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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 45 |
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| Quando una nuova strada nazionale rechi pregiudizio a vie di comunicazione, condutture e simili impianti, o quando nuovi impianti siffatti rechino pregiudizio a una strada nazionale, le spese di tutti i provvedimenti necessari a ovviarvi sono a carico dell'opera nuova. Rimangono salve le disposizioni della legislazione sulle telecomunicazioni. [1] | ||||||
| Quando una nuova strada pubblica venga collegata, con una strada nazionale, gli interessati convengono circa alla ripartizione delle spese. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 45 |
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| Quando una nuova strada nazionale rechi pregiudizio a vie di comunicazione, condutture e simili impianti, o quando nuovi impianti siffatti rechino pregiudizio a una strada nazionale, le spese di tutti i provvedimenti necessari a ovviarvi sono a carico dell'opera nuova. Rimangono salve le disposizioni della legislazione sulle telecomunicazioni. [1] | ||||||
| Quando una nuova strada pubblica venga collegata, con una strada nazionale, gli interessati convengono circa alla ripartizione delle spese. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 45 |
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| Quando una nuova strada nazionale rechi pregiudizio a vie di comunicazione, condutture e simili impianti, o quando nuovi impianti siffatti rechino pregiudizio a una strada nazionale, le spese di tutti i provvedimenti necessari a ovviarvi sono a carico dell'opera nuova. Rimangono salve le disposizioni della legislazione sulle telecomunicazioni. [1] | ||||||
| Quando una nuova strada pubblica venga collegata, con una strada nazionale, gli interessati convengono circa alla ripartizione delle spese. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 45 |
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| Quando una nuova strada nazionale rechi pregiudizio a vie di comunicazione, condutture e simili impianti, o quando nuovi impianti siffatti rechino pregiudizio a una strada nazionale, le spese di tutti i provvedimenti necessari a ovviarvi sono a carico dell'opera nuova. Rimangono salve le disposizioni della legislazione sulle telecomunicazioni. [1] | ||||||
| Quando una nuova strada pubblica venga collegata, con una strada nazionale, gli interessati convengono circa alla ripartizione delle spese. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 45 |
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| Quando una nuova strada nazionale rechi pregiudizio a vie di comunicazione, condutture e simili impianti, o quando nuovi impianti siffatti rechino pregiudizio a una strada nazionale, le spese di tutti i provvedimenti necessari a ovviarvi sono a carico dell'opera nuova. Rimangono salve le disposizioni della legislazione sulle telecomunicazioni. [1] | ||||||
| Quando una nuova strada pubblica venga collegata, con una strada nazionale, gli interessati convengono circa alla ripartizione delle spese. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 45 |
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| Quando una nuova strada nazionale rechi pregiudizio a vie di comunicazione, condutture e simili impianti, o quando nuovi impianti siffatti rechino pregiudizio a una strada nazionale, le spese di tutti i provvedimenti necessari a ovviarvi sono a carico dell'opera nuova. Rimangono salve le disposizioni della legislazione sulle telecomunicazioni. [1] | ||||||
| Quando una nuova strada pubblica venga collegata, con una strada nazionale, gli interessati convengono circa alla ripartizione delle spese. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 45 |
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| Quando una nuova strada nazionale rechi pregiudizio a vie di comunicazione, condutture e simili impianti, o quando nuovi impianti siffatti rechino pregiudizio a una strada nazionale, le spese di tutti i provvedimenti necessari a ovviarvi sono a carico dell'opera nuova. Rimangono salve le disposizioni della legislazione sulle telecomunicazioni. [1] | ||||||
| Quando una nuova strada pubblica venga collegata, con una strada nazionale, gli interessati convengono circa alla ripartizione delle spese. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 45 |
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| Quando una nuova strada nazionale rechi pregiudizio a vie di comunicazione, condutture e simili impianti, o quando nuovi impianti siffatti rechino pregiudizio a una strada nazionale, le spese di tutti i provvedimenti necessari a ovviarvi sono a carico dell'opera nuova. Rimangono salve le disposizioni della legislazione sulle telecomunicazioni. [1] | ||||||
| Quando una nuova strada pubblica venga collegata, con una strada nazionale, gli interessati convengono circa alla ripartizione delle spese. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 20 |
