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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 60 |
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| Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. | ||||||
| Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 60 |
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| Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. | ||||||
| Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. | ||||||
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| Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. | ||||||
| Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. | ||||||
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| Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. | ||||||
| Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 60 |
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| Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. | ||||||
| Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. | ||||||
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| Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. | ||||||
| Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. | ||||||
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| Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. | ||||||
| Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. | ||||||
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| Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. | ||||||
| Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. | ||||||
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| Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. | ||||||
| Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. | ||||||
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| Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. | ||||||
| Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. | ||||||
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| Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. | ||||||
| Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. | ||||||
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| Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. | ||||||
| Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. | ||||||
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| Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. | ||||||
| Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 60 |
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| Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. | ||||||
| Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 60 |
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| Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. | ||||||
| Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 60 |
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| Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. | ||||||
| Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 60 |
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| Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. | ||||||
| Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. | ||||||
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RS 273 PC Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale Art. 57 |
||||||
| Quando, per chiarire le circostanze di una causa, è necessaria un'indagine che richiede cognizioni speciali, il giudice si fa assistere da uno o più periti, i quali partecipano all'istruttoria della causa nella misura da lui stabilita e danno il proprio parere sulle questioni loro sottoposte. | ||||||
| Il giudice dà possibilità alle parti di esprimersi sulle questioni sottoposte ai periti e di proporre modificazioni ed aggiunte ad esse. | ||||||
|
RS 273 PC Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale Art. 58 |
||||||
| Ai periti si applicano per analogia i motivi di ricusazione di cui all'articolo 34 LTF [1]. [2] | ||||||
| Il giudice dà alle parti la possibilità di presentare le loro obiezioni contro le persone che intende nominare quali periti. | ||||||
| [1] RS 173.110 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 273 PC Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale Art. 60 |
||||||
| Il perito deve presentare il suo referto motivato, o per iscritto, entro un termine da stabilire, o verbalmente, ad una udienza; in questo caso è steso processo verbale. Se sono stati nominati più periti, essi redigono in comune il loro referto, purché i loro pareri concordino; in caso di divergenza, presentano referti separati. Se il referto risponde ai requisiti necessari, viene trasmesso in copia alle parti. Esse possono proporne la completazione o la dilucidazione o chiedere una nuova perizia. | ||||||
| Il giudice formula oralmente in udienza o per iscritto i quesiti che ritiene necessari a dilucidare o completare il referto. Egli può far capo ad altri periti quando reputa insufficiente il referto. È applicabile l'articolo 58. | ||||||
