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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 18 Diritto alla vita e all'integrità |
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| Ognuno ha il diritto alla protezione della propria vita e della propria integrità fisica e psichica. | ||||||
| La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati. | ||||||
| Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano o altri gravi danni alla propria integrità. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 15 Uguaglianza giuridica |
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| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno deve essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della situazione sociale, dell'orientamento sessuale, delle convinzioni o di una disabilità. | ||||||
| Donne e uomini hanno pari diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, la formazione e il lavoro. | ||||||
| Donne e uomini hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 16 Diritti dei disabili |
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| Per i disabili, l'accesso a edifici, impianti e attrezzature, nonché la fruizione di prestazioni destinate al pubblico sono garantiti. | ||||||
| Nei rapporti con lo Stato, i disabili hanno il diritto di ricevere informazioni e di comunicare in forma adeguata alle loro esigenze e capacità. | ||||||
| La lingua dei segni è riconosciuta. | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 17 Divieto dell'arbitrarietà e tutela della buona fede |
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| Ognuno ha il diritto di essere trattato in modo non arbitrario e secondo il principio della buona fede. | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 18 Diritto alla vita e all'integrità |
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| Ognuno ha il diritto alla protezione della propria vita e della propria integrità fisica e psichica. | ||||||
| La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati. | ||||||
| Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano o altri gravi danni alla propria integrità. | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 22 Matrimonio, famiglia e altri modi di vita |
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| Ognuno ha il diritto di contrarre matrimonio, di costituire un'unione domestica registrata, di fondare una famiglia o di scegliere un altro modo di vita, da solo o in comune. | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 26 Libertà di opinione e di espressione |
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| Ognuno ha il diritto di formarsi una propria opinione, di esprimerla e di diffonderla liberamente. | ||||||
| Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle. | ||||||
| Chiunque, in buona fede e per salvaguardare l'interesse generale, riveli agli organi competenti comportamenti illegali constatati in maniera lecita beneficia di una protezione adeguata. | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 35 Libertà economica |
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| La libertà economica è garantita. | ||||||
| Include in particolare la libera scelta della professione e dell'impiego, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 12 Responsabilità |
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| Lo Stato risponde dei danni illecitamente causati dai propri agenti nell'esercizio delle attività ufficiali. | ||||||
| La legge stabilisce a quali condizioni lo Stato risponde dei danni che i suoi agenti causano lecitamente nell'esercizio delle attività ufficiali. | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 15 Uguaglianza giuridica |
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| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno deve essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della situazione sociale, dell'orientamento sessuale, delle convinzioni o di una disabilità. | ||||||
| Donne e uomini hanno pari diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, la formazione e il lavoro. | ||||||
| Donne e uomini hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 16 Diritti dei disabili |
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| Per i disabili, l'accesso a edifici, impianti e attrezzature, nonché la fruizione di prestazioni destinate al pubblico sono garantiti. | ||||||
| Nei rapporti con lo Stato, i disabili hanno il diritto di ricevere informazioni e di comunicare in forma adeguata alle loro esigenze e capacità. | ||||||
| La lingua dei segni è riconosciuta. | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 17 Divieto dell'arbitrarietà e tutela della buona fede |
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| Ognuno ha il diritto di essere trattato in modo non arbitrario e secondo il principio della buona fede. | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 22 Matrimonio, famiglia e altri modi di vita |
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| Ognuno ha il diritto di contrarre matrimonio, di costituire un'unione domestica registrata, di fondare una famiglia o di scegliere un altro modo di vita, da solo o in comune. | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 18 Diritto alla vita e all'integrità |
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| Ognuno ha il diritto alla protezione della propria vita e della propria integrità fisica e psichica. | ||||||
| La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati. | ||||||
| Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano o altri gravi danni alla propria integrità. | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 26 Libertà di opinione e di espressione |
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| Ognuno ha il diritto di formarsi una propria opinione, di esprimerla e di diffonderla liberamente. | ||||||
| Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle. | ||||||
| Chiunque, in buona fede e per salvaguardare l'interesse generale, riveli agli organi competenti comportamenti illegali constatati in maniera lecita beneficia di una protezione adeguata. | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 17 Divieto dell'arbitrarietà e tutela della buona fede |
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| Ognuno ha il diritto di essere trattato in modo non arbitrario e secondo il principio della buona fede. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 374 |
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| I Cantoni dispongono circa il ricavo delle pene pecuniarie, delle multe e delle confische pronunciate in applicazione del presente Codice. | ||||||
| Nelle cause giudicate dalla Corte penale o dalla Corte d'appello del Tribunale penale federale dispone invece la Confederazione. [1] | ||||||
| Rimane salvo l'impiego a favore del danneggiato secondo l'articolo 73. | ||||||
| Sono salve le disposizioni della legge federale del 19 marzo 2004 [2] sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 della LF del 17 mar. 2017 (Istituzione di una corte d'appello in seno al Tribunale penale federale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5769; FF 2013 6121; 2016 5587). [2] RS 312.4 [3] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389). | ||||||