SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 80 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento a un ammontare inferiore all'ammontare precedente del capitale sociale, la riduzione è retta dagli articoli 77 e 78. L'articolo 79 si applica a titolo complementare. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 83 - Le disposizioni relative alla società anonima si applicano per analogia alla moneta del capitale sociale, alla revisione, all'ufficio di revisione, allo scioglimento, alla revoca dello scioglimento e alla cancellazione della società a garanzia limitata. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 650 - 1 L'aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale. |
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1 | L'aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale. |
2 | La deliberazione dell'assemblea generale deve risultare da un atto pubblico e indicare: |
1 | l'ammontare nominale o, se del caso, l'ammontare nominale massimo dell'aumento; |
10 | le condizioni per l'esercizio di diritti d'opzione acquistati contrattualmente. |
2 | il numero o, se del caso, il numero massimo, il valore nominale e la specie delle nuove azioni emesse, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni; |
3 | il prezzo d'emissione o l'autorizzazione data al consiglio d'amministrazione di determinarlo, come pure il momento a partire dal quale le nuove azioni danno diritto a un dividendo; |
4 | in caso di conferimento in natura, il suo oggetto e la sua stima, il nome del conferente e le azioni emesse quale corrispettivo nonché eventuali altre controprestazioni della società; |
5 | in caso di liberazione mediante compensazione, il credito da compensare, il nome del creditore e le azioni che gli sono attribuite; |
6 | la conversione di capitale proprio liberamente disponibile; |
7 | in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore degli stessi e il nome dei beneficiari; |
8 | ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative; |
9 | ogni limitazione o soppressione del diritto d'opzione, come pure le conseguenze del suo mancato esercizio o della sua soppressione; |
3 | L'aumento del capitale deve essere notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale; in caso contrario la deliberazione decade. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 653 - 1 L'assemblea generale può decidere di creare un capitale condizionale accordando agli azionisti, ai titolari di obbligazioni di prestiti o di obbligazioni similari, ai lavoratori, ai membri del consiglio d'amministrazione della società o di altre società del gruppo o a terzi il diritto di acquistare nuove azioni (diritti di conversione e d'opzione). |
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1 | L'assemblea generale può decidere di creare un capitale condizionale accordando agli azionisti, ai titolari di obbligazioni di prestiti o di obbligazioni similari, ai lavoratori, ai membri del consiglio d'amministrazione della società o di altre società del gruppo o a terzi il diritto di acquistare nuove azioni (diritti di conversione e d'opzione). |
2 | Il capitale azionario aumenta senz'altro al momento e nella misura in cui i diritti di conversione o d'opzione sono esercitati e in cui gli obblighi di conferimento sono adempiuti in denaro o mediante compensazione. |
3 | Le disposizioni sull'aumento del capitale azionario con capitale condizionale sono applicabili per analogia anche nel caso in cui siano previsti obblighi di conversione o di acquisto. |
4 | Sono fatte salve le disposizioni della legge dell'8 novembre 1934377 sulle banche concernenti il capitale convertibile. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 650 - 1 L'aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale. |
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1 | L'aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale. |
2 | La deliberazione dell'assemblea generale deve risultare da un atto pubblico e indicare: |
1 | l'ammontare nominale o, se del caso, l'ammontare nominale massimo dell'aumento; |
10 | le condizioni per l'esercizio di diritti d'opzione acquistati contrattualmente. |
2 | il numero o, se del caso, il numero massimo, il valore nominale e la specie delle nuove azioni emesse, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni; |
3 | il prezzo d'emissione o l'autorizzazione data al consiglio d'amministrazione di determinarlo, come pure il momento a partire dal quale le nuove azioni danno diritto a un dividendo; |
4 | in caso di conferimento in natura, il suo oggetto e la sua stima, il nome del conferente e le azioni emesse quale corrispettivo nonché eventuali altre controprestazioni della società; |
5 | in caso di liberazione mediante compensazione, il credito da compensare, il nome del creditore e le azioni che gli sono attribuite; |
6 | la conversione di capitale proprio liberamente disponibile; |
7 | in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore degli stessi e il nome dei beneficiari; |
8 | ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative; |
9 | ogni limitazione o soppressione del diritto d'opzione, come pure le conseguenze del suo mancato esercizio o della sua soppressione; |
3 | L'aumento del capitale deve essere notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale; in caso contrario la deliberazione decade. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 650 - 1 L'aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale. |
