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RS 747.30 LNM Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera Art. 103 [1] |
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| Il vettore è responsabile della perdita, della distruzione o della avaria totale o parziale delle merci, dal ricevimento alla riconsegna, come anche del ritardo nella riconsegna, in quanto non provi che il danno è dovuto a una causa non imputabile a colpa del vettore, del capitano, dell'equipaggio, di altre persone in servizio sulla nave o di persone di cui il vettore si è servito nell'esecuzione del trasporto. | ||||||
| Se il danno è derivato da innavigabilità della nave, il vettore è responsabile, in quanto non provi che ha esercitato la dovuta diligenza prescritta nell'articolo 102 capoverso 1. | ||||||
| Se pretese per la perdita, la distruzione o l'avaria delle merci o il ritardo della loro consegna sono dirette contro il capitano, l'equipaggio o altre persone al servizio della nave o di cui il vettore si è servito nell'esecuzione del trasporto, queste persone, indipendentemente dal titolo giuridico su cui si basa la pretesa, possono invocare i motivi di liberazione dalla responsabilità o di limitazione della medesima propri del vettore. Rimane salvo l'articolo 105a. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1965, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1491; FF 1965 II 1). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1987, in vigore dal 1° feb. 1989 (RU 1989 212; FF 1986 II 541). | ||||||
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RS 747.30 LNM Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera Art. 105 [1] |
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| Se è responsabile della perdita o della distruzione totale delle merci, il vettore deve risarcire soltanto il valore delle merci nel luogo e alla data in cui sono state scaricate o avrebbero dovuto esserlo conformemente al contratto di trasporto. Il valore delle merci è determinato secondo il corso in borsa o, in sua mancanza, secondo il prezzo corrente di mercato o, in mancanza di ambedue, secondo il valore usuale di merci della stessa natura e qualità. | ||||||
| In caso di distruzione parziale, di avaria o di ritardo, il vettore è tenuto a pagare soltanto l'ammontare del deprezzamento subito dalle merci e in nessun caso un ammontare maggiore di quello previsto per la perdita totale. | ||||||
| La responsabilità del vettore, fatto salvo l'articolo 105a, non può in nessun caso, e indipendentemente dal titolo giuridico su cui si basa la pretesa, eccedere gli importi di responsabilità fissati dal Consiglio federale. Tali importi sono calcolati in base a un tasso stabilito per collo o altra unità di carico o per chilogrammo di peso lordo delle merci perdute o danneggiate, considerando l'importo più elevato. | ||||||
| Il vettore non può invocare tali importi massimi, qualora il caricatore avesse dichiarato espressamente e prima dell'imbarco la natura e il valore superiore delle merci e la dichiarazione, soggetta a prova del contrario da parte del vettore, fosse stata iscritta nella polizza di carico, o qualora fossero stati convenuti limiti superiori di responsabilità. | ||||||
| Se per raggruppare le merci è utilizzato un contenitore, una paletta od altra apparecchiatura similare per il caricamento, ogni collo od unità di carico che figuri nella polizza di carico come incluso in tale apparecchiatura è considerato come un collo od un'unità di carico; in tutti gli altri casi, l'intera apparecchiatura è considerata con il suo contenuto quale collo o unità di carico. | ||||||
| Il vettore e gli ausiliari (art. 103 cpv. 3) non rispondono insieme oltre l'importo di cui risponderebbe il solo vettore. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1987, in vigore dal 1° feb. 1989 (RU 1989 212; FF 1986 II 541). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 447 |
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| Nel caso di perdita o distruzione della merce da trasportare, il vetturale deve risarcirne l'intero valore, ove non provi che ciò sia derivato da vizio naturale della merce o da colpa o dalle istruzioni del mittente o del destinatario oppure da circostanze che non avrebbero potuto essere evitate da un vetturale diligente. | ||||||
| Si considera come colpa del mittente il non avere egli avvertito il vetturale del valore particolarmente considerevole della merce. | ||||||
| Sono riservati i patti, pei quali debba corrispondersi una indennità superiore od inferiore all'intero valore. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 448 |
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| Sotto le stesse riserve e condizioni come per la perdita della cosa, il vetturale è responsabile d'ogni danno che sia derivato da ritardo nella consegna, da deperimento o distruzione parziale della merce. | ||||||
| Salvo speciale convenzione, non si può chiedere indennità maggiore di quella dovuta per la perdita totale. | ||||||
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RS 747.30 LNM Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera Art. 117 [1] |
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| Sono nulle tutte le clausole contenute in una polizza di carico intese a escludere o a limitare, direttamente o indirettamente, la responsabilità del vettore prevista dalla presente legge per la perdita, la distruzione o l'avaria della merce, oppure a invertire l'onere della prova relativa a detta responsabilità. | ||||||
| Il vettore e il caricatore possono, tuttavia, convenire condizioni diverse, quando il trasporto concerne animali vivi oppure merci caricate effettivamente sopra coperta e menzionate come tali nella polizza di carico, come anche quando si tratta della responsabilità derivante da fatti anteriori alla caricazione o posteriori alla scaricazione. | ||||||
