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RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Art. 85 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). |
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RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Art. 85 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). |
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RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Art. 5 Contributi sul reddito di un'attività dipendente1. Regola |
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| Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato qui di seguito «salario determinante», è prelevato un contributo del 4,35 per cento. [1] | ||||||
| Il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro. | ||||||
| Per i familiari che lavorano nell'azienda di famiglia, è considerato salario determinante soltanto quello versato in contanti: | ||||||
| fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 20 anni; come pure | ||||||
| dopo l'ultimo giorno del mese in cui raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale può escludere dal salario determinante le prestazioni di carattere sociale, nonché le elargizioni fatte da un datore di lavoro a favore dei suoi dipendenti in occasione di avvenimenti particolari. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 23952413; FF 2018 2079). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). [4] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 dic. 1956 (RU 1957 275). Abrogato dall'all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243). | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 14 [1] Membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui |
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| Di regola, i contributi dei membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui sono fissati in base al reddito in denaro e in natura. È riservato l'articolo 5 capoverso 3 LAVS. | ||||||
| Il reddito in natura dei membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui sono fissati secondo gli articoli 11 e 13. | ||||||
| Nella misura in cui i redditi in contanti e in natura dei membri della famiglia che lavorano con l'esercente agricolo non raggiungano gli importi qui appresso, i contributi sono calcolati in base al salario mensile globale seguente: [2] | ||||||
| 2070 franchi per i membri della famiglia che non sono coniugati; | ||||||
| 3060 franchi per i familiari coniugati; se ambedue i coniugi lavorano a tempo pieno nell'azienda, l'importo fissato alla lettera a fa stato per ognuno di essi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4141). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4759). | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 14 [1] Membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui |
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| Di regola, i contributi dei membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui sono fissati in base al reddito in denaro e in natura. È riservato l'articolo 5 capoverso 3 LAVS. | ||||||
| Il reddito in natura dei membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui sono fissati secondo gli articoli 11 e 13. | ||||||
| Nella misura in cui i redditi in contanti e in natura dei membri della famiglia che lavorano con l'esercente agricolo non raggiungano gli importi qui appresso, i contributi sono calcolati in base al salario mensile globale seguente: [2] | ||||||
| 2070 franchi per i membri della famiglia che non sono coniugati; | ||||||
| 3060 franchi per i familiari coniugati; se ambedue i coniugi lavorano a tempo pieno nell'azienda, l'importo fissato alla lettera a fa stato per ognuno di essi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4141). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4759). | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 14 [1] Membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui |
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| Di regola, i contributi dei membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui sono fissati in base al reddito in denaro e in natura. È riservato l'articolo 5 capoverso 3 LAVS. | ||||||
| Il reddito in natura dei membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui sono fissati secondo gli articoli 11 e 13. | ||||||
| Nella misura in cui i redditi in contanti e in natura dei membri della famiglia che lavorano con l'esercente agricolo non raggiungano gli importi qui appresso, i contributi sono calcolati in base al salario mensile globale seguente: [2] | ||||||
| 2070 franchi per i membri della famiglia che non sono coniugati; | ||||||
| 3060 franchi per i familiari coniugati; se ambedue i coniugi lavorano a tempo pieno nell'azienda, l'importo fissato alla lettera a fa stato per ognuno di essi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4141). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4759). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Art. 85 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). |
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 14 [1] Membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui |
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| Di regola, i contributi dei membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui sono fissati in base al reddito in denaro e in natura. È riservato l'articolo 5 capoverso 3 LAVS. | ||||||
| Il reddito in natura dei membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui sono fissati secondo gli articoli 11 e 13. | ||||||
| Nella misura in cui i redditi in contanti e in natura dei membri della famiglia che lavorano con l'esercente agricolo non raggiungano gli importi qui appresso, i contributi sono calcolati in base al salario mensile globale seguente: [2] | ||||||
| 2070 franchi per i membri della famiglia che non sono coniugati; | ||||||
| 3060 franchi per i familiari coniugati; se ambedue i coniugi lavorano a tempo pieno nell'azienda, l'importo fissato alla lettera a fa stato per ognuno di essi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4141). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4759). | ||||||