SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 26 Condizioni di partecipazione - 1 Nel quadro della procedura di aggiudicazione e nella fornitura delle prestazioni aggiudicate il committente garantisce che gli offerenti e i loro subappaltatori adempiano le condizioni di partecipazione, in particolare i requisiti di cui all'articolo 12, abbiano pagato le imposte e i contributi alle assicurazioni sociali esigibili e rinuncino ad accordi illeciti in materia di concorrenza. |
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1 | Nel quadro della procedura di aggiudicazione e nella fornitura delle prestazioni aggiudicate il committente garantisce che gli offerenti e i loro subappaltatori adempiano le condizioni di partecipazione, in particolare i requisiti di cui all'articolo 12, abbiano pagato le imposte e i contributi alle assicurazioni sociali esigibili e rinuncino ad accordi illeciti in materia di concorrenza. |
2 | Il committente può esigere che l'offerente dimostri l'adempimento delle condizioni di partecipazione, segnatamente mediante un'autodichiarazione o la sua iscrizione in un elenco. |
3 | Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione le prove da presentare e il momento in cui produrle. |
SR 172.056.11 Ordinanza del 12 febbraio 2020 sugli appalti pubblici (OAPub) OAPub Art. 16 Gruppo di esperti indipendente - 1 Il gruppo di esperti indipendente si compone di: |
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1 | Il gruppo di esperti indipendente si compone di: |
a | specialisti di almeno uno dei settori determinanti per l'oggetto della prestazione messa a concorso; |
b | altre persone designate liberamente dal committente. |
2 | La maggioranza dei membri del gruppo di esperti deve essere composta di specialisti. |
3 | Almeno la metà degli specialisti deve essere indipendente dal committente. |
4 | Per esaminare questioni speciali, il gruppo di esperti può avvalersi in ogni momento di periti. |
5 | Il gruppo di esperti formula in particolare una raccomandazione all'attenzione del committente per l'aggiudicazione di una commessa successiva o per il seguito della procedura. Nella procedura di concorso decide inoltre la classificazione dei lavori in concorso formalmente corretti e l'assegnazione dei premi. |
6 | Il gruppo di esperti può anche classificare lavori che si scostano in alcuni punti essenziali dai requisiti definiti nel bando o raccomandarne la successiva elaborazione (acquisto) se: |
a | tale possibilità è stata espressamente prevista nel bando; e |
b | lo decide con il quorum fissato nel bando. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 21 Incarico diretto - 1 Nella procedura per incarico diretto il committente aggiudica una commessa pubblica direttamente, senza bando. Il committente è autorizzato a richiedere offerte comparative e a svolgere negoziazioni. |
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1 | Nella procedura per incarico diretto il committente aggiudica una commessa pubblica direttamente, senza bando. Il committente è autorizzato a richiedere offerte comparative e a svolgere negoziazioni. |
2 | Il committente può aggiudicare una commessa per incarico diretto a prescindere dal valore soglia se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: |
a | nella procedura di pubblico concorso, in quella selettiva o nella procedura mediante invito non vengono presentate offerte o domande di partecipazione, nessuna offerta è conforme ai requisiti essenziali definiti nel bando o adempie le specifiche tecniche, oppure nessun offerente soddisfa i criteri di idoneità; |
b | sussistono indizi sufficienti per ritenere che tutte le offerte presentate nella procedura di pubblico concorso, in quella selettiva o nella procedura mediante invito risultino da accordi illeciti in materia di concorrenza; |
c | a motivo delle peculiarità tecniche o artistiche della commessa o per motivi di protezione della proprietà intellettuale, un solo offerente è preso in considerazione e non esiste un'alternativa adeguata; |
d | a motivo di eventi imprevedibili l'appalto pubblico diventa a tal punto urgente da rendere impossibile l'esecuzione di una procedura di pubblico concorso, selettiva o mediante invito, anche abbreviando i termini; |
e | il cambiamento di offerente per sostituire, completare o ampliare prestazioni già fornite non è possibile per motivi economici o tecnici, comporterebbe notevoli difficoltà o determinerebbe costi supplementari sostanziali; |
f | il committente acquista prodotti (prototipi) o prestazioni nuovi, realizzati o sviluppati su sua richiesta nel quadro di una commessa di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo originale; |
g | il committente acquista prestazioni su una borsa merci; |
h | il committente può acquistare prestazioni, nell'ambito di una promozione conveniente e limitata nel tempo, a un prezzo notevolmente inferiore a quello usuale (segnatamente nelle vendite di liquidazione); |
i | il committente aggiudica la commessa successiva al vincitore di un concorso di progettazione o di prestazione globale o al vincitore di una procedura di selezione legata a un mandato di studio di progettazione o di prestazione globale; a tal fine devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: |
i1 | la procedura precedente è stata eseguita conformemente ai principi della presente legge, |
i2 | le proposte di soluzione sono state valutate da un gruppo di esperti indipendente, |
i3 | il committente si è riservato nel bando la facoltà di aggiudicare la commessa successiva in una procedura per incarico diretto. |