| Se il contratto di trasporto è vincolato a un contratto di noleggio, accordi diversi sono parimente autorizzati, anche circa la responsabilità del vettore, tuttavia solo per ciò che riguarda i rapporti giuridici tra i contraenti e non già rispetto a un terzo, destinatario autorizzato in virtù della polizza di carico. | ||||||
| Il presente articolo non si oppone a qualsiasi intesa per il caso di avaria comune. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1965, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1491; FF 1965 II 1). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 455 |
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| Le imprese di trasporto soggette a concessione dello Stato non possono, mediante particolari convenzioni o regolamenti, preventivamente escludere o limitare a loro profitto l'applicazione delle disposizioni di legge sulla responsabilità del vetturale. | ||||||
| Sono eccettuate le clausole derogatorie dichiarate ammissibili nel presente titolo. | ||||||
| Sono riservate le disposizioni speciali sui contratti di trasporto con i fornitori di servizi postali, con le ferrovie e con i battelli a vapore. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 7 dic. 2010 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4993; FF 2009 4493). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 100 |
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| È nullo il patto avente per scopo di liberare preventivamente dalla responsabilità dipendente da dolo o da colpa grave. | ||||||
| Anche la preventiva rinuncia alla responsabilità dipendente da colpa leggera può essere considerata nulla, secondo il prudente criterio del giudice, qualora al momento della rinuncia la parte rinunciante fosse al servizio dell'altra o qualora la responsabilità consegua dall'esercizio di una industria sottoposta a pubblica concessione. | ||||||
| Rimangono riservate le disposizioni particolari sul contratto di assicurazione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 101 |
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| Chi affida, sia pure lecitamente, l'adempimento di una obbligazione o l'esercizio di un diritto derivante da un rapporto di obbligazione ad una persona ausiliaria, come un membro della comunione domestica o un lavoratore, deve risarcire all'altra parte il danno, che la commessa persona le cagiona nell'adempimento delle sue incombenze. [1] | ||||||
| Questa responsabilità può essere preventivamente limitata o tolta mediante convenzione. | ||||||
| Se però chi rinuncia si trovi al servizio dell'altra parte, o la responsabilità consegua dall'esercizio di una industria sottoposta a pubblica concessione, la rinuncia può farsi al più per la responsabilità derivante da colpa leggera. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II art. 1 n. 3 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177). Vedi le disp. fin. e trans. tit. X, alla fine del presente Codice. | ||||||
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RS 747.30 LNM Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera Art. 143 [1] |
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| È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu-niaria: | ||||||
| chiunque inalbera in mare la bandiera svizzera per una nave non iscritta nel registro del naviglio svizzero; | ||||||
| il capitano di una nave svizzera che non inalbera in mare la bandiera svizzera o inalbera una bandiera straniera; | ||||||
| chiunque inalbera in mare la bandiera svizzera o un simbolo analogo per una nave di diporto non iscritta nel registro svizzero degli yacht; | ||||||
| chiunque inalbera in mare una bandiera straniera o un simbolo straniero analogo per una nave di diporto iscritta nel registro svizzero degli yacht. | ||||||
| Il capitano di una nave svizzera che non inalbera una bandiera svizzera della forma prescritta, o non l'inalbera nel modo usuale per le navi del medesimo tipo, è punito con la multa. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 24 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 747.30 LNM Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera Art. 143 [1] |
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| È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu-niaria: | ||||||
| chiunque inalbera in mare la bandiera svizzera per una nave non iscritta nel registro del naviglio svizzero; | ||||||
| il capitano di una nave svizzera che non inalbera in mare la bandiera svizzera o inalbera una bandiera straniera; | ||||||
| chiunque inalbera in mare la bandiera svizzera o un simbolo analogo per una nave di diporto non iscritta nel registro svizzero degli yacht; | ||||||
| chiunque inalbera in mare una bandiera straniera o un simbolo straniero analogo per una nave di diporto iscritta nel registro svizzero degli yacht. | ||||||
| Il capitano di una nave svizzera che non inalbera una bandiera svizzera della forma prescritta, o non l'inalbera nel modo usuale per le navi del medesimo tipo, è punito con la multa. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 24 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 747.30 LNM Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera Art. 143 [1] |
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| È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu-niaria: | ||||||
| chiunque inalbera in mare la bandiera svizzera per una nave non iscritta nel registro del naviglio svizzero; | ||||||
| il capitano di una nave svizzera che non inalbera in mare la bandiera svizzera o inalbera una bandiera straniera; | ||||||
| chiunque inalbera in mare la bandiera svizzera o un simbolo analogo per una nave di diporto non iscritta nel registro svizzero degli yacht; | ||||||
| chiunque inalbera in mare una bandiera straniera o un simbolo straniero analogo per una nave di diporto iscritta nel registro svizzero degli yacht. | ||||||
| Il capitano di una nave svizzera che non inalbera una bandiera svizzera della forma prescritta, o non l'inalbera nel modo usuale per le navi del medesimo tipo, è punito con la multa. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 24 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 747.30 LNM Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera Art. 103 [1] |
