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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 1 Scopo |
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| Scopo della presente legge è di tutelare la dignità e il benessere degli animali. | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 1 Scopo |
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| Scopo della presente legge è di tutelare la dignità e il benessere degli animali. | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 1 Scopo |
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| Scopo della presente legge è di tutelare la dignità e il benessere degli animali. | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 1 Scopo |
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| Scopo della presente legge è di tutelare la dignità e il benessere degli animali. | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 1 Scopo |
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| Scopo della presente legge è di tutelare la dignità e il benessere degli animali. | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 1 Scopo |
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| Scopo della presente legge è di tutelare la dignità e il benessere degli animali. | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 5 Formazione e informazione |
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| La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali. | ||||||
| Il Consiglio federale può prevedere che determinati corsi di e di formazione continua siano subordinati al riconoscimento da parte della Confederazione o dei Cantoni. [1] | ||||||
| La Confederazione provvede a informare il pubblico in materia di protezione degli animali. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 45 Disposizione transitoria concernente la protezione giuridica |
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| Fino all'entrata in vigore della legge del 17 giugno 2005 [1] sul Tribunale amministrativo federale, la protezione giuridica è disciplinata come segue, a complemento delle disposizioni generali della procedura federale: la Commissione di ricorso DFE giudica i ricorsi contro le decisioni dell'USAV. | ||||||
| [1] RS 173.32. La L è entrata in vigore il 1° gen. 2007. | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 5 Formazione e informazione |
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| La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali. | ||||||
| Il Consiglio federale può prevedere che determinati corsi di e di formazione continua siano subordinati al riconoscimento da parte della Confederazione o dei Cantoni. [1] | ||||||
| La Confederazione provvede a informare il pubblico in materia di protezione degli animali. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 33 Servizi specializzati cantonali |
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| Ogni Cantone istituisce un servizio specializzato sotto la responsabilità del veterinario cantonale e atto a garantire l'esecuzione della presente legge e delle prescrizioni emanate in virtù della stessa. | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 5 Formazione e informazione |
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| La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali. | ||||||
| Il Consiglio federale può prevedere che determinati corsi di e di formazione continua siano subordinati al riconoscimento da parte della Confederazione o dei Cantoni. [1] | ||||||
| La Confederazione provvede a informare il pubblico in materia di protezione degli animali. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 33 Servizi specializzati cantonali |
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| Ogni Cantone istituisce un servizio specializzato sotto la responsabilità del veterinario cantonale e atto a garantire l'esecuzione della presente legge e delle prescrizioni emanate in virtù della stessa. | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 45 Disposizione transitoria concernente la protezione giuridica |
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| Fino all'entrata in vigore della legge del 17 giugno 2005 [1] sul Tribunale amministrativo federale, la protezione giuridica è disciplinata come segue, a complemento delle disposizioni generali della procedura federale: la Commissione di ricorso DFE giudica i ricorsi contro le decisioni dell'USAV. | ||||||
| [1] RS 173.32. La L è entrata in vigore il 1° gen. 2007. | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 45 Disposizione transitoria concernente la protezione giuridica |
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| Fino all'entrata in vigore della legge del 17 giugno 2005 [1] sul Tribunale amministrativo federale, la protezione giuridica è disciplinata come segue, a complemento delle disposizioni generali della procedura federale: la Commissione di ricorso DFE giudica i ricorsi contro le decisioni dell'USAV. | ||||||
| [1] RS 173.32. La L è entrata in vigore il 1° gen. 2007. | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 45 Disposizione transitoria concernente la protezione giuridica |
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| Fino all'entrata in vigore della legge del 17 giugno 2005 [1] sul Tribunale amministrativo federale, la protezione giuridica è disciplinata come segue, a complemento delle disposizioni generali della procedura federale: la Commissione di ricorso DFE giudica i ricorsi contro le decisioni dell'USAV. | ||||||
| [1] RS 173.32. La L è entrata in vigore il 1° gen. 2007. | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 45 Disposizione transitoria concernente la protezione giuridica |
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| Fino all'entrata in vigore della legge del 17 giugno 2005 [1] sul Tribunale amministrativo federale, la protezione giuridica è disciplinata come segue, a complemento delle disposizioni generali della procedura federale: la Commissione di ricorso DFE giudica i ricorsi contro le decisioni dell'USAV. | ||||||
| [1] RS 173.32. La L è entrata in vigore il 1° gen. 2007. | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 45 Disposizione transitoria concernente la protezione giuridica |
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| Fino all'entrata in vigore della legge del 17 giugno 2005 [1] sul Tribunale amministrativo federale, la protezione giuridica è disciplinata come segue, a complemento delle disposizioni generali della procedura federale: la Commissione di ricorso DFE giudica i ricorsi contro le decisioni dell'USAV. | ||||||
| [1] RS 173.32. La L è entrata in vigore il 1° gen. 2007. | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 45 Disposizione transitoria concernente la protezione giuridica |
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| Fino all'entrata in vigore della legge del 17 giugno 2005 [1] sul Tribunale amministrativo federale, la protezione giuridica è disciplinata come segue, a complemento delle disposizioni generali della procedura federale: la Commissione di ricorso DFE giudica i ricorsi contro le decisioni dell'USAV. | ||||||
| [1] RS 173.32. La L è entrata in vigore il 1° gen. 2007. | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 1 Scopo |
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| Scopo della presente legge è di tutelare la dignità e il benessere degli animali. | ||||||