|
RS 273 PC Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale Art. 57 |
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| Quando, per chiarire le circostanze di una causa, è necessaria un'indagine che richiede cognizioni speciali, il giudice si fa assistere da uno o più periti, i quali partecipano all'istruttoria della causa nella misura da lui stabilita e danno il proprio parere sulle questioni loro sottoposte. | ||||||
| Il giudice dà possibilità alle parti di esprimersi sulle questioni sottoposte ai periti e di proporre modificazioni ed aggiunte ad esse. | ||||||
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RS 273 PC Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale Art. 58 |
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| Ai periti si applicano per analogia i motivi di ricusazione di cui all'articolo 34 LTF [1]. [2] | ||||||
| Il giudice dà alle parti la possibilità di presentare le loro obiezioni contro le persone che intende nominare quali periti. | ||||||
| [1] RS 173.110 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 273 PC Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale Art. 60 |
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| Il perito deve presentare il suo referto motivato, o per iscritto, entro un termine da stabilire, o verbalmente, ad una udienza; in questo caso è steso processo verbale. Se sono stati nominati più periti, essi redigono in comune il loro referto, purché i loro pareri concordino; in caso di divergenza, presentano referti separati. Se il referto risponde ai requisiti necessari, viene trasmesso in copia alle parti. Esse possono proporne la completazione o la dilucidazione o chiedere una nuova perizia. | ||||||
| Il giudice formula oralmente in udienza o per iscritto i quesiti che ritiene necessari a dilucidare o completare il referto. Egli può far capo ad altri periti quando reputa insufficiente il referto. È applicabile l'articolo 58. | ||||||
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RS 961.01 LSA Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori Art. 2 Campo d'applicazione |
||||||
| Sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: | ||||||
| le imprese di assicurazione con sede in Svizzera; | ||||||
| le imprese di assicurazione con sede all'estero per la loro attività assicurativa esercitata in Svizzera o a partire dalla Svizzera, fatte salve le disposizioni derogatorie contenute in trattati internazionali; | ||||||
| gli intermediari assicurativi; | ||||||
| i gruppi assicurativi e i conglomerati assicurativi; | ||||||
| le società veicolo di assicurazione con sede in Svizzera.. | ||||||
| Non sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: | ||||||
| le imprese di assicurazione con sede all'estero che praticano in Svizzera soltanto la riassicurazione; | ||||||
| le imprese di assicurazione sottostanti a una sorveglianza speciale in virtù del diritto federale, entro i limiti di tale sorveglianza; sono considerati tali in particolare gli istituti di previdenza iscritti nel registro della previdenza professionale; | ||||||
| le imprese statali o garantite dallo Stato di assicurazione contro i rischi delle esportazioni estere; | ||||||
| gli intermediari assicurativi che hanno un rapporto di dipendenza con uno stipulante, per quanto curino unicamente gli interessi di quest'ultimo e delle società da questo dominate; | ||||||
| le società cooperative di assicurazione esistenti il 1° gennaio 1993:che hanno sede in Svizzera,che sono strettamente legate a un'associazione o federazione il cui scopo principale non è l'attività assicurativa,che dal 1° gennaio 1993 non hanno mai registrato un volume annuo lordo dei premi superiore a 3 milioni di franchi,la cui attività esercitata dal 1° gennaio 1993 è limitata al territorio svizzero,che assicurano soltanto membri dell'associazione o della federazione a cui sono strettamente legate, ei cui assicurati sono i membri della società cooperativa di assicurazione con diritto di voto e, in virtù della loro qualità di membro, possono stabilire i premi e le prestazioni assicurativi; | ||||||
| che hanno sede in Svizzera, | ||||||
| che sono strettamente legate a un'associazione o federazione il cui scopo principale non è l'attività assicurativa, | ||||||
| che dal 1° gennaio 1993 non hanno mai registrato un volume annuo lordo dei premi superiore a 3 milioni di franchi, | ||||||
| la cui attività esercitata dal 1° gennaio 1993 è limitata al territorio svizzero, | ||||||
| che assicurano soltanto membri dell'associazione o della federazione a cui sono strettamente legate, e | ||||||
| i cui assicurati sono i membri della società cooperativa di assicurazione con diritto di voto e, in virtù della loro qualità di membro, possono stabilire i premi e le prestazioni assicurativi; | ||||||