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| Il vettore è responsabile della perdita, della distruzione o della avaria totale o parziale delle merci, dal ricevimento alla riconsegna, come anche del ritardo nella riconsegna, in quanto non provi che il danno è dovuto a una causa non imputabile a colpa del vettore, del capitano, dell'equipaggio, di altre persone in servizio sulla nave o di persone di cui il vettore si è servito nell'esecuzione del trasporto. | ||||||
| Se il danno è derivato da innavigabilità della nave, il vettore è responsabile, in quanto non provi che ha esercitato la dovuta diligenza prescritta nell'articolo 102 capoverso 1. | ||||||
| Se pretese per la perdita, la distruzione o l'avaria delle merci o il ritardo della loro consegna sono dirette contro il capitano, l'equipaggio o altre persone al servizio della nave o di cui il vettore si è servito nell'esecuzione del trasporto, queste persone, indipendentemente dal titolo giuridico su cui si basa la pretesa, possono invocare i motivi di liberazione dalla responsabilità o di limitazione della medesima propri del vettore. Rimane salvo l'articolo 105a. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1965, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1491; FF 1965 II 1). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1987, in vigore dal 1° feb. 1989 (RU 1989 212; FF 1986 II 541). | ||||||
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RS 747.30 LNM Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera Art. 104 [1] |
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| Se la perdita, la distruzione o l'avaria delle merci o il ritardo nella loro riconsegna è dovuto ad atti, negligenze od omissioni del capitano, del pilota o di altre persone al servizio della nave, nella navigazione o nell'amministrazione della stessa, o a incendio, il vettore è liberato da qualsiasi responsabilità, in quanto non gli sia imputabile una colpa propria. I provvedimenti presi prevalentemente nell'interesse del carico non sono considerati come concernenti l'amministrazione della nave. | ||||||
| Il vettore non è responsabile della perdita, della distruzione o della avaria delle merci né del ritardo nella loro riconsegna, se prova che essi sono dovuti a una delle cause seguenti:La liberazione dalla responsabilità non interviene se è provato che il danno è imputabile a colpa del vettore o di un suo ausiliario. | ||||||
| forza maggiore, caso fortuito, rischi, pericoli o infortuni del mare o di altre acque navigabili; | ||||||
| fatti di guerra, sommosse e rivolgimenti civili; | ||||||
| provvedimenti di autorità pubbliche, come sequestri giudiziari, quarantene o altre restrizioni; | ||||||
| sciopero, serrata o altri impedimenti al lavoro; | ||||||
| salvataggio o tentativo di salvataggio di vite o beni in mare o qualsiasi altra giustificata deviazione dalla rotta non comportante una violazione del contratto di trasporto; | ||||||
| atto od omissione del caricatore, del destinatario o del proprietario delle merci, del suo agente o del suo rappresentante; | ||||||
| calo in volume o in peso o qualsiasi altro danno risultante da vizio occulto, dalla natura speciale o dal condizionamento delle merci; | ||||||
| insufficienza d'imballaggio o insufficienza o non corrispondenza di marche; | ||||||
| vizi occulti della nave non avvertibili mediante la dovuta diligenza. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1965, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1491; FF 1965 II 1). | ||||||
|
RS 747.30 LNM Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera Art. 127 |
||||||
| Gli articoli 51 a 53 e 71 sono applicabili al capitano e ai componenti dell'equipaggio di una nave della navigazione interna. | ||||||
| Eccettuati gli articoli 91 capoverso 1, 94 capoverso 3, 96 capoverso 1, 113 capoverso 1, e 118 capoversi 2, 3 e 4, le disposizioni del titolo V sono applicabili ai contratti per l'utilizzazione di una nave della navigazione interna e alla polizza di carico. I Cantoni possono stabilire, per i porti situati sul loro territorio, norme concernenti i termini di stallìa per la caricazione e la scaricazione di una nave della navigazione interna e il compenso di controstallìa. [1] | ||||||
| Quanto ai rapporti giuridici in caso di urto fra navi come anche di urto o contatto di navi con altri oggetti mobili o immobili e loro danneggiamento sono applicabili le disposizioni della convenzione del 15 marzo 1960 [2] per l'unificazione di alcune regole in materia di urto fra navi nella navigazione interna. [3] | ||||||
| Le disposizioni degli articoli 121 capoverso 2, 122, 123 e 124 sono applicabili ai casi di assistenza e di salvataggio come anche ai casi d'avaria comune nella navigazione interna, riservate le stipulazioni contrarie delle parti in materia di avaria comune. [4] | ||||||
| Inoltre, gli articoli 7 e 14 capoverso 3 sono applicabili per analogia alla navigazione interna. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1965, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1491; FF 1965 II 1). [2] RS 0.747.205 [3] Nuovo testo giusta il n. II della LF dell'8 ott. 1971 che modifica quella sul registro del naviglio, in vigore dal 1° feb. 1972 (RU 1972 349; FF 1970 II 989). [4] Nuovo testo giusta il n. II della LF dell'8 ott. 1971 che modifica quella sul registro del naviglio, in vigore dal 1° feb. 1972 (RU 1972 349; FF 1970 II 989). [5] Originario cpv. 4. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1965, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1491; FF 1965 II 1). | ||||||
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RS 747.30 LNM Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera Art. 117 [1] |
||||||
| Sono nulle tutte le clausole contenute in una polizza di carico intese a escludere o a limitare, direttamente o indirettamente, la responsabilità del vettore prevista dalla presente legge per la perdita, la distruzione o l'avaria della merce, oppure a invertire l'onere della prova relativa a detta responsabilità. | ||||||
