SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 837 - 1 Danno diritto di ottenere la costituzione di un'ipoteca legale: |
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1 | Danno diritto di ottenere la costituzione di un'ipoteca legale: |
1 | il credito del venditore, sopra il fondo venduto; |
2 | i crediti derivanti dalla divisione fra coeredi o membri di un'indivisione, sopra i fondi che spettavano alla comunione; |
3 | i crediti di artigiani o imprenditori che avessero fornito materiali e lavoro, o lavoro soltanto, per una costruzione o per altre opere, per la demolizione delle stesse, il montaggio di impalcature, il consolidamento di scavi o lavori simili su un dato fondo, e ciò sopra il fondo stesso, se il debitore è il proprietario, un artigiano o un imprenditore, un conduttore, un affittuario o un altro titolare di diritti sul fondo. |
2 | Qualora il debitore dei crediti degli artigiani o degli imprenditori sia un conduttore, un affittuario o un altro titolare di diritti sul fondo, il diritto di ottenere la costituzione di un'ipoteca legale sussiste soltanto se il proprietario del fondo ha acconsentito all'esecuzione dei lavori. |
3 | Gli aventi diritto non possono rinunciare preventivamente ai diritti di ipoteca legale di cui al presente articolo. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 9 - 1 Sono beni amministrativi di un ente di diritto pubblico, nel senso della presente legge, tutti quelli che servono direttamente all'adempimento dei suoi compiti di diritto pubblico. I beni amministrativi non possono né essere pignorati né essere oggetto di realizzazione forzata, anche col consenso del debitore, fino a che sono destinati a provvedere ad un servizio pubblico. |
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1 | Sono beni amministrativi di un ente di diritto pubblico, nel senso della presente legge, tutti quelli che servono direttamente all'adempimento dei suoi compiti di diritto pubblico. I beni amministrativi non possono né essere pignorati né essere oggetto di realizzazione forzata, anche col consenso del debitore, fino a che sono destinati a provvedere ad un servizio pubblico. |
2 | I crediti di imposte non possono essere oggetto di pignoramento o di realizzazione forzata. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 9 - 1 Sono beni amministrativi di un ente di diritto pubblico, nel senso della presente legge, tutti quelli che servono direttamente all'adempimento dei suoi compiti di diritto pubblico. I beni amministrativi non possono né essere pignorati né essere oggetto di realizzazione forzata, anche col consenso del debitore, fino a che sono destinati a provvedere ad un servizio pubblico. |
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1 | Sono beni amministrativi di un ente di diritto pubblico, nel senso della presente legge, tutti quelli che servono direttamente all'adempimento dei suoi compiti di diritto pubblico. I beni amministrativi non possono né essere pignorati né essere oggetto di realizzazione forzata, anche col consenso del debitore, fino a che sono destinati a provvedere ad un servizio pubblico. |
2 | I crediti di imposte non possono essere oggetto di pignoramento o di realizzazione forzata. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 796 - 1 Il pegno immobiliare può essere costituito solamente sopra fondi intavolati nel registro fondiario. |
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1 | Il pegno immobiliare può essere costituito solamente sopra fondi intavolati nel registro fondiario. |
2 | I Cantoni sono autorizzati a sottoporre a speciali disposizioni od anche a vietare la costituzione in pegno di fondi del demanio pubblico, di terreni patriziali o pascoli appartenenti a corporazioni, e degli inerenti diritti d'uso. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 796 - 1 Il pegno immobiliare può essere costituito solamente sopra fondi intavolati nel registro fondiario. |
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1 | Il pegno immobiliare può essere costituito solamente sopra fondi intavolati nel registro fondiario. |
2 | I Cantoni sono autorizzati a sottoporre a speciali disposizioni od anche a vietare la costituzione in pegno di fondi del demanio pubblico, di terreni patriziali o pascoli appartenenti a corporazioni, e degli inerenti diritti d'uso. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 796 - 1 Il pegno immobiliare può essere costituito solamente sopra fondi intavolati nel registro fondiario. |
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1 | Il pegno immobiliare può essere costituito solamente sopra fondi intavolati nel registro fondiario. |
