SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 149 Confederazione - 1 La Confederazione promuove un'adeguata pratica fitosanitaria per la protezione delle colture dagli organismi nocivi. |
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1 | La Confederazione promuove un'adeguata pratica fitosanitaria per la protezione delle colture dagli organismi nocivi. |
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SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 149 Confederazione - 1 La Confederazione promuove un'adeguata pratica fitosanitaria per la protezione delle colture dagli organismi nocivi. |
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1 | La Confederazione promuove un'adeguata pratica fitosanitaria per la protezione delle colture dagli organismi nocivi. |
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SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 153 - Per impedire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, il Consiglio federale può in particolare: |
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a | ordinare la sorveglianza della situazione fitosanitaria; |
b | stabilire che il materiale vegetale, gli oggetti e gli appezzamenti sospetti d'infestazione siano isolati sino al momento in cui l'infestazione possa essere esclusa; |
c | ordinare il trattamento, la disinfezione o la distruzione di colture, materiale vegetale, mezzi di produzione e oggetti che sono o potrebbero essere infestati da organismi nocivi particolarmente pericolosi. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
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a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 916.20 Ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV) - Ordinanza sulla salute dei vegetali OSalV Art. 29 Utilizzo commerciale di vegetali destinati alla piantagione - 1 I vegetali specifici destinati alla piantagione non possono essere importati a scopo commerciale o messi in commercio se sono infestati da organismi regolamentati non da quarantena. |
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1 | I vegetali specifici destinati alla piantagione non possono essere importati a scopo commerciale o messi in commercio se sono infestati da organismi regolamentati non da quarantena. |
2 | Il DEFR e il DATEC stabiliscono i vegetali specifici destinati alla piantagione secondo il capoverso 1 e gli organismi regolamentati non da quarantena. |
3 | Per singoli organismi regolamentati non da quarantena il DEFR e il DATEC possono stabilire un valore soglia. I vegetali specifici destinati alla piantagione che presentano un'infestazione inferiore al valore soglia possono essere importati e messi in commercio. |
4 | I vegetali specifici destinati alla piantagione infestati da un organismo regolamentato non da quarantena possono essere utilizzati per i seguenti scopi: |
a | ricerca; |
b | scelta varietale e programmi di selezione; |
c | esposizioni; |
d | formazione. |
5 | Il DEFR e il DATEC possono stabilire misure per evitare la presenza di organismi regolamentati non da quarantena sui vegetali in questione. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 149 Confederazione - 1 La Confederazione promuove un'adeguata pratica fitosanitaria per la protezione delle colture dagli organismi nocivi. |
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1 | La Confederazione promuove un'adeguata pratica fitosanitaria per la protezione delle colture dagli organismi nocivi. |
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SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 149 Confederazione - 1 La Confederazione promuove un'adeguata pratica fitosanitaria per la protezione delle colture dagli organismi nocivi. |
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1 | La Confederazione promuove un'adeguata pratica fitosanitaria per la protezione delle colture dagli organismi nocivi. |
2 | ...215 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 153 - Per impedire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, il Consiglio federale può in particolare: |
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a | ordinare la sorveglianza della situazione fitosanitaria; |
b | stabilire che il materiale vegetale, gli oggetti e gli appezzamenti sospetti d'infestazione siano isolati sino al momento in cui l'infestazione possa essere esclusa; |
c | ordinare il trattamento, la disinfezione o la distruzione di colture, materiale vegetale, mezzi di produzione e oggetti che sono o potrebbero essere infestati da organismi nocivi particolarmente pericolosi. |
SR 916.20 Ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV) - Ordinanza sulla salute dei vegetali OSalV Art. 29 Utilizzo commerciale di vegetali destinati alla piantagione - 1 I vegetali specifici destinati alla piantagione non possono essere importati a scopo commerciale o messi in commercio se sono infestati da organismi regolamentati non da quarantena. |
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1 | I vegetali specifici destinati alla piantagione non possono essere importati a scopo commerciale o messi in commercio se sono infestati da organismi regolamentati non da quarantena. |