| Il vettore e il caricatore possono, tuttavia, convenire condizioni diverse, quando il trasporto concerne animali vivi oppure merci caricate effettivamente sopra coperta e menzionate come tali nella polizza di carico, come anche quando si tratta della responsabilità derivante da fatti anteriori alla caricazione o posteriori alla scaricazione. | ||||||
| Se il contratto di trasporto è vincolato a un contratto di noleggio, accordi diversi sono parimente autorizzati, anche circa la responsabilità del vettore, tuttavia solo per ciò che riguarda i rapporti giuridici tra i contraenti e non già rispetto a un terzo, destinatario autorizzato in virtù della polizza di carico. | ||||||
| Il presente articolo non si oppone a qualsiasi intesa per il caso di avaria comune. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1965, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1491; FF 1965 II 1). | ||||||
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RS 747.30 LNM Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera Art. 127 |
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| Gli articoli 51 a 53 e 71 sono applicabili al capitano e ai componenti dell'equipaggio di una nave della navigazione interna. | ||||||
| Eccettuati gli articoli 91 capoverso 1, 94 capoverso 3, 96 capoverso 1, 113 capoverso 1, e 118 capoversi 2, 3 e 4, le disposizioni del titolo V sono applicabili ai contratti per l'utilizzazione di una nave della navigazione interna e alla polizza di carico. I Cantoni possono stabilire, per i porti situati sul loro territorio, norme concernenti i termini di stallìa per la caricazione e la scaricazione di una nave della navigazione interna e il compenso di controstallìa. [1] | ||||||
| Quanto ai rapporti giuridici in caso di urto fra navi come anche di urto o contatto di navi con altri oggetti mobili o immobili e loro danneggiamento sono applicabili le disposizioni della convenzione del 15 marzo 1960 [2] per l'unificazione di alcune regole in materia di urto fra navi nella navigazione interna. [3] | ||||||
| Le disposizioni degli articoli 121 capoverso 2, 122, 123 e 124 sono applicabili ai casi di assistenza e di salvataggio come anche ai casi d'avaria comune nella navigazione interna, riservate le stipulazioni contrarie delle parti in materia di avaria comune. [4] | ||||||
| Inoltre, gli articoli 7 e 14 capoverso 3 sono applicabili per analogia alla navigazione interna. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1965, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1491; FF 1965 II 1). [2] RS 0.747.205 [3] Nuovo testo giusta il n. II della LF dell'8 ott. 1971 che modifica quella sul registro del naviglio, in vigore dal 1° feb. 1972 (RU 1972 349; FF 1970 II 989). [4] Nuovo testo giusta il n. II della LF dell'8 ott. 1971 che modifica quella sul registro del naviglio, in vigore dal 1° feb. 1972 (RU 1972 349; FF 1970 II 989). [5] Originario cpv. 4. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1965, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1491; FF 1965 II 1). | ||||||
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RS 747.30 LNM Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera Art. 87 [1] |
||||||
| Salvo disposizione speciale della presente legge, ai contratti d'utilizzazione della nave è applicabile il Codice delle obbligazioni [2]. | ||||||
| Tutte le azioni fondate su contratti di locazione, di noleggio o di trasporto marittimo si prescrivono in un anno; in caso di contratto di locazione o di noleggio, a contare dalla scadenza del contratto, e in caso di contratto di trasporto, a contare dal giorno in cui la merce è stata riconsegnata o avrebbe dovuto essere riconsegnata. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1965, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1491; FF 1965 II 1). [2] RS 220 [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1992, in vigore dal 1° giu. 1993 (RU 1993 1703; FF 1992 II 1313). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 440 |
||||||
| Vetturale è colui che s'incarica di eseguire il trasporto di cose mediante mercede (prezzo di trasporto). | ||||||
| Al contratto di trasporto sono applicabili le regole del mandato, in quanto non stabiliscono diversamente le disposizioni di questo titolo. | ||||||
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RS 747.30 LNM Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera Art. 101 [1] |
||||||
| Il contratto di trasporto marittimo è un contratto per cui il vettore s'obbliga a eseguire, in corrispettivo del prezzo di trasporto convenuto, il trasporto marittimo di merci stipulato con il caricatore. | ||||||
| Nell'applicazione e nell'interpretazione delle disposizioni del presente capo devono essere considerati la Convenzione internazionale del 25 agosto 1924 [2] sull'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, come pure i suoi Protocolli [3]. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1965, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1491; FF 1965 II 1). [2] RS 0.747.354.11 [3] RS 0.747.354.111, 0.747.354.112 [4] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1987, in vigore dal 1° feb. 1989 (RU 1989 212; FF 1986 II 541). | ||||||
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RS 747.30 LNM Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera Art. 127 |
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| Gli articoli 51 a 53 e 71 sono applicabili al capitano e ai componenti dell'equipaggio di una nave della navigazione interna. | ||||||
| Eccettuati gli articoli 91 capoverso 1, 94 capoverso 3, 96 capoverso 1, 113 capoverso 1, e 118 capoversi 2, 3 e 4, le disposizioni del titolo V sono applicabili ai contratti per l'utilizzazione di una nave della navigazione interna e alla polizza di carico. I Cantoni possono stabilire, per i porti situati sul loro territorio, norme concernenti i termini di stallìa per la caricazione e la scaricazione di una nave della navigazione interna e il compenso di controstallìa. [1] | ||||||
