietare l'installazione di antenne esterne in determinate regioni se: | ||||||
| la protezione di importanti siti e paesaggi, luoghi storici, rarità naturali e monumenti artistici lo esige; e | ||||||
| la ricezione dei programmi abitualmente captati nella regione è garantita a condizioni ragionevoli. | ||||||
| L'installazione di un'antenna esterna per la ricezione di programmi supplementari dev'essere eccezionalmente autorizzata se tale ricezione presenta un interesse che prevale sulla necessità di tutelare i siti e il paesaggio. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 12 Sponsorizzazione |
||||||
| Per il contenuto e l'orario di programmazione delle trasmissioni sponsorizzate è responsabile unicamente l'emittente. Essa vigila affinché lo sponsor non influenzi la trasmissione in modo tale da ledere l'autonomia redazionale. | ||||||
| Se una trasmissione o una serie di trasmissioni è sponsorizzata interamente o in parte, gli sponsor devono essere citati all'inizio o alla fine di ogni trasmissione. | ||||||
| Le trasmissioni sponsorizzate non devono incitare alla conclusione di negozi giuridici riguardo a beni o servizi offerti dallo sponsor o da terzi, né contenere dichiarazioni di natura pubblicitaria concernenti beni o servizi. | ||||||
| Le trasmissioni non possono essere finanziate da sponsor la cui attività principale consiste nella fabbricazione o nella vendita di prodotti o nella fornitura di prestazioni per i quali la pubblicità è vietata conformemente all'articolo 10. Le aziende attive nel settore farmaceutico possono sponsorizzare trasmissioni purché non vengano citati o presentati prodotti che soggiacciono al divieto di pubblicità e non ne derivi alcun altro effetto pubblicitario per questi prodotti. | ||||||
| La sponsorizzazione dei notiziari e delle trasmissioni di attualità politica come pure delle trasmissioni o serie di trasmissioni dedicate all'esercizio dei diritti politici a livello federale, cantonale e comunale è vietata. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 89 In generale |
||||||
| Se la competente autorità di vigilanza accerta una violazione del diritto: | ||||||
| essa può esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione:vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione,la informi sulle misure prese,versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione, | ||||||
| la informi sulle misure prese, | ||||||
| versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| essa può chiedere al DATEC di completare con oneri la concessione, di limitarla, di sospenderla o di ritirarla. | ||||||
| Su proposta dell'Autorità di ricorso (art. 97 cpv. 4), il DATEC può vietare il programma o imporre oneri per la sua diffusione. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 67 Divieti cantonali riguardanti le antenne |
||||||
| I Cantoni possono vietare l'installazione di antenne esterne in determinate regioni se: | ||||||
| la protezione di importanti siti e paesaggi, luoghi storici, rarità naturali e monumenti artistici lo esige; e | ||||||
| la ricezione dei programmi abitualmente captati nella regione è garantita a condizioni ragionevoli. | ||||||
| L'installazione di un'antenna esterna per la ricezione di programmi supplementari dev'essere eccezionalmente autorizzata se tale ricezione presenta un interesse che prevale sulla necessità di tutelare i siti e il paesaggio. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 89 In generale |
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| Se la competente autorità di vigilanza accerta una violazione del diritto: | ||||||
| essa può esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione:vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione,la informi sulle misure prese,versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione, | ||||||
| la informi sulle misure prese, | ||||||
| versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| essa può chiedere al DATEC di completare con oneri la concessione, di limitarla, di sospenderla o di ritirarla. | ||||||
| Su proposta dell'Autorità di ricorso (art. 97 cpv. 4), il DATEC può vietare il programma o imporre oneri per la sua diffusione. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 67 Divieti cantonali riguardanti le antenne |
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| I Cantoni possono vietare l'installazione di antenne esterne in determinate regioni se: | ||||||
| la protezione di importanti siti e paesaggi, luoghi storici, rarità naturali e monumenti artistici lo esige; e | ||||||
| la ricezione dei programmi abitualmente captati nella regione è garantita a condizioni ragionevoli. | ||||||
| L'installazione di un'antenna esterna per la ricezione di programmi supplementari dev'essere eccezionalmente autorizzata se tale ricezione presenta un interesse che prevale sulla necessità di tutelare i siti e il paesaggio. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 89 In generale |
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| Se la competente autorità di vigilanza accerta una violazione del diritto: | ||||||
| essa può esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione:vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione,la informi sulle misure prese,versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione, | ||||||
| la informi sulle misure prese, | ||||||
| versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| essa può chiedere al DATEC di completare con oneri la concessione, di limitarla, di sospenderla o di ritirarla. | ||||||
| Su proposta dell'Autorità di ricorso (art. 97 cpv. 4), il DATEC può vietare il programma o imporre oneri per la sua diffusione. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 67 Divieti cantonali riguardanti le antenne |
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| I Cantoni possono vietare l'installazione di antenne esterne in determinate regioni se: | ||||||
| la protezione di importanti siti e paesaggi, luoghi storici, rarità naturali e monumenti artistici lo esige; e | ||||||
| la ricezione dei programmi abitualmente captati nella regione è garantita a condizioni ragionevoli. | ||||||
| L'installazione di un'antenna esterna per la ricezione di programmi supplementari dev'essere eccezionalmente autorizzata se tale ricezione presenta un interesse che prevale sulla necessità di tutelare i siti e il paesaggio. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 89 In generale |
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| Se la competente autorità di vigilanza accerta una violazione del diritto: | ||||||
| essa può esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione:vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione,la informi sulle misure prese,versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione, | ||||||
| la informi sulle misure prese, | ||||||
| versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| essa può chiedere al DATEC di completare con oneri la concessione, di limitarla, di sospenderla o di ritirarla. | ||||||
| Su proposta dell'Autorità di ricorso (art. 97 cpv. 4), il DATEC può vietare il programma o imporre oneri per la sua diffusione. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 113 Procedimenti di sorveglianza pendenti |
||||||
| I procedimenti secondo gli articoli 56 segg. e 70 segg. LRTV 1991 [1] in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono giudicati dall'autorità competente secondo il nuovo diritto. È applicabile il nuovo diritto in materia di procedura. | ||||||
| Se una fattispecie in materia di sorveglianza è intervenuta prima dell'entrata in vigore della presente legge e un procedimento è pendente, è applicabile la LRTV 1991. Se una fattispecie perdura dopo l'entrata in vigore della presente legge e un procedimento è pendente, le infrazioni commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge sono giudicate secondo la LRTV 1991. Rimane salva l'applicazione dell'articolo 2 capoverso 2 del Codice penale [2]. | ||||||
| [1] [RU 1992 601; 1993 3354; 1997 2187all. n. 4; 2000 1891n. VIII 2; 2001 2790all. n. 2;2002 1904art. 36 n. 2; 2004 297n. I 3, 1633n. I 9, 4929art. 21 n. 3; 2006 1039art. 2] [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 12 Sponsorizzazione |
||||||
| Per il contenuto e l'orario di programmazione delle trasmissioni sponsorizzate è responsabile unicamente l'emittente. Essa vigila affinché lo sponsor non influenzi la trasmissione in modo tale da ledere l'autonomia redazionale. | ||||||
| Se una trasmissione o una serie di trasmissioni è sponsorizzata interamente o in parte, gli sponsor devono essere citati all'inizio o alla fine di ogni trasmissione. | ||||||
| Le trasmissioni sponsorizzate non devono incitare alla conclusione di negozi giuridici riguardo a beni o servizi offerti dallo sponsor o da terzi, né contenere dichiarazioni di natura pubblicitaria concernenti beni o servizi. | ||||||