3 | Una commessa di cui all'articolo 20 capoverso 3 può essere aggiudicata per incarico diretto se il ricorso a tale procedura riveste una grande importanza al fine di: |
a | preservare imprese indigene importanti per la difesa nazionale; o |
b | salvaguardare interessi pubblici della Svizzera. |
4 | Il committente redige per ogni commessa aggiudicata ai sensi del capoverso 2 o 3 una documentazione dal seguente contenuto: |
a | nome del committente e dell'offerente scelto; |
b | genere e valore della prestazione acquistata; |
c | spiegazione delle circostanze e delle condizioni che giustificano l'applicazione della procedura per incarico diretto. |
5 | Una commessa pubblica non può essere definita con l'intento di prendere a priori in considerazione per l'aggiudicazione esclusivamente un offerente determinato, in particolare a motivo delle peculiarità tecniche o artistiche della commessa (cpv. 2 lett. c) o in caso di prestazioni volte a sostituire, completare o ampliare prestazioni già fornite (cpv. 2 lett. e). |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 24 Dialogo - 1 Nel caso di commesse complesse, di prestazioni di servizi intellettuali e di acquisto di prestazioni innovative il committente può avviare un dialogo, nel quadro della procedura di pubblico concorso o selettiva, nell'intento di concretizzare l'oggetto della prestazione nonché di individuare e stabilire soluzioni o metodologie. L'intenzione di condurre un dialogo deve essere menzionata nel bando. |
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1 | Nel caso di commesse complesse, di prestazioni di servizi intellettuali e di acquisto di prestazioni innovative il committente può avviare un dialogo, nel quadro della procedura di pubblico concorso o selettiva, nell'intento di concretizzare l'oggetto della prestazione nonché di individuare e stabilire soluzioni o metodologie. L'intenzione di condurre un dialogo deve essere menzionata nel bando. |
2 | Il dialogo non può essere condotto allo scopo di negoziare i prezzi e i prezzi complessivi. |
3 | Il committente formula e precisa nel bando o nella relativa documentazione le sue necessità e requisiti. Comunica inoltre: |
a | lo svolgimento del dialogo; |
b | i contenuti possibili del dialogo; |
c | se e come sono indennizzate la partecipazione al dialogo, nonché l'utilizzazione dei diritti della proprietà intellettuale, delle conoscenze e delle esperienze dell'offerente; |
d | i termini e le modalità per la presentazione dell'offerta definitiva. |
4 | Il committente può ridurre il numero degli offerenti partecipanti al dialogo in funzione di criteri oggettivi e trasparenti. |
5 | Documenta lo svolgimento e il contenuto del dialogo in maniera adeguata e ricostruibile. |
6 | Il Consiglio federale può disciplinare nel dettaglio le modalità del dialogo. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 1 Oggetto - La presente legge si applica all'aggiudicazione, da parte di committenti a essa sottoposti, di commesse pubbliche, siano queste incluse o meno nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 8 Commessa pubblica - 1 Una commessa pubblica è un contratto concluso tra il committente e l'offerente allo scopo di adempiere un compito pubblico. Tale contratto è a titolo oneroso ed è caratterizzato da uno scambio di prestazioni e controprestazioni, fermo restando che la prestazione caratteristica è fornita dall'offerente. |
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1 | Una commessa pubblica è un contratto concluso tra il committente e l'offerente allo scopo di adempiere un compito pubblico. Tale contratto è a titolo oneroso ed è caratterizzato da uno scambio di prestazioni e controprestazioni, fermo restando che la prestazione caratteristica è fornita dall'offerente. |
2 | Si distinguono le seguenti prestazioni: |
a | prestazioni edili; |
b | forniture; |
c | prestazioni di servizi. |
3 | Le commesse miste si compongono di diverse prestazioni di cui al capoverso 2 e formano una commessa globale. La commessa globale è qualificata dalla prestazione finanziariamente prevalente. Le prestazioni non possono essere combinate o unite nell'intento o con l'effetto di eludere le disposizioni della presente legge. |
4 | Nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, sottostanno alla presente legge le prestazioni di cui agli allegati 1-3, per quanto raggiungano i valori soglia di cui all'allegato 4 numero 1. |
5 | Le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali e le disposizioni speciali a esse applicabili figurano nell'allegato 5. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 810.112.2 Ordinanza del 4 dicembre 2000 sulla medicina della procreazione (OMP) OMP Art. 16 Trasmissione di dati all'Ufficio - 1 La trasmissione da parte del medico all'Ufficio dei dati concernenti i donatori secondo gli articoli 24 e 25 della legge avviene contemporaneamente alla comunicazione cartacea (art. 16a) o elettronica (art. 16b) mediante modulo per l'iscrizione allestito dall'Ufficio. |
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1 | La trasmissione da parte del medico all'Ufficio dei dati concernenti i donatori secondo gli articoli 24 e 25 della legge avviene contemporaneamente alla comunicazione cartacea (art. 16a) o elettronica (art. 16b) mediante modulo per l'iscrizione allestito dall'Ufficio. |
2 | Gli altri dati possono essere comunicati in un secondo momento rispetto alla data stabilita dal capoverso 1. |
3 | Il modulo per l'iscrizione contiene i dati seguenti: |
a | in merito al donatore: |
a1 | cognome e nome, data e luogo di nascita, domicilio, luogo d'origine o nazionalità, professione e formazione, |
a2 | data del dono di sperma, |