| Quanto ai rapporti giuridici in caso di urto fra navi come anche di urto o contatto di navi con altri oggetti mobili o immobili e loro danneggiamento sono applicabili le disposizioni della convenzione del 15 marzo 1960 [2] per l'unificazione di alcune regole in materia di urto fra navi nella navigazione interna. [3] | ||||||
| Le disposizioni degli articoli 121 capoverso 2, 122, 123 e 124 sono applicabili ai casi di assistenza e di salvataggio come anche ai casi d'avaria comune nella navigazione interna, riservate le stipulazioni contrarie delle parti in materia di avaria comune. [4] | ||||||
| Inoltre, gli articoli 7 e 14 capoverso 3 sono applicabili per analogia alla navigazione interna. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1965, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1491; FF 1965 II 1). [2] RS 0.747.205 [3] Nuovo testo giusta il n. II della LF dell'8 ott. 1971 che modifica quella sul registro del naviglio, in vigore dal 1° feb. 1972 (RU 1972 349; FF 1970 II 989). [4] Nuovo testo giusta il n. II della LF dell'8 ott. 1971 che modifica quella sul registro del naviglio, in vigore dal 1° feb. 1972 (RU 1972 349; FF 1970 II 989). [5] Originario cpv. 4. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1965, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1491; FF 1965 II 1). | ||||||
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RS 747.30 LNM Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera Art. 103 [1] |
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| Il vettore è responsabile della perdita, della distruzione o della avaria totale o parziale delle merci, dal ricevimento alla riconsegna, come anche del ritardo nella riconsegna, in quanto non provi che il danno è dovuto a una causa non imputabile a colpa del vettore, del capitano, dell'equipaggio, di altre persone in servizio sulla nave o di persone di cui il vettore si è servito nell'esecuzione del trasporto. | ||||||
| Se il danno è derivato da innavigabilità della nave, il vettore è responsabile, in quanto non provi che ha esercitato la dovuta diligenza prescritta nell'articolo 102 capoverso 1. | ||||||
| Se pretese per la perdita, la distruzione o l'avaria delle merci o il ritardo della loro consegna sono dirette contro il capitano, l'equipaggio o altre persone al servizio della nave o di cui il vettore si è servito nell'esecuzione del trasporto, queste persone, indipendentemente dal titolo giuridico su cui si basa la pretesa, possono invocare i motivi di liberazione dalla responsabilità o di limitazione della medesima propri del vettore. Rimane salvo l'articolo 105a. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1965, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1491; FF 1965 II 1). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1987, in vigore dal 1° feb. 1989 (RU 1989 212; FF 1986 II 541). | ||||||
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RS 747.30 LNM Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera Art. 105 [1] |
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| Se è responsabile della perdita o della distruzione totale delle merci, il vettore deve risarcire soltanto il valore delle merci nel luogo e alla data in cui sono state scaricate o avrebbero dovuto esserlo conformemente al contratto di trasporto. Il valore delle merci è determinato secondo il corso in borsa o, in sua mancanza, secondo il prezzo corrente di mercato o, in mancanza di ambedue, secondo il valore usuale di merci della stessa natura e qualità. | ||||||
| In caso di distruzione parziale, di avaria o di ritardo, il vettore è tenuto a pagare soltanto l'ammontare del deprezzamento subito dalle merci e in nessun caso un ammontare maggiore di quello previsto per la perdita totale. | ||||||
| La responsabilità del vettore, fatto salvo l'articolo 105a, non può in nessun caso, e indipendentemente dal titolo giuridico su cui si basa la pretesa, eccedere gli importi di responsabilità fissati dal Consiglio federale. Tali importi sono calcolati in base a un tasso stabilito per collo o altra unità di carico o per chilogrammo di peso lordo delle merci perdute o danneggiate, considerando l'importo più elevato. | ||||||
| Il vettore non può invocare tali importi massimi, qualora il caricatore avesse dichiarato espressamente e prima dell'imbarco la natura e il valore superiore delle merci e la dichiarazione, soggetta a prova del contrario da parte del vettore, fosse stata iscritta nella polizza di carico, o qualora fossero stati convenuti limiti superiori di responsabilità. | ||||||
| Se per raggruppare le merci è utilizzato un contenitore, una paletta od altra apparecchiatura similare per il caricamento, ogni collo od unità di carico che figuri nella polizza di carico come incluso in tale apparecchiatura è considerato come un collo od un'unità di carico; in tutti gli altri casi, l'intera apparecchiatura è considerata con il suo contenuto quale collo o unità di carico. | ||||||
| Il vettore e gli ausiliari (art. 103 cpv. 3) non rispondono insieme oltre l'importo di cui risponderebbe il solo vettore. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1987, in vigore dal 1° feb. 1989 (RU 1989 212; FF 1986 II 541). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 447 |
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| Nel caso di perdita o distruzione della merce da trasportare, il vetturale deve risarcirne l'intero valore, ove non provi che ciò sia derivato da vizio naturale della merce o da colpa o dalle istruzioni del mittente o del destinatario oppure da circostanze che non avrebbero potuto essere evitate da un vetturale diligente. | ||||||
| Si considera come colpa del mittente il non avere egli avvertito il vetturale del valore particolarmente considerevole della merce. | ||||||
| Sono riservati i patti, pei quali debba corrispondersi una indennità superiore od inferiore all'intero valore. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 448 |