| Le trasmissioni non possono essere finanziate da sponsor la cui attività principale consiste nella fabbricazione o nella vendita di prodotti o nella fornitura di prestazioni per i quali la pubblicità è vietata conformemente all'articolo 10. Le aziende attive nel settore farmaceutico possono sponsorizzare trasmissioni purché non vengano citati o presentati prodotti che soggiacciono al divieto di pubblicità e non ne derivi alcun altro effetto pubblicitario per questi prodotti. | ||||||
| La sponsorizzazione dei notiziari e delle trasmissioni di attualità politica come pure delle trasmissioni o serie di trasmissioni dedicate all'esercizio dei diritti politici a livello federale, cantonale e comunale è vietata. | ||||||
|
RS 784.401 ORTV Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) Art. 20 [1] Citazione dello sponsor - (art. 12 cpv. 2 e 3, nonché 13 cpv. 4 LRTV) |
||||||
| Le trasmissioni sponsorizzate devono essere identificate come tali. A tal fine si può utilizzare, per esempio, il nome, il logo, un simbolo o un riferimento a prodotti e servizi dello sponsor. | ||||||
| Ogni citazione dello sponsor deve stabilire un rapporto esplicito tra lo sponsor e la trasmissione. | ||||||
| La citazione dello sponsor non può indurre direttamente alla conclusione di un negozio giuridico riguardante beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi. | ||||||
| Durante la diffusione di una trasmissione televisiva è consentito ricordare breve-mente il rapporto di sponsorizzazione (insert). Lo sponsor può essere citato una volta ogni dieci minuti. Nelle trasmissioni per bambini gli insert sono vietati. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 12 Sponsorizzazione |
||||||
| Per il contenuto e l'orario di programmazione delle trasmissioni sponsorizzate è responsabile unicamente l'emittente. Essa vigila affinché lo sponsor non influenzi la trasmissione in modo tale da ledere l'autonomia redazionale. | ||||||
| Se una trasmissione o una serie di trasmissioni è sponsorizzata interamente o in parte, gli sponsor devono essere citati all'inizio o alla fine di ogni trasmissione. | ||||||
| Le trasmissioni sponsorizzate non devono incitare alla conclusione di negozi giuridici riguardo a beni o servizi offerti dallo sponsor o da terzi, né contenere dichiarazioni di natura pubblicitaria concernenti beni o servizi. | ||||||
| Le trasmissioni non possono essere finanziate da sponsor la cui attività principale consiste nella fabbricazione o nella vendita di prodotti o nella fornitura di prestazioni per i quali la pubblicità è vietata conformemente all'articolo 10. Le aziende attive nel settore farmaceutico possono sponsorizzare trasmissioni purché non vengano citati o presentati prodotti che soggiacciono al divieto di pubblicità e non ne derivi alcun altro effetto pubblicitario per questi prodotti. | ||||||
| La sponsorizzazione dei notiziari e delle trasmissioni di attualità politica come pure delle trasmissioni o serie di trasmissioni dedicate all'esercizio dei diritti politici a livello federale, cantonale e comunale è vietata. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 89 In generale |
||||||
| Se la competente autorità di vigilanza accerta una violazione del diritto: | ||||||
| essa può esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione:vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione,la informi sulle misure prese,versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione, | ||||||
| la informi sulle misure prese, | ||||||
| versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| essa può chiedere al DATEC di completare con oneri la concessione, di limitarla, di sospenderla o di ritirarla. | ||||||
| Su proposta dell'Autorità di ricorso (art. 97 cpv. 4), il DATEC può vietare il programma o imporre oneri per la sua diffusione. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 90 Sanzioni amministrative |
||||||
| La competente autorità di vigilanza può condannare a versare un importo che può raggiungere il 10 per cento della cifra d'affari annua media realizzata in Svizzera nel corso degli ultimi tre esercizi chiunque: | ||||||
| viola una decisione passata in giudicato dell'autorità di vigilanza o dell'autorità di ricorso; | ||||||
| infrange in modo grave le disposizioni della concessione; | ||||||
| viola le prescrizioni concernenti la pubblicità e la sponsorizzazione contenute nella presente legge (art. 4, 5 e 9-14), nelle disposizioni d'esecuzione e nelle pertinenti convenzioni internazionali; | ||||||
| viola le prescrizioni sull'obbligo di diffusione (art. 55); | ||||||
| non osserva l'obbligo di accordare il diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici (art. 72); | ||||||
| non accorda il libero accesso ad avvenimenti di grande importanza sociale (art. 73); | ||||||
| disattende provvedimenti ai sensi dell'articolo 75 (concentrazione dei mezzi di comunicazione). | ||||||
| ... | ||||||
| Può essere condannato a versare un importo sino a 10 000 franchi chiunque non adempie uno dei seguenti obblighi o lo fa in modo tardivo o incompleto, oppure, in tal ambito, fornisce false indicazioni: | ||||||
| obbligo di notifica (art. 3); | ||||||
| obblighi di diffusione (art. 8); | ||||||
| obbligo di notificare i proventi derivanti dalla pubblicità e dalle sponsorizzazioni (art. 15); | ||||||
| obbligo di notificare le partecipazioni (art. 16); | ||||||
| obbligo di informazione (art. 17); | ||||||
| obbligo di rendiconto (art. 18); | ||||||
| obbligo di fornire dati statistici (art. 19); | ||||||
| obbligo di registrare e conservare i programmi (art. 20) o di archiviare i programmi (art. 21); | ||||||
| obblighi della SSR (art. 29); | ||||||
| obblighi per le emittenti titolari di una concessione con partecipazione al canone (art. 41); | ||||||
| obbligo di comunicare il trasferimento della concessione (art. 48); | ||||||
| obbligo di rispettare la zona di concessione designata dal Consiglio federale nel diffondere o far diffondere programmi (art. 52 cpv. 3); | ||||||
| obbligo di diffondere su canali preferenziali i programmi prescritti (art. 62); | ||||||
| obbligo di informare e di fornire documentazione (art. 63 cpv. 3). | ||||||
| Per calcolare l'importo della sanzione, la competente autorità di vigilanza tiene conto in particolare della gravità della violazione e delle condizioni finanziarie della persona fisica o giuridica sanzionata. | ||||||
| [1] Abrogata dal n. I della LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 29 Garanzie procedurali generali |
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| In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. | ||||||
| Le parti hanno diritto d'essere sentite. | ||||||
| Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 67 Divieti cantonali riguardanti le antenne |
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| I Cantoni possono vietare l'installazione di antenne esterne in determinate regioni se: | ||||||
| la protezione di importanti siti e paesaggi, luoghi storici, rarità naturali e monumenti artistici lo esige; e | ||||||
| la ricezione dei programmi abitualmente captati nella regione è garantita a condizioni ragionevoli. | ||||||
| L'installazione di un'antenna esterna per la ricezione di programmi supplementari dev'essere eccezionalmente autorizzata se tale ricezione presenta un interesse che prevale sulla necessità di tutelare i siti e il paesaggio. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 89 In generale |
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| Se la competente autorità di vigilanza accerta una violazione del diritto: | ||||||
| essa può esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione:vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione,la informi sulle misure prese,versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione, | ||||||
| la informi sulle misure prese, | ||||||
| versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| essa può chiedere al DATEC di completare con oneri la concessione, di limitarla, di sospenderla o di ritirarla. | ||||||
| Su proposta dell'Autorità di ricorso (art. 97 cpv. 4), il DATEC può vietare il programma o imporre oneri per la sua diffusione. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 67 Divieti cantonali riguardanti le antenne |
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| I Cantoni possono vietare l'installazione di antenne esterne in determinate regioni se: | ||||||
| la protezione di importanti siti e paesaggi, luoghi storici, rarità naturali e monumenti artistici lo esige; e | ||||||
| la ricezione dei programmi abitualmente captati nella regione è garantita a condizioni ragionevoli. | ||||||
| L'installazione di un'antenna esterna per la ricezione di programmi supplementari dev'essere eccezionalmente autorizzata se tale ricezione presenta un interesse che prevale sulla necessità di tutelare i siti e il paesaggio. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 89 In generale |
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| Se la competente autorità di vigilanza accerta una violazione del diritto: | ||||||
| essa può esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione:vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione,la informi sulle misure prese,versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione, | ||||||
