et 128
OJ.
LAMA) est recevable dans la mesure où cette décision se fonde ou aurait dû se fonder sur le droit fédéral.
OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97
et 98
lit. b à h, en matière d'assurances sociales. Le renvoi de l'art. 97
OJ à l'art. 5
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 5 Formazione e informazione |
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| La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali. | ||||||
| Il Consiglio federale può prevedere che determinati corsi di e di formazione continua siano subordinati al riconoscimento da parte della Confederazione o dei Cantoni. [1] | ||||||
| La Confederazione provvede a informare il pubblico in materia di protezione degli animali. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). | ||||||
LAMA, est-il ainsi recevable? Toute décision rendue en application d'une loi cantonale relative à l'assurance-maladie obligatoire édictée conformément à l'art. 2
LAMA l'est "en matière d'assurances sociales". Une telle décision est-elle en revanche fondée sur le droit fédéral? Les dispositions prises par les cantons dans le cadre de l'art. 2 al. 1er lit. a
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 5 Formazione e informazione |
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| La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali. | ||||||
| Il Consiglio federale può prevedere che determinati corsi di e di formazione continua siano subordinati al riconoscimento da parte della Confederazione o dei Cantoni. [1] | ||||||
| La Confederazione provvede a informare il pubblico in materia di protezione degli animali. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 5 Formazione e informazione |
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| La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali. | ||||||
| Il Consiglio federale può prevedere che determinati corsi di e di formazione continua siano subordinati al riconoscimento da parte della Confederazione o dei Cantoni. [1] | ||||||
| La Confederazione provvede a informare il pubblico in materia di protezione degli animali. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). | ||||||
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| La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali. | ||||||
| Il Consiglio federale può prevedere che determinati corsi di e di formazione continua siano subordinati al riconoscimento da parte della Confederazione o dei Cantoni. [1] | ||||||
| La Confederazione provvede a informare il pubblico in materia di protezione degli animali. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). | ||||||
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| La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali. | ||||||
| Il Consiglio federale può prevedere che determinati corsi di e di formazione continua siano subordinati al riconoscimento da parte della Confederazione o dei Cantoni. [1] | ||||||
| La Confederazione provvede a informare il pubblico in materia di protezione degli animali. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). | ||||||
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| La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali. | ||||||
| Il Consiglio federale può prevedere che determinati corsi di e di formazione continua siano subordinati al riconoscimento da parte della Confederazione o dei Cantoni. [1] | ||||||
| La Confederazione provvede a informare il pubblico in materia di protezione degli animali. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). | ||||||