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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 23 Esclusione di personale sanitario o di stabilimenti |
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| Se, per gravi motivi, l'assicurazione militare vuole negare o revocare a una persona esercitante una professione sanitaria, a uno stabilimento, a un centro d'accertamento o a un laboratorio il diritto di ordinare o di eseguire provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, di prescrivere o di fornire medicamenti o di fare analisi, il tribunale arbitrale, istituito giusta l'articolo 27, decide in merito all'esclusione e alla durata della stessa. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 25 Economicità della cura |
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| Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. | ||||||
| L'assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale limite. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 23 Esclusione di personale sanitario o di stabilimenti |
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| Se, per gravi motivi, l'assicurazione militare vuole negare o revocare a una persona esercitante una professione sanitaria, a uno stabilimento, a un centro d'accertamento o a un laboratorio il diritto di ordinare o di eseguire provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, di prescrivere o di fornire medicamenti o di fare analisi, il tribunale arbitrale, istituito giusta l'articolo 27, decide in merito all'esclusione e alla durata della stessa. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 23 Esclusione di personale sanitario o di stabilimenti |
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| Se, per gravi motivi, l'assicurazione militare vuole negare o revocare a una persona esercitante una professione sanitaria, a uno stabilimento, a un centro d'accertamento o a un laboratorio il diritto di ordinare o di eseguire provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, di prescrivere o di fornire medicamenti o di fare analisi, il tribunale arbitrale, istituito giusta l'articolo 27, decide in merito all'esclusione e alla durata della stessa. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 25 Economicità della cura |
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| Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. | ||||||
| L'assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale limite. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 23 Esclusione di personale sanitario o di stabilimenti |
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| Se, per gravi motivi, l'assicurazione militare vuole negare o revocare a una persona esercitante una professione sanitaria, a uno stabilimento, a un centro d'accertamento o a un laboratorio il diritto di ordinare o di eseguire provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, di prescrivere o di fornire medicamenti o di fare analisi, il tribunale arbitrale, istituito giusta l'articolo 27, decide in merito all'esclusione e alla durata della stessa. | ||||||
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RS 833.11 OAM Ordinanza del 10 novembre 1993 sull'assicurazione militare (OAM) Art. 9 Sospensione dell'assicurazione |
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| La sospensione dell'assicurazione secondo l'articolo 3 capoverso 2 della legge si limita agli infortuni professionali che sono assicurati obbligatoriamente secondo la legge federale del 20 marzo 1981 [1] sull'assicurazione contro gli infortuni. L'assicurazione militare copre il percorso di andata e ritorno dal lavoro. | ||||||
| [1] RS 832.20 | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 24 Credito diretto del personale sanitario e degli stabilimenti |
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| Il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori diventano creditori diretti dell'assicurazione militare per le loro prestazioni agli assicurati. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 25 Economicità della cura |
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| Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. | ||||||
| L'assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale limite. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 25 Economicità della cura |
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| Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. | ||||||
| L'assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale limite. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 25 Economicità della cura |
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| Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. | ||||||
| L'assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale limite. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 24 Credito diretto del personale sanitario e degli stabilimenti |
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| Il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori diventano creditori diretti dell'assicurazione militare per le loro prestazioni agli assicurati. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 8 Prestazioni |
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| Le prestazioni dell'assicurazione militare sono: | ||||||
| la cura medica (art. 16); | ||||||
| l'assunzione delle spese di viaggio e di soccorso (art. 19); | ||||||
| le indennità per cure a domicilio o cure nonché l'assegno per grandi invalidi (art. 20); | ||||||
| la consegna di mezzi ausiliari (art. 21); | ||||||
| l'indennità giornaliera (art. 28); | ||||||
| le indennità per il ritardo nella formazione professionale (art. 30); | ||||||
| le indennità agli indipendenti (art. 32); | ||||||
| le prestazioni d'integrazione (art. 33-39); | ||||||
| l'assistenza ulteriore (art. 34 cpv. 2); | ||||||
| le rendite d'invalidità (art. 40-42); | ||||||
| la rendita di vecchiaia per gli assicurati invalidi (art. 47); | ||||||
| le rendite per menomazione dell'integrità (art. 48-50); | ||||||
| le rendite per superstiti (art. 51-53 e 55); | ||||||
| le rendite per coniugi e per orfani in caso di prestazioni previdenziali insufficienti (art. 54); | ||||||
| l'assunzione di danni materiali (art. 57); | ||||||
| l'indennità in capitale (art. 58); | ||||||
| l'indennità a titolo di riparazione morale (art. 59); | ||||||
| l'indennità per spese funerarie (art. 60); | ||||||
| le indennità per spese di formazione professionale (art. 61); | ||||||
| la prevenzione delle affezioni (art. 62); | ||||||
| l'esame medico e le misure mediche di prevenzione (art. 63). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 24 Credito diretto del personale sanitario e degli stabilimenti |
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| Il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori diventano creditori diretti dell'assicurazione militare per le loro prestazioni agli assicurati. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 24 Credito diretto del personale sanitario e degli stabilimenti |
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| Il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori diventano creditori diretti dell'assicurazione militare per le loro prestazioni agli assicurati. | ||||||