| la informi sulle misure prese, | ||||||
| versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| essa può chiedere al DATEC di completare con oneri la concessione, di limitarla, di sospenderla o di ritirarla. | ||||||
| Su proposta dell'Autorità di ricorso (art. 97 cpv. 4), il DATEC può vietare il programma o imporre oneri per la sua diffusione. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 19 Dati statistici |
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| L'UFCOM allestisce una statistica in collaborazione con l'UFCOM di statistica. Tale statistica contiene i dati di cui le autorità competenti necessitano per: | ||||||
| elaborare e applicare il diritto; | ||||||
| avere una visione d'insieme del mercato. | ||||||
| Le emittenti di programmi svizzeri forniscono regolarmente all'UFCOM i dati necessari. | ||||||
| L'UFCOM può mettere i risultati statistici a disposizione del pubblico. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli; in particolare stabilisce i principi in materia di rilevazione dei dati, esecuzione di singole rilevazioni, impiego dei dati rilevati e pubblicazione di risultati statistici. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 12 Sponsorizzazione |
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| Per il contenuto e l'orario di programmazione delle trasmissioni sponsorizzate è responsabile unicamente l'emittente. Essa vigila affinché lo sponsor non influenzi la trasmissione in modo tale da ledere l'autonomia redazionale. | ||||||
| Se una trasmissione o una serie di trasmissioni è sponsorizzata interamente o in parte, gli sponsor devono essere citati all'inizio o alla fine di ogni trasmissione. | ||||||
| Le trasmissioni sponsorizzate non devono incitare alla conclusione di negozi giuridici riguardo a beni o servizi offerti dallo sponsor o da terzi, né contenere dichiarazioni di natura pubblicitaria concernenti beni o servizi. | ||||||
| Le trasmissioni non possono essere finanziate da sponsor la cui attività principale consiste nella fabbricazione o nella vendita di prodotti o nella fornitura di prestazioni per i quali la pubblicità è vietata conformemente all'articolo 10. Le aziende attive nel settore farmaceutico possono sponsorizzare trasmissioni purché non vengano citati o presentati prodotti che soggiacciono al divieto di pubblicità e non ne derivi alcun altro effetto pubblicitario per questi prodotti. | ||||||
| La sponsorizzazione dei notiziari e delle trasmissioni di attualità politica come pure delle trasmissioni o serie di trasmissioni dedicate all'esercizio dei diritti politici a livello federale, cantonale e comunale è vietata. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 26 Garanzia della proprietà |
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| La proprietà è garantita. | ||||||
| In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 67 Divieti cantonali riguardanti le antenne |
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| I Cantoni possono vietare l'installazione di antenne esterne in determinate regioni se: | ||||||
| la protezione di importanti siti e paesaggi, luoghi storici, rarità naturali e monumenti artistici lo esige; e | ||||||
| la ricezione dei programmi abitualmente captati nella regione è garantita a condizioni ragionevoli. | ||||||
| L'installazione di un'antenna esterna per la ricezione di programmi supplementari dev'essere eccezionalmente autorizzata se tale ricezione presenta un interesse che prevale sulla necessità di tutelare i siti e il paesaggio. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 89 In generale |
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| Se la competente autorità di vigilanza accerta una violazione del diritto: | ||||||
| essa può esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione:vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione,la informi sulle misure prese,versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione, | ||||||
| la informi sulle misure prese, | ||||||
| versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| essa può chiedere al DATEC di completare con oneri la concessione, di limitarla, di sospenderla o di ritirarla. | ||||||
| Su proposta dell'Autorità di ricorso (art. 97 cpv. 4), il DATEC può vietare il programma o imporre oneri per la sua diffusione. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 90 Sanzioni amministrative |
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| La competente autorità di vigilanza può condannare a versare un importo che può raggiungere il 10 per cento della cifra d'affari annua media realizzata in Svizzera nel corso degli ultimi tre esercizi chiunque: | ||||||
| viola una decisione passata in giudicato dell'autorità di vigilanza o dell'autorità di ricorso; | ||||||
| infrange in modo grave le disposizioni della concessione; | ||||||
| viola le prescrizioni concernenti la pubblicità e la sponsorizzazione contenute nella presente legge (art. 4, 5 e 9-14), nelle disposizioni d'esecuzione e nelle pertinenti convenzioni internazionali; | ||||||
| viola le prescrizioni sull'obbligo di diffusione (art. 55); | ||||||
| non osserva l'obbligo di accordare il diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici (art. 72); | ||||||
| non accorda il libero accesso ad avvenimenti di grande importanza sociale (art. 73); | ||||||
| disattende provvedimenti ai sensi dell'articolo 75 (concentrazione dei mezzi di comunicazione). | ||||||
| ... | ||||||
| Può essere condannato a versare un importo sino a 10 000 franchi chiunque non adempie uno dei seguenti obblighi o lo fa in modo tardivo o incompleto, oppure, in tal ambito, fornisce false indicazioni: | ||||||
| obbligo di notifica (art. 3); | ||||||
| obblighi di diffusione (art. 8); | ||||||
| obbligo di notificare i proventi derivanti dalla pubblicità e dalle sponsorizzazioni (art. 15); | ||||||
| obbligo di notificare le partecipazioni (art. 16); | ||||||
| obbligo di informazione (art. 17); | ||||||
| obbligo di rendiconto (art. 18); | ||||||
| obbligo di fornire dati statistici (art. 19); | ||||||
| obbligo di registrare e conservare i programmi (art. 20) o di archiviare i programmi (art. 21); | ||||||
| obblighi della SSR (art. 29); | ||||||
| obblighi per le emittenti titolari di una concessione con partecipazione al canone (art. 41); | ||||||
| obbligo di comunicare il trasferimento della concessione (art. 48); | ||||||
| obbligo di rispettare la zona di concessione designata dal Consiglio federale nel diffondere o far diffondere programmi (art. 52 cpv. 3); | ||||||
| obbligo di diffondere su canali preferenziali i programmi prescritti (art. 62); | ||||||
| obbligo di informare e di fornire documentazione (art. 63 cpv. 3). | ||||||
| Per calcolare l'importo della sanzione, la competente autorità di vigilanza tiene conto in particolare della gravità della violazione e delle condizioni finanziarie della persona fisica o giuridica sanzionata. | ||||||
| [1] Abrogata dal n. I della LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 67 Divieti cantonali riguardanti le antenne |
||||||
| I Cantoni possono vietare l'installazione di antenne esterne in determinate regioni se: | ||||||
| la protezione di importanti siti e paesaggi, luoghi storici, rarità naturali e monumenti artistici lo esige; e | ||||||
| la ricezione dei programmi abitualmente captati nella regione è garantita a condizioni ragionevoli. | ||||||
| L'installazione di un'antenna esterna per la ricezione di programmi supplementari dev'essere eccezionalmente autorizzata se tale ricezione presenta un interesse che prevale sulla necessità di tutelare i siti e il paesaggio. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 89 In generale |
||||||
| Se la competente autorità di vigilanza accerta una violazione del diritto: | ||||||
| essa può esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione:vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione,la informi sulle misure prese,versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione, | ||||||
| la informi sulle misure prese, | ||||||
| versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| essa può chiedere al DATEC di completare con oneri la concessione, di limitarla, di sospenderla o di ritirarla. | ||||||
| Su proposta dell'Autorità di ricorso (art. 97 cpv. 4), il DATEC può vietare il programma o imporre oneri per la sua diffusione. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 67 Divieti cantonali riguardanti le antenne |
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| I Cantoni possono vietare l'installazione di antenne esterne in determinate regioni se: | ||||||
| la protezione di importanti siti e paesaggi, luoghi storici, rarità naturali e monumenti artistici lo esige; e | ||||||
| la ricezione dei programmi abitualmente captati nella regione è garantita a condizioni ragionevoli. | ||||||
| L'installazione di un'antenna esterna per la ricezione di programmi supplementari dev'essere eccezionalmente autorizzata se tale ricezione presenta un interesse che prevale sulla necessità di tutelare i siti e il paesaggio. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 89 In generale |
