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RS 412.101 OFPr Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr) Art. 69 [1] Entrata nel merito - (art. 68 LFPr) |
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| La SEFRI o terzi (conformemente all'art. 67 LFPr) confrontano, su richiesta, un titolo estero con il corrispondente diploma svizzero della formazione professionale se: | ||||||
| il titolo estero si basa su disposizioni legislative, regolamentari o amministrative statali ed è stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione competente nello Stato d'origine; e | ||||||
| il detentore del titolo estero dimostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione per l'esercizio della professione in Svizzera. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 12 nov. 2014 concernente la L sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4137). | ||||||
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RS 412.101 OFPr Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr) Art. 69 [1] Entrata nel merito - (art. 68 LFPr) |
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| La SEFRI o terzi (conformemente all'art. 67 LFPr) confrontano, su richiesta, un titolo estero con il corrispondente diploma svizzero della formazione professionale se: | ||||||
| il titolo estero si basa su disposizioni legislative, regolamentari o amministrative statali ed è stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione competente nello Stato d'origine; e | ||||||
| il detentore del titolo estero dimostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione per l'esercizio della professione in Svizzera. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 12 nov. 2014 concernente la L sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4137). | ||||||
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RS 412.10 LFPr Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale Art. 2 Oggetto e campo d'applicazione |
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| Per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la presente legge disciplina: | ||||||
| la formazione professionale di base, compresa la maturità professionale; | ||||||
| la formazione professionale superiore; | ||||||
| la formazione professionale continua; | ||||||
| le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli; | ||||||
| la formazione dei responsabili della formazione professionale; | ||||||
| le competenze e i principi in materia di orientamento professionale, negli studi e nella carriera; | ||||||
| la partecipazione della Confederazione alle spese della formazione professionale. | ||||||
| La presente legge non si applica alle formazioni disciplinate in altre leggi federali. | ||||||
| Per ripartire in modo più razionale i compiti fra la Confederazione e i Cantoni, il Consiglio federale può, d'intesa con i Cantoni, escludere dal campo d'applicazione singoli settori della formazione professionale. | ||||||
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RS 412.10 LFPr Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale Art. 68 Riconoscimento di diplomi e certificati esteri [1] |
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| Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge. | ||||||
| Nell'ambito del riconoscimento di diplomi e certificati esteri della formazione professionale il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 13 della LF del 25 set. 2020 sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 164; FF 2019 6937). [2] Nuovo testo giusta l'art. 13 della LF del 25 set. 2020 sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 164; FF 2019 6937). | ||||||
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RS 412.101 OFPr Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr) Art. 69 [1] Entrata nel merito - (art. 68 LFPr) |
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| La SEFRI o terzi (conformemente all'art. 67 LFPr) confrontano, su richiesta, un titolo estero con il corrispondente diploma svizzero della formazione professionale se: | ||||||
| il titolo estero si basa su disposizioni legislative, regolamentari o amministrative statali ed è stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione competente nello Stato d'origine; e | ||||||
| il detentore del titolo estero dimostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione per l'esercizio della professione in Svizzera. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 12 nov. 2014 concernente la L sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4137). | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALC Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) Art. 1 Obiettivo |
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| Il presente Accordo a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera si prefigge di: | ||||||
| conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti; | ||||||
| agevolare la prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata; | ||||||
| conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio delle parti contraenti, alle persone che non svolgono un'attività economica nel paese ospitante; | ||||||
| garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALC Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) Art. 2 Non discriminazione |
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| In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALC Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) Art. 9 Diplomi, certificati e altri titoli |
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| Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste, nonché di prestazione di servizi. | ||||||
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RS 412.10 LFPr Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale Art. 17 Tipi di formazione e durata |
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| La formazione professionale di base dura da due a quattro anni. | ||||||
| La formazione professionale di base su due anni termina di massima con un esame e porta al conseguimento del certificato federale di formazione pratica. È strutturata in modo tale che le offerte tengano particolarmente conto delle necessità individuali delle persone in formazione. | ||||||
| La formazione professionale di base su tre o quattro anni termina di massima con un esame di fine tirocinio e porta al conseguimento dell'attestato federale di capacità. | ||||||
| L'attestato federale di capacità, unitamente a una formazione generale approfondita, porta alla maturità professionale. | ||||||