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| I progetti generali sono approvati dal Consiglio federale. | ||||||
| Nell'ambito del completamento della rete delle strade nazionali [1], il Consiglio federale decide in via definitiva, al momento dell'approvazione dei progetti generali, sul tracciato particolare delle strade nazionali nelle zone urbane e sul punto in cui le strade nazionali fuori dalle città diventano strade nazionali urbane. [2] | ||||||
| [1] Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 1118, 1986 352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all'art. 197 n. 3 della Costituzione federale (RS 101). [2] Introdotto dal n. I della LF del 12 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2259; FF 2012 543). | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 28 [1] |
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| Con l'approvazione dei piani il Dipartimento decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione. | ||||||
| Può approvare progetti a tappe, se la loro trattazione separata non pregiudica la valutazione globale del progetto. | ||||||
| L'approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all'esecuzione del progetto di costruzione. | ||||||
| Per gravi motivi, il Dipartimento può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell'approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell'approvazione. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). [2] Abrogato dall'all. n. 68 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 28 [1] |
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| Con l'approvazione dei piani il Dipartimento decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione. | ||||||
| Può approvare progetti a tappe, se la loro trattazione separata non pregiudica la valutazione globale del progetto. | ||||||
| L'approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all'esecuzione del progetto di costruzione. | ||||||
| Per gravi motivi, il Dipartimento può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell'approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell'approvazione. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). [2] Abrogato dall'all. n. 68 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 32 |
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| Le autorità competenti provvedono all'acquisto del terreno. [1] | ||||||
| I Cantoni determinano la procedura di rilottizzazione in conformità delle norme qui appresso. Per i raggruppamenti di fondi e di foreste rimangono riservate le disposizioni pertinenti della legislazione federale concernente il promuovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale, come anche della legislazione federale concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 41 |
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| Le strade nazionali devono essere costruite secondo i metodi tecnici più progrediti e con criteri economici. | ||||||
| Le autorità competenti aggiudicano e sorvegliano i lavori. Il Consiglio federale fissa i principi determinanti per i Cantoni. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 45 |
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| Quando una nuova strada nazionale rechi pregiudizio a vie di comunicazione, condutture e simili impianti, o quando nuovi impianti siffatti rechino pregiudizio a una strada nazionale, le spese di tutti i provvedimenti necessari a ovviarvi sono a carico dell'opera nuova. Rimangono salve le disposizioni della legislazione sulle telecomunicazioni. [1] | ||||||
| Quando una nuova strada pubblica venga collegata, con una strada nazionale, gli interessati convengono circa alla ripartizione delle spese. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 45 |
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| Quando una nuova strada nazionale rechi pregiudizio a vie di comunicazione, condutture e simili impianti, o quando nuovi impianti siffatti rechino pregiudizio a una strada nazionale, le spese di tutti i provvedimenti necessari a ovviarvi sono a carico dell'opera nuova. Rimangono salve le disposizioni della legislazione sulle telecomunicazioni. [1] | ||||||
| Quando una nuova strada pubblica venga collegata, con una strada nazionale, gli interessati convengono circa alla ripartizione delle spese. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 45 |
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| Quando una nuova strada nazionale rechi pregiudizio a vie di comunicazione, condutture e simili impianti, o quando nuovi impianti siffatti rechino pregiudizio a una strada nazionale, le spese di tutti i provvedimenti necessari a ovviarvi sono a carico dell'opera nuova. Rimangono salve le disposizioni della legislazione sulle telecomunicazioni. [1] | ||||||