a3 | risultati degli esami medici, |
a4 | informazioni relative all'aspetto fisico: corporatura, altezza, colore dei capelli, colore degli occhi, colore della pelle, segni particolari; |
b | in merito alla donna che riceve gli spermatozoi donati e al marito o alla moglie:21 |
b1 | cognome e nome, data e luogo di nascita, domicilio, luogo d'origine o nazionalità, |
b2 | data dell'inseminazione o del trasferimento embrionale; |
c | in merito al figlio, se il medico curante è informato della nascita: cognome e nome, data e luogo di nascita, sesso, domicilio; se non è informato della nascita: la data presunta; |
d | in merito al medico che ha conservato o ha procurato lo sperma, se non si tratta del medico curante: nome e indirizzo. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 24 Dialogo - 1 Nel caso di commesse complesse, di prestazioni di servizi intellettuali e di acquisto di prestazioni innovative il committente può avviare un dialogo, nel quadro della procedura di pubblico concorso o selettiva, nell'intento di concretizzare l'oggetto della prestazione nonché di individuare e stabilire soluzioni o metodologie. L'intenzione di condurre un dialogo deve essere menzionata nel bando. |
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1 | Nel caso di commesse complesse, di prestazioni di servizi intellettuali e di acquisto di prestazioni innovative il committente può avviare un dialogo, nel quadro della procedura di pubblico concorso o selettiva, nell'intento di concretizzare l'oggetto della prestazione nonché di individuare e stabilire soluzioni o metodologie. L'intenzione di condurre un dialogo deve essere menzionata nel bando. |
2 | Il dialogo non può essere condotto allo scopo di negoziare i prezzi e i prezzi complessivi. |
3 | Il committente formula e precisa nel bando o nella relativa documentazione le sue necessità e requisiti. Comunica inoltre: |
a | lo svolgimento del dialogo; |
b | i contenuti possibili del dialogo; |
c | se e come sono indennizzate la partecipazione al dialogo, nonché l'utilizzazione dei diritti della proprietà intellettuale, delle conoscenze e delle esperienze dell'offerente; |
d | i termini e le modalità per la presentazione dell'offerta definitiva. |
4 | Il committente può ridurre il numero degli offerenti partecipanti al dialogo in funzione di criteri oggettivi e trasparenti. |
5 | Documenta lo svolgimento e il contenuto del dialogo in maniera adeguata e ricostruibile. |
6 | Il Consiglio federale può disciplinare nel dettaglio le modalità del dialogo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 26 Condizioni di partecipazione - 1 Nel quadro della procedura di aggiudicazione e nella fornitura delle prestazioni aggiudicate il committente garantisce che gli offerenti e i loro subappaltatori adempiano le condizioni di partecipazione, in particolare i requisiti di cui all'articolo 12, abbiano pagato le imposte e i contributi alle assicurazioni sociali esigibili e rinuncino ad accordi illeciti in materia di concorrenza. |
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1 | Nel quadro della procedura di aggiudicazione e nella fornitura delle prestazioni aggiudicate il committente garantisce che gli offerenti e i loro subappaltatori adempiano le condizioni di partecipazione, in particolare i requisiti di cui all'articolo 12, abbiano pagato le imposte e i contributi alle assicurazioni sociali esigibili e rinuncino ad accordi illeciti in materia di concorrenza. |
2 | Il committente può esigere che l'offerente dimostri l'adempimento delle condizioni di partecipazione, segnatamente mediante un'autodichiarazione o la sua iscrizione in un elenco. |
3 | Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione le prove da presentare e il momento in cui produrle. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 26 Condizioni di partecipazione - 1 Nel quadro della procedura di aggiudicazione e nella fornitura delle prestazioni aggiudicate il committente garantisce che gli offerenti e i loro subappaltatori adempiano le condizioni di partecipazione, in particolare i requisiti di cui all'articolo 12, abbiano pagato le imposte e i contributi alle assicurazioni sociali esigibili e rinuncino ad accordi illeciti in materia di concorrenza. |
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1 | Nel quadro della procedura di aggiudicazione e nella fornitura delle prestazioni aggiudicate il committente garantisce che gli offerenti e i loro subappaltatori adempiano le condizioni di partecipazione, in particolare i requisiti di cui all'articolo 12, abbiano pagato le imposte e i contributi alle assicurazioni sociali esigibili e rinuncino ad accordi illeciti in materia di concorrenza. |
2 | Il committente può esigere che l'offerente dimostri l'adempimento delle condizioni di partecipazione, segnatamente mediante un'autodichiarazione o la sua iscrizione in un elenco. |
3 | Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione le prove da presentare e il momento in cui produrle. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 60 - 1 Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. |
|
1 | Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. |
2 | Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 31 Consorzi e subappaltatori - 1 La partecipazione di consorzi e subappaltatori è ammessa soltanto se il committente non esclude o non limita tale possibilità nel bando o nella documentazione del bando. |
|
1 | La partecipazione di consorzi e subappaltatori è ammessa soltanto se il committente non esclude o non limita tale possibilità nel bando o nella documentazione del bando. |
