SR 741.21 Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) OSStr Art. 15 Altri pericoli - 1 Il segnale «Altri pericoli» (1.30) mette in guardia su pericoli, che si trovano sulla carreggiata, per i quali non è previsto alcun segnale particolare. Se necessario, il genere di pericolo è indicato su un cartello complementare o, nel caso di una segnaletica di breve durata, mediante segnali pieghevoli, sotto il simbolo all'interno del bordo rosso.41 |
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1 | Il segnale «Altri pericoli» (1.30) mette in guardia su pericoli, che si trovano sulla carreggiata, per i quali non è previsto alcun segnale particolare. Se necessario, il genere di pericolo è indicato su un cartello complementare o, nel caso di una segnaletica di breve durata, mediante segnali pieghevoli, sotto il simbolo all'interno del bordo rosso.41 |
2 | Il segnale «Altri pericoli» è collocato se necessario prima dei posti d'intercezione della polizia (art. 31 cpv. 2) e inoltre, fuori delle località, per annunciare che il traffico è regolato dalla polizia. |
3 | Per rendere attento il conducente dal rumore inatteso causato da pezzi di artiglieria, è applicabile l'articolo 65 capoverso 7. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 27 - 1 L'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità su le norme generali, i segnali e le demarcazioni. |
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1 | L'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità su le norme generali, i segnali e le demarcazioni. |
2 | Alla percezione degli speciali segnalatori dei veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia e delle dogane, la carreggiata deve essere lasciata libera immediatamente. Se necessario, i conducenti devono fermare i loro veicoli.99 |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 90 - 1 È punito con la multa chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale. |
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1 | È punito con la multa chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale. |
2 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. |
3 | È punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore. |
3bis | In caso di infrazione secondo il capoverso 3, la pena detentiva minima di un anno può essere ridotta in presenza di una circostanza attenuante secondo l'articolo 48 del Codice penale238, in particolare se l'autore ha agito per motivi onorevoli.239 |
3ter | In caso di infrazione secondo il capoverso 3, la pena può essere una pena detentiva sino a quattro anni o una pena pecuniaria se nei dieci anni precedenti l'atto l'autore non ha subito alcuna condanna per crimini o delitti commessi nella circolazione stradale e che hanno cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o il ferimento o la morte di terzi.240 |
4 | È considerata grave l'inosservanza di un limite di velocità se la velocità massima consentita è superata: |
a | di almeno 40 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 30 km/h; |
b | di almeno 50 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 50 km/h; |
c | di almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 80 km/h; |
d | di almeno 80 km/h dove la velocità massima consentita è superiore a 80 km/h.241 |
5 | L'articolo 237 numero 2 del Codice penale242 non è applicabile in questi casi. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 3 - 1 La sovranità cantonale sulle strade è riservata nei limiti del diritto federale. |
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1 | La sovranità cantonale sulle strade è riservata nei limiti del diritto federale. |
2 | I Cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la circolazione su determinate strade. Essi possono delegare tale competenza ai Comuni, riservato il ricorso a un'autorità cantonale. |
3 | La circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi sulle strade che non sono aperte al grande transito può essere vietata completamente o limitata temporaneamente; quella per il servizio della Confederazione rimane però permessa. ...15 |
4 | Altre limitazioni o prescrizioni possono essere emanate in quanto lo esigano la protezione degli abitanti o di altri ugualmente toccati dall'inquinamento fonico od atmosferico, l'eliminazione di svantaggi per i disabili, la sicurezza, l'alleviamento o la disciplina del traffico, la protezione della strada od altre condizioni locali.16 Per tali motivi, soprattutto nei quartieri d'abitazione può essere limitato il traffico e regolato specialmente il posteggio. I Comuni sono legittimati a ricorrere se, sul loro territorio, sono ordinate misure in materia di circolazione stradale.17...18 19 |
5 | Il diritto cantonale sancisce le misure per le altre categorie di veicoli e gli altri utenti della strada, in quanto non siano richieste per disciplinare la circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi. |
6 | In casi speciali, la polizia può prendere le misure richieste dalle circostanze, in particolare limitare o deviare temporaneamente la circolazione. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 3 - 1 La sovranità cantonale sulle strade è riservata nei limiti del diritto federale. |