| Quando una nuova strada pubblica venga collegata, con una strada nazionale, gli interessati convengono circa alla ripartizione delle spese. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 45 |
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| Quando una nuova strada nazionale rechi pregiudizio a vie di comunicazione, condutture e simili impianti, o quando nuovi impianti siffatti rechino pregiudizio a una strada nazionale, le spese di tutti i provvedimenti necessari a ovviarvi sono a carico dell'opera nuova. Rimangono salve le disposizioni della legislazione sulle telecomunicazioni. [1] | ||||||
| Quando una nuova strada pubblica venga collegata, con una strada nazionale, gli interessati convengono circa alla ripartizione delle spese. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 47 |
||||||
| Gli articoli 45 capoverso 1, e 46 capoverso 1 non sono applicabili, in quanto tra gli interessati siano stati o saranno conchiusi degli accordi derogatori circa alle spese. | ||||||
| In caso di contestazione relativa alla ripartizione delle spese, decide l'Ufficio. In caso di contestazione tra Cantoni oppure tra Confederazione e Cantoni è fatta salva l'azione di diritto amministrativo in virtù dell'articolo 116 lettera a o b della legge federale del 16 dicembre 1943 [1] sull'organizzazione giudiziaria. [2] | ||||||
| [1] [CS 3 499; RU 1948 899 art. 86; 1955 899art. 118; 1959 921; 1969 755art. 80 lett. b, 784; 1977 237n. II 3, 862art. 52 n. 2, 1323n. III; 1978 688art. 88 n. 3, 1450; 1979 42; 1980 31n. IV, 1718art. 52 n. 2, 1819art. 12 cpv. 1; 1982 1676all. n. 13; 1983 1886art. 36 n. 1; 1986 926art. 59 n. 1; 1987 226n. II 1, 1665n. II; 1988 1776all. II 1; 1989 504art. 33 let. a; 1990 938n. III cpv. 5; 1992 288; 1993 274art. 75 n. 1, 1945all. n. 1; 1995 1227all. n. 3, 4093all. n. 4; 1996 508art. 36, 750art. 17, 1445all. n. 2, 1498all. n. 2; 1997 1155all. n. 6, 2465all. n. 5; 1998 2847all. n. 3, 3033all. n. 2; 1999 1118all. n. 1, 3071n. I 2; 2000 273all. n. 6, 416n. I 2, 505n. I 1, 2355all. n. 1, 2719; 2001 114n. I 4, 894art. 40 n. 3, 1029art. 11 cpv. 2; 2002 863art. 35, 1904art. 36 n. 1, 2767n. II, 3988all. n. 1; 2003 2133all. n. 7, 3543all. n. II 4 lett. a, 4557all. n. II 1; 2004 1985all. n. II 1, 4719all. n. II 1; 2005 5685all. n. 7. RU 2006 1205art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 901). | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 45 |
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| Quando una nuova strada nazionale rechi pregiudizio a vie di comunicazione, condutture e simili impianti, o quando nuovi impianti siffatti rechino pregiudizio a una strada nazionale, le spese di tutti i provvedimenti necessari a ovviarvi sono a carico dell'opera nuova. Rimangono salve le disposizioni della legislazione sulle telecomunicazioni. [1] | ||||||
| Quando una nuova strada pubblica venga collegata, con una strada nazionale, gli interessati convengono circa alla ripartizione delle spese. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 47 |
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| Gli articoli 45 capoverso 1, e 46 capoverso 1 non sono applicabili, in quanto tra gli interessati siano stati o saranno conchiusi degli accordi derogatori circa alle spese. | ||||||
| In caso di contestazione relativa alla ripartizione delle spese, decide l'Ufficio. In caso di contestazione tra Cantoni oppure tra Confederazione e Cantoni è fatta salva l'azione di diritto amministrativo in virtù dell'articolo 116 lettera a o b della legge federale del 16 dicembre 1943 [1] sull'organizzazione giudiziaria. [2] | ||||||
| [1] [CS 3 499; RU 1948 899 art. 86; 1955 899art. 118; 1959 921; 1969 755art. 80 lett. b, 784; 1977 237n. II 3, 862art. 52 n. 2, 1323n. III; 1978 688art. 88 n. 3, 1450; 1979 42; 1980 31n. IV, 1718art. 52 n. 2, 1819art. 12 cpv. 1; 1982 1676all. n. 13; 1983 1886art. 36 n. 1; 1986 926art. 59 n. 1; 1987 226n. II 1, 1665n. II; 1988 1776all. II 1; 1989 504art. 33 let. a; 1990 938n. III cpv. 5; 1992 288; 1993 274art. 75 n. 1, 1945all. n. 1; 1995 1227all. n. 3, 4093all. n. 4; 1996 508art. 36, 750art. 17, 1445all. n. 2, 1498all. n. 2; 1997 1155all. n. 6, 2465all. n. 5; 1998 2847all. n. 3, 3033all. n. 2; 1999 1118all. n. 1, 3071n. I 2; 2000 273all. n. 6, 416n. I 2, 505n. I 1, 2355all. n. 1, 2719; 2001 114n. I 4, 894art. 40 n. 3, 1029art. 11 cpv. 2; 2002 863art. 35, 1904art. 36 n. 1, 2767n. II, 3988all. n. 1; 2003 2133all. n. 7, 3543all. n. II 4 lett. a, 4557all. n. II 1; 2004 1985all. n. II 1, 4719all. n. II 1; 2005 5685all. n. 7. RU 2006 1205art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 901). | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 44 |