2 | Le candidature multiple di subappaltatori o di offerenti nel quadro di consorzi sono possibili soltanto se espressamente ammesse nel bando o nella relativa documentazione. |
3 | La prestazione caratteristica deve essere fornita in linea di massima dall'offerente. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 18 Pubblico concorso - 1 Nella procedura di pubblico concorso il committente pubblica il bando relativo alla commessa. |
|
1 | Nella procedura di pubblico concorso il committente pubblica il bando relativo alla commessa. |
2 | Tutti gli offerenti possono presentare un'offerta. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 14 Preimplicazione - 1 Gli offerenti che hanno partecipato ai lavori preliminari della procedura di aggiudicazione non sono autorizzati a presentare un'offerta se il vantaggio concorrenziale che ne hanno tratto non può essere compensato con mezzi adeguati e se l'esclusione non pregiudica una concorrenza efficace tra gli offerenti. |
|
1 | Gli offerenti che hanno partecipato ai lavori preliminari della procedura di aggiudicazione non sono autorizzati a presentare un'offerta se il vantaggio concorrenziale che ne hanno tratto non può essere compensato con mezzi adeguati e se l'esclusione non pregiudica una concorrenza efficace tra gli offerenti. |
2 | Sono in particolare mezzi adeguati per compensare il vantaggio concorrenziale: |
a | la trasmissione di tutte le indicazioni essenziali sui lavori preliminari; |
b | la comunicazione dei nomi dei partecipanti ai lavori preliminari; |
c | la proroga dei termini minimi. |
3 | Un'analisi di mercato da parte del committente prima del bando pubblico non costituisce una preimplicazione degli offerenti consultati. Il committente pubblica i risultati dell'analisi di mercato nella documentazione del bando. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 15 Determinazione del valore della commessa - 1 Il committente stima il valore presumibile della commessa. |
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1 | Il committente stima il valore presumibile della commessa. |
2 | Una commessa pubblica non può essere suddivisa per eludere le disposizioni della presente legge. |
3 | Ai fini della stima del valore della commessa occorre tenere conto della totalità delle prestazioni o delle retribuzioni oggetto del bando, sempre che esse siano strettamente correlate sotto il profilo materiale o legale. Tutti gli elementi della retribuzione devono essere presi in considerazione, compresi le opzioni di proroga e le opzioni di commesse successive, nonché tutti i premi, gli emolumenti, le commissioni e gli interessi da versare, esclusa l'imposta sul valore aggiunto. |
4 | Nel caso di contratti di durata determinata il valore della commessa è calcolato cumulando le retribuzioni per tutta la durata determinata, comprese eventuali opzioni di proroga. Di norma la durata determinata non può superare i cinque anni. In casi motivati può essere prevista una durata superiore. |
5 | Nel caso di contratti di durata indeterminata il valore della commessa è calcolato moltiplicando le retribuzioni mensili per 48. |
6 | Nel caso di contratti relativi a prestazioni richieste periodicamente il valore della commessa è calcolato in funzione della retribuzione versata per tali prestazioni negli ultimi 12 mesi oppure, se si tratta del primo incarico, sulla base della necessità stimata per i 12 mesi successivi. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 9 Trasferimento di compiti pubblici e rilascio di concessioni - Il trasferimento di un compito pubblico o il rilascio di una concessione sono considerati una commessa pubblica se in virtù di tale trasferimento o rilascio all'offerente sono conferiti diritti esclusivi o speciali esercitati nell'interesse pubblico, per i quali l'offerente riceve direttamente o indirettamente una retribuzione o un'indennità. Sono fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 20 Procedura mediante invito - 1 La procedura mediante invito si applica alle commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali secondo i valori soglia di cui all'allegato 4. |
|
1 | La procedura mediante invito si applica alle commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali secondo i valori soglia di cui all'allegato 4. |
2 | Nella procedura mediante invito il committente stabilisce quali offerenti intende invitare a presentare un'offerta, senza indire un bando pubblico. A tal fine elabora la documentazione del bando. Si procura se possibile almeno tre offerte. |
3 | Per l'acquisto di armi, munizioni, materiale bellico o, se sono indispensabili per scopi di difesa e di sicurezza, di altre forniture, prestazioni edili, prestazioni di servizi e prestazioni in materia di ricerca o sviluppo, si può ricorrere alla procedura mediante invito, senza tenere conto dei valori soglia. |
SR 172.056.11 Ordinanza del 12 febbraio 2020 sugli appalti pubblici (OAPub) OAPub Art. 16 Gruppo di esperti indipendente - 1 Il gruppo di esperti indipendente si compone di: |
|
1 | Il gruppo di esperti indipendente si compone di: |
a | specialisti di almeno uno dei settori determinanti per l'oggetto della prestazione messa a concorso; |
b | altre persone designate liberamente dal committente. |
2 | La maggioranza dei membri del gruppo di esperti deve essere composta di specialisti. |
3 | Almeno la metà degli specialisti deve essere indipendente dal committente. |
4 | Per esaminare questioni speciali, il gruppo di esperti può avvalersi in ogni momento di periti. |