| La formazione professionale di base può essere acquisita anche mediante una formazione professionale non formalizzata; questa termina con una procedura di qualificazione. | ||||||
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RS 412.10 LFPr Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale Art. 17 Tipi di formazione e durata |
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| La formazione professionale di base dura da due a quattro anni. | ||||||
| La formazione professionale di base su due anni termina di massima con un esame e porta al conseguimento del certificato federale di formazione pratica. È strutturata in modo tale che le offerte tengano particolarmente conto delle necessità individuali delle persone in formazione. | ||||||
| La formazione professionale di base su tre o quattro anni termina di massima con un esame di fine tirocinio e porta al conseguimento dell'attestato federale di capacità. | ||||||
| L'attestato federale di capacità, unitamente a una formazione generale approfondita, porta alla maturità professionale. | ||||||
| La formazione professionale di base può essere acquisita anche mediante una formazione professionale non formalizzata; questa termina con una procedura di qualificazione. | ||||||
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RS 412.10 LFPr Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale Art. 17 Tipi di formazione e durata |
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| La formazione professionale di base dura da due a quattro anni. | ||||||
| La formazione professionale di base su due anni termina di massima con un esame e porta al conseguimento del certificato federale di formazione pratica. È strutturata in modo tale che le offerte tengano particolarmente conto delle necessità individuali delle persone in formazione. | ||||||
| La formazione professionale di base su tre o quattro anni termina di massima con un esame di fine tirocinio e porta al conseguimento dell'attestato federale di capacità. | ||||||
| L'attestato federale di capacità, unitamente a una formazione generale approfondita, porta alla maturità professionale. | ||||||
| La formazione professionale di base può essere acquisita anche mediante una formazione professionale non formalizzata; questa termina con una procedura di qualificazione. | ||||||
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RS 412.10 LFPr Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale Art. 17 Tipi di formazione e durata |
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| La formazione professionale di base dura da due a quattro anni. | ||||||
| La formazione professionale di base su due anni termina di massima con un esame e porta al conseguimento del certificato federale di formazione pratica. È strutturata in modo tale che le offerte tengano particolarmente conto delle necessità individuali delle persone in formazione. | ||||||
| La formazione professionale di base su tre o quattro anni termina di massima con un esame di fine tirocinio e porta al conseguimento dell'attestato federale di capacità. | ||||||
| L'attestato federale di capacità, unitamente a una formazione generale approfondita, porta alla maturità professionale. | ||||||
| La formazione professionale di base può essere acquisita anche mediante una formazione professionale non formalizzata; questa termina con una procedura di qualificazione. | ||||||
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RS 412.10 LFPr Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale Art. 26 Oggetto |
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| La formazione professionale superiore serve a conferire e ad acquisire, a tale livello, le qualifiche necessarie all'esercizio di un'attività professionale più complessa o implicante elevate responsabilità. | ||||||
| Presuppone il conseguimento di un attestato federale di capacità, una formazione scolastica superiore di cultura generale o una qualifica equivalente. | ||||||
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RS 412.10 LFPr Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale Art. 27 Modalità della formazione professionale superiore |
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| La formazione professionale superiore viene acquisita mediante: | ||||||
| un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore; | ||||||
| una formazione riconosciuta dalla Confederazione presso una scuola specializzata superiore. | ||||||
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RS 412.10 LFPr Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale Art. 26 Oggetto |
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| La formazione professionale superiore serve a conferire e ad acquisire, a tale livello, le qualifiche necessarie all'esercizio di un'attività professionale più complessa o implicante elevate responsabilità. | ||||||
| Presuppone il conseguimento di un attestato federale di capacità, una formazione scolastica superiore di cultura generale o una qualifica equivalente. | ||||||
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RS 412.10 LFPr Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale Art. 29 Scuole specializzate superiori |
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| L'ammissione a una formazione riconosciuta dalla Confederazione e dispensata da una scuola specializzata superiore presuppone un'esperienza professionale nel settore interessato, sempreché tale esperienza non sia integrata nel ciclo di formazione. | ||||||
| Inclusi i periodi di pratica, la formazione a tempo pieno dura almeno due anni; quella acquisita parallelamente all'esercizio di un'attività professionale, almeno tre. | ||||||
| In collaborazione con le organizzazioni competenti, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) [1] stabilisce le esigenze minime per il riconoscimento federale dei cicli di formazione e della formazione postdiploma [2] dispensati da scuole specializzate superiori. Esse riguardano le condizioni d'ammissione, il programma d'insegnamento, le procedure di qualificazione, i certificati e i titoli. | ||||||
| I Cantoni stessi possono proporre cicli di formazione. | ||||||
| Esercitano la vigilanza sulle scuole specializzate superiori, sempreché esse propongano cicli di formazione riconosciuti dalla Confederazione. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta la cifra I n. 8 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [2] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). | ||||||