2 | I Cantoni sono autorizzati a sottoporre a speciali disposizioni od anche a vietare la costituzione in pegno di fondi del demanio pubblico, di terreni patriziali o pascoli appartenenti a corporazioni, e degli inerenti diritti d'uso. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 837 - 1 Danno diritto di ottenere la costituzione di un'ipoteca legale: |
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1 | Danno diritto di ottenere la costituzione di un'ipoteca legale: |
1 | il credito del venditore, sopra il fondo venduto; |
2 | i crediti derivanti dalla divisione fra coeredi o membri di un'indivisione, sopra i fondi che spettavano alla comunione; |
3 | i crediti di artigiani o imprenditori che avessero fornito materiali e lavoro, o lavoro soltanto, per una costruzione o per altre opere, per la demolizione delle stesse, il montaggio di impalcature, il consolidamento di scavi o lavori simili su un dato fondo, e ciò sopra il fondo stesso, se il debitore è il proprietario, un artigiano o un imprenditore, un conduttore, un affittuario o un altro titolare di diritti sul fondo. |
2 | Qualora il debitore dei crediti degli artigiani o degli imprenditori sia un conduttore, un affittuario o un altro titolare di diritti sul fondo, il diritto di ottenere la costituzione di un'ipoteca legale sussiste soltanto se il proprietario del fondo ha acconsentito all'esecuzione dei lavori. |
3 | Gli aventi diritto non possono rinunciare preventivamente ai diritti di ipoteca legale di cui al presente articolo. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 9 - 1 Sono beni amministrativi di un ente di diritto pubblico, nel senso della presente legge, tutti quelli che servono direttamente all'adempimento dei suoi compiti di diritto pubblico. I beni amministrativi non possono né essere pignorati né essere oggetto di realizzazione forzata, anche col consenso del debitore, fino a che sono destinati a provvedere ad un servizio pubblico. |
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1 | Sono beni amministrativi di un ente di diritto pubblico, nel senso della presente legge, tutti quelli che servono direttamente all'adempimento dei suoi compiti di diritto pubblico. I beni amministrativi non possono né essere pignorati né essere oggetto di realizzazione forzata, anche col consenso del debitore, fino a che sono destinati a provvedere ad un servizio pubblico. |
2 | I crediti di imposte non possono essere oggetto di pignoramento o di realizzazione forzata. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 11 - 1 Allorché un fondo privato, od appartenente ai beni patrimoniali di un ente di diritto pubblico, è gravato di diritti di pegno e si intende destinarlo a un servizio pubblico, il creditore pignoratizio deve essere, a richiesta, tacitato, oppure ad esso devono essere fornite delle garanzie. |
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1 | Allorché un fondo privato, od appartenente ai beni patrimoniali di un ente di diritto pubblico, è gravato di diritti di pegno e si intende destinarlo a un servizio pubblico, il creditore pignoratizio deve essere, a richiesta, tacitato, oppure ad esso devono essere fornite delle garanzie. |
2 | Nell'attesa, il fondo deve essere considerato come bene patrimoniale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 961 - 1 Possono essere fatte iscrizioni provvisorie: |
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1 | Possono essere fatte iscrizioni provvisorie: |
1 | a sicurezza di asserti diritti reali; |
2 | nei casi in cui sia ammessa per legge la completazione della prova. |
2 | Esse hanno luogo per consenso di tutti gli interessati o per ordine del giudice e fanno sì che il diritto diventi efficace dal momento dell'iscrizione, per il caso in cui venga posteriormente confermato. |
3 | Il giudice decide queste domande, accorda l'iscrizione provvisoria dietro giustificazione di un interesse da parte del richiedente, ne stabilisce esattamente la durata e gli effetti e fissa, se occorre, un termine per far valere giudizialmente la pretesa.695 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 961 - 1 Possono essere fatte iscrizioni provvisorie: |
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1 | Possono essere fatte iscrizioni provvisorie: |
1 | a sicurezza di asserti diritti reali; |
2 | nei casi in cui sia ammessa per legge la completazione della prova. |
2 | Esse hanno luogo per consenso di tutti gli interessati o per ordine del giudice e fanno sì che il diritto diventi efficace dal momento dell'iscrizione, per il caso in cui venga posteriormente confermato. |
3 | Il giudice decide queste domande, accorda l'iscrizione provvisoria dietro giustificazione di un interesse da parte del richiedente, ne stabilisce esattamente la durata e gli effetti e fissa, se occorre, un termine per far valere giudizialmente la pretesa.695 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 961 - 1 Possono essere fatte iscrizioni provvisorie: |
