IR 0.632.31 Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (con allegati, Alto finale e Dichiarazioni) AELS Art. 16 Aiuti statali - 1. I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti gli aiuti statali sono retti dall'articolo XVI dell'Accordo GATT del 19949 e dall'Accordo OMC10 sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che sono integrati nella presente Convenzione e ne sono parte integrante, fatte salve le norme specifiche contenute nell'allegato Q. |
|
1 | I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti gli aiuti statali sono retti dall'articolo XVI dell'Accordo GATT del 19949 e dall'Accordo OMC10 sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che sono integrati nella presente Convenzione e ne sono parte integrante, fatte salve le norme specifiche contenute nell'allegato Q. |
2 | Conformemente all'articolo 36 della presente Convenzione, gli Stati membri non applicano, nei confronti di altri Stati membri, le misure compensative menzionate nella Parte V dell'Accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. |
3 | Gli Stati membri riesaminano il campo d'applicazione del presente capitolo al fine di estendere al settore dei servizi le norme relative agli aiuti statali, tenendo conto degli sviluppi avvenuti in questo settore sul piano internazionale. A questo scopo, si procede a un riesame annuale. |
IR 0.632.31 Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (con allegati, Alto finale e Dichiarazioni) AELS Art. 16 Aiuti statali - 1. I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti gli aiuti statali sono retti dall'articolo XVI dell'Accordo GATT del 19949 e dall'Accordo OMC10 sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che sono integrati nella presente Convenzione e ne sono parte integrante, fatte salve le norme specifiche contenute nell'allegato Q. |
|
1 | I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti gli aiuti statali sono retti dall'articolo XVI dell'Accordo GATT del 19949 e dall'Accordo OMC10 sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che sono integrati nella presente Convenzione e ne sono parte integrante, fatte salve le norme specifiche contenute nell'allegato Q. |
2 | Conformemente all'articolo 36 della presente Convenzione, gli Stati membri non applicano, nei confronti di altri Stati membri, le misure compensative menzionate nella Parte V dell'Accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. |
3 | Gli Stati membri riesaminano il campo d'applicazione del presente capitolo al fine di estendere al settore dei servizi le norme relative agli aiuti statali, tenendo conto degli sviluppi avvenuti in questo settore sul piano internazionale. A questo scopo, si procede a un riesame annuale. |
IR 0.632.31 Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (con allegati, Alto finale e Dichiarazioni) AELS Art. 16 Aiuti statali - 1. I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti gli aiuti statali sono retti dall'articolo XVI dell'Accordo GATT del 19949 e dall'Accordo OMC10 sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che sono integrati nella presente Convenzione e ne sono parte integrante, fatte salve le norme specifiche contenute nell'allegato Q. |
|
1 | I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti gli aiuti statali sono retti dall'articolo XVI dell'Accordo GATT del 19949 e dall'Accordo OMC10 sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che sono integrati nella presente Convenzione e ne sono parte integrante, fatte salve le norme specifiche contenute nell'allegato Q. |
2 | Conformemente all'articolo 36 della presente Convenzione, gli Stati membri non applicano, nei confronti di altri Stati membri, le misure compensative menzionate nella Parte V dell'Accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. |
3 | Gli Stati membri riesaminano il campo d'applicazione del presente capitolo al fine di estendere al settore dei servizi le norme relative agli aiuti statali, tenendo conto degli sviluppi avvenuti in questo settore sul piano internazionale. A questo scopo, si procede a un riesame annuale. |
IR 0.632.31 Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (con allegati, Alto finale e Dichiarazioni) AELS Art. 16 Aiuti statali - 1. I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti gli aiuti statali sono retti dall'articolo XVI dell'Accordo GATT del 19949 e dall'Accordo OMC10 sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che sono integrati nella presente Convenzione e ne sono parte integrante, fatte salve le norme specifiche contenute nell'allegato Q. |
|
1 | I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti gli aiuti statali sono retti dall'articolo XVI dell'Accordo GATT del 19949 e dall'Accordo OMC10 sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che sono integrati nella presente Convenzione e ne sono parte integrante, fatte salve le norme specifiche contenute nell'allegato Q. |
2 | Conformemente all'articolo 36 della presente Convenzione, gli Stati membri non applicano, nei confronti di altri Stati membri, le misure compensative menzionate nella Parte V dell'Accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. |
3 | Gli Stati membri riesaminano il campo d'applicazione del presente capitolo al fine di estendere al settore dei servizi le norme relative agli aiuti statali, tenendo conto degli sviluppi avvenuti in questo settore sul piano internazionale. A questo scopo, si procede a un riesame annuale. |
IR 0.632.31 Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (con allegati, Alto finale e Dichiarazioni) AELS Art. 16 Aiuti statali - 1. I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti gli aiuti statali sono retti dall'articolo XVI dell'Accordo GATT del 19949 e dall'Accordo OMC10 sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che sono integrati nella presente Convenzione e ne sono parte integrante, fatte salve le norme specifiche contenute nell'allegato Q. |
|
