SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 1 - 1 La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
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1 | La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
2 | Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. |
3 | Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 16 Emolumenti e spese - (art. 53k lett. c, d ed e LPP) |
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1 | La fondazione emana disposizioni sulla riscossione degli emolumenti e sulle altre spese a carico dei gruppi d'investimento. |
2 | La natura e l'ammontare degli emolumenti, nonché le basi della loro riscossione e dell'addebitamento delle altre spese devono essere esposti in modo comprensibile. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 17 Esame preliminare da parte dell'autorità di vigilanza - (art. 53k lett. c e d LPP) |
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1 | Necessitano dell'esame preliminare da parte dell'autorità di vigilanza: |
a | le proposte di modifica degli statuti, prima che l'assemblea degli investitori decida in merito; |
b | le modifiche delle disposizioni regolamentari che il consiglio di fondazione sottopone al voto dell'assemblea degli investitori; |
c | l'emanazione o la modifica delle direttive di investimento relative a gruppi di investimento che operano nei settori degli immobili all'estero, delle infrastrutture, del private debt Svizzera o del private equity Svizzera di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter OPP 222 o degli investimenti alternativi. |
2 | L'autorità di vigilanza comunica alla fondazione, per scritto ed entro un mese, l'eventuale rinuncia all'esame preliminare. |
3 | Al termine dell'esame preliminare è rilasciato un attestato di verifica. |
4 | I gruppi d'investimento di cui al capoverso 1 lettera c possono essere costituiti soltanto al termine della procedura d'esame. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 16 Emolumenti e spese - (art. 53k lett. c, d ed e LPP) |
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1 | La fondazione emana disposizioni sulla riscossione degli emolumenti e sulle altre spese a carico dei gruppi d'investimento. |
2 | La natura e l'ammontare degli emolumenti, nonché le basi della loro riscossione e dell'addebitamento delle altre spese devono essere esposti in modo comprensibile. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 17 Esame preliminare da parte dell'autorità di vigilanza - (art. 53k lett. c e d LPP) |
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1 | Necessitano dell'esame preliminare da parte dell'autorità di vigilanza: |
a | le proposte di modifica degli statuti, prima che l'assemblea degli investitori decida in merito; |
b | le modifiche delle disposizioni regolamentari che il consiglio di fondazione sottopone al voto dell'assemblea degli investitori; |
c | l'emanazione o la modifica delle direttive di investimento relative a gruppi di investimento che operano nei settori degli immobili all'estero, delle infrastrutture, del private debt Svizzera o del private equity Svizzera di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter OPP 222 o degli investimenti alternativi. |
2 | L'autorità di vigilanza comunica alla fondazione, per scritto ed entro un mese, l'eventuale rinuncia all'esame preliminare. |
3 | Al termine dell'esame preliminare è rilasciato un attestato di verifica. |
4 | I gruppi d'investimento di cui al capoverso 1 lettera c possono essere costituiti soltanto al termine della procedura d'esame. |