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RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Art. 39 Riscossione differita della rendita di vecchiaia |
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| Chi ha diritto a una rendita di vecchiaia può differire, di un anno almeno e di cinque anni al massimo, la riscossione della totalità della rendita o di una percentuale di essa compresa tra il 20 e l'80 per cento. Durante tale periodo può revocare la riscossione differita in qualsiasi momento, con effetto all'inizio del mese successivo. | ||||||
| Chi ha differito la riscossione di una percentuale della rendita può chiedere, una sola volta, la riduzione di tale percentuale. L'aumento della percentuale è escluso. | ||||||
| La rendita di vecchiaia differita, o la percentuale di rendita differita, è aumentata del controvalore attuariale delle prestazioni differite. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce in modo uniforme le aliquote d'aumento e definisce la procedura. Può escludere il differimento per certi generi di rendite. Riesamina le aliquote d'aumento almeno ogni dieci anni. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Art. 39 Riscossione differita della rendita di vecchiaia |
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| Chi ha diritto a una rendita di vecchiaia può differire, di un anno almeno e di cinque anni al massimo, la riscossione della totalità della rendita o di una percentuale di essa compresa tra il 20 e l'80 per cento. Durante tale periodo può revocare la riscossione differita in qualsiasi momento, con effetto all'inizio del mese successivo. | ||||||
| Chi ha differito la riscossione di una percentuale della rendita può chiedere, una sola volta, la riduzione di tale percentuale. L'aumento della percentuale è escluso. | ||||||
| La rendita di vecchiaia differita, o la percentuale di rendita differita, è aumentata del controvalore attuariale delle prestazioni differite. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce in modo uniforme le aliquote d'aumento e definisce la procedura. Può escludere il differimento per certi generi di rendite. Riesamina le aliquote d'aumento almeno ogni dieci anni. | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 55quater [1] Dichiarazione di rinvio e revoca |
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| Il periodo di rinvio comincia il primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS. La dichiarazione di rinvio va presentata tramite il modulo ufficiale entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio. Se durante questo termine nessuna domanda di rinvio è stata presentata, la rendita di vecchiaia va stabilita e pagata secondo le disposizioni generali vigenti. [2] | ||||||
| La revoca va fatta tramite il modulo ufficiale. [3] | ||||||
| Quando il rinvio di una rendita è revocato, essa è pagata dal mese seguente; è escluso il pagamento retroattivo delle rendite. | ||||||
| Il decesso dell'avente diritto alla rendita comporta la revoca del rinvio. [4] | ||||||
| Una riduzione della percentuale di rendita rinviata va richiesta mediante il modulo ufficiale. La modifica può prendere effetto al più presto dal mese seguente quello della richiesta. [5] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 603). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Art. 39 Riscossione differita della rendita di vecchiaia |
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| Chi ha diritto a una rendita di vecchiaia può differire, di un anno almeno e di cinque anni al massimo, la riscossione della totalità della rendita o di una percentuale di essa compresa tra il 20 e l'80 per cento. Durante tale periodo può revocare la riscossione differita in qualsiasi momento, con effetto all'inizio del mese successivo. | ||||||
| Chi ha differito la riscossione di una percentuale della rendita può chiedere, una sola volta, la riduzione di tale percentuale. L'aumento della percentuale è escluso. | ||||||
| La rendita di vecchiaia differita, o la percentuale di rendita differita, è aumentata del controvalore attuariale delle prestazioni differite. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce in modo uniforme le aliquote d'aumento e definisce la procedura. Può escludere il differimento per certi generi di rendite. Riesamina le aliquote d'aumento almeno ogni dieci anni. | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 55quater [1] Dichiarazione di rinvio e revoca |
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| Il periodo di rinvio comincia il primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS. La dichiarazione di rinvio va presentata tramite il modulo ufficiale entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio. Se durante questo termine nessuna domanda di rinvio è stata presentata, la rendita di vecchiaia va stabilita e pagata secondo le disposizioni generali vigenti. [2] | ||||||
| La revoca va fatta tramite il modulo ufficiale. [3] | ||||||
| Quando il rinvio di una rendita è revocato, essa è pagata dal mese seguente; è escluso il pagamento retroattivo delle rendite. | ||||||
| Il decesso dell'avente diritto alla rendita comporta la revoca del rinvio. [4] | ||||||
| Una riduzione della percentuale di rendita rinviata va richiesta mediante il modulo ufficiale. La modifica può prendere effetto al più presto dal mese seguente quello della richiesta. [5] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 603). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506). | ||||||