SR 836.1 Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) LAF Art. 5 Persone aventi diritto - 1 Hanno diritto agli assegni familiari per agricoltori indipendenti i contadini di condizione indipendente occupati principalmente o accessoriamente nell'agricoltura e gli alpigiani indipendenti. |
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1 | Hanno diritto agli assegni familiari per agricoltori indipendenti i contadini di condizione indipendente occupati principalmente o accessoriamente nell'agricoltura e gli alpigiani indipendenti. |
2 | Il Consiglio federale definisce le nozioni di attività agricola esercitata a titolo principale o accessorio e di attività di alpigiano. |
SR 836.1 Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) LAF Art. 5 Persone aventi diritto - 1 Hanno diritto agli assegni familiari per agricoltori indipendenti i contadini di condizione indipendente occupati principalmente o accessoriamente nell'agricoltura e gli alpigiani indipendenti. |
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1 | Hanno diritto agli assegni familiari per agricoltori indipendenti i contadini di condizione indipendente occupati principalmente o accessoriamente nell'agricoltura e gli alpigiani indipendenti. |
2 | Il Consiglio federale definisce le nozioni di attività agricola esercitata a titolo principale o accessorio e di attività di alpigiano. |
SR 836.1 Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) LAF Art. 5 Persone aventi diritto - 1 Hanno diritto agli assegni familiari per agricoltori indipendenti i contadini di condizione indipendente occupati principalmente o accessoriamente nell'agricoltura e gli alpigiani indipendenti. |
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1 | Hanno diritto agli assegni familiari per agricoltori indipendenti i contadini di condizione indipendente occupati principalmente o accessoriamente nell'agricoltura e gli alpigiani indipendenti. |
2 | Il Consiglio federale definisce le nozioni di attività agricola esercitata a titolo principale o accessorio e di attività di alpigiano. |
SR 836.1 Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) LAF Art. 5 Persone aventi diritto - 1 Hanno diritto agli assegni familiari per agricoltori indipendenti i contadini di condizione indipendente occupati principalmente o accessoriamente nell'agricoltura e gli alpigiani indipendenti. |
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1 | Hanno diritto agli assegni familiari per agricoltori indipendenti i contadini di condizione indipendente occupati principalmente o accessoriamente nell'agricoltura e gli alpigiani indipendenti. |
2 | Il Consiglio federale definisce le nozioni di attività agricola esercitata a titolo principale o accessorio e di attività di alpigiano. |
SR 836.1 Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) LAF Art. 17 |
SR 836.11 Ordinanza dell'11 novembre 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (OA Fam) OA-Fam Art. 9 Esercizio del diritto; questionario - 1 Per far valere il loro diritto agli assegni familiari, i lavoratori agricoli presentano un questionario debitamente riempito alla cassa cantonale di compensazione cui è affiliato il loro datore di lavoro; gli agricoltori indipendenti presentano il questionario alla cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio. |
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1 | Per far valere il loro diritto agli assegni familiari, i lavoratori agricoli presentano un questionario debitamente riempito alla cassa cantonale di compensazione cui è affiliato il loro datore di lavoro; gli agricoltori indipendenti presentano il questionario alla cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio. |
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SR 836.1 Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) LAF Art. 5 Persone aventi diritto - 1 Hanno diritto agli assegni familiari per agricoltori indipendenti i contadini di condizione indipendente occupati principalmente o accessoriamente nell'agricoltura e gli alpigiani indipendenti. |
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1 | Hanno diritto agli assegni familiari per agricoltori indipendenti i contadini di condizione indipendente occupati principalmente o accessoriamente nell'agricoltura e gli alpigiani indipendenti. |
2 | Il Consiglio federale definisce le nozioni di attività agricola esercitata a titolo principale o accessorio e di attività di alpigiano. |