SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 837 - 1 Danno diritto di ottenere la costituzione di un'ipoteca legale: |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 9 - 1 Sono beni amministrativi di un ente di diritto pubblico, nel senso della presente legge, tutti quelli che servono direttamente all'adempimento dei suoi compiti di diritto pubblico. I beni amministrativi non possono né essere pignorati né essere oggetto di realizzazione forzata, anche col consenso del debitore, fino a che sono destinati a provvedere ad un servizio pubblico. |
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1 | Sono beni amministrativi di un ente di diritto pubblico, nel senso della presente legge, tutti quelli che servono direttamente all'adempimento dei suoi compiti di diritto pubblico. I beni amministrativi non possono né essere pignorati né essere oggetto di realizzazione forzata, anche col consenso del debitore, fino a che sono destinati a provvedere ad un servizio pubblico. |
2 | I crediti di imposte non possono essere oggetto di pignoramento o di realizzazione forzata. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 9 - 1 Sono beni amministrativi di un ente di diritto pubblico, nel senso della presente legge, tutti quelli che servono direttamente all'adempimento dei suoi compiti di diritto pubblico. I beni amministrativi non possono né essere pignorati né essere oggetto di realizzazione forzata, anche col consenso del debitore, fino a che sono destinati a provvedere ad un servizio pubblico. |
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1 | Sono beni amministrativi di un ente di diritto pubblico, nel senso della presente legge, tutti quelli che servono direttamente all'adempimento dei suoi compiti di diritto pubblico. I beni amministrativi non possono né essere pignorati né essere oggetto di realizzazione forzata, anche col consenso del debitore, fino a che sono destinati a provvedere ad un servizio pubblico. |
2 | I crediti di imposte non possono essere oggetto di pignoramento o di realizzazione forzata. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 796 - 1 Il pegno immobiliare può essere costituito solamente sopra fondi intavolati nel registro fondiario. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 796 - 1 Il pegno immobiliare può essere costituito solamente sopra fondi intavolati nel registro fondiario. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 796 - 1 Il pegno immobiliare può essere costituito solamente sopra fondi intavolati nel registro fondiario. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 837 - 1 Danno diritto di ottenere la costituzione di un'ipoteca legale: |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 9 - 1 Sono beni amministrativi di un ente di diritto pubblico, nel senso della presente legge, tutti quelli che servono direttamente all'adempimento dei suoi compiti di diritto pubblico. I beni amministrativi non possono né essere pignorati né essere oggetto di realizzazione forzata, anche col consenso del debitore, fino a che sono destinati a provvedere ad un servizio pubblico. |
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1 | Sono beni amministrativi di un ente di diritto pubblico, nel senso della presente legge, tutti quelli che servono direttamente all'adempimento dei suoi compiti di diritto pubblico. I beni amministrativi non possono né essere pignorati né essere oggetto di realizzazione forzata, anche col consenso del debitore, fino a che sono destinati a provvedere ad un servizio pubblico. |
2 | I crediti di imposte non possono essere oggetto di pignoramento o di realizzazione forzata. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 11 - 1 Allorché un fondo privato, od appartenente ai beni patrimoniali di un ente di diritto pubblico, è gravato di diritti di pegno e si intende destinarlo a un servizio pubblico, il creditore pignoratizio deve essere, a richiesta, tacitato, oppure ad esso devono essere fornite delle garanzie. |
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1 | Allorché un fondo privato, od appartenente ai beni patrimoniali di un ente di diritto pubblico, è gravato di diritti di pegno e si intende destinarlo a un servizio pubblico, il creditore pignoratizio deve essere, a richiesta, tacitato, oppure ad esso devono essere fornite delle garanzie. |
2 | Nell'attesa, il fondo deve essere considerato come bene patrimoniale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 961 - 1 Possono essere fatte iscrizioni provvisorie: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 961 - 1 Possono essere fatte iscrizioni provvisorie: |
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SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 839 - 1 L'ipoteca degli artigiani e imprenditori può essere iscritta nel registro fondiario dal momento in cui si sono assunti il lavoro. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 664 - 1 Le cose senza padrone e quelle di dominio pubblico sono soggette alla sovranità dello Stato nel cui territorio si trovano. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 837 - 1 Danno diritto di ottenere la costituzione di un'ipoteca legale: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 796 - 1 Il pegno immobiliare può essere costituito solamente sopra fondi intavolati nel registro fondiario. |