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1 | La sovranità cantonale sulle strade è riservata nei limiti del diritto federale. |
2 | I Cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la circolazione su determinate strade. Essi possono delegare tale competenza ai Comuni, riservato il ricorso a un'autorità cantonale. |
3 | La circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi sulle strade che non sono aperte al grande transito può essere vietata completamente o limitata temporaneamente; quella per il servizio della Confederazione rimane però permessa. ...15 |
4 | Altre limitazioni o prescrizioni possono essere emanate in quanto lo esigano la protezione degli abitanti o di altri ugualmente toccati dall'inquinamento fonico od atmosferico, l'eliminazione di svantaggi per i disabili, la sicurezza, l'alleviamento o la disciplina del traffico, la protezione della strada od altre condizioni locali.16 Per tali motivi, soprattutto nei quartieri d'abitazione può essere limitato il traffico e regolato specialmente il posteggio. I Comuni sono legittimati a ricorrere se, sul loro territorio, sono ordinate misure in materia di circolazione stradale.17...18 19 |
5 | Il diritto cantonale sancisce le misure per le altre categorie di veicoli e gli altri utenti della strada, in quanto non siano richieste per disciplinare la circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi. |
6 | In casi speciali, la polizia può prendere le misure richieste dalle circostanze, in particolare limitare o deviare temporaneamente la circolazione. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 5 - 1 Le limitazioni e le prescrizioni concernenti la circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi, che non valgono per tutto il territorio svizzero, devono essere indicate con segnali o demarcazioni. |
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1 | Le limitazioni e le prescrizioni concernenti la circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi, che non valgono per tutto il territorio svizzero, devono essere indicate con segnali o demarcazioni. |
2 | Non è necessario indicare con segnali o demarcazioni le strade e gli spiazzi manifestamente riservati all'uso privato o a scopi speciali. |
3 | Per le strade aperte alla circolazione dei veicoli a motore o dei velocipedi, possono essere usati solamente i segnali e le demarcazioni stabiliti dal Consiglio federale; essi devono essere collocati solo dalle autorità competenti o con l'approvazione di queste. |
SR 741.21 Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) OSStr Art. 14 - 1 Il segnale «Segnali luminosi» (1.27) annuncia un impianto di segnali luminosi al quale il conducente deve eventualmente fermarsi. È collocato prima di segnali luminosi fuori delle località e può essere impiegato come segnale avanzato per annunciare segnali luminosi che servono a chiudere temporaneamente certe corsie (art. 69 cpv. 4); all'interno delle località può essere collocato soltanto sulle strade con traffico rapido o quando i segnali luminosi non possono essere scorti per tempo.38 |
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1 | Il segnale «Segnali luminosi» (1.27) annuncia un impianto di segnali luminosi al quale il conducente deve eventualmente fermarsi. È collocato prima di segnali luminosi fuori delle località e può essere impiegato come segnale avanzato per annunciare segnali luminosi che servono a chiudere temporaneamente certe corsie (art. 69 cpv. 4); all'interno delle località può essere collocato soltanto sulle strade con traffico rapido o quando i segnali luminosi non possono essere scorti per tempo.38 |
2 | e 3 ...39 |
4 | Il segnale «Colonna» (1.31) mette in guardia i conducenti sulla presenza di colonne di veicoli fermi o che circolano lentamente. Può essere collocato durevolmente soltanto in quei luoghi dove si prevede spesso la presenza di colonne.40 |
SR 741.21 Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) OSStr Art. 15 Altri pericoli - 1 Il segnale «Altri pericoli» (1.30) mette in guardia su pericoli, che si trovano sulla carreggiata, per i quali non è previsto alcun segnale particolare. Se necessario, il genere di pericolo è indicato su un cartello complementare o, nel caso di una segnaletica di breve durata, mediante segnali pieghevoli, sotto il simbolo all'interno del bordo rosso.41 |
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1 | Il segnale «Altri pericoli» (1.30) mette in guardia su pericoli, che si trovano sulla carreggiata, per i quali non è previsto alcun segnale particolare. Se necessario, il genere di pericolo è indicato su un cartello complementare o, nel caso di una segnaletica di breve durata, mediante segnali pieghevoli, sotto il simbolo all'interno del bordo rosso.41 |
2 | Il segnale «Altri pericoli» è collocato se necessario prima dei posti d'intercezione della polizia (art. 31 cpv. 2) e inoltre, fuori delle località, per annunciare che il traffico è regolato dalla polizia. |
3 | Per rendere attento il conducente dal rumore inatteso causato da pezzi di artiglieria, è applicabile l'articolo 65 capoverso 7. |