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| Se la competente autorità di vigilanza accerta una violazione del diritto: | ||||||
| essa può esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione:vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione,la informi sulle misure prese,versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione, | ||||||
| la informi sulle misure prese, | ||||||
| versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| essa può chiedere al DATEC di completare con oneri la concessione, di limitarla, di sospenderla o di ritirarla. | ||||||
| Su proposta dell'Autorità di ricorso (art. 97 cpv. 4), il DATEC può vietare il programma o imporre oneri per la sua diffusione. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 90 Sanzioni amministrative |
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| La competente autorità di vigilanza può condannare a versare un importo che può raggiungere il 10 per cento della cifra d'affari annua media realizzata in Svizzera nel corso degli ultimi tre esercizi chiunque: | ||||||
| viola una decisione passata in giudicato dell'autorità di vigilanza o dell'autorità di ricorso; | ||||||
| infrange in modo grave le disposizioni della concessione; | ||||||
| viola le prescrizioni concernenti la pubblicità e la sponsorizzazione contenute nella presente legge (art. 4, 5 e 9-14), nelle disposizioni d'esecuzione e nelle pertinenti convenzioni internazionali; | ||||||
| viola le prescrizioni sull'obbligo di diffusione (art. 55); | ||||||
| non osserva l'obbligo di accordare il diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici (art. 72); | ||||||
| non accorda il libero accesso ad avvenimenti di grande importanza sociale (art. 73); | ||||||
| disattende provvedimenti ai sensi dell'articolo 75 (concentrazione dei mezzi di comunicazione). | ||||||
| ... | ||||||
| Può essere condannato a versare un importo sino a 10 000 franchi chiunque non adempie uno dei seguenti obblighi o lo fa in modo tardivo o incompleto, oppure, in tal ambito, fornisce false indicazioni: | ||||||
| obbligo di notifica (art. 3); | ||||||
| obblighi di diffusione (art. 8); | ||||||
| obbligo di notificare i proventi derivanti dalla pubblicità e dalle sponsorizzazioni (art. 15); | ||||||
| obbligo di notificare le partecipazioni (art. 16); | ||||||
| obbligo di informazione (art. 17); | ||||||
| obbligo di rendiconto (art. 18); | ||||||
| obbligo di fornire dati statistici (art. 19); | ||||||
| obbligo di registrare e conservare i programmi (art. 20) o di archiviare i programmi (art. 21); | ||||||
| obblighi della SSR (art. 29); | ||||||
| obblighi per le emittenti titolari di una concessione con partecipazione al canone (art. 41); | ||||||
| obbligo di comunicare il trasferimento della concessione (art. 48); | ||||||
| obbligo di rispettare la zona di concessione designata dal Consiglio federale nel diffondere o far diffondere programmi (art. 52 cpv. 3); | ||||||
| obbligo di diffondere su canali preferenziali i programmi prescritti (art. 62); | ||||||
| obbligo di informare e di fornire documentazione (art. 63 cpv. 3). | ||||||
| Per calcolare l'importo della sanzione, la competente autorità di vigilanza tiene conto in particolare della gravità della violazione e delle condizioni finanziarie della persona fisica o giuridica sanzionata. | ||||||
| [1] Abrogata dal n. I della LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 67 Divieti cantonali riguardanti le antenne |
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| I Cantoni possono vietare l'installazione di antenne esterne in determinate regioni se: | ||||||
| la protezione di importanti siti e paesaggi, luoghi storici, rarità naturali e monumenti artistici lo esige; e | ||||||
| la ricezione dei programmi abitualmente captati nella regione è garantita a condizioni ragionevoli. | ||||||
| L'installazione di un'antenna esterna per la ricezione di programmi supplementari dev'essere eccezionalmente autorizzata se tale ricezione presenta un interesse che prevale sulla necessità di tutelare i siti e il paesaggio. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 89 In generale |
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| Se la competente autorità di vigilanza accerta una violazione del diritto: | ||||||
| essa può esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione:vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione,la informi sulle misure prese,versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione, | ||||||
| la informi sulle misure prese, | ||||||
| versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| essa può chiedere al DATEC di completare con oneri la concessione, di limitarla, di sospenderla o di ritirarla. | ||||||
| Su proposta dell'Autorità di ricorso (art. 97 cpv. 4), il DATEC può vietare il programma o imporre oneri per la sua diffusione. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 41 |
||||||
| Per eseguire le altre decisioni, l'autorità può valersi dei mezzi coattivi seguenti: | ||||||
| l'esecuzione, a spese dell'obbligato, da parte dell'autorità che ha preso la decisione o d'un terzo incaricato; le spese saranno stabilite con decisione speciale; | ||||||
| l'esecuzione diretta contro l'obbligato stesso o i suoi beni; | ||||||
| il perseguimento penale, in quanto la pena sia prevista da un'altra legge federale; | ||||||
| il perseguimento penale per disobbedienza a decisione dell'autorità, secondo l'articolo 292 del Codice penale [1], in mancanza d'altra disposizione penale. | ||||||
| Prima di valersi d'un mezzo coattivo, l'autorità avverte l'obbligato e gli assegna un congruo termine per l'adempimento, comminandogli le sanzioni penali nei casi del capoverso 1 lettere c e d. | ||||||
| Nei casi del capoverso 1 lettere a e b essa può rinunciare all'avvertimento e all'assegnazione del termine se vi sia pericolo nell'indugio. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede |
||||||
| Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 5 Stato di diritto |
||||||
| Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. | ||||||
| L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. | ||||||
| Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 67 Divieti cantonali riguardanti le antenne |
||||||
| I Cantoni possono vietare l'installazione di antenne esterne in determinate regioni se: | ||||||
| la protezione di importanti siti e paesaggi, luoghi storici, rarità naturali e monumenti artistici lo esige; e | ||||||
| la ricezione dei programmi abitualmente captati nella regione è garantita a condizioni ragionevoli. | ||||||
| L'installazione di un'antenna esterna per la ricezione di programmi supplementari dev'essere eccezionalmente autorizzata se tale ricezione presenta un interesse che prevale sulla necessità di tutelare i siti e il paesaggio. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 89 In generale |
||||||
| Se la competente autorità di vigilanza accerta una violazione del diritto: | ||||||
| essa può esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione:vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione,la informi sulle misure prese,versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione, | ||||||
| la informi sulle misure prese, | ||||||
| versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| essa può chiedere al DATEC di completare con oneri la concessione, di limitarla, di sospenderla o di ritirarla. | ||||||
| Su proposta dell'Autorità di ricorso (art. 97 cpv. 4), il DATEC può vietare il programma o imporre oneri per la sua diffusione. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 67 Divieti cantonali riguardanti le antenne |
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| I Cantoni possono vietare l'installazione di antenne esterne in determinate regioni se: | ||||||
| la protezione di importanti siti e paesaggi, luoghi storici, rarità naturali e monumenti artistici lo esige; e | ||||||
| la ricezione dei programmi abitualmente captati nella regione è garantita a condizioni ragionevoli. | ||||||
| L'installazione di un'antenna esterna per la ricezione di programmi supplementari dev'essere eccezionalmente autorizzata se tale ricezione presenta un interesse che prevale sulla necessità di tutelare i siti e il paesaggio. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 89 In generale |
||||||
| Se la competente autorità di vigilanza accerta una violazione del diritto: | ||||||
| essa può esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione:vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione,la informi sulle misure prese,versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione, | ||||||
| la informi sulle misure prese, | ||||||
| versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| essa può chiedere al DATEC di completare con oneri la concessione, di limitarla, di sospenderla o di ritirarla. | ||||||
| Su proposta dell'Autorità di ricorso (art. 97 cpv. 4), il DATEC può vietare il programma o imporre oneri per la sua diffusione. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 19 Dati statistici |
||||||