| le associazioni, le federazioni, le società cooperative e le fondazioni che stipulano con i propri membri, soci e destinatari contratti su operazioni aventi carattere di garanzia, in particolare attraverso fideiussioni o garanzie, se:la loro attività è limitata al territorio svizzero, el'utile realizzato è attribuito ai relativi partner contrattuali; | ||||||
| la loro attività è limitata al territorio svizzero, e | ||||||
| l'utile realizzato è attribuito ai relativi partner contrattuali; | ||||||
| gli intermediari assicurativi, nella misura in cui offrono assicurazioni di esigua importanza e quali complemento di un prodotto o di un servizio. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina: | ||||||
| che cosa debba intendersi per esercizio di un'attività assicurativa in Svizzera; | ||||||
| l'estensione della sorveglianza delle imprese di assicurazione con sedeall'estero per l'attività assicurativa che esercitano a partire dalla Svizzera; | ||||||
| i criteri applicabili all'eccezione di cui al capoverso 2 lettera f. [8] | ||||||
| Esso può: | ||||||
| assoggettare alla sorveglianza le succursali di imprese di assicurazione estere che esercitano in Svizzera o a partire dalla Svizzera soltanto l'attività riassicurativa, per quanto ciò sia necessario all'adempimento delle norme internazionali riconosciute; se l'impresa di riassicurazione estera è assoggettata a una sorveglianza adeguata all'estero, alla succursale in Svizzera è applicata una sorveglianza allentata; | ||||||
| prevedere di esonerare totalmente o parzialmente dalla sorveglianza le imprese di assicurazione, in particolar modo per salvaguardare la capacità della piazza finanziaria svizzera di affrontare il futuro, e subordinare l'esonero a condizioni concernenti soprattutto la sede dell'impresa, le garanzie e gli obblighi d'informare, tenuto conto segnatamente: del modello aziendale,della limitata importanza economica e dei rischi esigui del prodotto assicurato per gli stipulanti interessati,del volume d'affari,della cerchia degli assicurati. [9] | ||||||
| del modello aziendale, | ||||||
| della limitata importanza economica e dei rischi esigui del prodotto assicurato per gli stipulanti interessati, | ||||||
| del volume d'affari, | ||||||
| della cerchia degli assicurati. [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). [2] Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). [3] Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). [4] Introdotta dal n. I della LF del 12 dic. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1539; FF 2014 53755397). [5] Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). [6] Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). [7] Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 2022, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). [9] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). | ||||||
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RS 961.01 LSA Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori Art. 4 Domanda d'autorizzazione e piano d'esercizio |
||||||
| Un'impresa di assicurazione secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b che intende ottenere un'autorizzazione a esercitare l'attività assicurativa deve presentare alla FINMA una domanda corredata di un piano d'esercizio. | ||||||
| Il piano d'esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti: | ||||||
| gli statuti; | ||||||
| l'organizzazione e il campo d'attività territoriale dell'impresa di assicurazione, eventualmente anche del gruppo assicurativo o del conglomerato assicurativo di cui fa parte l'impresa di assicurazione; | ||||||
| se vi è attività assicurativa all'estero, l'autorizzazione della competente autorità estera di sorveglianza o un'attestazione equivalente; | ||||||
| indicazioni relative alla dotazione finanziaria e alla costituzione di riserve; | ||||||
| il conto annuale dei tre esercizi precedenti o il bilancio d'apertura se si tratta di una nuova impresa di assicurazione; | ||||||
| indicazioni sulle persone che detengono, direttamente o indirettamente, almeno il 10 per cento del capitale o dei voti dell'impresa di assicurazione o che in altro modo possono influenzarne notevolmente la gestione; | ||||||
| i nominativi delle persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza, del controllo e della gestione oppure, per le imprese di assicurazione estere, del mandatario generale; | ||||||
| il nominativo dell'attuario responsabile; | ||||||
| ... | ||||||
| i contratti e altri accordi mediante i quali si intendono delegare a terzi funzioni essenziali dell'impresa di assicurazione; | ||||||
| i rami assicurativi previsti, il genere di rischi da assicurare e, se un'impresa di assicurazione intende usufruire delle agevolazioni previste in materia di sorveglianza, per ogni ramo assicurativo, se un'operazione deve essere conclusa:con stipulanti professionisti secondo l'articolo 30a capoverso 2,nell'ambito di un'assicurazione diretta o di una riassicurazione all'interno del gruppo secondo l'articolo 30d capoverso 2, ocon stipulanti non professionisti; | ||||||
| con stipulanti professionisti secondo l'articolo 30a capoverso 2, | ||||||