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| Sotto le stesse riserve e condizioni come per la perdita della cosa, il vetturale è responsabile d'ogni danno che sia derivato da ritardo nella consegna, da deperimento o distruzione parziale della merce. | ||||||
| Salvo speciale convenzione, non si può chiedere indennità maggiore di quella dovuta per la perdita totale. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 19 |
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| L'oggetto del contratto può essere liberamente stabilito entro i limiti della legge. | ||||||
| Le stipulazioni che derogano alle disposizioni legali sono permesse solo quando la legge non stabilisca una norma coattiva, o quando la deroga non sia contraria all'ordine pubblico o ai buoni costumi od ai diritti inerenti alla personalità. | ||||||
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RS 747.30 LNM Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera Art. 117 [1] |
||||||
| Sono nulle tutte le clausole contenute in una polizza di carico intese a escludere o a limitare, direttamente o indirettamente, la responsabilità del vettore prevista dalla presente legge per la perdita, la distruzione o l'avaria della merce, oppure a invertire l'onere della prova relativa a detta responsabilità. | ||||||
| Il vettore e il caricatore possono, tuttavia, convenire condizioni diverse, quando il trasporto concerne animali vivi oppure merci caricate effettivamente sopra coperta e menzionate come tali nella polizza di carico, come anche quando si tratta della responsabilità derivante da fatti anteriori alla caricazione o posteriori alla scaricazione. | ||||||
| Se il contratto di trasporto è vincolato a un contratto di noleggio, accordi diversi sono parimente autorizzati, anche circa la responsabilità del vettore, tuttavia solo per ciò che riguarda i rapporti giuridici tra i contraenti e non già rispetto a un terzo, destinatario autorizzato in virtù della polizza di carico. | ||||||
| Il presente articolo non si oppone a qualsiasi intesa per il caso di avaria comune. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1965, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1491; FF 1965 II 1). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 449 |
||||||
| Il vetturale è responsabile di tutti i casi e gli sbagli verificatisi nel trasporto, sia che l'abbia eseguito egli stesso sino alla fine, sia che l'abbia affidato ad altro vetturale, salvo il regresso contro il vetturale, al quale egli abbia consegnato la merce. | ||||||
|
RS 747.30 LNM Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera Art. 87 [1] |
||||||
| Salvo disposizione speciale della presente legge, ai contratti d'utilizzazione della nave è applicabile il Codice delle obbligazioni [2]. | ||||||
| Tutte le azioni fondate su contratti di locazione, di noleggio o di trasporto marittimo si prescrivono in un anno; in caso di contratto di locazione o di noleggio, a contare dalla scadenza del contratto, e in caso di contratto di trasporto, a contare dal giorno in cui la merce è stata riconsegnata o avrebbe dovuto essere riconsegnata. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1965, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1491; FF 1965 II 1). [2] RS 220 [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1992, in vigore dal 1° giu. 1993 (RU 1993 1703; FF 1992 II 1313). | ||||||
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RS 747.30 LNM Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera Art. 101 [1] |
||||||
| Il contratto di trasporto marittimo è un contratto per cui il vettore s'obbliga a eseguire, in corrispettivo del prezzo di trasporto convenuto, il trasporto marittimo di merci stipulato con il caricatore. | ||||||
| Nell'applicazione e nell'interpretazione delle disposizioni del presente capo devono essere considerati la Convenzione internazionale del 25 agosto 1924 [2] sull'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, come pure i suoi Protocolli [3]. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1965, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1491; FF 1965 II 1). [2] RS 0.747.354.11 [3] RS 0.747.354.111, 0.747.354.112 [4] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1987, in vigore dal 1° feb. 1989 (RU 1989 212; FF 1986 II 541). | ||||||
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RS 747.30 LNM Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera Art. 127 |
||||||
| Gli articoli 51 a 53 e 71 sono applicabili al capitano e ai componenti dell'equipaggio di una nave della navigazione interna. | ||||||
| Eccettuati gli articoli 91 capoverso 1, 94 capoverso 3, 96 capoverso 1, 113 capoverso 1, e 118 capoversi 2, 3 e 4, le disposizioni del titolo V sono applicabili ai contratti per l'utilizzazione di una nave della navigazione interna e alla polizza di carico. I Cantoni possono stabilire, per i porti situati sul loro territorio, norme concernenti i termini di stallìa per la caricazione e la scaricazione di una nave della navigazione interna e il compenso di controstallìa. [1] | ||||||
| Quanto ai rapporti giuridici in caso di urto fra navi come anche di urto o contatto di navi con altri oggetti mobili o immobili e loro danneggiamento sono applicabili le disposizioni della convenzione del 15 marzo 1960 [2] per l'unificazione di alcune regole in materia di urto fra navi nella navigazione interna. [3] | ||||||
| Le disposizioni degli articoli 121 capoverso 2, 122, 123 e 124 sono applicabili ai casi di assistenza e di salvataggio come anche ai casi d'avaria comune nella navigazione interna, riservate le stipulazioni contrarie delle parti in materia di avaria comune. [4] | ||||||