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| Sono vietate, salvo un permesso, le trasformazioni edilizie attenenti alle strade nazionali, come la costruzione, la modificazione, lo spostamento di incroci con altre vie di traffico, corsi d'acqua, teleferiche, condutture o simili impianti, e il raccordo di strade e sentieri con le strade nazionali. Dette trasformazioni non devono comunque recare pregiudizio alla strada, né comprometterne una sistemazione futura. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce la procedura per il permesso e designa le istanze competenti. Ai proprietari delle istallazioni concernenti il traffico deve essere dato modo di pronunciarsi. Sono riservate le disposizioni della legge federale del 24 giugno 1902 [1] concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole. | ||||||
| Quando il precedente divieto fosse violato, le autorità competenti possono prendere le misure necessarie al ripristino a spese del trasgressore, indipendentemente dalla punibilità del medesimo. [2] | ||||||
| [1] RS 734.0 [2] Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 45 |
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| Quando una nuova strada nazionale rechi pregiudizio a vie di comunicazione, condutture e simili impianti, o quando nuovi impianti siffatti rechino pregiudizio a una strada nazionale, le spese di tutti i provvedimenti necessari a ovviarvi sono a carico dell'opera nuova. Rimangono salve le disposizioni della legislazione sulle telecomunicazioni. [1] | ||||||
| Quando una nuova strada pubblica venga collegata, con una strada nazionale, gli interessati convengono circa alla ripartizione delle spese. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 47 |
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| Gli articoli 45 capoverso 1, e 46 capoverso 1 non sono applicabili, in quanto tra gli interessati siano stati o saranno conchiusi degli accordi derogatori circa alle spese. | ||||||
| In caso di contestazione relativa alla ripartizione delle spese, decide l'Ufficio. In caso di contestazione tra Cantoni oppure tra Confederazione e Cantoni è fatta salva l'azione di diritto amministrativo in virtù dell'articolo 116 lettera a o b della legge federale del 16 dicembre 1943 [1] sull'organizzazione giudiziaria. [2] | ||||||
| [1] [CS 3 499; RU 1948 899 art. 86; 1955 899art. 118; 1959 921; 1969 755art. 80 lett. b, 784; 1977 237n. II 3, 862art. 52 n. 2, 1323n. III; 1978 688art. 88 n. 3, 1450; 1979 42; 1980 31n. IV, 1718art. 52 n. 2, 1819art. 12 cpv. 1; 1982 1676all. n. 13; 1983 1886art. 36 n. 1; 1986 926art. 59 n. 1; 1987 226n. II 1, 1665n. II; 1988 1776all. II 1; 1989 504art. 33 let. a; 1990 938n. III cpv. 5; 1992 288; 1993 274art. 75 n. 1, 1945all. n. 1; 1995 1227all. n. 3, 4093all. n. 4; 1996 508art. 36, 750art. 17, 1445all. n. 2, 1498all. n. 2; 1997 1155all. n. 6, 2465all. n. 5; 1998 2847all. n. 3, 3033all. n. 2; 1999 1118all. n. 1, 3071n. I 2; 2000 273all. n. 6, 416n. I 2, 505n. I 1, 2355all. n. 1, 2719; 2001 114n. I 4, 894art. 40 n. 3, 1029art. 11 cpv. 2; 2002 863art. 35, 1904art. 36 n. 1, 2767n. II, 3988all. n. 1; 2003 2133all. n. 7, 3543all. n. II 4 lett. a, 4557all. n. II 1; 2004 1985all. n. II 1, 4719all. n. II 1; 2005 5685all. n. 7. RU 2006 1205art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 901). | ||||||
|
RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 48 |
||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i principi per l'addebitamento delle spese di lavori d'adattamento a opere militari, cagionati dalla costruzione delle strade nazionali. | ||||||
|
RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 44 |
||||||
| Sono vietate, salvo un permesso, le trasformazioni edilizie attenenti alle strade nazionali, come la costruzione, la modificazione, lo spostamento di incroci con altre vie di traffico, corsi d'acqua, teleferiche, condutture o simili impianti, e il raccordo di strade e sentieri con le strade nazionali. Dette trasformazioni non devono comunque recare pregiudizio alla strada, né comprometterne una sistemazione futura. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce la procedura per il permesso e designa le istanze competenti. Ai proprietari delle istallazioni concernenti il traffico deve essere dato modo di pronunciarsi. Sono riservate le disposizioni della legge federale del 24 giugno 1902 [1] concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole. | ||||||
| Quando il precedente divieto fosse violato, le autorità competenti possono prendere le misure necessarie al ripristino a spese del trasgressore, indipendentemente dalla punibilità del medesimo. [2] | ||||||
| [1] RS 734.0 [2] Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 48 |
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| Il Consiglio federale stabilisce i principi per l'addebitamento delle spese di lavori d'adattamento a opere militari, cagionati dalla costruzione delle strade nazionali. | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 48 |
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| Il Consiglio federale stabilisce i principi per l'addebitamento delle spese di lavori d'adattamento a opere militari, cagionati dalla costruzione delle strade nazionali. | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 48 |