2 | Il DEFR e il DATEC stabiliscono i vegetali specifici destinati alla piantagione secondo il capoverso 1 e gli organismi regolamentati non da quarantena. |
3 | Per singoli organismi regolamentati non da quarantena il DEFR e il DATEC possono stabilire un valore soglia. I vegetali specifici destinati alla piantagione che presentano un'infestazione inferiore al valore soglia possono essere importati e messi in commercio. |
4 | I vegetali specifici destinati alla piantagione infestati da un organismo regolamentato non da quarantena possono essere utilizzati per i seguenti scopi: |
a | ricerca; |
b | scelta varietale e programmi di selezione; |
c | esposizioni; |
d | formazione. |
5 | Il DEFR e il DATEC possono stabilire misure per evitare la presenza di organismi regolamentati non da quarantena sui vegetali in questione. |
SR 916.20 Ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV) - Ordinanza sulla salute dei vegetali OSalV Art. 29 Utilizzo commerciale di vegetali destinati alla piantagione - 1 I vegetali specifici destinati alla piantagione non possono essere importati a scopo commerciale o messi in commercio se sono infestati da organismi regolamentati non da quarantena. |
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1 | I vegetali specifici destinati alla piantagione non possono essere importati a scopo commerciale o messi in commercio se sono infestati da organismi regolamentati non da quarantena. |
2 | Il DEFR e il DATEC stabiliscono i vegetali specifici destinati alla piantagione secondo il capoverso 1 e gli organismi regolamentati non da quarantena. |
3 | Per singoli organismi regolamentati non da quarantena il DEFR e il DATEC possono stabilire un valore soglia. I vegetali specifici destinati alla piantagione che presentano un'infestazione inferiore al valore soglia possono essere importati e messi in commercio. |
4 | I vegetali specifici destinati alla piantagione infestati da un organismo regolamentato non da quarantena possono essere utilizzati per i seguenti scopi: |
a | ricerca; |
b | scelta varietale e programmi di selezione; |
c | esposizioni; |
d | formazione. |
5 | Il DEFR e il DATEC possono stabilire misure per evitare la presenza di organismi regolamentati non da quarantena sui vegetali in questione. |
SR 916.20 Ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV) - Ordinanza sulla salute dei vegetali OSalV Art. 29 Utilizzo commerciale di vegetali destinati alla piantagione - 1 I vegetali specifici destinati alla piantagione non possono essere importati a scopo commerciale o messi in commercio se sono infestati da organismi regolamentati non da quarantena. |
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1 | I vegetali specifici destinati alla piantagione non possono essere importati a scopo commerciale o messi in commercio se sono infestati da organismi regolamentati non da quarantena. |
2 | Il DEFR e il DATEC stabiliscono i vegetali specifici destinati alla piantagione secondo il capoverso 1 e gli organismi regolamentati non da quarantena. |
3 | Per singoli organismi regolamentati non da quarantena il DEFR e il DATEC possono stabilire un valore soglia. I vegetali specifici destinati alla piantagione che presentano un'infestazione inferiore al valore soglia possono essere importati e messi in commercio. |
4 | I vegetali specifici destinati alla piantagione infestati da un organismo regolamentato non da quarantena possono essere utilizzati per i seguenti scopi: |
a | ricerca; |
b | scelta varietale e programmi di selezione; |
c | esposizioni; |
d | formazione. |
5 | Il DEFR e il DATEC possono stabilire misure per evitare la presenza di organismi regolamentati non da quarantena sui vegetali in questione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 19 - Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli articoli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 194748; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell'articolo 60 della presente legge. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 40 - Il giudice valuta le prove secondo il suo libero convincimento. Egli prende in considerazione il contegno delle parti nel processo, per esempio il rifiuto di ottemperare ad una citazione personale, di rispondere a domande del giudice o di produrre i mezzi di prova richiesti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
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a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |
SR 916.20 Ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV) - Ordinanza sulla salute dei vegetali OSalV Art. 3 Emanazione di disposizioni da parte di uffici federali - Ove la presente ordinanza delega l'emanazione di disposizioni all'ufficio federale competente, la competenza è demandata a: |
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a | Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), per le misure in virtù della legge forestale del 4 ottobre 1991; |
b | Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), per le misure in virtù della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura. |