SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 106 Utilizzazione delle costruzioni di protezione per scopi estranei alla protezione civile - 1 Le costruzioni di protezione possono essere utilizzate per scopi estranei alla protezione civile soltanto a condizione che sia possibile renderle pronte all'esercizio e all'intervento entro cinque giorni dalla decisione di potenziare la protezione della popolazione in vista di un conflitto armato. L'utilizzazione per scopi estranei alla protezione civile non deve ostacolare lo svolgimento dei controlli periodici. |
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1 | Le costruzioni di protezione possono essere utilizzate per scopi estranei alla protezione civile soltanto a condizione che sia possibile renderle pronte all'esercizio e all'intervento entro cinque giorni dalla decisione di potenziare la protezione della popolazione in vista di un conflitto armato. L'utilizzazione per scopi estranei alla protezione civile non deve ostacolare lo svolgimento dei controlli periodici. |
2 | L'utilizzazione per scopi estranei alla protezione civile di impianti di protezione e di rifugi pubblici deve essere sottoposta per approvazione alle autorità competenti qualora comporti adattamenti edilizi e modifiche alla struttura e alle installazioni tecniche delle costruzioni di protezione. |
3 | L'utilizzazione degli impianti di protezione in caso di catastrofe e situazioni d'emergenza deve essere possibile in qualsiasi momento. Questo vale anche per i rifugi pubblici previsti come alloggi d'emergenza. |
4 | L'UFPP può disciplinare l'utilizzazione delle costruzioni di protezione da parte di terzi. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 106 Utilizzazione delle costruzioni di protezione per scopi estranei alla protezione civile - 1 Le costruzioni di protezione possono essere utilizzate per scopi estranei alla protezione civile soltanto a condizione che sia possibile renderle pronte all'esercizio e all'intervento entro cinque giorni dalla decisione di potenziare la protezione della popolazione in vista di un conflitto armato. L'utilizzazione per scopi estranei alla protezione civile non deve ostacolare lo svolgimento dei controlli periodici. |
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1 | Le costruzioni di protezione possono essere utilizzate per scopi estranei alla protezione civile soltanto a condizione che sia possibile renderle pronte all'esercizio e all'intervento entro cinque giorni dalla decisione di potenziare la protezione della popolazione in vista di un conflitto armato. L'utilizzazione per scopi estranei alla protezione civile non deve ostacolare lo svolgimento dei controlli periodici. |
2 | L'utilizzazione per scopi estranei alla protezione civile di impianti di protezione e di rifugi pubblici deve essere sottoposta per approvazione alle autorità competenti qualora comporti adattamenti edilizi e modifiche alla struttura e alle installazioni tecniche delle costruzioni di protezione. |
3 | L'utilizzazione degli impianti di protezione in caso di catastrofe e situazioni d'emergenza deve essere possibile in qualsiasi momento. Questo vale anche per i rifugi pubblici previsti come alloggi d'emergenza. |
4 | L'UFPP può disciplinare l'utilizzazione delle costruzioni di protezione da parte di terzi. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 106 Utilizzazione delle costruzioni di protezione per scopi estranei alla protezione civile - 1 Le costruzioni di protezione possono essere utilizzate per scopi estranei alla protezione civile soltanto a condizione che sia possibile renderle pronte all'esercizio e all'intervento entro cinque giorni dalla decisione di potenziare la protezione della popolazione in vista di un conflitto armato. L'utilizzazione per scopi estranei alla protezione civile non deve ostacolare lo svolgimento dei controlli periodici. |
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1 | Le costruzioni di protezione possono essere utilizzate per scopi estranei alla protezione civile soltanto a condizione che sia possibile renderle pronte all'esercizio e all'intervento entro cinque giorni dalla decisione di potenziare la protezione della popolazione in vista di un conflitto armato. L'utilizzazione per scopi estranei alla protezione civile non deve ostacolare lo svolgimento dei controlli periodici. |
2 | L'utilizzazione per scopi estranei alla protezione civile di impianti di protezione e di rifugi pubblici deve essere sottoposta per approvazione alle autorità competenti qualora comporti adattamenti edilizi e modifiche alla struttura e alle installazioni tecniche delle costruzioni di protezione. |
3 | L'utilizzazione degli impianti di protezione in caso di catastrofe e situazioni d'emergenza deve essere possibile in qualsiasi momento. Questo vale anche per i rifugi pubblici previsti come alloggi d'emergenza. |