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| Il Consiglio federale stabilisce i principi per l'addebitamento delle spese di lavori d'adattamento a opere militari, cagionati dalla costruzione delle strade nazionali. | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 44 |
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| Sono vietate, salvo un permesso, le trasformazioni edilizie attenenti alle strade nazionali, come la costruzione, la modificazione, lo spostamento di incroci con altre vie di traffico, corsi d'acqua, teleferiche, condutture o simili impianti, e il raccordo di strade e sentieri con le strade nazionali. Dette trasformazioni non devono comunque recare pregiudizio alla strada, né comprometterne una sistemazione futura. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce la procedura per il permesso e designa le istanze competenti. Ai proprietari delle istallazioni concernenti il traffico deve essere dato modo di pronunciarsi. Sono riservate le disposizioni della legge federale del 24 giugno 1902 [1] concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole. | ||||||
| Quando il precedente divieto fosse violato, le autorità competenti possono prendere le misure necessarie al ripristino a spese del trasgressore, indipendentemente dalla punibilità del medesimo. [2] | ||||||
| [1] RS 734.0 [2] Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 44 |
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| Sono vietate, salvo un permesso, le trasformazioni edilizie attenenti alle strade nazionali, come la costruzione, la modificazione, lo spostamento di incroci con altre vie di traffico, corsi d'acqua, teleferiche, condutture o simili impianti, e il raccordo di strade e sentieri con le strade nazionali. Dette trasformazioni non devono comunque recare pregiudizio alla strada, né comprometterne una sistemazione futura. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce la procedura per il permesso e designa le istanze competenti. Ai proprietari delle istallazioni concernenti il traffico deve essere dato modo di pronunciarsi. Sono riservate le disposizioni della legge federale del 24 giugno 1902 [1] concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole. | ||||||
| Quando il precedente divieto fosse violato, le autorità competenti possono prendere le misure necessarie al ripristino a spese del trasgressore, indipendentemente dalla punibilità del medesimo. [2] | ||||||
| [1] RS 734.0 [2] Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 45 |
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| Quando una nuova strada nazionale rechi pregiudizio a vie di comunicazione, condutture e simili impianti, o quando nuovi impianti siffatti rechino pregiudizio a una strada nazionale, le spese di tutti i provvedimenti necessari a ovviarvi sono a carico dell'opera nuova. Rimangono salve le disposizioni della legislazione sulle telecomunicazioni. [1] | ||||||
| Quando una nuova strada pubblica venga collegata, con una strada nazionale, gli interessati convengono circa alla ripartizione delle spese. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 45 |
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| Quando una nuova strada nazionale rechi pregiudizio a vie di comunicazione, condutture e simili impianti, o quando nuovi impianti siffatti rechino pregiudizio a una strada nazionale, le spese di tutti i provvedimenti necessari a ovviarvi sono a carico dell'opera nuova. Rimangono salve le disposizioni della legislazione sulle telecomunicazioni. [1] | ||||||
| Quando una nuova strada pubblica venga collegata, con una strada nazionale, gli interessati convengono circa alla ripartizione delle spese. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 45 |
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| Quando una nuova strada nazionale rechi pregiudizio a vie di comunicazione, condutture e simili impianti, o quando nuovi impianti siffatti rechino pregiudizio a una strada nazionale, le spese di tutti i provvedimenti necessari a ovviarvi sono a carico dell'opera nuova. Rimangono salve le disposizioni della legislazione sulle telecomunicazioni. [1] | ||||||
| Quando una nuova strada pubblica venga collegata, con una strada nazionale, gli interessati convengono circa alla ripartizione delle spese. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 44 |
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| Sono vietate, salvo un permesso, le trasformazioni edilizie attenenti alle strade nazionali, come la costruzione, la modificazione, lo spostamento di incroci con altre vie di traffico, corsi d'acqua, teleferiche, condutture o simili impianti, e il raccordo di strade e sentieri con le strade nazionali. Dette trasformazioni non devono comunque recare pregiudizio alla strada, né comprometterne una sistemazione futura. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce la procedura per il permesso e designa le istanze competenti. Ai proprietari delle istallazioni concernenti il traffico deve essere dato modo di pronunciarsi. Sono riservate le disposizioni della legge federale del 24 giugno 1902 [1] concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole. | ||||||
