SR 747.30 Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera LNM Art. 111 - 1 Sia il vettore sia il destinatario hanno il diritto di domandare la constatazione in contraddittorio dello stato e della quantità delle merci alla loro riconsegna. |
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1 | Sia il vettore sia il destinatario hanno il diritto di domandare la constatazione in contraddittorio dello stato e della quantità delle merci alla loro riconsegna. |
2 | Se le merci sono accettate dal destinatario senza riserve, si presume che il vettore abbia riconsegnato le merci nello stato e nella quantità, in cui le aveva ricevute per il trasporto. |
3 | Le riserve del destinatario, in quanto non vi sia stata una constatazione in contraddittorio dello stato e della quantità delle merci riconsegnate, devono essere espresse per iscritto, con indicazione della generica natura del danno, al più tardi alla riconsegna delle merci, se si tratta di danni e perdite riconoscibili esternamente, o entro tre giorni dalla riconsegna al destinatario, se si tratta di danni e perdite non riconoscibili esternamente; nel caso contrario, le merci si considerano accettate senza riserve. |
SR 747.30 Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera LNM Art. 111 - 1 Sia il vettore sia il destinatario hanno il diritto di domandare la constatazione in contraddittorio dello stato e della quantità delle merci alla loro riconsegna. |
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1 | Sia il vettore sia il destinatario hanno il diritto di domandare la constatazione in contraddittorio dello stato e della quantità delle merci alla loro riconsegna. |
2 | Se le merci sono accettate dal destinatario senza riserve, si presume che il vettore abbia riconsegnato le merci nello stato e nella quantità, in cui le aveva ricevute per il trasporto. |
3 | Le riserve del destinatario, in quanto non vi sia stata una constatazione in contraddittorio dello stato e della quantità delle merci riconsegnate, devono essere espresse per iscritto, con indicazione della generica natura del danno, al più tardi alla riconsegna delle merci, se si tratta di danni e perdite riconoscibili esternamente, o entro tre giorni dalla riconsegna al destinatario, se si tratta di danni e perdite non riconoscibili esternamente; nel caso contrario, le merci si considerano accettate senza riserve. |
SR 747.30 Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera LNM Art. 117 - 1 Sono nulle tutte le clausole contenute in una polizza di carico intese a escludere o a limitare, direttamente o indirettamente, la responsabilità del vettore prevista dalla presente legge per la perdita, la distruzione o l'avaria della merce, oppure a invertire l'onere della prova relativa a detta responsabilità. |
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1 | Sono nulle tutte le clausole contenute in una polizza di carico intese a escludere o a limitare, direttamente o indirettamente, la responsabilità del vettore prevista dalla presente legge per la perdita, la distruzione o l'avaria della merce, oppure a invertire l'onere della prova relativa a detta responsabilità. |
2 | Il vettore e il caricatore possono, tuttavia, convenire condizioni diverse, quando il trasporto concerne animali vivi oppure merci caricate effettivamente sopra coperta e menzionate come tali nella polizza di carico, come anche quando si tratta della responsabilità derivante da fatti anteriori alla caricazione o posteriori alla scaricazione. |
3 | Se il contratto di trasporto è vincolato a un contratto di noleggio, accordi diversi sono parimente autorizzati, anche circa la responsabilità del vettore, tuttavia solo per ciò che riguarda i rapporti giuridici tra i contraenti e non già rispetto a un terzo, destinatario autorizzato in virtù della polizza di carico. |
4 | Il presente articolo non si oppone a qualsiasi intesa per il caso di avaria comune. |
SR 747.30 Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera LNM Art. 101 - 1 Il contratto di trasporto marittimo è un contratto per cui il vettore s'obbliga a eseguire, in corrispettivo del prezzo di trasporto convenuto, il trasporto marittimo di merci stipulato con il caricatore. |
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1 | Il contratto di trasporto marittimo è un contratto per cui il vettore s'obbliga a eseguire, in corrispettivo del prezzo di trasporto convenuto, il trasporto marittimo di merci stipulato con il caricatore. |
2 | Nell'applicazione e nell'interpretazione delle disposizioni del presente capo devono essere considerati la Convenzione internazionale del 25 agosto 1924103 sull'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, come pure i suoi Protocolli104.105 |
SR 747.30 Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera LNM Art. 111 - 1 Sia il vettore sia il destinatario hanno il diritto di domandare la constatazione in contraddittorio dello stato e della quantità delle merci alla loro riconsegna. |
