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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 226e [1] |
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| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 1962 (RU 1962 1085; FF 1962 593). Abrogato dalla cifra I della LF del 14 dic. 1990, con effetto dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103). |
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 226e [1] |
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| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 1962 (RU 1962 1085; FF 1962 593). Abrogato dalla cifra I della LF del 14 dic. 1990, con effetto dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103). |
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 226e [1] |
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| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 1962 (RU 1962 1085; FF 1962 593). Abrogato dalla cifra I della LF del 14 dic. 1990, con effetto dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103). |
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 93 [1] |
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| Ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale che non sono impignorabili giusta l'articolo 92, possono essere pignorati in quanto, a giudizio dell'ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia. | ||||||
| Tali redditi possono essere pignorati per un anno al massimo dal giorno dell'esecuzione del pignoramento. Se al pignoramento partecipano più creditori, il termine decorre dal primo pignoramento eseguito su richiesta di un creditore del gruppo in questione (art. 110 e 111). | ||||||
| Se durante il decorso di tale termine l'ufficio ha conoscenza di una modificazione determinante per l'importo da pignorare, esso commisura il pignoramento alle mutate circostanze. | ||||||
| Su istanza del debitore, l'ufficio ingiunge al datore di lavoro di quest'ultimo di versare all'ufficio, per la durata del pignoramento del salario, anche la somma necessaria per il pagamento dei crediti correnti di premi e partecipazioni ai costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, per quanto tali premi e partecipazioni ai costi facciano parte del minimo vitale del debitore. L'ufficio utilizza tale somma per pagare direttamente all'assicuratore i crediti correnti di premi e partecipazioni ai costi. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introdotto dalla cifra III della LF del 18 mar. 2022 (Esecuzione dell'obbligo di pagare i premi), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 678; FF 2021 745,1058). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 226e [1] |
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| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 1962 (RU 1962 1085; FF 1962 593). Abrogato dalla cifra I della LF del 14 dic. 1990, con effetto dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103). |
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 93 [1] |
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| Ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale che non sono impignorabili giusta l'articolo 92, possono essere pignorati in quanto, a giudizio dell'ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia. | ||||||
| Tali redditi possono essere pignorati per un anno al massimo dal giorno dell'esecuzione del pignoramento. Se al pignoramento partecipano più creditori, il termine decorre dal primo pignoramento eseguito su richiesta di un creditore del gruppo in questione (art. 110 e 111). | ||||||
| Se durante il decorso di tale termine l'ufficio ha conoscenza di una modificazione determinante per l'importo da pignorare, esso commisura il pignoramento alle mutate circostanze. | ||||||
| Su istanza del debitore, l'ufficio ingiunge al datore di lavoro di quest'ultimo di versare all'ufficio, per la durata del pignoramento del salario, anche la somma necessaria per il pagamento dei crediti correnti di premi e partecipazioni ai costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, per quanto tali premi e partecipazioni ai costi facciano parte del minimo vitale del debitore. L'ufficio utilizza tale somma per pagare direttamente all'assicuratore i crediti correnti di premi e partecipazioni ai costi. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introdotto dalla cifra III della LF del 18 mar. 2022 (Esecuzione dell'obbligo di pagare i premi), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 678; FF 2021 745,1058). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 93 [1] |
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| Ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale che non sono impignorabili giusta l'articolo 92, possono essere pignorati in quanto, a giudizio dell'ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia. | ||||||
| Tali redditi possono essere pignorati per un anno al massimo dal giorno dell'esecuzione del pignoramento. Se al pignoramento partecipano più creditori, il termine decorre dal primo pignoramento eseguito su richiesta di un creditore del gruppo in questione (art. 110 e 111). | ||||||
| Se durante il decorso di tale termine l'ufficio ha conoscenza di una modificazione determinante per l'importo da pignorare, esso commisura il pignoramento alle mutate circostanze. | ||||||