| L'UFCOM allestisce una statistica in collaborazione con l'UFCOM di statistica. Tale statistica contiene i dati di cui le autorità competenti necessitano per: | ||||||
| elaborare e applicare il diritto; | ||||||
| avere una visione d'insieme del mercato. | ||||||
| Le emittenti di programmi svizzeri forniscono regolarmente all'UFCOM i dati necessari. | ||||||
| L'UFCOM può mettere i risultati statistici a disposizione del pubblico. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli; in particolare stabilisce i principi in materia di rilevazione dei dati, esecuzione di singole rilevazioni, impiego dei dati rilevati e pubblicazione di risultati statistici. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 11 Inserimento nei programmi e durata della pubblicità |
||||||
| La pubblicità dev'essere di regola inserita fra le singole trasmissioni e trasmessa in blocchi. Il Consiglio federale stabilisce quando si può derogare a questo principio. Le deroghe non devono pregiudicare l'integrità complessiva e il valore della trasmissione interessata. | ||||||
| La pubblicità non deve di regola superare il 20 per cento del tempo d'antenna di un'ora di programma. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni. [1] | ||||||
| Nel disciplinare le deroghe ai principi di cui ai capoversi 1 e 2 il Consiglio federale tiene conto dei seguenti criteri: | ||||||
| mandati di prestazioni delle emittenti; | ||||||
| posizione economica della radio e della televisione; | ||||||
| concorrenza transfrontaliera; | ||||||
| normative internazionali in materia di pubblicità [2]; | ||||||
| esigenze del pubblico. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). [2] Termine rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10). | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 16 Notificazione delle partecipazioni |
||||||
| Le emittenti di programmi svizzeri devono notificare all'UFCOM le modifiche di capitale e di ripartizione dei diritti di voto nonché le partecipazioni rilevanti detenute in altre aziende. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 2 Definizioni |
||||||
| Nella presente legge si intende per: | ||||||
| programma: una serie di trasmissioni offerte in continuità a determinati orari, trasmesse mediante tecniche di telecomunicazione e destinate al pubblico in generale; | ||||||
| trasmissione: una parte di programma che costituisce un'entità a sé stante dal profilo della forma e del contenuto; | ||||||
| trasmissione redazionale: ogni trasmissione che non sia pubblicità; | ||||||
| contenuto redazionale: una trasmissione redazionale figurante nel programma di un'emittente svizzera o un contributo ideato dalla redazione e inserito nell'ulteriore offerta editoriale della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) (art. 25 cpv. 3 lett. b); | ||||||
| emittente: la persona fisica o giuridica responsabile dell'allestimento di trasmissioni o della composizione di un programma a partire da trasmissioni; | ||||||
| programma svizzero: un programma soggetto alla giurisdizione svizzera conformemente alle prescrizioni della Convenzione europea del 5 maggio 1989 [2] sulla televisione transfrontaliera. Queste prescrizioni si applicano per analogia anche ai programmi radiofonici; | ||||||
| trasmissione mediante tecniche di telecomunicazione: l'emissione o la ricezione elettrica, magnetica, ottica oppure elettromagnetica di altro tipo, di informazioni su linea o via radioonde (art. 3 lett. c LTC [3]); | ||||||
| diffusione: trasmissione di programmi mediante tecniche di telecomunicazione, destinata al pubblico in generale; | ||||||
| servizio di telecomunicazione: trasmissione di informazioni per conto di terzi mediante tecniche di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC); | ||||||
| servizio abbinato: un servizio di telecomunicazione che costituisce un'unità funzionale con un programma o che è necessario per poter utilizzare un programma; | ||||||
| preparazione tecnica: esercizio di servizi o procedimenti tecnici per la trasmissione, la multiplazione, la codificazione o la commercializzazione di programmi o per la loro selezione negli apparecchi di ricezione; | ||||||
| pubblicità: qualsiasi annuncio pubblico effettuato in un programma allo scopo di promuovere la conclusione di negozi giuridici riguardanti beni o servizi, sostenere una causa o un'idea o ottenere un altro effetto auspicato dall'inserzionista o dall'emittente stessa e diffuso a pagamento o mediante una controprestazione analoga o a scopo di autopromozione; | ||||||
| televendita: pubblicità che sollecita il pubblico a concludere immediatamente un negozio giuridico riguardante i beni o i servizi presentati; | ||||||
| trasmissione di televendita: trasmissione costituita unicamente da televendite e con una durata di almeno 15 minuti; | ||||||
| programma di televendita: programma composto esclusivamente di televendite e di altra pubblicità; | ||||||
| sponsorizzazione: partecipazione di una persona fisica o giuridica al finanziamento diretto o indiretto di una trasmissione nell'intento di promuovere il proprio nome, il proprio marchio commerciale o la propria immagine; | ||||||
| canone radiotelevisivo: il canone di cui all'articolo 68 capoverso 1. | ||||||
| [1] Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). [2] RS 0.784.405 [3] RS 784.10 [4] Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 12 Sponsorizzazione |
||||||
| Per il contenuto e l'orario di programmazione delle trasmissioni sponsorizzate è responsabile unicamente l'emittente. Essa vigila affinché lo sponsor non influenzi la trasmissione in modo tale da ledere l'autonomia redazionale. | ||||||
| Se una trasmissione o una serie di trasmissioni è sponsorizzata interamente o in parte, gli sponsor devono essere citati all'inizio o alla fine di ogni trasmissione. | ||||||
| Le trasmissioni sponsorizzate non devono incitare alla conclusione di negozi giuridici riguardo a beni o servizi offerti dallo sponsor o da terzi, né contenere dichiarazioni di natura pubblicitaria concernenti beni o servizi. | ||||||
| Le trasmissioni non possono essere finanziate da sponsor la cui attività principale consiste nella fabbricazione o nella vendita di prodotti o nella fornitura di prestazioni per i quali la pubblicità è vietata conformemente all'articolo 10. Le aziende attive nel settore farmaceutico possono sponsorizzare trasmissioni purché non vengano citati o presentati prodotti che soggiacciono al divieto di pubblicità e non ne derivi alcun altro effetto pubblicitario per questi prodotti. | ||||||
| La sponsorizzazione dei notiziari e delle trasmissioni di attualità politica come pure delle trasmissioni o serie di trasmissioni dedicate all'esercizio dei diritti politici a livello federale, cantonale e comunale è vietata. | ||||||
|
RS 784.401 ORTV Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) Art. 20 [1] Citazione dello sponsor - (art. 12 cpv. 2 e 3, nonché 13 cpv. 4 LRTV) |
||||||
| Le trasmissioni sponsorizzate devono essere identificate come tali. A tal fine si può utilizzare, per esempio, il nome, il logo, un simbolo o un riferimento a prodotti e servizi dello sponsor. | ||||||
| Ogni citazione dello sponsor deve stabilire un rapporto esplicito tra lo sponsor e la trasmissione. | ||||||
| La citazione dello sponsor non può indurre direttamente alla conclusione di un negozio giuridico riguardante beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi. | ||||||
| Durante la diffusione di una trasmissione televisiva è consentito ricordare breve-mente il rapporto di sponsorizzazione (insert). Lo sponsor può essere citato una volta ogni dieci minuti. Nelle trasmissioni per bambini gli insert sono vietati. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 19 Dati statistici |
||||||
| L'UFCOM allestisce una statistica in collaborazione con l'UFCOM di statistica. Tale statistica contiene i dati di cui le autorità competenti necessitano per: | ||||||
| elaborare e applicare il diritto; | ||||||
| avere una visione d'insieme del mercato. | ||||||
| Le emittenti di programmi svizzeri forniscono regolarmente all'UFCOM i dati necessari. | ||||||
| L'UFCOM può mettere i risultati statistici a disposizione del pubblico. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli; in particolare stabilisce i principi in materia di rilevazione dei dati, esecuzione di singole rilevazioni, impiego dei dati rilevati e pubblicazione di risultati statistici. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 11 Inserimento nei programmi e durata della pubblicità |
||||||
| La pubblicità dev'essere di regola inserita fra le singole trasmissioni e trasmessa in blocchi. Il Consiglio federale stabilisce quando si può derogare a questo principio. Le deroghe non devono pregiudicare l'integrità complessiva e il valore della trasmissione interessata. | ||||||
| La pubblicità non deve di regola superare il 20 per cento del tempo d'antenna di un'ora di programma. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni. [1] | ||||||
| Nel disciplinare le deroghe ai principi di cui ai capoversi 1 e 2 il Consiglio federale tiene conto dei seguenti criteri: | ||||||