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1 | L'aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale. |
2 | La deliberazione dell'assemblea generale deve risultare da un atto pubblico e indicare: |
1 | l'ammontare nominale o, se del caso, l'ammontare nominale massimo dell'aumento; |
10 | le condizioni per l'esercizio di diritti d'opzione acquistati contrattualmente. |
2 | il numero o, se del caso, il numero massimo, il valore nominale e la specie delle nuove azioni emesse, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni; |
3 | il prezzo d'emissione o l'autorizzazione data al consiglio d'amministrazione di determinarlo, come pure il momento a partire dal quale le nuove azioni danno diritto a un dividendo; |
4 | in caso di conferimento in natura, il suo oggetto e la sua stima, il nome del conferente e le azioni emesse quale corrispettivo nonché eventuali altre controprestazioni della società; |
5 | in caso di liberazione mediante compensazione, il credito da compensare, il nome del creditore e le azioni che gli sono attribuite; |
6 | la conversione di capitale proprio liberamente disponibile; |
7 | in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore degli stessi e il nome dei beneficiari; |
8 | ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative; |
9 | ogni limitazione o soppressione del diritto d'opzione, come pure le conseguenze del suo mancato esercizio o della sua soppressione; |
3 | L'aumento del capitale deve essere notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale; in caso contrario la deliberazione decade. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 80 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento a un ammontare inferiore all'ammontare precedente del capitale sociale, la riduzione è retta dagli articoli 77 e 78. L'articolo 79 si applica a titolo complementare. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 83 - Le disposizioni relative alla società anonima si applicano per analogia alla moneta del capitale sociale, alla revisione, all'ufficio di revisione, allo scioglimento, alla revoca dello scioglimento e alla cancellazione della società a garanzia limitata. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 80 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento a un ammontare inferiore all'ammontare precedente del capitale sociale, la riduzione è retta dagli articoli 77 e 78. L'articolo 79 si applica a titolo complementare. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 120 - 1 Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito. |
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1 | Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito. |
2 | Il debitore può opporre la compensazione sebbene il suo credito sia contestato. |
3 | Un credito prescritto può essere opposto in compensazione, se non era ancora prescritto al momento in cui poteva essere compensato coll'altro credito. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 668 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 80 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento a un ammontare inferiore all'ammontare precedente del capitale sociale, la riduzione è retta dagli articoli 77 e 78. L'articolo 79 si applica a titolo complementare. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 752 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 650 - 1 L'aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale. |
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1 | L'aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale. |
2 | La deliberazione dell'assemblea generale deve risultare da un atto pubblico e indicare: |
1 | l'ammontare nominale o, se del caso, l'ammontare nominale massimo dell'aumento; |
10 | le condizioni per l'esercizio di diritti d'opzione acquistati contrattualmente. |
2 | il numero o, se del caso, il numero massimo, il valore nominale e la specie delle nuove azioni emesse, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni; |
3 | il prezzo d'emissione o l'autorizzazione data al consiglio d'amministrazione di determinarlo, come pure il momento a partire dal quale le nuove azioni danno diritto a un dividendo; |
4 | in caso di conferimento in natura, il suo oggetto e la sua stima, il nome del conferente e le azioni emesse quale corrispettivo nonché eventuali altre controprestazioni della società; |
5 | in caso di liberazione mediante compensazione, il credito da compensare, il nome del creditore e le azioni che gli sono attribuite; |
6 | la conversione di capitale proprio liberamente disponibile; |
7 | in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore degli stessi e il nome dei beneficiari; |
8 | ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative; |
9 | ogni limitazione o soppressione del diritto d'opzione, come pure le conseguenze del suo mancato esercizio o della sua soppressione; |
3 | L'aumento del capitale deve essere notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale; in caso contrario la deliberazione decade. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 80 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento a un ammontare inferiore all'ammontare precedente del capitale sociale, la riduzione è retta dagli articoli 77 e 78. L'articolo 79 si applica a titolo complementare. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 80 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento a un ammontare inferiore all'ammontare precedente del capitale sociale, la riduzione è retta dagli articoli 77 e 78. L'articolo 79 si applica a titolo complementare. |