| nell'ambito di un'assicurazione diretta o di una riassicurazione all'interno del gruppo secondo l'articolo 30d capoverso 2, o | ||||||
| con stipulanti non professionisti; | ||||||
| se del caso, la dichiarazione concernente l'adesione all'Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazionale di garanzia; | ||||||
| indicazioni sui mezzi destinati ad adempiere prestazioni di assistenza, se si chiede un'autorizzazione per il ramo assicurativo «prestazioni di assistenza»; | ||||||
| il piano di riassicurazione e, per la riassicurazione attiva, il piano di retrocessione; | ||||||
| i costi preventivati per la costituzione dell'impresa di assicurazione; | ||||||
| i bilanci di previsione e i conti economici di previsione per i primi tre esercizi; | ||||||
| indicazioni sul rilevamento, la limitazione e il controllo dei rischi; | ||||||
| le tariffe e le condizioni generali d'assicurazione utilizzate in Svizzera, per l'assicurazione di tutti i rischi nella previdenza professionale e nell'assicurazione complementare a quella sociale contro le malattie. | ||||||
| Un'impresa di assicurazione già autorizzata a esercitare l'attività in un ramo assicurativo, se presenta una domanda d'autorizzazione per un ulteriore ramo assicurativo, deve fornire le indicazioni e i documenti di cui al capoverso 2 lettere a-l soltanto se occorre modificarli rispetto a quelli già approvati. | ||||||
| La FINMA può chiedere ulteriori indicazioni e documenti se necessari per decidere in merito alla domanda d'autorizzazione. | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. n. 9 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). | ||||||
|
RS 961.01 LSA Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori Art. 9 [1] Solvibilità |
||||||
| Un'impresa di assicurazione deve disporre di sufficiente solvibilità. | ||||||
| La solvibilità è sufficiente se il capitale sopportante i rischi equivale almeno al capitale previsto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). | ||||||
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RS 961.01 LSA Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori Art. 2 Campo d'applicazione |
||||||
| Sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: | ||||||
| le imprese di assicurazione con sede in Svizzera; | ||||||
| le imprese di assicurazione con sede all'estero per la loro attività assicurativa esercitata in Svizzera o a partire dalla Svizzera, fatte salve le disposizioni derogatorie contenute in trattati internazionali; | ||||||
| gli intermediari assicurativi; | ||||||
| i gruppi assicurativi e i conglomerati assicurativi; | ||||||
| le società veicolo di assicurazione con sede in Svizzera.. | ||||||
| Non sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: | ||||||
| le imprese di assicurazione con sede all'estero che praticano in Svizzera soltanto la riassicurazione; | ||||||
| le imprese di assicurazione sottostanti a una sorveglianza speciale in virtù del diritto federale, entro i limiti di tale sorveglianza; sono considerati tali in particolare gli istituti di previdenza iscritti nel registro della previdenza professionale; | ||||||
| le imprese statali o garantite dallo Stato di assicurazione contro i rischi delle esportazioni estere; | ||||||
| gli intermediari assicurativi che hanno un rapporto di dipendenza con uno stipulante, per quanto curino unicamente gli interessi di quest'ultimo e delle società da questo dominate; | ||||||
| le società cooperative di assicurazione esistenti il 1° gennaio 1993:che hanno sede in Svizzera,che sono strettamente legate a un'associazione o federazione il cui scopo principale non è l'attività assicurativa,che dal 1° gennaio 1993 non hanno mai registrato un volume annuo lordo dei premi superiore a 3 milioni di franchi,la cui attività esercitata dal 1° gennaio 1993 è limitata al territorio svizzero,che assicurano soltanto membri dell'associazione o della federazione a cui sono strettamente legate, ei cui assicurati sono i membri della società cooperativa di assicurazione con diritto di voto e, in virtù della loro qualità di membro, possono stabilire i premi e le prestazioni assicurativi; | ||||||
| che hanno sede in Svizzera, | ||||||
| che sono strettamente legate a un'associazione o federazione il cui scopo principale non è l'attività assicurativa, | ||||||
| che dal 1° gennaio 1993 non hanno mai registrato un volume annuo lordo dei premi superiore a 3 milioni di franchi, | ||||||
| la cui attività esercitata dal 1° gennaio 1993 è limitata al territorio svizzero, | ||||||
| che assicurano soltanto membri dell'associazione o della federazione a cui sono strettamente legate, e | ||||||
| i cui assicurati sono i membri della società cooperativa di assicurazione con diritto di voto e, in virtù della loro qualità di membro, possono stabilire i premi e le prestazioni assicurativi; | ||||||