| mandati di prestazioni delle emittenti; | ||||||
| posizione economica della radio e della televisione; | ||||||
| concorrenza transfrontaliera; | ||||||
| normative internazionali in materia di pubblicità [2]; | ||||||
| esigenze del pubblico. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). [2] Termine rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10). | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 12 Sponsorizzazione |
||||||
| Per il contenuto e l'orario di programmazione delle trasmissioni sponsorizzate è responsabile unicamente l'emittente. Essa vigila affinché lo sponsor non influenzi la trasmissione in modo tale da ledere l'autonomia redazionale. | ||||||
| Se una trasmissione o una serie di trasmissioni è sponsorizzata interamente o in parte, gli sponsor devono essere citati all'inizio o alla fine di ogni trasmissione. | ||||||
| Le trasmissioni sponsorizzate non devono incitare alla conclusione di negozi giuridici riguardo a beni o servizi offerti dallo sponsor o da terzi, né contenere dichiarazioni di natura pubblicitaria concernenti beni o servizi. | ||||||
| Le trasmissioni non possono essere finanziate da sponsor la cui attività principale consiste nella fabbricazione o nella vendita di prodotti o nella fornitura di prestazioni per i quali la pubblicità è vietata conformemente all'articolo 10. Le aziende attive nel settore farmaceutico possono sponsorizzare trasmissioni purché non vengano citati o presentati prodotti che soggiacciono al divieto di pubblicità e non ne derivi alcun altro effetto pubblicitario per questi prodotti. | ||||||
| La sponsorizzazione dei notiziari e delle trasmissioni di attualità politica come pure delle trasmissioni o serie di trasmissioni dedicate all'esercizio dei diritti politici a livello federale, cantonale e comunale è vietata. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 2 Definizioni |
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| Nella presente legge si intende per: | ||||||
| programma: una serie di trasmissioni offerte in continuità a determinati orari, trasmesse mediante tecniche di telecomunicazione e destinate al pubblico in generale; | ||||||
| trasmissione: una parte di programma che costituisce un'entità a sé stante dal profilo della forma e del contenuto; | ||||||
| trasmissione redazionale: ogni trasmissione che non sia pubblicità; | ||||||
| contenuto redazionale: una trasmissione redazionale figurante nel programma di un'emittente svizzera o un contributo ideato dalla redazione e inserito nell'ulteriore offerta editoriale della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) (art. 25 cpv. 3 lett. b); | ||||||
| emittente: la persona fisica o giuridica responsabile dell'allestimento di trasmissioni o della composizione di un programma a partire da trasmissioni; | ||||||
| programma svizzero: un programma soggetto alla giurisdizione svizzera conformemente alle prescrizioni della Convenzione europea del 5 maggio 1989 [2] sulla televisione transfrontaliera. Queste prescrizioni si applicano per analogia anche ai programmi radiofonici; | ||||||
| trasmissione mediante tecniche di telecomunicazione: l'emissione o la ricezione elettrica, magnetica, ottica oppure elettromagnetica di altro tipo, di informazioni su linea o via radioonde (art. 3 lett. c LTC [3]); | ||||||
| diffusione: trasmissione di programmi mediante tecniche di telecomunicazione, destinata al pubblico in generale; | ||||||
| servizio di telecomunicazione: trasmissione di informazioni per conto di terzi mediante tecniche di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC); | ||||||
| servizio abbinato: un servizio di telecomunicazione che costituisce un'unità funzionale con un programma o che è necessario per poter utilizzare un programma; | ||||||
| preparazione tecnica: esercizio di servizi o procedimenti tecnici per la trasmissione, la multiplazione, la codificazione o la commercializzazione di programmi o per la loro selezione negli apparecchi di ricezione; | ||||||
| pubblicità: qualsiasi annuncio pubblico effettuato in un programma allo scopo di promuovere la conclusione di negozi giuridici riguardanti beni o servizi, sostenere una causa o un'idea o ottenere un altro effetto auspicato dall'inserzionista o dall'emittente stessa e diffuso a pagamento o mediante una controprestazione analoga o a scopo di autopromozione; | ||||||
| televendita: pubblicità che sollecita il pubblico a concludere immediatamente un negozio giuridico riguardante i beni o i servizi presentati; | ||||||
| trasmissione di televendita: trasmissione costituita unicamente da televendite e con una durata di almeno 15 minuti; | ||||||
| programma di televendita: programma composto esclusivamente di televendite e di altra pubblicità; | ||||||
| sponsorizzazione: partecipazione di una persona fisica o giuridica al finanziamento diretto o indiretto di una trasmissione nell'intento di promuovere il proprio nome, il proprio marchio commerciale o la propria immagine; | ||||||
| canone radiotelevisivo: il canone di cui all'articolo 68 capoverso 1. | ||||||
| [1] Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). [2] RS 0.784.405 [3] RS 784.10 [4] Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). | ||||||
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RS 784.401 ORTV Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) Art. 20 [1] Citazione dello sponsor - (art. 12 cpv. 2 e 3, nonché 13 cpv. 4 LRTV) |
||||||
| Le trasmissioni sponsorizzate devono essere identificate come tali. A tal fine si può utilizzare, per esempio, il nome, il logo, un simbolo o un riferimento a prodotti e servizi dello sponsor. | ||||||
| Ogni citazione dello sponsor deve stabilire un rapporto esplicito tra lo sponsor e la trasmissione. | ||||||
| La citazione dello sponsor non può indurre direttamente alla conclusione di un negozio giuridico riguardante beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi. | ||||||
| Durante la diffusione di una trasmissione televisiva è consentito ricordare breve-mente il rapporto di sponsorizzazione (insert). Lo sponsor può essere citato una volta ogni dieci minuti. Nelle trasmissioni per bambini gli insert sono vietati. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965). | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 19 Dati statistici |
||||||
| L'UFCOM allestisce una statistica in collaborazione con l'UFCOM di statistica. Tale statistica contiene i dati di cui le autorità competenti necessitano per: | ||||||
| elaborare e applicare il diritto; | ||||||
| avere una visione d'insieme del mercato. | ||||||
| Le emittenti di programmi svizzeri forniscono regolarmente all'UFCOM i dati necessari. | ||||||
| L'UFCOM può mettere i risultati statistici a disposizione del pubblico. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli; in particolare stabilisce i principi in materia di rilevazione dei dati, esecuzione di singole rilevazioni, impiego dei dati rilevati e pubblicazione di risultati statistici. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 12 Sponsorizzazione |
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| Per il contenuto e l'orario di programmazione delle trasmissioni sponsorizzate è responsabile unicamente l'emittente. Essa vigila affinché lo sponsor non influenzi la trasmissione in modo tale da ledere l'autonomia redazionale. | ||||||
| Se una trasmissione o una serie di trasmissioni è sponsorizzata interamente o in parte, gli sponsor devono essere citati all'inizio o alla fine di ogni trasmissione. | ||||||
| Le trasmissioni sponsorizzate non devono incitare alla conclusione di negozi giuridici riguardo a beni o servizi offerti dallo sponsor o da terzi, né contenere dichiarazioni di natura pubblicitaria concernenti beni o servizi. | ||||||
| Le trasmissioni non possono essere finanziate da sponsor la cui attività principale consiste nella fabbricazione o nella vendita di prodotti o nella fornitura di prestazioni per i quali la pubblicità è vietata conformemente all'articolo 10. Le aziende attive nel settore farmaceutico possono sponsorizzare trasmissioni purché non vengano citati o presentati prodotti che soggiacciono al divieto di pubblicità e non ne derivi alcun altro effetto pubblicitario per questi prodotti. | ||||||
| La sponsorizzazione dei notiziari e delle trasmissioni di attualità politica come pure delle trasmissioni o serie di trasmissioni dedicate all'esercizio dei diritti politici a livello federale, cantonale e comunale è vietata. | ||||||
|
RS 784.401 ORTV Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) Art. 20 [1] Citazione dello sponsor - (art. 12 cpv. 2 e 3, nonché 13 cpv. 4 LRTV) |
||||||
| Le trasmissioni sponsorizzate devono essere identificate come tali. A tal fine si può utilizzare, per esempio, il nome, il logo, un simbolo o un riferimento a prodotti e servizi dello sponsor. | ||||||
| Ogni citazione dello sponsor deve stabilire un rapporto esplicito tra lo sponsor e la trasmissione. | ||||||
| La citazione dello sponsor non può indurre direttamente alla conclusione di un negozio giuridico riguardante beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi. | ||||||