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1 | Sia il vettore sia il destinatario hanno il diritto di domandare la constatazione in contraddittorio dello stato e della quantità delle merci alla loro riconsegna. |
2 | Se le merci sono accettate dal destinatario senza riserve, si presume che il vettore abbia riconsegnato le merci nello stato e nella quantità, in cui le aveva ricevute per il trasporto. |
3 | Le riserve del destinatario, in quanto non vi sia stata una constatazione in contraddittorio dello stato e della quantità delle merci riconsegnate, devono essere espresse per iscritto, con indicazione della generica natura del danno, al più tardi alla riconsegna delle merci, se si tratta di danni e perdite riconoscibili esternamente, o entro tre giorni dalla riconsegna al destinatario, se si tratta di danni e perdite non riconoscibili esternamente; nel caso contrario, le merci si considerano accettate senza riserve. |
SR 747.30 Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera LNM Art. 117 - 1 Sono nulle tutte le clausole contenute in una polizza di carico intese a escludere o a limitare, direttamente o indirettamente, la responsabilità del vettore prevista dalla presente legge per la perdita, la distruzione o l'avaria della merce, oppure a invertire l'onere della prova relativa a detta responsabilità. |
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1 | Sono nulle tutte le clausole contenute in una polizza di carico intese a escludere o a limitare, direttamente o indirettamente, la responsabilità del vettore prevista dalla presente legge per la perdita, la distruzione o l'avaria della merce, oppure a invertire l'onere della prova relativa a detta responsabilità. |
2 | Il vettore e il caricatore possono, tuttavia, convenire condizioni diverse, quando il trasporto concerne animali vivi oppure merci caricate effettivamente sopra coperta e menzionate come tali nella polizza di carico, come anche quando si tratta della responsabilità derivante da fatti anteriori alla caricazione o posteriori alla scaricazione. |
3 | Se il contratto di trasporto è vincolato a un contratto di noleggio, accordi diversi sono parimente autorizzati, anche circa la responsabilità del vettore, tuttavia solo per ciò che riguarda i rapporti giuridici tra i contraenti e non già rispetto a un terzo, destinatario autorizzato in virtù della polizza di carico. |
4 | Il presente articolo non si oppone a qualsiasi intesa per il caso di avaria comune. |
SR 747.30 Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera LNM Art. 111 - 1 Sia il vettore sia il destinatario hanno il diritto di domandare la constatazione in contraddittorio dello stato e della quantità delle merci alla loro riconsegna. |
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1 | Sia il vettore sia il destinatario hanno il diritto di domandare la constatazione in contraddittorio dello stato e della quantità delle merci alla loro riconsegna. |
2 | Se le merci sono accettate dal destinatario senza riserve, si presume che il vettore abbia riconsegnato le merci nello stato e nella quantità, in cui le aveva ricevute per il trasporto. |
3 | Le riserve del destinatario, in quanto non vi sia stata una constatazione in contraddittorio dello stato e della quantità delle merci riconsegnate, devono essere espresse per iscritto, con indicazione della generica natura del danno, al più tardi alla riconsegna delle merci, se si tratta di danni e perdite riconoscibili esternamente, o entro tre giorni dalla riconsegna al destinatario, se si tratta di danni e perdite non riconoscibili esternamente; nel caso contrario, le merci si considerano accettate senza riserve. |
SR 747.30 Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera LNM Art. 111 - 1 Sia il vettore sia il destinatario hanno il diritto di domandare la constatazione in contraddittorio dello stato e della quantità delle merci alla loro riconsegna. |
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1 | Sia il vettore sia il destinatario hanno il diritto di domandare la constatazione in contraddittorio dello stato e della quantità delle merci alla loro riconsegna. |
2 | Se le merci sono accettate dal destinatario senza riserve, si presume che il vettore abbia riconsegnato le merci nello stato e nella quantità, in cui le aveva ricevute per il trasporto. |
3 | Le riserve del destinatario, in quanto non vi sia stata una constatazione in contraddittorio dello stato e della quantità delle merci riconsegnate, devono essere espresse per iscritto, con indicazione della generica natura del danno, al più tardi alla riconsegna delle merci, se si tratta di danni e perdite riconoscibili esternamente, o entro tre giorni dalla riconsegna al destinatario, se si tratta di danni e perdite non riconoscibili esternamente; nel caso contrario, le merci si considerano accettate senza riserve. |
SR 747.30 Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera LNM Art. 111 - 1 Sia il vettore sia il destinatario hanno il diritto di domandare la constatazione in contraddittorio dello stato e della quantità delle merci alla loro riconsegna. |