5 | Il gruppo di esperti formula in particolare una raccomandazione all'attenzione del committente per l'aggiudicazione di una commessa successiva o per il seguito della procedura. Nella procedura di concorso decide inoltre la classificazione dei lavori in concorso formalmente corretti e l'assegnazione dei premi. |
6 | Il gruppo di esperti può anche classificare lavori che si scostano in alcuni punti essenziali dai requisiti definiti nel bando o raccomandarne la successiva elaborazione (acquisto) se: |
a | tale possibilità è stata espressamente prevista nel bando; e |
b | lo decide con il quorum fissato nel bando. |
SR 172.056.11 Ordinanza del 12 febbraio 2020 sugli appalti pubblici (OAPub) OAPub Art. 21 Lingua della documentazione del bando - (art. 47 cpv. 3 e 48 cpv. 5 LAPub) |
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1 | Per le forniture e le prestazioni di servizi la documentazione del bando deve essere redatta in linea di principio nelle due lingue ufficiali della Confederazione in cui è stato pubblicato il bando. |
2 | Il committente può pubblicare la documentazione del bando in una sola lingua ufficiale della Confederazione se le reazioni a un preavviso o altri indizi fanno supporre che la pubblicazione della documentazione del bando in due lingue ufficiali non sia necessaria. |
3 | La documentazione del bando può inoltre essere redatta in una sola lingua ufficiale della Confederazione o, nei casi di cui all'articolo 20, in un'altra lingua se: |
a | una traduzione comporterebbe un onere supplementare considerevole; l'onere supplementare è considerevole se le spese di traduzione sono superiori al 5 per cento del valore della commessa o a 50 000 franchi; o |
b | la prestazione non deve essere fornita in diverse regioni linguistiche della Svizzera e non ha ripercussioni per diverse regioni linguistiche della Svizzera. |
4 | Per le prestazioni edili nonché le forniture e le prestazioni di servizi in relazione con esse la documentazione del bando deve essere redatta almeno nella lingua ufficiale del luogo della costruzione in Svizzera. |
SR 172.056.11 Ordinanza del 12 febbraio 2020 sugli appalti pubblici (OAPub) OAPub Art. 21 Lingua della documentazione del bando - (art. 47 cpv. 3 e 48 cpv. 5 LAPub) |
|
1 | Per le forniture e le prestazioni di servizi la documentazione del bando deve essere redatta in linea di principio nelle due lingue ufficiali della Confederazione in cui è stato pubblicato il bando. |
2 | Il committente può pubblicare la documentazione del bando in una sola lingua ufficiale della Confederazione se le reazioni a un preavviso o altri indizi fanno supporre che la pubblicazione della documentazione del bando in due lingue ufficiali non sia necessaria. |
3 | La documentazione del bando può inoltre essere redatta in una sola lingua ufficiale della Confederazione o, nei casi di cui all'articolo 20, in un'altra lingua se: |
a | una traduzione comporterebbe un onere supplementare considerevole; l'onere supplementare è considerevole se le spese di traduzione sono superiori al 5 per cento del valore della commessa o a 50 000 franchi; o |
b | la prestazione non deve essere fornita in diverse regioni linguistiche della Svizzera e non ha ripercussioni per diverse regioni linguistiche della Svizzera. |
4 | Per le prestazioni edili nonché le forniture e le prestazioni di servizi in relazione con esse la documentazione del bando deve essere redatta almeno nella lingua ufficiale del luogo della costruzione in Svizzera. |
SR 172.056.11 Ordinanza del 12 febbraio 2020 sugli appalti pubblici (OAPub) OAPub Art. 22 Lingua delle comunicazioni - 1 Il committente accetta offerte, domande di partecipazione, richieste di iscrizione nell'elenco e domande in tedesco, francese e italiano. |
|
1 | Il committente accetta offerte, domande di partecipazione, richieste di iscrizione nell'elenco e domande in tedesco, francese e italiano. |
2 | Nei casi di cui all'articolo 20 il committente può stabilire la lingua o le lingue delle comunicazioni. |
SR 172.056.11 Ordinanza del 12 febbraio 2020 sugli appalti pubblici (OAPub) OAPub Art. 22 Lingua delle comunicazioni - 1 Il committente accetta offerte, domande di partecipazione, richieste di iscrizione nell'elenco e domande in tedesco, francese e italiano. |
|
1 | Il committente accetta offerte, domande di partecipazione, richieste di iscrizione nell'elenco e domande in tedesco, francese e italiano. |
2 | Nei casi di cui all'articolo 20 il committente può stabilire la lingua o le lingue delle comunicazioni. |
SR 172.056.11 Ordinanza del 12 febbraio 2020 sugli appalti pubblici (OAPub) OAPub Art. 22 Lingua delle comunicazioni - 1 Il committente accetta offerte, domande di partecipazione, richieste di iscrizione nell'elenco e domande in tedesco, francese e italiano. |
|
1 | Il committente accetta offerte, domande di partecipazione, richieste di iscrizione nell'elenco e domande in tedesco, francese e italiano. |
2 | Nei casi di cui all'articolo 20 il committente può stabilire la lingua o le lingue delle comunicazioni. |
SR 172.056.11 Ordinanza del 12 febbraio 2020 sugli appalti pubblici (OAPub) OAPub Art. 23 Lingua della procedura - (art. 35 lett. m LAPub) |
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1 | Il committente stabilisce come lingua della procedura il tedesco, il francese o l'italiano. Nei casi di cui all'articolo 20 può scegliere un'altra lingua; anche in questi casi le sue decisioni devono essere emanate in una delle lingue ufficiali della Confederazione. |
2 | Per la scelta della lingua della procedura il committente tiene conto possibilmente della regione linguistica da cui ci si attende di ricevere la maggior parte delle offerte relative alla prestazione da fornire. Per le prestazioni edili nonché le forniture e le prestazioni di servizi in relazione con esse si deve presumere di ricevere la maggior parte delle offerte nella lingua ufficiale del luogo della costruzione. |