| Durante la diffusione di una trasmissione televisiva è consentito ricordare breve-mente il rapporto di sponsorizzazione (insert). Lo sponsor può essere citato una volta ogni dieci minuti. Nelle trasmissioni per bambini gli insert sono vietati. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 67 Divieti cantonali riguardanti le antenne |
||||||
| I Cantoni possono vietare l'installazione di antenne esterne in determinate regioni se: | ||||||
| la protezione di importanti siti e paesaggi, luoghi storici, rarità naturali e monumenti artistici lo esige; e | ||||||
| la ricezione dei programmi abitualmente captati nella regione è garantita a condizioni ragionevoli. | ||||||
| L'installazione di un'antenna esterna per la ricezione di programmi supplementari dev'essere eccezionalmente autorizzata se tale ricezione presenta un interesse che prevale sulla necessità di tutelare i siti e il paesaggio. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 89 In generale |
||||||
| Se la competente autorità di vigilanza accerta una violazione del diritto: | ||||||
| essa può esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione:vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione,la informi sulle misure prese,versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione, | ||||||
| la informi sulle misure prese, | ||||||
| versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| essa può chiedere al DATEC di completare con oneri la concessione, di limitarla, di sospenderla o di ritirarla. | ||||||
| Su proposta dell'Autorità di ricorso (art. 97 cpv. 4), il DATEC può vietare il programma o imporre oneri per la sua diffusione. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 67 Divieti cantonali riguardanti le antenne |
||||||
| I Cantoni possono vietare l'installazione di antenne esterne in determinate regioni se: | ||||||
| la protezione di importanti siti e paesaggi, luoghi storici, rarità naturali e monumenti artistici lo esige; e | ||||||
| la ricezione dei programmi abitualmente captati nella regione è garantita a condizioni ragionevoli. | ||||||
| L'installazione di un'antenna esterna per la ricezione di programmi supplementari dev'essere eccezionalmente autorizzata se tale ricezione presenta un interesse che prevale sulla necessità di tutelare i siti e il paesaggio. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 89 In generale |
||||||
| Se la competente autorità di vigilanza accerta una violazione del diritto: | ||||||
| essa può esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione:vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione,la informi sulle misure prese,versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione, | ||||||
| la informi sulle misure prese, | ||||||
| versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| essa può chiedere al DATEC di completare con oneri la concessione, di limitarla, di sospenderla o di ritirarla. | ||||||
| Su proposta dell'Autorità di ricorso (art. 97 cpv. 4), il DATEC può vietare il programma o imporre oneri per la sua diffusione. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 17 Obbligo d'informazione |
||||||
| Le emittenti sono tenute a fornire gratuitamente all'autorità concedente e all'autorità di vigilanza le informazioni e i documenti di cui esse necessitano nell'ambito della loro attività di vigilanza e per verificare la sussistenza di una minaccia per la pluralità delle opinioni e dell'offerta (art. 74 e 75). [1] | ||||||
| Sottostanno all'obbligo di informazione anche le persone fisiche e giuridiche: | ||||||
| nelle quali l'emittente detiene una partecipazione rilevante o che detengono una partecipazione rilevante nell'emittente e sono attive sul mercato radiotelevisivo o in mercati affini; | ||||||
| che acquisiscono pubblicità o sponsorizzazioni per conto dell'emittente; | ||||||
| che producono per l'emittente la maggior parte del programma interessato; | ||||||
| che organizzano un avvenimento pubblico secondo l'articolo 72; | ||||||
| che sono attive sul mercato radiotelevisivo e occupano una posizione dominante su uno o più mercati che hanno rilevanza nel settore dei mezzi di comunicazione; | ||||||
| che sono attive in uno o più mercati che hanno rilevanza nel settore dei mezzi di comunicazione ai sensi dell'articolo 74 e nei quali la pluralità delle opinioni e dell'offerta è oggetto di una verifica, per quanto le informazioni siano necessarie all'accertamento della posizione dominante sul mercato. | ||||||
| Il diritto di rifiutare la comunicazione di informazioni o la consegna di documenti è retto dall'articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 1968 [3] sulla procedura amministrativa (PA). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). [2] Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). [3] RS 172.021 | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 34 Finanziamento |
||||||
| La SSR è finanziata essenzialmente mediante il canone. Può ricorrere ad altre fonti di finanziamento, per quanto la presente legge, l'ordinanza, la concessione o il diritto internazionale pertinente non impongano limitazioni. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 17 Obbligo d'informazione |
||||||
| Le emittenti sono tenute a fornire gratuitamente all'autorità concedente e all'autorità di vigilanza le informazioni e i documenti di cui esse necessitano nell'ambito della loro attività di vigilanza e per verificare la sussistenza di una minaccia per la pluralità delle opinioni e dell'offerta (art. 74 e 75). [1] | ||||||
| Sottostanno all'obbligo di informazione anche le persone fisiche e giuridiche: | ||||||
| nelle quali l'emittente detiene una partecipazione rilevante o che detengono una partecipazione rilevante nell'emittente e sono attive sul mercato radiotelevisivo o in mercati affini; | ||||||
| che acquisiscono pubblicità o sponsorizzazioni per conto dell'emittente; | ||||||
| che producono per l'emittente la maggior parte del programma interessato; | ||||||
| che organizzano un avvenimento pubblico secondo l'articolo 72; | ||||||
| che sono attive sul mercato radiotelevisivo e occupano una posizione dominante su uno o più mercati che hanno rilevanza nel settore dei mezzi di comunicazione; | ||||||
| che sono attive in uno o più mercati che hanno rilevanza nel settore dei mezzi di comunicazione ai sensi dell'articolo 74 e nei quali la pluralità delle opinioni e dell'offerta è oggetto di una verifica, per quanto le informazioni siano necessarie all'accertamento della posizione dominante sul mercato. | ||||||
| Il diritto di rifiutare la comunicazione di informazioni o la consegna di documenti è retto dall'articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 1968 [3] sulla procedura amministrativa (PA). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). [2] Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). [3] RS 172.021 | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 43 |
||||||
| Il DATEC può rilasciare ad altre emittenti una concessione per la diffusione via etere di un programma che: | ||||||
| tiene conto, in una determinata regione, delle particolarità locali o regionali attraverso un'informazione completa, in particolare sulla realtà politica, economica e sociale e contribuisce a sviluppare la vita culturale nella zona di copertura; | ||||||
| contribuisce in misura speciale, in una regione linguistica, ad adempiere il mandato di prestazioni costituzionale. | ||||||
| La concessione definisce l'estensione dell'accesso alla diffusione e il mandato di prestazioni in materia di programmi. Il DATEC può stabilire altri obblighi per garantire l'adempimento del mandato di prestazioni e una programmazione indipendente. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 67 Divieti cantonali riguardanti le antenne |
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| I Cantoni possono vietare l'installazione di antenne esterne in determinate regioni se: | ||||||
| la protezione di importanti siti e paesaggi, luoghi storici, rarità naturali e monumenti artistici lo esige; e | ||||||
| la ricezione dei programmi abitualmente captati nella regione è garantita a condizioni ragionevoli. | ||||||
| L'installazione di un'antenna esterna per la ricezione di programmi supplementari dev'essere eccezionalmente autorizzata se tale ricezione presenta un interesse che prevale sulla necessità di tutelare i siti e il paesaggio. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 89 In generale |
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| Se la competente autorità di vigilanza accerta una violazione del diritto: | ||||||
| essa può esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione:vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione,la informi sulle misure prese,versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione, | ||||||
| la informi sulle misure prese, | ||||||
| versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| essa può chiedere al DATEC di completare con oneri la concessione, di limitarla, di sospenderla o di ritirarla. | ||||||