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1 | Possono essere fatte iscrizioni provvisorie: |
1 | a sicurezza di asserti diritti reali; |
2 | nei casi in cui sia ammessa per legge la completazione della prova. |
2 | Esse hanno luogo per consenso di tutti gli interessati o per ordine del giudice e fanno sì che il diritto diventi efficace dal momento dell'iscrizione, per il caso in cui venga posteriormente confermato. |
3 | Il giudice decide queste domande, accorda l'iscrizione provvisoria dietro giustificazione di un interesse da parte del richiedente, ne stabilisce esattamente la durata e gli effetti e fissa, se occorre, un termine per far valere giudizialmente la pretesa.695 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 961 - 1 Possono essere fatte iscrizioni provvisorie: |
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1 | Possono essere fatte iscrizioni provvisorie: |
1 | a sicurezza di asserti diritti reali; |
2 | nei casi in cui sia ammessa per legge la completazione della prova. |
2 | Esse hanno luogo per consenso di tutti gli interessati o per ordine del giudice e fanno sì che il diritto diventi efficace dal momento dell'iscrizione, per il caso in cui venga posteriormente confermato. |
3 | Il giudice decide queste domande, accorda l'iscrizione provvisoria dietro giustificazione di un interesse da parte del richiedente, ne stabilisce esattamente la durata e gli effetti e fissa, se occorre, un termine per far valere giudizialmente la pretesa.695 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 961 - 1 Possono essere fatte iscrizioni provvisorie: |
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1 | Possono essere fatte iscrizioni provvisorie: |
1 | a sicurezza di asserti diritti reali; |
2 | nei casi in cui sia ammessa per legge la completazione della prova. |
2 | Esse hanno luogo per consenso di tutti gli interessati o per ordine del giudice e fanno sì che il diritto diventi efficace dal momento dell'iscrizione, per il caso in cui venga posteriormente confermato. |
3 | Il giudice decide queste domande, accorda l'iscrizione provvisoria dietro giustificazione di un interesse da parte del richiedente, ne stabilisce esattamente la durata e gli effetti e fissa, se occorre, un termine per far valere giudizialmente la pretesa.695 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 961 - 1 Possono essere fatte iscrizioni provvisorie: |
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1 | Possono essere fatte iscrizioni provvisorie: |
1 | a sicurezza di asserti diritti reali; |
2 | nei casi in cui sia ammessa per legge la completazione della prova. |
2 | Esse hanno luogo per consenso di tutti gli interessati o per ordine del giudice e fanno sì che il diritto diventi efficace dal momento dell'iscrizione, per il caso in cui venga posteriormente confermato. |
3 | Il giudice decide queste domande, accorda l'iscrizione provvisoria dietro giustificazione di un interesse da parte del richiedente, ne stabilisce esattamente la durata e gli effetti e fissa, se occorre, un termine per far valere giudizialmente la pretesa.695 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 839 - 1 L'ipoteca degli artigiani e imprenditori può essere iscritta nel registro fondiario dal momento in cui si sono assunti il lavoro. |
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1 | L'ipoteca degli artigiani e imprenditori può essere iscritta nel registro fondiario dal momento in cui si sono assunti il lavoro. |
2 | L'iscrizione dev'essere fatta al più tardi entro quattro mesi dal compimento del lavoro. |
3 | L'iscrizione può farsi soltanto se la somma garantita dall'ipoteca è riconosciuta dal proprietario o giudizialmente accertata; non può inoltre essere chiesta se il proprietario presta sufficiente garanzia per il credito preteso. |
4 | Se è incontroverso che il fondo appartiene al patrimonio amministrativo e se il debito del proprietario non deriva da obblighi contrattuali, questi risponde verso gli artigiani o imprenditori, per i crediti riconosciuti o giudizialmente accertati, secondo le disposizioni sulla fideiussione semplice, purché il credito gli sia stato notificato per scritto nei quattro mesi dal compimento del lavoro con esplicito richiamo alla fideiussione legale. |
5 | Nel caso in cui sia controverso se il fondo appartenga al patrimonio amministrativo, l'artigiano o l'imprenditore può, nei quattro mesi dal compimento del lavoro, chiedere l'iscrizione provvisoria della sua ipoteca nel registro fondiario. |