| le associazioni, le federazioni, le società cooperative e le fondazioni che stipulano con i propri membri, soci e destinatari contratti su operazioni aventi carattere di garanzia, in particolare attraverso fideiussioni o garanzie, se:la loro attività è limitata al territorio svizzero, el'utile realizzato è attribuito ai relativi partner contrattuali; | ||||||
| la loro attività è limitata al territorio svizzero, e | ||||||
| l'utile realizzato è attribuito ai relativi partner contrattuali; | ||||||
| gli intermediari assicurativi, nella misura in cui offrono assicurazioni di esigua importanza e quali complemento di un prodotto o di un servizio. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina: | ||||||
| che cosa debba intendersi per esercizio di un'attività assicurativa in Svizzera; | ||||||
| l'estensione della sorveglianza delle imprese di assicurazione con sedeall'estero per l'attività assicurativa che esercitano a partire dalla Svizzera; | ||||||
| i criteri applicabili all'eccezione di cui al capoverso 2 lettera f. [8] | ||||||
| Esso può: | ||||||
| assoggettare alla sorveglianza le succursali di imprese di assicurazione estere che esercitano in Svizzera o a partire dalla Svizzera soltanto l'attività riassicurativa, per quanto ciò sia necessario all'adempimento delle norme internazionali riconosciute; se l'impresa di riassicurazione estera è assoggettata a una sorveglianza adeguata all'estero, alla succursale in Svizzera è applicata una sorveglianza allentata; | ||||||
| prevedere di esonerare totalmente o parzialmente dalla sorveglianza le imprese di assicurazione, in particolar modo per salvaguardare la capacità della piazza finanziaria svizzera di affrontare il futuro, e subordinare l'esonero a condizioni concernenti soprattutto la sede dell'impresa, le garanzie e gli obblighi d'informare, tenuto conto segnatamente: del modello aziendale,della limitata importanza economica e dei rischi esigui del prodotto assicurato per gli stipulanti interessati,del volume d'affari,della cerchia degli assicurati. [9] | ||||||
| del modello aziendale, | ||||||
| della limitata importanza economica e dei rischi esigui del prodotto assicurato per gli stipulanti interessati, | ||||||
| del volume d'affari, | ||||||
| della cerchia degli assicurati. [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). [2] Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). [3] Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). [4] Introdotta dal n. I della LF del 12 dic. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1539; FF 2014 53755397). [5] Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). [6] Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). [7] Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 2022, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). [9] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). | ||||||
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RS 961.01 LSA Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori Art. 4 Domanda d'autorizzazione e piano d'esercizio |
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| Un'impresa di assicurazione secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b che intende ottenere un'autorizzazione a esercitare l'attività assicurativa deve presentare alla FINMA una domanda corredata di un piano d'esercizio. | ||||||
| Il piano d'esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti: | ||||||
| gli statuti; | ||||||
| l'organizzazione e il campo d'attività territoriale dell'impresa di assicurazione, eventualmente anche del gruppo assicurativo o del conglomerato assicurativo di cui fa parte l'impresa di assicurazione; | ||||||
| se vi è attività assicurativa all'estero, l'autorizzazione della competente autorità estera di sorveglianza o un'attestazione equivalente; | ||||||
| indicazioni relative alla dotazione finanziaria e alla costituzione di riserve; | ||||||
| il conto annuale dei tre esercizi precedenti o il bilancio d'apertura se si tratta di una nuova impresa di assicurazione; | ||||||
| indicazioni sulle persone che detengono, direttamente o indirettamente, almeno il 10 per cento del capitale o dei voti dell'impresa di assicurazione o che in altro modo possono influenzarne notevolmente la gestione; | ||||||
| i nominativi delle persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza, del controllo e della gestione oppure, per le imprese di assicurazione estere, del mandatario generale; | ||||||
| il nominativo dell'attuario responsabile; | ||||||
| ... | ||||||
| i contratti e altri accordi mediante i quali si intendono delegare a terzi funzioni essenziali dell'impresa di assicurazione; | ||||||
| i rami assicurativi previsti, il genere di rischi da assicurare e, se un'impresa di assicurazione intende usufruire delle agevolazioni previste in materia di sorveglianza, per ogni ramo assicurativo, se un'operazione deve essere conclusa:con stipulanti professionisti secondo l'articolo 30a capoverso 2,nell'ambito di un'assicurazione diretta o di una riassicurazione all'interno del gruppo secondo l'articolo 30d capoverso 2, ocon stipulanti non professionisti; | ||||||