| Inoltre, gli articoli 7 e 14 capoverso 3 sono applicabili per analogia alla navigazione interna. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1965, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1491; FF 1965 II 1). [2] RS 0.747.205 [3] Nuovo testo giusta il n. II della LF dell'8 ott. 1971 che modifica quella sul registro del naviglio, in vigore dal 1° feb. 1972 (RU 1972 349; FF 1970 II 989). [4] Nuovo testo giusta il n. II della LF dell'8 ott. 1971 che modifica quella sul registro del naviglio, in vigore dal 1° feb. 1972 (RU 1972 349; FF 1970 II 989). [5] Originario cpv. 4. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1965, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1491; FF 1965 II 1). | ||||||
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RS 747.30 LNM Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera Art. 117 [1] |
||||||
| Sono nulle tutte le clausole contenute in una polizza di carico intese a escludere o a limitare, direttamente o indirettamente, la responsabilità del vettore prevista dalla presente legge per la perdita, la distruzione o l'avaria della merce, oppure a invertire l'onere della prova relativa a detta responsabilità. | ||||||
| Il vettore e il caricatore possono, tuttavia, convenire condizioni diverse, quando il trasporto concerne animali vivi oppure merci caricate effettivamente sopra coperta e menzionate come tali nella polizza di carico, come anche quando si tratta della responsabilità derivante da fatti anteriori alla caricazione o posteriori alla scaricazione. | ||||||
| Se il contratto di trasporto è vincolato a un contratto di noleggio, accordi diversi sono parimente autorizzati, anche circa la responsabilità del vettore, tuttavia solo per ciò che riguarda i rapporti giuridici tra i contraenti e non già rispetto a un terzo, destinatario autorizzato in virtù della polizza di carico. | ||||||
| Il presente articolo non si oppone a qualsiasi intesa per il caso di avaria comune. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1965, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1491; FF 1965 II 1). | ||||||
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RS 747.30 LNM Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera Art. 95 |
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| Il noleggiante ha l'obbligo di mantenere la nave in buono stato di navigabilità; egli deve armarla, equipaggiarla e provvederla dei documenti prescritti, in modo che possa essere adibita all'uso previsto del contratto. | ||||||
| Il noleggiante è responsabile verso il noleggiatore di qualsiasi danno derivante da innavigabilità della nave, in quanto non provi, che, prima e all'inizio del viaggio, ha esercitato la dovuta diligenza per mettere la nave in condizioni di navigabilità, convenientemente armarla, equipaggiarla e approvvigionarla. [1] | ||||||
| Se il noleggiante si è obbligato, conformemente al contratto di noleggio, a trasportare merce sul mare, le disposizioni sul contratto di trasporto marittimo sono applicabili ai suoi diritti verso il caricatore e il destinatario e alla sua responsabilità per il trasporto delle merci. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1965, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1491; FF 1965 II 1). [2] Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 1965, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1491; FF 1965 II 1). | ||||||
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RS 747.30 LNM Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera Art. 127 |
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| Gli articoli 51 a 53 e 71 sono applicabili al capitano e ai componenti dell'equipaggio di una nave della navigazione interna. | ||||||
| Eccettuati gli articoli 91 capoverso 1, 94 capoverso 3, 96 capoverso 1, 113 capoverso 1, e 118 capoversi 2, 3 e 4, le disposizioni del titolo V sono applicabili ai contratti per l'utilizzazione di una nave della navigazione interna e alla polizza di carico. I Cantoni possono stabilire, per i porti situati sul loro territorio, norme concernenti i termini di stallìa per la caricazione e la scaricazione di una nave della navigazione interna e il compenso di controstallìa. [1] | ||||||
| Quanto ai rapporti giuridici in caso di urto fra navi come anche di urto o contatto di navi con altri oggetti mobili o immobili e loro danneggiamento sono applicabili le disposizioni della convenzione del 15 marzo 1960 [2] per l'unificazione di alcune regole in materia di urto fra navi nella navigazione interna. [3] | ||||||
| Le disposizioni degli articoli 121 capoverso 2, 122, 123 e 124 sono applicabili ai casi di assistenza e di salvataggio come anche ai casi d'avaria comune nella navigazione interna, riservate le stipulazioni contrarie delle parti in materia di avaria comune. [4] | ||||||
| Inoltre, gli articoli 7 e 14 capoverso 3 sono applicabili per analogia alla navigazione interna. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1965, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1491; FF 1965 II 1). [2] RS 0.747.205 [3] Nuovo testo giusta il n. II della LF dell'8 ott. 1971 che modifica quella sul registro del naviglio, in vigore dal 1° feb. 1972 (RU 1972 349; FF 1970 II 989). [4] Nuovo testo giusta il n. II della LF dell'8 ott. 1971 che modifica quella sul registro del naviglio, in vigore dal 1° feb. 1972 (RU 1972 349; FF 1970 II 989). [5] Originario cpv. 4. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1965, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1491; FF 1965 II 1). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 449 |
||||||
| Il vetturale è responsabile di tutti i casi e gli sbagli verificatisi nel trasporto, sia che l'abbia eseguito egli stesso sino alla fine, sia che l'abbia affidato ad altro vetturale, salvo il regresso contro il vetturale, al quale egli abbia consegnato la merce. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 455 |
||||||
| Le imprese di trasporto soggette a concessione dello Stato non possono, mediante particolari convenzioni o regolamenti, preventivamente escludere o limitare a loro profitto l'applicazione delle disposizioni di legge sulla responsabilità del vetturale. | ||||||
| Sono eccettuate le clausole derogatorie dichiarate ammissibili nel presente titolo. | ||||||