6 | Se è accertato con sentenza che il fondo appartiene al patrimonio amministrativo, l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca è cancellata. Questa è sostituita dalla fideiussione legale, purché siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 4. Il termine è considerato osservato con l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 664 - 1 Le cose senza padrone e quelle di dominio pubblico sono soggette alla sovranità dello Stato nel cui territorio si trovano. |
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1 | Le cose senza padrone e quelle di dominio pubblico sono soggette alla sovranità dello Stato nel cui territorio si trovano. |
2 | Non sono soggetti alla proprietà privata, salvo la prova del contrario, le acque pubbliche, i terreni non coltivabili, come le rupi, le franate, i ghiacciai, i nevati e le sorgenti che ne scaturiscono. |
3 | Il diritto cantonale emana le necessarie disposizioni circa l'occupazione delle terre senza padrone ed il godimento e l'uso delle cose di dominio pubblico, come le strade, le piazze, i corsi d'acqua ed il letto dei fiumi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 837 - 1 Danno diritto di ottenere la costituzione di un'ipoteca legale: |
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1 | Danno diritto di ottenere la costituzione di un'ipoteca legale: |
1 | il credito del venditore, sopra il fondo venduto; |
2 | i crediti derivanti dalla divisione fra coeredi o membri di un'indivisione, sopra i fondi che spettavano alla comunione; |
3 | i crediti di artigiani o imprenditori che avessero fornito materiali e lavoro, o lavoro soltanto, per una costruzione o per altre opere, per la demolizione delle stesse, il montaggio di impalcature, il consolidamento di scavi o lavori simili su un dato fondo, e ciò sopra il fondo stesso, se il debitore è il proprietario, un artigiano o un imprenditore, un conduttore, un affittuario o un altro titolare di diritti sul fondo. |
2 | Qualora il debitore dei crediti degli artigiani o degli imprenditori sia un conduttore, un affittuario o un altro titolare di diritti sul fondo, il diritto di ottenere la costituzione di un'ipoteca legale sussiste soltanto se il proprietario del fondo ha acconsentito all'esecuzione dei lavori. |
3 | Gli aventi diritto non possono rinunciare preventivamente ai diritti di ipoteca legale di cui al presente articolo. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 796 - 1 Il pegno immobiliare può essere costituito solamente sopra fondi intavolati nel registro fondiario. |
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1 | Il pegno immobiliare può essere costituito solamente sopra fondi intavolati nel registro fondiario. |
2 | I Cantoni sono autorizzati a sottoporre a speciali disposizioni od anche a vietare la costituzione in pegno di fondi del demanio pubblico, di terreni patriziali o pascoli appartenenti a corporazioni, e degli inerenti diritti d'uso. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 837 - 1 Danno diritto di ottenere la costituzione di un'ipoteca legale: |
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1 | Danno diritto di ottenere la costituzione di un'ipoteca legale: |
1 | il credito del venditore, sopra il fondo venduto; |
2 | i crediti derivanti dalla divisione fra coeredi o membri di un'indivisione, sopra i fondi che spettavano alla comunione; |
3 | i crediti di artigiani o imprenditori che avessero fornito materiali e lavoro, o lavoro soltanto, per una costruzione o per altre opere, per la demolizione delle stesse, il montaggio di impalcature, il consolidamento di scavi o lavori simili su un dato fondo, e ciò sopra il fondo stesso, se il debitore è il proprietario, un artigiano o un imprenditore, un conduttore, un affittuario o un altro titolare di diritti sul fondo. |
2 | Qualora il debitore dei crediti degli artigiani o degli imprenditori sia un conduttore, un affittuario o un altro titolare di diritti sul fondo, il diritto di ottenere la costituzione di un'ipoteca legale sussiste soltanto se il proprietario del fondo ha acconsentito all'esecuzione dei lavori. |
3 | Gli aventi diritto non possono rinunciare preventivamente ai diritti di ipoteca legale di cui al presente articolo. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 837 - 1 Danno diritto di ottenere la costituzione di un'ipoteca legale: |
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1 | Danno diritto di ottenere la costituzione di un'ipoteca legale: |
1 | il credito del venditore, sopra il fondo venduto; |
2 | i crediti derivanti dalla divisione fra coeredi o membri di un'indivisione, sopra i fondi che spettavano alla comunione; |