3 | Salvo diverso accordo, il committente comunica con gli offerenti nella lingua della procedura. Alle domande riguardanti la documentazione del bando risponde nella lingua della procedura o nella lingua ufficiale della Confederazione in cui sono state formulate. |
SR 172.056.11 Ordinanza del 12 febbraio 2020 sugli appalti pubblici (OAPub) OAPub Art. 27 Pubblicazione degli appalti d'importo uguale o superiore a 50 000 franchi - 1 Almeno una volta all'anno il committente pubblica, in forma elettronica, le commesse pubbliche soggette alla LAPub, d'importo uguale o superiore a 50 000 franchi. |
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1 | Almeno una volta all'anno il committente pubblica, in forma elettronica, le commesse pubbliche soggette alla LAPub, d'importo uguale o superiore a 50 000 franchi. |
2 | Devono essere pubblicati in particolare: |
a | il nome e l'indirizzo dell'offerente scelto; |
b | l'oggetto della commessa; |
c | il valore della commessa; |
d | il tipo di procedura applicata; |
e | la data di inizio del contratto o il periodo di esecuzione del contratto. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 24 Dialogo - 1 Nel caso di commesse complesse, di prestazioni di servizi intellettuali e di acquisto di prestazioni innovative il committente può avviare un dialogo, nel quadro della procedura di pubblico concorso o selettiva, nell'intento di concretizzare l'oggetto della prestazione nonché di individuare e stabilire soluzioni o metodologie. L'intenzione di condurre un dialogo deve essere menzionata nel bando. |
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1 | Nel caso di commesse complesse, di prestazioni di servizi intellettuali e di acquisto di prestazioni innovative il committente può avviare un dialogo, nel quadro della procedura di pubblico concorso o selettiva, nell'intento di concretizzare l'oggetto della prestazione nonché di individuare e stabilire soluzioni o metodologie. L'intenzione di condurre un dialogo deve essere menzionata nel bando. |
2 | Il dialogo non può essere condotto allo scopo di negoziare i prezzi e i prezzi complessivi. |
3 | Il committente formula e precisa nel bando o nella relativa documentazione le sue necessità e requisiti. Comunica inoltre: |
a | lo svolgimento del dialogo; |
b | i contenuti possibili del dialogo; |
c | se e come sono indennizzate la partecipazione al dialogo, nonché l'utilizzazione dei diritti della proprietà intellettuale, delle conoscenze e delle esperienze dell'offerente; |
d | i termini e le modalità per la presentazione dell'offerta definitiva. |
4 | Il committente può ridurre il numero degli offerenti partecipanti al dialogo in funzione di criteri oggettivi e trasparenti. |
5 | Documenta lo svolgimento e il contenuto del dialogo in maniera adeguata e ricostruibile. |
6 | Il Consiglio federale può disciplinare nel dettaglio le modalità del dialogo. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 24 Dialogo - 1 Nel caso di commesse complesse, di prestazioni di servizi intellettuali e di acquisto di prestazioni innovative il committente può avviare un dialogo, nel quadro della procedura di pubblico concorso o selettiva, nell'intento di concretizzare l'oggetto della prestazione nonché di individuare e stabilire soluzioni o metodologie. L'intenzione di condurre un dialogo deve essere menzionata nel bando. |
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1 | Nel caso di commesse complesse, di prestazioni di servizi intellettuali e di acquisto di prestazioni innovative il committente può avviare un dialogo, nel quadro della procedura di pubblico concorso o selettiva, nell'intento di concretizzare l'oggetto della prestazione nonché di individuare e stabilire soluzioni o metodologie. L'intenzione di condurre un dialogo deve essere menzionata nel bando. |
2 | Il dialogo non può essere condotto allo scopo di negoziare i prezzi e i prezzi complessivi. |
3 | Il committente formula e precisa nel bando o nella relativa documentazione le sue necessità e requisiti. Comunica inoltre: |
a | lo svolgimento del dialogo; |
b | i contenuti possibili del dialogo; |
c | se e come sono indennizzate la partecipazione al dialogo, nonché l'utilizzazione dei diritti della proprietà intellettuale, delle conoscenze e delle esperienze dell'offerente; |
d | i termini e le modalità per la presentazione dell'offerta definitiva. |
4 | Il committente può ridurre il numero degli offerenti partecipanti al dialogo in funzione di criteri oggettivi e trasparenti. |
5 | Documenta lo svolgimento e il contenuto del dialogo in maniera adeguata e ricostruibile. |
6 | Il Consiglio federale può disciplinare nel dettaglio le modalità del dialogo. |
SR 172.056.11 Ordinanza del 12 febbraio 2020 sugli appalti pubblici (OAPub) OAPub Art. 16 Gruppo di esperti indipendente - 1 Il gruppo di esperti indipendente si compone di: |
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1 | Il gruppo di esperti indipendente si compone di: |
a | specialisti di almeno uno dei settori determinanti per l'oggetto della prestazione messa a concorso; |
b | altre persone designate liberamente dal committente. |
2 | La maggioranza dei membri del gruppo di esperti deve essere composta di specialisti. |
3 | Almeno la metà degli specialisti deve essere indipendente dal committente. |
4 | Per esaminare questioni speciali, il gruppo di esperti può avvalersi in ogni momento di periti. |