| Su proposta dell'Autorità di ricorso (art. 97 cpv. 4), il DATEC può vietare il programma o imporre oneri per la sua diffusione. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 67 Divieti cantonali riguardanti le antenne |
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| I Cantoni possono vietare l'installazione di antenne esterne in determinate regioni se: | ||||||
| la protezione di importanti siti e paesaggi, luoghi storici, rarità naturali e monumenti artistici lo esige; e | ||||||
| la ricezione dei programmi abitualmente captati nella regione è garantita a condizioni ragionevoli. | ||||||
| L'installazione di un'antenna esterna per la ricezione di programmi supplementari dev'essere eccezionalmente autorizzata se tale ricezione presenta un interesse che prevale sulla necessità di tutelare i siti e il paesaggio. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 89 In generale |
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| Se la competente autorità di vigilanza accerta una violazione del diritto: | ||||||
| essa può esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione:vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione,la informi sulle misure prese,versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione, | ||||||
| la informi sulle misure prese, | ||||||
| versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| essa può chiedere al DATEC di completare con oneri la concessione, di limitarla, di sospenderla o di ritirarla. | ||||||
| Su proposta dell'Autorità di ricorso (art. 97 cpv. 4), il DATEC può vietare il programma o imporre oneri per la sua diffusione. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 67 Divieti cantonali riguardanti le antenne |
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| I Cantoni possono vietare l'installazione di antenne esterne in determinate regioni se: | ||||||
| la protezione di importanti siti e paesaggi, luoghi storici, rarità naturali e monumenti artistici lo esige; e | ||||||
| la ricezione dei programmi abitualmente captati nella regione è garantita a condizioni ragionevoli. | ||||||
| L'installazione di un'antenna esterna per la ricezione di programmi supplementari dev'essere eccezionalmente autorizzata se tale ricezione presenta un interesse che prevale sulla necessità di tutelare i siti e il paesaggio. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 89 In generale |
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| Se la competente autorità di vigilanza accerta una violazione del diritto: | ||||||
| essa può esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione:vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione,la informi sulle misure prese,versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione, | ||||||
| la informi sulle misure prese, | ||||||
| versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| essa può chiedere al DATEC di completare con oneri la concessione, di limitarla, di sospenderla o di ritirarla. | ||||||
| Su proposta dell'Autorità di ricorso (art. 97 cpv. 4), il DATEC può vietare il programma o imporre oneri per la sua diffusione. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 67 Divieti cantonali riguardanti le antenne |
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| I Cantoni possono vietare l'installazione di antenne esterne in determinate regioni se: | ||||||
| la protezione di importanti siti e paesaggi, luoghi storici, rarità naturali e monumenti artistici lo esige; e | ||||||
| la ricezione dei programmi abitualmente captati nella regione è garantita a condizioni ragionevoli. | ||||||
| L'installazione di un'antenna esterna per la ricezione di programmi supplementari dev'essere eccezionalmente autorizzata se tale ricezione presenta un interesse che prevale sulla necessità di tutelare i siti e il paesaggio. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 89 In generale |
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| Se la competente autorità di vigilanza accerta una violazione del diritto: | ||||||
| essa può esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione:vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione,la informi sulle misure prese,versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione, | ||||||
| la informi sulle misure prese, | ||||||
| versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| essa può chiedere al DATEC di completare con oneri la concessione, di limitarla, di sospenderla o di ritirarla. | ||||||
| Su proposta dell'Autorità di ricorso (art. 97 cpv. 4), il DATEC può vietare il programma o imporre oneri per la sua diffusione. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 67 Divieti cantonali riguardanti le antenne |
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| I Cantoni possono vietare l'installazione di antenne esterne in determinate regioni se: | ||||||
| la protezione di importanti siti e paesaggi, luoghi storici, rarità naturali e monumenti artistici lo esige; e | ||||||
| la ricezione dei programmi abitualmente captati nella regione è garantita a condizioni ragionevoli. | ||||||
| L'installazione di un'antenna esterna per la ricezione di programmi supplementari dev'essere eccezionalmente autorizzata se tale ricezione presenta un interesse che prevale sulla necessità di tutelare i siti e il paesaggio. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 89 In generale |
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| Se la competente autorità di vigilanza accerta una violazione del diritto: | ||||||
| essa può esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione:vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione,la informi sulle misure prese,versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione, | ||||||
| la informi sulle misure prese, | ||||||
| versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| essa può chiedere al DATEC di completare con oneri la concessione, di limitarla, di sospenderla o di ritirarla. | ||||||
| Su proposta dell'Autorità di ricorso (art. 97 cpv. 4), il DATEC può vietare il programma o imporre oneri per la sua diffusione. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 67 Divieti cantonali riguardanti le antenne |
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| I Cantoni possono vietare l'installazione di antenne esterne in determinate regioni se: | ||||||
| la protezione di importanti siti e paesaggi, luoghi storici, rarità naturali e monumenti artistici lo esige; e | ||||||
| la ricezione dei programmi abitualmente captati nella regione è garantita a condizioni ragionevoli. | ||||||
| L'installazione di un'antenna esterna per la ricezione di programmi supplementari dev'essere eccezionalmente autorizzata se tale ricezione presenta un interesse che prevale sulla necessità di tutelare i siti e il paesaggio. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 89 In generale |
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| Se la competente autorità di vigilanza accerta una violazione del diritto: | ||||||
| essa può esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione:vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione,la informi sulle misure prese,versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione, | ||||||
| la informi sulle misure prese, | ||||||
| versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| essa può chiedere al DATEC di completare con oneri la concessione, di limitarla, di sospenderla o di ritirarla. | ||||||
| Su proposta dell'Autorità di ricorso (art. 97 cpv. 4), il DATEC può vietare il programma o imporre oneri per la sua diffusione. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 67 Divieti cantonali riguardanti le antenne |
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| I Cantoni possono vietare l'installazione di antenne esterne in determinate regioni se: | ||||||
| la protezione di importanti siti e paesaggi, luoghi storici, rarità naturali e monumenti artistici lo esige; e | ||||||
| la ricezione dei programmi abitualmente captati nella regione è garantita a condizioni ragionevoli. | ||||||
| L'installazione di un'antenna esterna per la ricezione di programmi supplementari dev'essere eccezionalmente autorizzata se tale ricezione presenta un interesse che prevale sulla necessità di tutelare i siti e il paesaggio. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 89 In generale |
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| Se la competente autorità di vigilanza accerta una violazione del diritto: | ||||||
| essa può esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione:vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione,la informi sulle misure prese,versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione, | ||||||
| la informi sulle misure prese, | ||||||
| versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente; | ||||||
| essa può chiedere al DATEC di completare con oneri la concessione, di limitarla, di sospenderla o di ritirarla. | ||||||
| Su proposta dell'Autorità di ricorso (art. 97 cpv. 4), il DATEC può vietare il programma o imporre oneri per la sua diffusione. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). | ||||||