3 | i crediti di artigiani o imprenditori che avessero fornito materiali e lavoro, o lavoro soltanto, per una costruzione o per altre opere, per la demolizione delle stesse, il montaggio di impalcature, il consolidamento di scavi o lavori simili su un dato fondo, e ciò sopra il fondo stesso, se il debitore è il proprietario, un artigiano o un imprenditore, un conduttore, un affittuario o un altro titolare di diritti sul fondo. |
2 | Qualora il debitore dei crediti degli artigiani o degli imprenditori sia un conduttore, un affittuario o un altro titolare di diritti sul fondo, il diritto di ottenere la costituzione di un'ipoteca legale sussiste soltanto se il proprietario del fondo ha acconsentito all'esecuzione dei lavori. |
3 | Gli aventi diritto non possono rinunciare preventivamente ai diritti di ipoteca legale di cui al presente articolo. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 796 - 1 Il pegno immobiliare può essere costituito solamente sopra fondi intavolati nel registro fondiario. |
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1 | Il pegno immobiliare può essere costituito solamente sopra fondi intavolati nel registro fondiario. |
2 | I Cantoni sono autorizzati a sottoporre a speciali disposizioni od anche a vietare la costituzione in pegno di fondi del demanio pubblico, di terreni patriziali o pascoli appartenenti a corporazioni, e degli inerenti diritti d'uso. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 837 - 1 Danno diritto di ottenere la costituzione di un'ipoteca legale: |
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1 | Danno diritto di ottenere la costituzione di un'ipoteca legale: |
1 | il credito del venditore, sopra il fondo venduto; |
2 | i crediti derivanti dalla divisione fra coeredi o membri di un'indivisione, sopra i fondi che spettavano alla comunione; |
3 | i crediti di artigiani o imprenditori che avessero fornito materiali e lavoro, o lavoro soltanto, per una costruzione o per altre opere, per la demolizione delle stesse, il montaggio di impalcature, il consolidamento di scavi o lavori simili su un dato fondo, e ciò sopra il fondo stesso, se il debitore è il proprietario, un artigiano o un imprenditore, un conduttore, un affittuario o un altro titolare di diritti sul fondo. |
2 | Qualora il debitore dei crediti degli artigiani o degli imprenditori sia un conduttore, un affittuario o un altro titolare di diritti sul fondo, il diritto di ottenere la costituzione di un'ipoteca legale sussiste soltanto se il proprietario del fondo ha acconsentito all'esecuzione dei lavori. |
3 | Gli aventi diritto non possono rinunciare preventivamente ai diritti di ipoteca legale di cui al presente articolo. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 837 - 1 Danno diritto di ottenere la costituzione di un'ipoteca legale: |
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1 | Danno diritto di ottenere la costituzione di un'ipoteca legale: |
1 | il credito del venditore, sopra il fondo venduto; |
2 | i crediti derivanti dalla divisione fra coeredi o membri di un'indivisione, sopra i fondi che spettavano alla comunione; |
3 | i crediti di artigiani o imprenditori che avessero fornito materiali e lavoro, o lavoro soltanto, per una costruzione o per altre opere, per la demolizione delle stesse, il montaggio di impalcature, il consolidamento di scavi o lavori simili su un dato fondo, e ciò sopra il fondo stesso, se il debitore è il proprietario, un artigiano o un imprenditore, un conduttore, un affittuario o un altro titolare di diritti sul fondo. |
2 | Qualora il debitore dei crediti degli artigiani o degli imprenditori sia un conduttore, un affittuario o un altro titolare di diritti sul fondo, il diritto di ottenere la costituzione di un'ipoteca legale sussiste soltanto se il proprietario del fondo ha acconsentito all'esecuzione dei lavori. |
3 | Gli aventi diritto non possono rinunciare preventivamente ai diritti di ipoteca legale di cui al presente articolo. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 9 - 1 Sono beni amministrativi di un ente di diritto pubblico, nel senso della presente legge, tutti quelli che servono direttamente all'adempimento dei suoi compiti di diritto pubblico. I beni amministrativi non possono né essere pignorati né essere oggetto di realizzazione forzata, anche col consenso del debitore, fino a che sono destinati a provvedere ad un servizio pubblico. |
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1 | Sono beni amministrativi di un ente di diritto pubblico, nel senso della presente legge, tutti quelli che servono direttamente all'adempimento dei suoi compiti di diritto pubblico. I beni amministrativi non possono né essere pignorati né essere oggetto di realizzazione forzata, anche col consenso del debitore, fino a che sono destinati a provvedere ad un servizio pubblico. |
