SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 78a Contestazioni - L'Ufficio federale della sanità pubblica decide in merito alle contestazioni pecuniarie tra assicuratori. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 78a Contestazioni - L'Ufficio federale della sanità pubblica decide in merito alle contestazioni pecuniarie tra assicuratori. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 78a Contestazioni - L'Ufficio federale della sanità pubblica decide in merito alle contestazioni pecuniarie tra assicuratori. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 73 Campo d'attività - 1 La cassa suppletiva versa le prestazioni assicurative legali ai lavoratori infortunati, la cui assicurazione esula dalle competenze dell'INSAI, e non assicurati dal datore di lavoro. Essa riscuote i premi sostitutivi dal datore di lavoro negligente (art. 95). Essa sopporta inoltre le spese delle prestazioni legali degli assicuratori ai sensi dell'articolo 68, divenuti insolvibili. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 78a Contestazioni - L'Ufficio federale della sanità pubblica decide in merito alle contestazioni pecuniarie tra assicuratori. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 78a Contestazioni - L'Ufficio federale della sanità pubblica decide in merito alle contestazioni pecuniarie tra assicuratori. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 78a Contestazioni - L'Ufficio federale della sanità pubblica decide in merito alle contestazioni pecuniarie tra assicuratori. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 78a Contestazioni - L'Ufficio federale della sanità pubblica decide in merito alle contestazioni pecuniarie tra assicuratori. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 78a Contestazioni - L'Ufficio federale della sanità pubblica decide in merito alle contestazioni pecuniarie tra assicuratori. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 78a Contestazioni - L'Ufficio federale della sanità pubblica decide in merito alle contestazioni pecuniarie tra assicuratori. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 78a Contestazioni - L'Ufficio federale della sanità pubblica decide in merito alle contestazioni pecuniarie tra assicuratori. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 78a Contestazioni - L'Ufficio federale della sanità pubblica decide in merito alle contestazioni pecuniarie tra assicuratori. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 105 Opposizione contro i conteggi dei premi - I conteggi dei premi fondati su una decisione possono essere impugnati anche facendo opposizione (art. 52 LPGA258). |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 110 |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 110 |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 109 Ricorsi al Tribunale amministrativo federale - Il Tribunale amministrativo federale giudica in deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPGA264 i ricorsi contro le decisioni su opposizione concernenti: |
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a | la competenza dell'INSAI di assicurare i lavoratori di un'azienda; |
b | l'attribuzione delle aziende e degli assicurati alle classi e ai gradi delle tariffe dei premi; |
c | le disposizioni per prevenire gli infortuni e le malattie professionali. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 110 |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 78a Contestazioni - L'Ufficio federale della sanità pubblica decide in merito alle contestazioni pecuniarie tra assicuratori. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 105 Opposizione contro i conteggi dei premi - I conteggi dei premi fondati su una decisione possono essere impugnati anche facendo opposizione (art. 52 LPGA258). |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 110 |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 110 |
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SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 110 |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 110 |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 78a Contestazioni - L'Ufficio federale della sanità pubblica decide in merito alle contestazioni pecuniarie tra assicuratori. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 78a Contestazioni - L'Ufficio federale della sanità pubblica decide in merito alle contestazioni pecuniarie tra assicuratori. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 191a Altre autorità giudiziarie della Confederazione - 1 La Confederazione istituisce una Corte penale; la Corte giudica in prima istanza le cause penali che la legge attribuisce alla giurisdizione federale. La legge può conferirle altre competenze. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 78a Contestazioni - L'Ufficio federale della sanità pubblica decide in merito alle contestazioni pecuniarie tra assicuratori. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 78a Contestazioni - L'Ufficio federale della sanità pubblica decide in merito alle contestazioni pecuniarie tra assicuratori. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 78a Contestazioni - L'Ufficio federale della sanità pubblica decide in merito alle contestazioni pecuniarie tra assicuratori. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 78 Eventi di grandi proporzioni - 1 Se un evento infortunistico rischia verosimilmente di comportare, per gli assicuratori di cui all'articolo 68, prestazioni assicurative che superano il volume netto dei premi dei rami assicurativi obbligatori dell'anno di assicurazione precedente all'evento infortunistico (evento di grandi proporzioni), i singoli assicuratori annunciano regolarmente alla cassa suppletiva (art. 72) la stima del costo complessivo dell'evento infortunistico e i pagamenti effettuati. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 78a Contestazioni - L'Ufficio federale della sanità pubblica decide in merito alle contestazioni pecuniarie tra assicuratori. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 78a Contestazioni - L'Ufficio federale della sanità pubblica decide in merito alle contestazioni pecuniarie tra assicuratori. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 4 Facoltà di assicurarsi - 1 Possono assicurarsi a titolo facoltativo le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente domiciliate in Svizzera, come pure i loro familiari collaboranti nell'impresa e non assicurati d'obbligo. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 5 Strutturazione - 1 Le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria si applicano per analogia all'assicurazione facoltativa. |
SR 832.202 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) OAINF Art. 134 Facoltà d'assicurarsi - 1 Può parimenti stipulare un'assicurazione facoltativa chi è parzialmente occupato come lavoratore. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 68 Categorie e iscrizione nel registro - 1 Le persone, la cui assicurazione esula dalla competenza dell'INSAI, devono, a norma della presente legge, essere assicurate contro gli infortuni da: |
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a | imprese di assicurazione private sottoposte alla legge del 17 dicembre 2004160 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA); |
b | casse pubbliche d'assicurazione contro gli infortuni; |
c | casse malati ai sensi dell'articolo 2 della legge del 26 settembre 2014163 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie. |
SR 832.202 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) OAINF Art. 135 Assicuratori - 1 L'assicuratore, presso il quale il datore di lavoro assicura a titolo obbligatorio i propri dipendenti, assicura anche a titolo facoltativo detto datore di lavoro e i familiari collaboranti nell'azienda. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 5 Strutturazione - 1 Le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria si applicano per analogia all'assicurazione facoltativa. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 5 Strutturazione - 1 Le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria si applicano per analogia all'assicurazione facoltativa. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 5 Strutturazione - 1 Le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria si applicano per analogia all'assicurazione facoltativa. |
SR 832.202 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) OAINF Art. 134 Facoltà d'assicurarsi - 1 Può parimenti stipulare un'assicurazione facoltativa chi è parzialmente occupato come lavoratore. |
SR 832.202 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) OAINF Art. 138 Base di calcolo dei premi e delle prestazioni in contanti - Nei limiti dell'articolo 22 capoverso 1, i premi e le prestazioni in contanti sono calcolati secondo il guadagno assicurato, il cui importo, pattuito alla conclusione del contratto, potrà essere modificato all'inizio di ogni anno civile. Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, questo importo non può essere inferiore al 45 per cento e, per i familiari, al 30 per cento del guadagno massimo assicurato. |
SR 832.202 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) OAINF Art. 22 In generale - 1 L'importo massimo del guadagno assicurato ammonta a 148 200 franchi all'anno e a 406 franchi al giorno.46 |
SR 832.202 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) OAINF Art. 22 In generale - 1 L'importo massimo del guadagno assicurato ammonta a 148 200 franchi all'anno e a 406 franchi al giorno.46 |
SR 832.202 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) OAINF Art. 138 Base di calcolo dei premi e delle prestazioni in contanti - Nei limiti dell'articolo 22 capoverso 1, i premi e le prestazioni in contanti sono calcolati secondo il guadagno assicurato, il cui importo, pattuito alla conclusione del contratto, potrà essere modificato all'inizio di ogni anno civile. Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, questo importo non può essere inferiore al 45 per cento e, per i familiari, al 30 per cento del guadagno massimo assicurato. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 78a Contestazioni - L'Ufficio federale della sanità pubblica decide in merito alle contestazioni pecuniarie tra assicuratori. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 78a Contestazioni - L'Ufficio federale della sanità pubblica decide in merito alle contestazioni pecuniarie tra assicuratori. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 78a Contestazioni - L'Ufficio federale della sanità pubblica decide in merito alle contestazioni pecuniarie tra assicuratori. |