| Quando il precedente divieto fosse violato, le autorità competenti possono prendere le misure necessarie al ripristino a spese del trasgressore, indipendentemente dalla punibilità del medesimo. [2] | ||||||
| [1] RS 734.0 [2] Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 45 |
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| Quando una nuova strada nazionale rechi pregiudizio a vie di comunicazione, condutture e simili impianti, o quando nuovi impianti siffatti rechino pregiudizio a una strada nazionale, le spese di tutti i provvedimenti necessari a ovviarvi sono a carico dell'opera nuova. Rimangono salve le disposizioni della legislazione sulle telecomunicazioni. [1] | ||||||
| Quando una nuova strada pubblica venga collegata, con una strada nazionale, gli interessati convengono circa alla ripartizione delle spese. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 45 |
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| Quando una nuova strada nazionale rechi pregiudizio a vie di comunicazione, condutture e simili impianti, o quando nuovi impianti siffatti rechino pregiudizio a una strada nazionale, le spese di tutti i provvedimenti necessari a ovviarvi sono a carico dell'opera nuova. Rimangono salve le disposizioni della legislazione sulle telecomunicazioni. [1] | ||||||
| Quando una nuova strada pubblica venga collegata, con una strada nazionale, gli interessati convengono circa alla ripartizione delle spese. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 45 |
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| Quando una nuova strada nazionale rechi pregiudizio a vie di comunicazione, condutture e simili impianti, o quando nuovi impianti siffatti rechino pregiudizio a una strada nazionale, le spese di tutti i provvedimenti necessari a ovviarvi sono a carico dell'opera nuova. Rimangono salve le disposizioni della legislazione sulle telecomunicazioni. [1] | ||||||
| Quando una nuova strada pubblica venga collegata, con una strada nazionale, gli interessati convengono circa alla ripartizione delle spese. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 45 |
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| Quando una nuova strada nazionale rechi pregiudizio a vie di comunicazione, condutture e simili impianti, o quando nuovi impianti siffatti rechino pregiudizio a una strada nazionale, le spese di tutti i provvedimenti necessari a ovviarvi sono a carico dell'opera nuova. Rimangono salve le disposizioni della legislazione sulle telecomunicazioni. [1] | ||||||
| Quando una nuova strada pubblica venga collegata, con una strada nazionale, gli interessati convengono circa alla ripartizione delle spese. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 45 |
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| Quando una nuova strada nazionale rechi pregiudizio a vie di comunicazione, condutture e simili impianti, o quando nuovi impianti siffatti rechino pregiudizio a una strada nazionale, le spese di tutti i provvedimenti necessari a ovviarvi sono a carico dell'opera nuova. Rimangono salve le disposizioni della legislazione sulle telecomunicazioni. [1] | ||||||
| Quando una nuova strada pubblica venga collegata, con una strada nazionale, gli interessati convengono circa alla ripartizione delle spese. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 45 |
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| Quando una nuova strada nazionale rechi pregiudizio a vie di comunicazione, condutture e simili impianti, o quando nuovi impianti siffatti rechino pregiudizio a una strada nazionale, le spese di tutti i provvedimenti necessari a ovviarvi sono a carico dell'opera nuova. Rimangono salve le disposizioni della legislazione sulle telecomunicazioni. [1] | ||||||
| Quando una nuova strada pubblica venga collegata, con una strada nazionale, gli interessati convengono circa alla ripartizione delle spese. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 45 |
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| Quando una nuova strada nazionale rechi pregiudizio a vie di comunicazione, condutture e simili impianti, o quando nuovi impianti siffatti rechino pregiudizio a una strada nazionale, le spese di tutti i provvedimenti necessari a ovviarvi sono a carico dell'opera nuova. Rimangono salve le disposizioni della legislazione sulle telecomunicazioni. [1] | ||||||
| Quando una nuova strada pubblica venga collegata, con una strada nazionale, gli interessati convengono circa alla ripartizione delle spese. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||