| con stipulanti professionisti secondo l'articolo 30a capoverso 2, | ||||||
| nell'ambito di un'assicurazione diretta o di una riassicurazione all'interno del gruppo secondo l'articolo 30d capoverso 2, o | ||||||
| con stipulanti non professionisti; | ||||||
| se del caso, la dichiarazione concernente l'adesione all'Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazionale di garanzia; | ||||||
| indicazioni sui mezzi destinati ad adempiere prestazioni di assistenza, se si chiede un'autorizzazione per il ramo assicurativo «prestazioni di assistenza»; | ||||||
| il piano di riassicurazione e, per la riassicurazione attiva, il piano di retrocessione; | ||||||
| i costi preventivati per la costituzione dell'impresa di assicurazione; | ||||||
| i bilanci di previsione e i conti economici di previsione per i primi tre esercizi; | ||||||
| indicazioni sul rilevamento, la limitazione e il controllo dei rischi; | ||||||
| le tariffe e le condizioni generali d'assicurazione utilizzate in Svizzera, per l'assicurazione di tutti i rischi nella previdenza professionale e nell'assicurazione complementare a quella sociale contro le malattie. | ||||||
| Un'impresa di assicurazione già autorizzata a esercitare l'attività in un ramo assicurativo, se presenta una domanda d'autorizzazione per un ulteriore ramo assicurativo, deve fornire le indicazioni e i documenti di cui al capoverso 2 lettere a-l soltanto se occorre modificarli rispetto a quelli già approvati. | ||||||
| La FINMA può chiedere ulteriori indicazioni e documenti se necessari per decidere in merito alla domanda d'autorizzazione. | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. n. 9 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). | ||||||
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RS 961.01 LSA Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori Art. 9 [1] Solvibilità |
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| Un'impresa di assicurazione deve disporre di sufficiente solvibilità. | ||||||
| La solvibilità è sufficiente se il capitale sopportante i rischi equivale almeno al capitale previsto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
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| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
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RS 961.01 LSA Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori Art. 9 [1] Solvibilità |
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| Un'impresa di assicurazione deve disporre di sufficiente solvibilità. | ||||||
| La solvibilità è sufficiente se il capitale sopportante i rischi equivale almeno al capitale previsto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 6 Tipi di accordi giustificati |
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| Nelle ordinanze o nelle comunicazioni possono essere descritte le esigenze in virtù delle quali gli accordi in materia di concorrenza vengono di norma considerati giustificati da motivi di efficienza economica. A tale scopo vengono in particolare presi in considerazione: | ||||||
| gli accordi di cooperazione in materia di ricerca e di sviluppo; | ||||||
| gli accordi di specializzazione e di razionalizzazione, ivi compresi gli accordi concernenti l'utilizzazione di schemi di calcolo; | ||||||
| gli accordi concernenti l'esclusiva di acquisto o di vendita di determinati beni o servizi; | ||||||
| gli accordi concernenti l'esclusiva di concessione di licenze di diritti di proprietà intellettuale; | ||||||
| gli accordi che hanno lo scopo di migliorare la competitività delle piccole e medie imprese, per quanto il loro effetto sul mercato sia limitato. | ||||||
| Le ordinanze e le comunicazioni relative a accordi in materia di concorrenza possono considerare di norma giustificate speciali forme di cooperazione in singoli rami economici, in particolare accordi sulla trasposizione razionale di prescrizioni di diritto pubblico per la protezione dei clienti o degli investitori nel settore dei servizi finanziari. | ||||||
| Le comunicazioni vengono pubblicate nel Foglio federale da parte della Commissione della concorrenza. Il Consiglio federale emana le ordinanze di cui ai capoversi 1 e 2. | ||||||
| [1] Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1385; FF 2002 18354927). | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 22 Ricusazione di membri della Commissione |
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| I membri della Commissione devono ricusarsi qualora sussista un motivo di ricusazione secondo l'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
| Di norma non si considera che un membro della Commissione abbia interessi personali o che sussistano altri motivi di prevenzione se questi rappresenta un'associazione mantello. | ||||||
| Se la ricusazione è contestata, la Commissione o la pertinente camera decidono in assenza del membro interessato. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||