4 | L'UFPP può disciplinare l'utilizzazione delle costruzioni di protezione da parte di terzi. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 106 Utilizzazione delle costruzioni di protezione per scopi estranei alla protezione civile - 1 Le costruzioni di protezione possono essere utilizzate per scopi estranei alla protezione civile soltanto a condizione che sia possibile renderle pronte all'esercizio e all'intervento entro cinque giorni dalla decisione di potenziare la protezione della popolazione in vista di un conflitto armato. L'utilizzazione per scopi estranei alla protezione civile non deve ostacolare lo svolgimento dei controlli periodici. |
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1 | Le costruzioni di protezione possono essere utilizzate per scopi estranei alla protezione civile soltanto a condizione che sia possibile renderle pronte all'esercizio e all'intervento entro cinque giorni dalla decisione di potenziare la protezione della popolazione in vista di un conflitto armato. L'utilizzazione per scopi estranei alla protezione civile non deve ostacolare lo svolgimento dei controlli periodici. |
2 | L'utilizzazione per scopi estranei alla protezione civile di impianti di protezione e di rifugi pubblici deve essere sottoposta per approvazione alle autorità competenti qualora comporti adattamenti edilizi e modifiche alla struttura e alle installazioni tecniche delle costruzioni di protezione. |
3 | L'utilizzazione degli impianti di protezione in caso di catastrofe e situazioni d'emergenza deve essere possibile in qualsiasi momento. Questo vale anche per i rifugi pubblici previsti come alloggi d'emergenza. |
4 | L'UFPP può disciplinare l'utilizzazione delle costruzioni di protezione da parte di terzi. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 105 Manutenzione e prontezza d'esercizio delle costruzioni di protezione - L'UFPP può disciplinare i dettagli tecnici relativi alla manutenzione e alla prontezza d'esercizio delle costruzioni di protezione. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 106 Utilizzazione delle costruzioni di protezione per scopi estranei alla protezione civile - 1 Le costruzioni di protezione possono essere utilizzate per scopi estranei alla protezione civile soltanto a condizione che sia possibile renderle pronte all'esercizio e all'intervento entro cinque giorni dalla decisione di potenziare la protezione della popolazione in vista di un conflitto armato. L'utilizzazione per scopi estranei alla protezione civile non deve ostacolare lo svolgimento dei controlli periodici. |
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1 | Le costruzioni di protezione possono essere utilizzate per scopi estranei alla protezione civile soltanto a condizione che sia possibile renderle pronte all'esercizio e all'intervento entro cinque giorni dalla decisione di potenziare la protezione della popolazione in vista di un conflitto armato. L'utilizzazione per scopi estranei alla protezione civile non deve ostacolare lo svolgimento dei controlli periodici. |
2 | L'utilizzazione per scopi estranei alla protezione civile di impianti di protezione e di rifugi pubblici deve essere sottoposta per approvazione alle autorità competenti qualora comporti adattamenti edilizi e modifiche alla struttura e alle installazioni tecniche delle costruzioni di protezione. |
3 | L'utilizzazione degli impianti di protezione in caso di catastrofe e situazioni d'emergenza deve essere possibile in qualsiasi momento. Questo vale anche per i rifugi pubblici previsti come alloggi d'emergenza. |
4 | L'UFPP può disciplinare l'utilizzazione delle costruzioni di protezione da parte di terzi. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 106 Utilizzazione delle costruzioni di protezione per scopi estranei alla protezione civile - 1 Le costruzioni di protezione possono essere utilizzate per scopi estranei alla protezione civile soltanto a condizione che sia possibile renderle pronte all'esercizio e all'intervento entro cinque giorni dalla decisione di potenziare la protezione della popolazione in vista di un conflitto armato. L'utilizzazione per scopi estranei alla protezione civile non deve ostacolare lo svolgimento dei controlli periodici. |
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1 | Le costruzioni di protezione possono essere utilizzate per scopi estranei alla protezione civile soltanto a condizione che sia possibile renderle pronte all'esercizio e all'intervento entro cinque giorni dalla decisione di potenziare la protezione della popolazione in vista di un conflitto armato. L'utilizzazione per scopi estranei alla protezione civile non deve ostacolare lo svolgimento dei controlli periodici. |
2 | L'utilizzazione per scopi estranei alla protezione civile di impianti di protezione e di rifugi pubblici deve essere sottoposta per approvazione alle autorità competenti qualora comporti adattamenti edilizi e modifiche alla struttura e alle installazioni tecniche delle costruzioni di protezione. |
3 | L'utilizzazione degli impianti di protezione in caso di catastrofe e situazioni d'emergenza deve essere possibile in qualsiasi momento. Questo vale anche per i rifugi pubblici previsti come alloggi d'emergenza. |