5 | Il gruppo di esperti formula in particolare una raccomandazione all'attenzione del committente per l'aggiudicazione di una commessa successiva o per il seguito della procedura. Nella procedura di concorso decide inoltre la classificazione dei lavori in concorso formalmente corretti e l'assegnazione dei premi. |
6 | Il gruppo di esperti può anche classificare lavori che si scostano in alcuni punti essenziali dai requisiti definiti nel bando o raccomandarne la successiva elaborazione (acquisto) se: |
a | tale possibilità è stata espressamente prevista nel bando; e |
b | lo decide con il quorum fissato nel bando. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 1 Oggetto - La presente legge si applica all'aggiudicazione, da parte di committenti a essa sottoposti, di commesse pubbliche, siano queste incluse o meno nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 8 Commessa pubblica - 1 Una commessa pubblica è un contratto concluso tra il committente e l'offerente allo scopo di adempiere un compito pubblico. Tale contratto è a titolo oneroso ed è caratterizzato da uno scambio di prestazioni e controprestazioni, fermo restando che la prestazione caratteristica è fornita dall'offerente. |
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1 | Una commessa pubblica è un contratto concluso tra il committente e l'offerente allo scopo di adempiere un compito pubblico. Tale contratto è a titolo oneroso ed è caratterizzato da uno scambio di prestazioni e controprestazioni, fermo restando che la prestazione caratteristica è fornita dall'offerente. |
2 | Si distinguono le seguenti prestazioni: |
a | prestazioni edili; |
b | forniture; |
c | prestazioni di servizi. |
3 | Le commesse miste si compongono di diverse prestazioni di cui al capoverso 2 e formano una commessa globale. La commessa globale è qualificata dalla prestazione finanziariamente prevalente. Le prestazioni non possono essere combinate o unite nell'intento o con l'effetto di eludere le disposizioni della presente legge. |
4 | Nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, sottostanno alla presente legge le prestazioni di cui agli allegati 1-3, per quanto raggiungano i valori soglia di cui all'allegato 4 numero 1. |
5 | Le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali e le disposizioni speciali a esse applicabili figurano nell'allegato 5. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 24 Dialogo - 1 Nel caso di commesse complesse, di prestazioni di servizi intellettuali e di acquisto di prestazioni innovative il committente può avviare un dialogo, nel quadro della procedura di pubblico concorso o selettiva, nell'intento di concretizzare l'oggetto della prestazione nonché di individuare e stabilire soluzioni o metodologie. L'intenzione di condurre un dialogo deve essere menzionata nel bando. |
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1 | Nel caso di commesse complesse, di prestazioni di servizi intellettuali e di acquisto di prestazioni innovative il committente può avviare un dialogo, nel quadro della procedura di pubblico concorso o selettiva, nell'intento di concretizzare l'oggetto della prestazione nonché di individuare e stabilire soluzioni o metodologie. L'intenzione di condurre un dialogo deve essere menzionata nel bando. |
2 | Il dialogo non può essere condotto allo scopo di negoziare i prezzi e i prezzi complessivi. |
3 | Il committente formula e precisa nel bando o nella relativa documentazione le sue necessità e requisiti. Comunica inoltre: |
a | lo svolgimento del dialogo; |
b | i contenuti possibili del dialogo; |
c | se e come sono indennizzate la partecipazione al dialogo, nonché l'utilizzazione dei diritti della proprietà intellettuale, delle conoscenze e delle esperienze dell'offerente; |
d | i termini e le modalità per la presentazione dell'offerta definitiva. |
4 | Il committente può ridurre il numero degli offerenti partecipanti al dialogo in funzione di criteri oggettivi e trasparenti. |
5 | Documenta lo svolgimento e il contenuto del dialogo in maniera adeguata e ricostruibile. |
6 | Il Consiglio federale può disciplinare nel dettaglio le modalità del dialogo. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 24 Dialogo - 1 Nel caso di commesse complesse, di prestazioni di servizi intellettuali e di acquisto di prestazioni innovative il committente può avviare un dialogo, nel quadro della procedura di pubblico concorso o selettiva, nell'intento di concretizzare l'oggetto della prestazione nonché di individuare e stabilire soluzioni o metodologie. L'intenzione di condurre un dialogo deve essere menzionata nel bando. |
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1 | Nel caso di commesse complesse, di prestazioni di servizi intellettuali e di acquisto di prestazioni innovative il committente può avviare un dialogo, nel quadro della procedura di pubblico concorso o selettiva, nell'intento di concretizzare l'oggetto della prestazione nonché di individuare e stabilire soluzioni o metodologie. L'intenzione di condurre un dialogo deve essere menzionata nel bando. |
2 | Il dialogo non può essere condotto allo scopo di negoziare i prezzi e i prezzi complessivi. |
3 | Il committente formula e precisa nel bando o nella relativa documentazione le sue necessità e requisiti. Comunica inoltre: |
a | lo svolgimento del dialogo; |
b | i contenuti possibili del dialogo; |
c | se e come sono indennizzate la partecipazione al dialogo, nonché l'utilizzazione dei diritti della proprietà intellettuale, delle conoscenze e delle esperienze dell'offerente; |
d | i termini e le modalità per la presentazione dell'offerta definitiva. |