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1 | Sia il vettore sia il destinatario hanno il diritto di domandare la constatazione in contraddittorio dello stato e della quantità delle merci alla loro riconsegna. |
2 | Se le merci sono accettate dal destinatario senza riserve, si presume che il vettore abbia riconsegnato le merci nello stato e nella quantità, in cui le aveva ricevute per il trasporto. |
3 | Le riserve del destinatario, in quanto non vi sia stata una constatazione in contraddittorio dello stato e della quantità delle merci riconsegnate, devono essere espresse per iscritto, con indicazione della generica natura del danno, al più tardi alla riconsegna delle merci, se si tratta di danni e perdite riconoscibili esternamente, o entro tre giorni dalla riconsegna al destinatario, se si tratta di danni e perdite non riconoscibili esternamente; nel caso contrario, le merci si considerano accettate senza riserve. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 452 - 1 Il ricevimento senza riserva della merce e il pagamento del prezzo di trasporto estinguono ogni azione contro il vetturale, salvo il caso di dolo o colpa grave. |
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1 | Il ricevimento senza riserva della merce e il pagamento del prezzo di trasporto estinguono ogni azione contro il vetturale, salvo il caso di dolo o colpa grave. |
2 | Il vetturale continua inoltre ad essere responsabile dei danni non riconoscibili esteriormente, se il destinatario li constata nel termine in cui, giusta le circostanze, la verificazione era possibile, o doveva essere fatta, e notifica ciò al vetturale subito dopo la constatazione. |
3 | Questa notificazione però deve farsi al più tardi entro otto giorni dalla consegna. |
SR 747.30 Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera LNM Art. 103 - 1 Il vettore è responsabile della perdita, della distruzione o della avaria totale o parziale delle merci, dal ricevimento alla riconsegna, come anche del ritardo nella riconsegna, in quanto non provi che il danno è dovuto a una causa non imputabile a colpa del vettore, del capitano, dell'equipaggio, di altre persone in servizio sulla nave o di persone di cui il vettore si è servito nell'esecuzione del trasporto. |
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1 | Il vettore è responsabile della perdita, della distruzione o della avaria totale o parziale delle merci, dal ricevimento alla riconsegna, come anche del ritardo nella riconsegna, in quanto non provi che il danno è dovuto a una causa non imputabile a colpa del vettore, del capitano, dell'equipaggio, di altre persone in servizio sulla nave o di persone di cui il vettore si è servito nell'esecuzione del trasporto. |
2 | Se il danno è derivato da innavigabilità della nave, il vettore è responsabile, in quanto non provi che ha esercitato la dovuta diligenza prescritta nell'articolo 102 capoverso 1. |
3 | Se pretese per la perdita, la distruzione o l'avaria delle merci o il ritardo della loro consegna sono dirette contro il capitano, l'equipaggio o altre persone al servizio della nave o di cui il vettore si è servito nell'esecuzione del trasporto, queste persone, indipendentemente dal titolo giuridico su cui si basa la pretesa, possono invocare i motivi di liberazione dalla responsabilità o di limitazione della medesima propri del vettore. Rimane salvo l'articolo 105a.108 |
SR 747.30 Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera LNM Art. 117 - 1 Sono nulle tutte le clausole contenute in una polizza di carico intese a escludere o a limitare, direttamente o indirettamente, la responsabilità del vettore prevista dalla presente legge per la perdita, la distruzione o l'avaria della merce, oppure a invertire l'onere della prova relativa a detta responsabilità. |
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1 | Sono nulle tutte le clausole contenute in una polizza di carico intese a escludere o a limitare, direttamente o indirettamente, la responsabilità del vettore prevista dalla presente legge per la perdita, la distruzione o l'avaria della merce, oppure a invertire l'onere della prova relativa a detta responsabilità. |
2 | Il vettore e il caricatore possono, tuttavia, convenire condizioni diverse, quando il trasporto concerne animali vivi oppure merci caricate effettivamente sopra coperta e menzionate come tali nella polizza di carico, come anche quando si tratta della responsabilità derivante da fatti anteriori alla caricazione o posteriori alla scaricazione. |
3 | Se il contratto di trasporto è vincolato a un contratto di noleggio, accordi diversi sono parimente autorizzati, anche circa la responsabilità del vettore, tuttavia solo per ciò che riguarda i rapporti giuridici tra i contraenti e non già rispetto a un terzo, destinatario autorizzato in virtù della polizza di carico. |
4 | Il presente articolo non si oppone a qualsiasi intesa per il caso di avaria comune. |