| Su istanza del debitore, l'ufficio ingiunge al datore di lavoro di quest'ultimo di versare all'ufficio, per la durata del pignoramento del salario, anche la somma necessaria per il pagamento dei crediti correnti di premi e partecipazioni ai costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, per quanto tali premi e partecipazioni ai costi facciano parte del minimo vitale del debitore. L'ufficio utilizza tale somma per pagare direttamente all'assicuratore i crediti correnti di premi e partecipazioni ai costi. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introdotto dalla cifra III della LF del 18 mar. 2022 (Esecuzione dell'obbligo di pagare i premi), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 678; FF 2021 745,1058). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 226e [1] |
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| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 1962 (RU 1962 1085; FF 1962 593). Abrogato dalla cifra I della LF del 14 dic. 1990, con effetto dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103). |
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 226e [1] |
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| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 1962 (RU 1962 1085; FF 1962 593). Abrogato dalla cifra I della LF del 14 dic. 1990, con effetto dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103). |
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 226e [1] |
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| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 1962 (RU 1962 1085; FF 1962 593). Abrogato dalla cifra I della LF del 14 dic. 1990, con effetto dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103). |
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 226e [1] |
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| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 1962 (RU 1962 1085; FF 1962 593). Abrogato dalla cifra I della LF del 14 dic. 1990, con effetto dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103). |
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 226m [1] |
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| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 1962 (RU 1962 1085; FF 1962 593). Per gli art. 226f a 226k vedi l'art. 3 disp. fin. mod. 23 mar. 1962, alla fine del presente Codice. Abrogato dall'all. 2 cifra II n. 2 della LF del 23 mar. 2001, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3846; FF 1999 III 2697). |
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 228 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 13 dic. 2013 (Abrogazione delle disposizioni concernenti il contratto di vendita a rate anticipate), con effetto dal 1° lug. 2014 (RU 2014 869; FF 2013 39595017). |
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 228 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 13 dic. 2013 (Abrogazione delle disposizioni concernenti il contratto di vendita a rate anticipate), con effetto dal 1° lug. 2014 (RU 2014 869; FF 2013 39595017). |
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 226m [1] |
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| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 1962 (RU 1962 1085; FF 1962 593). Per gli art. 226f a 226k vedi l'art. 3 disp. fin. mod. 23 mar. 1962, alla fine del presente Codice. Abrogato dall'all. 2 cifra II n. 2 della LF del 23 mar. 2001, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3846; FF 1999 III 2697). |
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 226m [1] |
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| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 1962 (RU 1962 1085; FF 1962 593). Per gli art. 226f a 226k vedi l'art. 3 disp. fin. mod. 23 mar. 1962, alla fine del presente Codice. Abrogato dall'all. 2 cifra II n. 2 della LF del 23 mar. 2001, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3846; FF 1999 III 2697). |
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 226m [1] |
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| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 1962 (RU 1962 1085; FF 1962 593). Per gli art. 226f a 226k vedi l'art. 3 disp. fin. mod. 23 mar. 1962, alla fine del presente Codice. Abrogato dall'all. 2 cifra II n. 2 della LF del 23 mar. 2001, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3846; FF 1999 III 2697). |
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 226e [1] |
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| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 1962 (RU 1962 1085; FF 1962 593). Abrogato dalla cifra I della LF del 14 dic. 1990, con effetto dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103). |
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 226e [1] |
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| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 1962 (RU 1962 1085; FF 1962 593). Abrogato dalla cifra I della LF del 14 dic. 1990, con effetto dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103). |
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 27 |
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| Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile. | ||||||
| Nessuno può alienare la propria libertà, né assoggettarsi nell'uso della medesima ad una limitazione incompatibile col diritto o con la morale. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 20 |
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| Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo. | ||||||
| Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato conchiuso. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 226e [1] |