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SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 837 - 1 Danno diritto di ottenere la costituzione di un'ipoteca legale: |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 9 - 1 Sono beni amministrativi di un ente di diritto pubblico, nel senso della presente legge, tutti quelli che servono direttamente all'adempimento dei suoi compiti di diritto pubblico. I beni amministrativi non possono né essere pignorati né essere oggetto di realizzazione forzata, anche col consenso del debitore, fino a che sono destinati a provvedere ad un servizio pubblico. |
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1 | Sono beni amministrativi di un ente di diritto pubblico, nel senso della presente legge, tutti quelli che servono direttamente all'adempimento dei suoi compiti di diritto pubblico. I beni amministrativi non possono né essere pignorati né essere oggetto di realizzazione forzata, anche col consenso del debitore, fino a che sono destinati a provvedere ad un servizio pubblico. |
2 | I crediti di imposte non possono essere oggetto di pignoramento o di realizzazione forzata. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 11 - 1 Allorché un fondo privato, od appartenente ai beni patrimoniali di un ente di diritto pubblico, è gravato di diritti di pegno e si intende destinarlo a un servizio pubblico, il creditore pignoratizio deve essere, a richiesta, tacitato, oppure ad esso devono essere fornite delle garanzie. |
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1 | Allorché un fondo privato, od appartenente ai beni patrimoniali di un ente di diritto pubblico, è gravato di diritti di pegno e si intende destinarlo a un servizio pubblico, il creditore pignoratizio deve essere, a richiesta, tacitato, oppure ad esso devono essere fornite delle garanzie. |
2 | Nell'attesa, il fondo deve essere considerato come bene patrimoniale. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 11 - 1 Allorché un fondo privato, od appartenente ai beni patrimoniali di un ente di diritto pubblico, è gravato di diritti di pegno e si intende destinarlo a un servizio pubblico, il creditore pignoratizio deve essere, a richiesta, tacitato, oppure ad esso devono essere fornite delle garanzie. |
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1 | Allorché un fondo privato, od appartenente ai beni patrimoniali di un ente di diritto pubblico, è gravato di diritti di pegno e si intende destinarlo a un servizio pubblico, il creditore pignoratizio deve essere, a richiesta, tacitato, oppure ad esso devono essere fornite delle garanzie. |
2 | Nell'attesa, il fondo deve essere considerato come bene patrimoniale. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 9 - 1 Sono beni amministrativi di un ente di diritto pubblico, nel senso della presente legge, tutti quelli che servono direttamente all'adempimento dei suoi compiti di diritto pubblico. I beni amministrativi non possono né essere pignorati né essere oggetto di realizzazione forzata, anche col consenso del debitore, fino a che sono destinati a provvedere ad un servizio pubblico. |
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1 | Sono beni amministrativi di un ente di diritto pubblico, nel senso della presente legge, tutti quelli che servono direttamente all'adempimento dei suoi compiti di diritto pubblico. I beni amministrativi non possono né essere pignorati né essere oggetto di realizzazione forzata, anche col consenso del debitore, fino a che sono destinati a provvedere ad un servizio pubblico. |
2 | I crediti di imposte non possono essere oggetto di pignoramento o di realizzazione forzata. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 10 - 1 I beni non pignorabili non possono neppure essere validamente costituiti in pegno fino a che sono destinati a provvedere ad un servizio pubblico. Se la legge subordina il pignoramento al consenso del governo cantonale, siffatto consenso è necessario anche per la costituzione in pegno. |
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1 | I beni non pignorabili non possono neppure essere validamente costituiti in pegno fino a che sono destinati a provvedere ad un servizio pubblico. Se la legge subordina il pignoramento al consenso del governo cantonale, siffatto consenso è necessario anche per la costituzione in pegno. |
2 | Allorché è lecita, la costituzione in pegno è fatta nelle forme e con gli effetti previsti dal diritto civile. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 667 - 1 La proprietà del fondo si estende superiormente nello spazio ed inferiormente nella terra fin dove esiste per il proprietario un interesse ad esercitarla. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 11 - 1 Allorché un fondo privato, od appartenente ai beni patrimoniali di un ente di diritto pubblico, è gravato di diritti di pegno e si intende destinarlo a un servizio pubblico, il creditore pignoratizio deve essere, a richiesta, tacitato, oppure ad esso devono essere fornite delle garanzie. |
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1 | Allorché un fondo privato, od appartenente ai beni patrimoniali di un ente di diritto pubblico, è gravato di diritti di pegno e si intende destinarlo a un servizio pubblico, il creditore pignoratizio deve essere, a richiesta, tacitato, oppure ad esso devono essere fornite delle garanzie. |
2 | Nell'attesa, il fondo deve essere considerato come bene patrimoniale. |