4 | L'UFPP può disciplinare l'utilizzazione delle costruzioni di protezione da parte di terzi. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 106 Utilizzazione delle costruzioni di protezione per scopi estranei alla protezione civile - 1 Le costruzioni di protezione possono essere utilizzate per scopi estranei alla protezione civile soltanto a condizione che sia possibile renderle pronte all'esercizio e all'intervento entro cinque giorni dalla decisione di potenziare la protezione della popolazione in vista di un conflitto armato. L'utilizzazione per scopi estranei alla protezione civile non deve ostacolare lo svolgimento dei controlli periodici. |
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1 | Le costruzioni di protezione possono essere utilizzate per scopi estranei alla protezione civile soltanto a condizione che sia possibile renderle pronte all'esercizio e all'intervento entro cinque giorni dalla decisione di potenziare la protezione della popolazione in vista di un conflitto armato. L'utilizzazione per scopi estranei alla protezione civile non deve ostacolare lo svolgimento dei controlli periodici. |
2 | L'utilizzazione per scopi estranei alla protezione civile di impianti di protezione e di rifugi pubblici deve essere sottoposta per approvazione alle autorità competenti qualora comporti adattamenti edilizi e modifiche alla struttura e alle installazioni tecniche delle costruzioni di protezione. |
3 | L'utilizzazione degli impianti di protezione in caso di catastrofe e situazioni d'emergenza deve essere possibile in qualsiasi momento. Questo vale anche per i rifugi pubblici previsti come alloggi d'emergenza. |
4 | L'UFPP può disciplinare l'utilizzazione delle costruzioni di protezione da parte di terzi. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 106 Utilizzazione delle costruzioni di protezione per scopi estranei alla protezione civile - 1 Le costruzioni di protezione possono essere utilizzate per scopi estranei alla protezione civile soltanto a condizione che sia possibile renderle pronte all'esercizio e all'intervento entro cinque giorni dalla decisione di potenziare la protezione della popolazione in vista di un conflitto armato. L'utilizzazione per scopi estranei alla protezione civile non deve ostacolare lo svolgimento dei controlli periodici. |
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1 | Le costruzioni di protezione possono essere utilizzate per scopi estranei alla protezione civile soltanto a condizione che sia possibile renderle pronte all'esercizio e all'intervento entro cinque giorni dalla decisione di potenziare la protezione della popolazione in vista di un conflitto armato. L'utilizzazione per scopi estranei alla protezione civile non deve ostacolare lo svolgimento dei controlli periodici. |
2 | L'utilizzazione per scopi estranei alla protezione civile di impianti di protezione e di rifugi pubblici deve essere sottoposta per approvazione alle autorità competenti qualora comporti adattamenti edilizi e modifiche alla struttura e alle installazioni tecniche delle costruzioni di protezione. |
3 | L'utilizzazione degli impianti di protezione in caso di catastrofe e situazioni d'emergenza deve essere possibile in qualsiasi momento. Questo vale anche per i rifugi pubblici previsti come alloggi d'emergenza. |
4 | L'UFPP può disciplinare l'utilizzazione delle costruzioni di protezione da parte di terzi. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 106 Utilizzazione delle costruzioni di protezione per scopi estranei alla protezione civile - 1 Le costruzioni di protezione possono essere utilizzate per scopi estranei alla protezione civile soltanto a condizione che sia possibile renderle pronte all'esercizio e all'intervento entro cinque giorni dalla decisione di potenziare la protezione della popolazione in vista di un conflitto armato. L'utilizzazione per scopi estranei alla protezione civile non deve ostacolare lo svolgimento dei controlli periodici. |
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1 | Le costruzioni di protezione possono essere utilizzate per scopi estranei alla protezione civile soltanto a condizione che sia possibile renderle pronte all'esercizio e all'intervento entro cinque giorni dalla decisione di potenziare la protezione della popolazione in vista di un conflitto armato. L'utilizzazione per scopi estranei alla protezione civile non deve ostacolare lo svolgimento dei controlli periodici. |
2 | L'utilizzazione per scopi estranei alla protezione civile di impianti di protezione e di rifugi pubblici deve essere sottoposta per approvazione alle autorità competenti qualora comporti adattamenti edilizi e modifiche alla struttura e alle installazioni tecniche delle costruzioni di protezione. |
3 | L'utilizzazione degli impianti di protezione in caso di catastrofe e situazioni d'emergenza deve essere possibile in qualsiasi momento. Questo vale anche per i rifugi pubblici previsti come alloggi d'emergenza. |
4 | L'UFPP può disciplinare l'utilizzazione delle costruzioni di protezione da parte di terzi. |