SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 96 Finanze - Il Gran Consiglio adotta il bilancio di previsione, autorizza le spese e approva i conti annuali. Stabilisce le imposte. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 97 Voto del bilancio di previsione - Nel votare il bilancio di previsione, il Gran Consiglio non può superare l'importo totale delle spese indicate nel progetto che gli è presentato se non prevede nel contempo la relativa copertura finanziaria. Il prestito non può essere considerato una copertura finanziaria. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 56 Iniziativa costituzionale - 1 Il tre per cento dei titolari dei diritti politici può presentare al Gran Consiglio una proposta di revisione totale o parziale della Costituzione.8 |
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1 | Il tre per cento dei titolari dei diritti politici può presentare al Gran Consiglio una proposta di revisione totale o parziale della Costituzione.8 |
2 | La proposta può rivestire la forma di progetto elaborato (iniziativa elaborata) oppure una forma generica, da elaborare mediante una revisione della Costituzione (iniziativa non elaborata). Un'iniziativa parzialmente elaborata è considerata come non elaborata. |
3 | Dopo la sua pubblicazione, un'iniziativa costituzionale non può essere trasformata in iniziativa legislativa. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 56 Iniziativa costituzionale - 1 Il tre per cento dei titolari dei diritti politici può presentare al Gran Consiglio una proposta di revisione totale o parziale della Costituzione.8 |
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1 | Il tre per cento dei titolari dei diritti politici può presentare al Gran Consiglio una proposta di revisione totale o parziale della Costituzione.8 |
2 | La proposta può rivestire la forma di progetto elaborato (iniziativa elaborata) oppure una forma generica, da elaborare mediante una revisione della Costituzione (iniziativa non elaborata). Un'iniziativa parzialmente elaborata è considerata come non elaborata. |
3 | Dopo la sua pubblicazione, un'iniziativa costituzionale non può essere trasformata in iniziativa legislativa. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 53 Elezioni comunali - Il corpo elettorale comunale elegge: |
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a | il Consiglio comunale; |
b | l'Esecutivo comunale. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 56 Iniziativa costituzionale - 1 Il tre per cento dei titolari dei diritti politici può presentare al Gran Consiglio una proposta di revisione totale o parziale della Costituzione.8 |
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1 | Il tre per cento dei titolari dei diritti politici può presentare al Gran Consiglio una proposta di revisione totale o parziale della Costituzione.8 |
2 | La proposta può rivestire la forma di progetto elaborato (iniziativa elaborata) oppure una forma generica, da elaborare mediante una revisione della Costituzione (iniziativa non elaborata). Un'iniziativa parzialmente elaborata è considerata come non elaborata. |
3 | Dopo la sua pubblicazione, un'iniziativa costituzionale non può essere trasformata in iniziativa legislativa. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 80 Potere legislativo - Il Gran Consiglio esercita il potere legislativo. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 54 Sistema proporzionale - 1 Le elezioni secondo il sistema proporzionale hanno luogo in un'unica circoscrizione. |
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1 | Le elezioni secondo il sistema proporzionale hanno luogo in un'unica circoscrizione. |
2 | Le liste che hanno raccolto meno del sette per cento dei suffragi validi emessi non ottengono alcun seggio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 96 Politica di concorrenza - 1 La Confederazione emana prescrizioni contro gli effetti economicamente o socialmente nocivi di cartelli e di altre forme di limitazione della concorrenza. |
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1 | La Confederazione emana prescrizioni contro gli effetti economicamente o socialmente nocivi di cartelli e di altre forme di limitazione della concorrenza. |
2 | Prende provvedimenti: |
a | per impedire abusi nella formazione dei prezzi da parte di imprese e organizzazioni di diritto pubblico e privato che hanno una posizione dominante sul mercato; |
b | contro la concorrenza sleale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 97 Protezione dei consumatori - 1 La Confederazione prende provvedimenti a tutela dei consumatori. |
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1 | La Confederazione prende provvedimenti a tutela dei consumatori. |
2 | Emana prescrizioni sui mezzi giuridici di cui possono avvalersi le organizzazioni dei consumatori. Nel settore della legislazione federale sulla concorrenza sleale, queste organizzazioni dispongono degli stessi diritti che spettano alle associazioni professionali e economiche. |
3 | I Cantoni prevedono una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria semplice e rapida per le controversie fino a un dato valore litigioso. Il Consiglio federale stabilisce tale limite. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 96 Finanze - Il Gran Consiglio adotta il bilancio di previsione, autorizza le spese e approva i conti annuali. Stabilisce le imposte. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 97 Voto del bilancio di previsione - Nel votare il bilancio di previsione, il Gran Consiglio non può superare l'importo totale delle spese indicate nel progetto che gli è presentato se non prevede nel contempo la relativa copertura finanziaria. Il prestito non può essere considerato una copertura finanziaria. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 80 Potere legislativo - Il Gran Consiglio esercita il potere legislativo. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 53 Elezioni comunali - Il corpo elettorale comunale elegge: |
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a | il Consiglio comunale; |
b | l'Esecutivo comunale. |