4 | Il committente può ridurre il numero degli offerenti partecipanti al dialogo in funzione di criteri oggettivi e trasparenti. |
5 | Documenta lo svolgimento e il contenuto del dialogo in maniera adeguata e ricostruibile. |
6 | Il Consiglio federale può disciplinare nel dettaglio le modalità del dialogo. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 24 Dialogo - 1 Nel caso di commesse complesse, di prestazioni di servizi intellettuali e di acquisto di prestazioni innovative il committente può avviare un dialogo, nel quadro della procedura di pubblico concorso o selettiva, nell'intento di concretizzare l'oggetto della prestazione nonché di individuare e stabilire soluzioni o metodologie. L'intenzione di condurre un dialogo deve essere menzionata nel bando. |
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1 | Nel caso di commesse complesse, di prestazioni di servizi intellettuali e di acquisto di prestazioni innovative il committente può avviare un dialogo, nel quadro della procedura di pubblico concorso o selettiva, nell'intento di concretizzare l'oggetto della prestazione nonché di individuare e stabilire soluzioni o metodologie. L'intenzione di condurre un dialogo deve essere menzionata nel bando. |
2 | Il dialogo non può essere condotto allo scopo di negoziare i prezzi e i prezzi complessivi. |
3 | Il committente formula e precisa nel bando o nella relativa documentazione le sue necessità e requisiti. Comunica inoltre: |
a | lo svolgimento del dialogo; |
b | i contenuti possibili del dialogo; |
c | se e come sono indennizzate la partecipazione al dialogo, nonché l'utilizzazione dei diritti della proprietà intellettuale, delle conoscenze e delle esperienze dell'offerente; |
d | i termini e le modalità per la presentazione dell'offerta definitiva. |
4 | Il committente può ridurre il numero degli offerenti partecipanti al dialogo in funzione di criteri oggettivi e trasparenti. |
5 | Documenta lo svolgimento e il contenuto del dialogo in maniera adeguata e ricostruibile. |
6 | Il Consiglio federale può disciplinare nel dettaglio le modalità del dialogo. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 24 Dialogo - 1 Nel caso di commesse complesse, di prestazioni di servizi intellettuali e di acquisto di prestazioni innovative il committente può avviare un dialogo, nel quadro della procedura di pubblico concorso o selettiva, nell'intento di concretizzare l'oggetto della prestazione nonché di individuare e stabilire soluzioni o metodologie. L'intenzione di condurre un dialogo deve essere menzionata nel bando. |
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1 | Nel caso di commesse complesse, di prestazioni di servizi intellettuali e di acquisto di prestazioni innovative il committente può avviare un dialogo, nel quadro della procedura di pubblico concorso o selettiva, nell'intento di concretizzare l'oggetto della prestazione nonché di individuare e stabilire soluzioni o metodologie. L'intenzione di condurre un dialogo deve essere menzionata nel bando. |
2 | Il dialogo non può essere condotto allo scopo di negoziare i prezzi e i prezzi complessivi. |
3 | Il committente formula e precisa nel bando o nella relativa documentazione le sue necessità e requisiti. Comunica inoltre: |
a | lo svolgimento del dialogo; |
b | i contenuti possibili del dialogo; |
c | se e come sono indennizzate la partecipazione al dialogo, nonché l'utilizzazione dei diritti della proprietà intellettuale, delle conoscenze e delle esperienze dell'offerente; |
d | i termini e le modalità per la presentazione dell'offerta definitiva. |
4 | Il committente può ridurre il numero degli offerenti partecipanti al dialogo in funzione di criteri oggettivi e trasparenti. |
5 | Documenta lo svolgimento e il contenuto del dialogo in maniera adeguata e ricostruibile. |
6 | Il Consiglio federale può disciplinare nel dettaglio le modalità del dialogo. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 24 Dialogo - 1 Nel caso di commesse complesse, di prestazioni di servizi intellettuali e di acquisto di prestazioni innovative il committente può avviare un dialogo, nel quadro della procedura di pubblico concorso o selettiva, nell'intento di concretizzare l'oggetto della prestazione nonché di individuare e stabilire soluzioni o metodologie. L'intenzione di condurre un dialogo deve essere menzionata nel bando. |
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1 | Nel caso di commesse complesse, di prestazioni di servizi intellettuali e di acquisto di prestazioni innovative il committente può avviare un dialogo, nel quadro della procedura di pubblico concorso o selettiva, nell'intento di concretizzare l'oggetto della prestazione nonché di individuare e stabilire soluzioni o metodologie. L'intenzione di condurre un dialogo deve essere menzionata nel bando. |
2 | Il dialogo non può essere condotto allo scopo di negoziare i prezzi e i prezzi complessivi. |
3 | Il committente formula e precisa nel bando o nella relativa documentazione le sue necessità e requisiti. Comunica inoltre: |
a | lo svolgimento del dialogo; |
b | i contenuti possibili del dialogo; |
c | se e come sono indennizzate la partecipazione al dialogo, nonché l'utilizzazione dei diritti della proprietà intellettuale, delle conoscenze e delle esperienze dell'offerente; |
d | i termini e le modalità per la presentazione dell'offerta definitiva. |
4 | Il committente può ridurre il numero degli offerenti partecipanti al dialogo in funzione di criteri oggettivi e trasparenti. |
5 | Documenta lo svolgimento e il contenuto del dialogo in maniera adeguata e ricostruibile. |
6 | Il Consiglio federale può disciplinare nel dettaglio le modalità del dialogo. |