2 | I crediti di imposte non possono essere oggetto di pignoramento o di realizzazione forzata. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 11 - 1 Allorché un fondo privato, od appartenente ai beni patrimoniali di un ente di diritto pubblico, è gravato di diritti di pegno e si intende destinarlo a un servizio pubblico, il creditore pignoratizio deve essere, a richiesta, tacitato, oppure ad esso devono essere fornite delle garanzie. |
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1 | Allorché un fondo privato, od appartenente ai beni patrimoniali di un ente di diritto pubblico, è gravato di diritti di pegno e si intende destinarlo a un servizio pubblico, il creditore pignoratizio deve essere, a richiesta, tacitato, oppure ad esso devono essere fornite delle garanzie. |
2 | Nell'attesa, il fondo deve essere considerato come bene patrimoniale. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 11 - 1 Allorché un fondo privato, od appartenente ai beni patrimoniali di un ente di diritto pubblico, è gravato di diritti di pegno e si intende destinarlo a un servizio pubblico, il creditore pignoratizio deve essere, a richiesta, tacitato, oppure ad esso devono essere fornite delle garanzie. |
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1 | Allorché un fondo privato, od appartenente ai beni patrimoniali di un ente di diritto pubblico, è gravato di diritti di pegno e si intende destinarlo a un servizio pubblico, il creditore pignoratizio deve essere, a richiesta, tacitato, oppure ad esso devono essere fornite delle garanzie. |
2 | Nell'attesa, il fondo deve essere considerato come bene patrimoniale. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 9 - 1 Sono beni amministrativi di un ente di diritto pubblico, nel senso della presente legge, tutti quelli che servono direttamente all'adempimento dei suoi compiti di diritto pubblico. I beni amministrativi non possono né essere pignorati né essere oggetto di realizzazione forzata, anche col consenso del debitore, fino a che sono destinati a provvedere ad un servizio pubblico. |
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1 | Sono beni amministrativi di un ente di diritto pubblico, nel senso della presente legge, tutti quelli che servono direttamente all'adempimento dei suoi compiti di diritto pubblico. I beni amministrativi non possono né essere pignorati né essere oggetto di realizzazione forzata, anche col consenso del debitore, fino a che sono destinati a provvedere ad un servizio pubblico. |
2 | I crediti di imposte non possono essere oggetto di pignoramento o di realizzazione forzata. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 10 - 1 I beni non pignorabili non possono neppure essere validamente costituiti in pegno fino a che sono destinati a provvedere ad un servizio pubblico. Se la legge subordina il pignoramento al consenso del governo cantonale, siffatto consenso è necessario anche per la costituzione in pegno. |
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1 | I beni non pignorabili non possono neppure essere validamente costituiti in pegno fino a che sono destinati a provvedere ad un servizio pubblico. Se la legge subordina il pignoramento al consenso del governo cantonale, siffatto consenso è necessario anche per la costituzione in pegno. |
2 | Allorché è lecita, la costituzione in pegno è fatta nelle forme e con gli effetti previsti dal diritto civile. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 667 - 1 La proprietà del fondo si estende superiormente nello spazio ed inferiormente nella terra fin dove esiste per il proprietario un interesse ad esercitarla. |
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1 | La proprietà del fondo si estende superiormente nello spazio ed inferiormente nella terra fin dove esiste per il proprietario un interesse ad esercitarla. |
2 | Essa comprende, salvo le restrizioni legali, tutto ciò che è piantato o costrutto sul terreno ed anche le sorgenti. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 11 - 1 Allorché un fondo privato, od appartenente ai beni patrimoniali di un ente di diritto pubblico, è gravato di diritti di pegno e si intende destinarlo a un servizio pubblico, il creditore pignoratizio deve essere, a richiesta, tacitato, oppure ad esso devono essere fornite delle garanzie. |
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1 | Allorché un fondo privato, od appartenente ai beni patrimoniali di un ente di diritto pubblico, è gravato di diritti di pegno e si intende destinarlo a un servizio pubblico, il creditore pignoratizio deve essere, a richiesta, tacitato, oppure ad esso devono essere fornite delle garanzie. |
2 | Nell'attesa, il fondo deve essere considerato come bene patrimoniale. |