1 | I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti gli aiuti statali sono retti dall'articolo XVI dell'Accordo GATT del 19949 e dall'Accordo OMC10 sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che sono integrati nella presente Convenzione e ne sono parte integrante, fatte salve le norme specifiche contenute nell'allegato Q. |
2 | Conformemente all'articolo 36 della presente Convenzione, gli Stati membri non applicano, nei confronti di altri Stati membri, le misure compensative menzionate nella Parte V dell'Accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. |
3 | Gli Stati membri riesaminano il campo d'applicazione del presente capitolo al fine di estendere al settore dei servizi le norme relative agli aiuti statali, tenendo conto degli sviluppi avvenuti in questo settore sul piano internazionale. A questo scopo, si procede a un riesame annuale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 113 * - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. |
|
a | la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale; |
b | la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni; |
c | i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale; |
d | chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza; |
e | per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 114 Assicurazione contro la disoccupazione - 1 La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione contro la disoccupazione. |
|
a | l'assicurazione garantisce un'adeguata compensazione della perdita di guadagno e sostiene misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione; |
b | l'affiliazione è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni; |
c | chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 114 Assicurazione contro la disoccupazione - 1 La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione contro la disoccupazione. |
|
a | l'assicurazione garantisce un'adeguata compensazione della perdita di guadagno e sostiene misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione; |
b | l'affiliazione è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni; |
c | chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente. |
IR 0.632.31 Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (con allegati, Alto finale e Dichiarazioni) AELS Art. 16 Aiuti statali - 1. I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti gli aiuti statali sono retti dall'articolo XVI dell'Accordo GATT del 19949 e dall'Accordo OMC10 sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che sono integrati nella presente Convenzione e ne sono parte integrante, fatte salve le norme specifiche contenute nell'allegato Q. |
|
1 | I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti gli aiuti statali sono retti dall'articolo XVI dell'Accordo GATT del 19949 e dall'Accordo OMC10 sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che sono integrati nella presente Convenzione e ne sono parte integrante, fatte salve le norme specifiche contenute nell'allegato Q. |
2 | Conformemente all'articolo 36 della presente Convenzione, gli Stati membri non applicano, nei confronti di altri Stati membri, le misure compensative menzionate nella Parte V dell'Accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. |
3 | Gli Stati membri riesaminano il campo d'applicazione del presente capitolo al fine di estendere al settore dei servizi le norme relative agli aiuti statali, tenendo conto degli sviluppi avvenuti in questo settore sul piano internazionale. A questo scopo, si procede a un riesame annuale. |
IR 0.632.31 Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (con allegati, Alto finale e Dichiarazioni) AELS Art. 16 Aiuti statali - 1. I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti gli aiuti statali sono retti dall'articolo XVI dell'Accordo GATT del 19949 e dall'Accordo OMC10 sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che sono integrati nella presente Convenzione e ne sono parte integrante, fatte salve le norme specifiche contenute nell'allegato Q. |
|
1 | I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti gli aiuti statali sono retti dall'articolo XVI dell'Accordo GATT del 19949 e dall'Accordo OMC10 sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che sono integrati nella presente Convenzione e ne sono parte integrante, fatte salve le norme specifiche contenute nell'allegato Q. |
2 | Conformemente all'articolo 36 della presente Convenzione, gli Stati membri non applicano, nei confronti di altri Stati membri, le misure compensative menzionate nella Parte V dell'Accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. |
3 | Gli Stati membri riesaminano il campo d'applicazione del presente capitolo al fine di estendere al settore dei servizi le norme relative agli aiuti statali, tenendo conto degli sviluppi avvenuti in questo settore sul piano internazionale. A questo scopo, si procede a un riesame annuale. |
IR 0.632.31 Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (con allegati, Alto finale e Dichiarazioni) AELS Art. 16 Aiuti statali - 1. I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti gli aiuti statali sono retti dall'articolo XVI dell'Accordo GATT del 19949 e dall'Accordo OMC10 sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che sono integrati nella presente Convenzione e ne sono parte integrante, fatte salve le norme specifiche contenute nell'allegato Q. |
|
1 | I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti gli aiuti statali sono retti dall'articolo XVI dell'Accordo GATT del 19949 e dall'Accordo OMC10 sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che sono integrati nella presente Convenzione e ne sono parte integrante, fatte salve le norme specifiche contenute nell'allegato Q. |
2 | Conformemente all'articolo 36 della presente Convenzione, gli Stati membri non applicano, nei confronti di altri Stati membri, le misure compensative menzionate nella Parte V dell'Accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. |
3 | Gli Stati membri riesaminano il campo d'applicazione del presente capitolo al fine di estendere al settore dei servizi le norme relative agli aiuti statali, tenendo conto degli sviluppi avvenuti in questo settore sul piano internazionale. A questo scopo, si procede a un riesame annuale. |