SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 667 - 1 La proprietà del fondo si estende superiormente nello spazio ed inferiormente nella terra fin dove esiste per il proprietario un interesse ad esercitarla. |
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1 | La proprietà del fondo si estende superiormente nello spazio ed inferiormente nella terra fin dove esiste per il proprietario un interesse ad esercitarla. |
2 | Essa comprende, salvo le restrizioni legali, tutto ciò che è piantato o costrutto sul terreno ed anche le sorgenti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 643 - 1 Chi è proprietario di una cosa lo è anche dei suoi frutti naturali. |
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1 | Chi è proprietario di una cosa lo è anche dei suoi frutti naturali. |
2 | I frutti naturali di una cosa sono i prodotti periodici ed i redditi che se ne ritraggono, conformemente alla sua destinazione, secondo il concetto comune. |
3 | Prima della loro separazione i frutti naturali sono considerati come parti costitutive della cosa. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 643 - 1 Chi è proprietario di una cosa lo è anche dei suoi frutti naturali. |
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1 | Chi è proprietario di una cosa lo è anche dei suoi frutti naturali. |
2 | I frutti naturali di una cosa sono i prodotti periodici ed i redditi che se ne ritraggono, conformemente alla sua destinazione, secondo il concetto comune. |
3 | Prima della loro separazione i frutti naturali sono considerati come parti costitutive della cosa. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 771 - Le disposizioni circa l'usufrutto delle selve sono applicabili per analogia agli usufrutti sopra le cose, la cui utilizzazione consiste nell'estrazione di parti costitutive del suolo, come le miniere. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 771 - Le disposizioni circa l'usufrutto delle selve sono applicabili per analogia agli usufrutti sopra le cose, la cui utilizzazione consiste nell'estrazione di parti costitutive del suolo, come le miniere. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 752 - 1 L'usufruttuario risponde per la perdita e la deteriorazione della cosa, in quanto non provi che il danno si è verificato senza sua colpa. |
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1 | L'usufruttuario risponde per la perdita e la deteriorazione della cosa, in quanto non provi che il danno si è verificato senza sua colpa. |
2 | Egli deve sostituire le cose mancanti che in virtù dell'usufrutto non aveva diritto di consumare. |
3 | Non è tenuto a risarcire il minor valore degli oggetti deteriorati dall'uso ordinario. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 752 - 1 L'usufruttuario risponde per la perdita e la deteriorazione della cosa, in quanto non provi che il danno si è verificato senza sua colpa. |
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1 | L'usufruttuario risponde per la perdita e la deteriorazione della cosa, in quanto non provi che il danno si è verificato senza sua colpa. |
2 | Egli deve sostituire le cose mancanti che in virtù dell'usufrutto non aveva diritto di consumare. |
3 | Non è tenuto a risarcire il minor valore degli oggetti deteriorati dall'uso ordinario. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 752 - 1 L'usufruttuario risponde per la perdita e la deteriorazione della cosa, in quanto non provi che il danno si è verificato senza sua colpa. |
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1 | L'usufruttuario risponde per la perdita e la deteriorazione della cosa, in quanto non provi che il danno si è verificato senza sua colpa. |
2 | Egli deve sostituire le cose mancanti che in virtù dell'usufrutto non aveva diritto di consumare. |
3 | Non è tenuto a risarcire il minor valore degli oggetti deteriorati dall'uso ordinario. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 752 - 1 L'usufruttuario risponde per la perdita e la deteriorazione della cosa, in quanto non provi che il danno si è verificato senza sua colpa. |
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1 | L'usufruttuario risponde per la perdita e la deteriorazione della cosa, in quanto non provi che il danno si è verificato senza sua colpa. |
2 | Egli deve sostituire le cose mancanti che in virtù dell'usufrutto non aveva diritto di consumare. |
3 | Non è tenuto a risarcire il minor valore degli oggetti deteriorati dall'uso ordinario. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 752 - 1 L'usufruttuario risponde per la perdita e la deteriorazione della cosa, in quanto non provi che il danno si è verificato senza sua colpa. |
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1 | L'usufruttuario risponde per la perdita e la deteriorazione della cosa, in quanto non provi che il danno si è verificato senza sua colpa. |
2 | Egli deve sostituire le cose mancanti che in virtù dell'usufrutto non aveva diritto di consumare. |
3 | Non è tenuto a risarcire il minor valore degli oggetti deteriorati dall'uso ordinario. |