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| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 1962 (RU 1962 1085; FF 1962 593). Abrogato dalla cifra I della LF del 14 dic. 1990, con effetto dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103). |
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 93 [1] |
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| Ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale che non sono impignorabili giusta l'articolo 92, possono essere pignorati in quanto, a giudizio dell'ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia. | ||||||
| Tali redditi possono essere pignorati per un anno al massimo dal giorno dell'esecuzione del pignoramento. Se al pignoramento partecipano più creditori, il termine decorre dal primo pignoramento eseguito su richiesta di un creditore del gruppo in questione (art. 110 e 111). | ||||||
| Se durante il decorso di tale termine l'ufficio ha conoscenza di una modificazione determinante per l'importo da pignorare, esso commisura il pignoramento alle mutate circostanze. | ||||||
| Su istanza del debitore, l'ufficio ingiunge al datore di lavoro di quest'ultimo di versare all'ufficio, per la durata del pignoramento del salario, anche la somma necessaria per il pagamento dei crediti correnti di premi e partecipazioni ai costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, per quanto tali premi e partecipazioni ai costi facciano parte del minimo vitale del debitore. L'ufficio utilizza tale somma per pagare direttamente all'assicuratore i crediti correnti di premi e partecipazioni ai costi. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introdotto dalla cifra III della LF del 18 mar. 2022 (Esecuzione dell'obbligo di pagare i premi), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 678; FF 2021 745,1058). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 325 [1] |
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| Il lavoratore può cedere o costituire in pegno il salario futuro soltanto nella misura del pignorabile e per garantire i doveri di mantenimento derivanti dal diritto di famiglia; a domanda di un interessato, l'ufficio di esecuzione del domicilio del lavoratore determina la somma impignorabile, conformemente all'articolo 93 della legge federale dell'11 aprile 1889 [2] sulla esecuzione e sul fallimento. | ||||||
| Qualsiasi cessione o costituzione in pegno del salario futuro a garanzia di altri obblighi è nulla. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103). [2] RS 281.1 | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 226e [1] |
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| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 1962 (RU 1962 1085; FF 1962 593). Abrogato dalla cifra I della LF del 14 dic. 1990, con effetto dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103). |
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 226e [1] |
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| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 1962 (RU 1962 1085; FF 1962 593). Abrogato dalla cifra I della LF del 14 dic. 1990, con effetto dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103). |
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 93 [1] |
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| Ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale che non sono impignorabili giusta l'articolo 92, possono essere pignorati in quanto, a giudizio dell'ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia. | ||||||
| Tali redditi possono essere pignorati per un anno al massimo dal giorno dell'esecuzione del pignoramento. Se al pignoramento partecipano più creditori, il termine decorre dal primo pignoramento eseguito su richiesta di un creditore del gruppo in questione (art. 110 e 111). | ||||||
| Se durante il decorso di tale termine l'ufficio ha conoscenza di una modificazione determinante per l'importo da pignorare, esso commisura il pignoramento alle mutate circostanze. | ||||||
| Su istanza del debitore, l'ufficio ingiunge al datore di lavoro di quest'ultimo di versare all'ufficio, per la durata del pignoramento del salario, anche la somma necessaria per il pagamento dei crediti correnti di premi e partecipazioni ai costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, per quanto tali premi e partecipazioni ai costi facciano parte del minimo vitale del debitore. L'ufficio utilizza tale somma per pagare direttamente all'assicuratore i crediti correnti di premi e partecipazioni ai costi. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introdotto dalla cifra III della LF del 18 mar. 2022 (Esecuzione dell'obbligo di pagare i premi), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 678; FF 2021 745,1058). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 226e [1] |
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| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 1962 (RU 1962 1085; FF 1962 593). Abrogato dalla cifra I della LF del 14 dic. 1990, con effetto dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103). |
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 168 |
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| Se è controverso, a chi spetti il credito, il debitore può rifiutare il pagamento e liberarsi mediante deposito giudiziale. | ||||||
| Ove paghi, pur conoscendo la contestazione, lo fa a suo rischio e pericolo. | ||||||
| Se la lite è pendente e il debito è scaduto, ciascuna delle parti in causa può pretendere che il debitore faccia il deposito. | ||||||