| Sono riservate le disposizioni speciali sui contratti di trasporto con i fornitori di servizi postali, con le ferrovie e con i battelli a vapore. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 7 dic. 2010 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4993; FF 2009 4493). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 439 |
||||||
| Chi, mediante mercede, s'incarica di spedire delle merci o di continuare la spedizione per conto del mittente ma in proprio nome (spedizioniere) è considerato come un commissionario, ma a riguardo del trasporto delle merci soggiace alle disposizioni sul contratto di trasporto. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 100 |
||||||
| È nullo il patto avente per scopo di liberare preventivamente dalla responsabilità dipendente da dolo o da colpa grave. | ||||||
| Anche la preventiva rinuncia alla responsabilità dipendente da colpa leggera può essere considerata nulla, secondo il prudente criterio del giudice, qualora al momento della rinuncia la parte rinunciante fosse al servizio dell'altra o qualora la responsabilità consegua dall'esercizio di una industria sottoposta a pubblica concessione. | ||||||
| Rimangono riservate le disposizioni particolari sul contratto di assicurazione. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 101 |
||||||
| Chi affida, sia pure lecitamente, l'adempimento di una obbligazione o l'esercizio di un diritto derivante da un rapporto di obbligazione ad una persona ausiliaria, come un membro della comunione domestica o un lavoratore, deve risarcire all'altra parte il danno, che la commessa persona le cagiona nell'adempimento delle sue incombenze. [1] | ||||||
| Questa responsabilità può essere preventivamente limitata o tolta mediante convenzione. | ||||||
| Se però chi rinuncia si trovi al servizio dell'altra parte, o la responsabilità consegua dall'esercizio di una industria sottoposta a pubblica concessione, la rinuncia può farsi al più per la responsabilità derivante da colpa leggera. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II art. 1 n. 3 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177). Vedi le disp. fin. e trans. tit. X, alla fine del presente Codice. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 100 |
||||||
| È nullo il patto avente per scopo di liberare preventivamente dalla responsabilità dipendente da dolo o da colpa grave. | ||||||
| Anche la preventiva rinuncia alla responsabilità dipendente da colpa leggera può essere considerata nulla, secondo il prudente criterio del giudice, qualora al momento della rinuncia la parte rinunciante fosse al servizio dell'altra o qualora la responsabilità consegua dall'esercizio di una industria sottoposta a pubblica concessione. | ||||||
| Rimangono riservate le disposizioni particolari sul contratto di assicurazione. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 101 |
||||||
| Chi affida, sia pure lecitamente, l'adempimento di una obbligazione o l'esercizio di un diritto derivante da un rapporto di obbligazione ad una persona ausiliaria, come un membro della comunione domestica o un lavoratore, deve risarcire all'altra parte il danno, che la commessa persona le cagiona nell'adempimento delle sue incombenze. [1] | ||||||
| Questa responsabilità può essere preventivamente limitata o tolta mediante convenzione. | ||||||
| Se però chi rinuncia si trovi al servizio dell'altra parte, o la responsabilità consegua dall'esercizio di una industria sottoposta a pubblica concessione, la rinuncia può farsi al più per la responsabilità derivante da colpa leggera. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II art. 1 n. 3 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177). Vedi le disp. fin. e trans. tit. X, alla fine del presente Codice. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 101 |
||||||
| Chi affida, sia pure lecitamente, l'adempimento di una obbligazione o l'esercizio di un diritto derivante da un rapporto di obbligazione ad una persona ausiliaria, come un membro della comunione domestica o un lavoratore, deve risarcire all'altra parte il danno, che la commessa persona le cagiona nell'adempimento delle sue incombenze. [1] | ||||||
| Questa responsabilità può essere preventivamente limitata o tolta mediante convenzione. | ||||||
| Se però chi rinuncia si trovi al servizio dell'altra parte, o la responsabilità consegua dall'esercizio di una industria sottoposta a pubblica concessione, la rinuncia può farsi al più per la responsabilità derivante da colpa leggera. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II art. 1 n. 3 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177). Vedi le disp. fin. e trans. tit. X, alla fine del presente Codice. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 455 |
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| Le imprese di trasporto soggette a concessione dello Stato non possono, mediante particolari convenzioni o regolamenti, preventivamente escludere o limitare a loro profitto l'applicazione delle disposizioni di legge sulla responsabilità del vetturale. | ||||||
| Sono eccettuate le clausole derogatorie dichiarate ammissibili nel presente titolo. | ||||||
| Sono riservate le disposizioni speciali sui contratti di trasporto con i fornitori di servizi postali, con le ferrovie e con i battelli a vapore. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 7 dic. 2010 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4993; FF 2009 4493). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 455 |
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| Le imprese di trasporto soggette a concessione dello Stato non possono, mediante particolari convenzioni o regolamenti, preventivamente escludere o limitare a loro profitto l'applicazione delle disposizioni di legge sulla responsabilità del vetturale. | ||||||
| Sono eccettuate le clausole derogatorie dichiarate ammissibili nel presente titolo. | ||||||
| Sono riservate le disposizioni speciali sui contratti di trasporto con i fornitori di servizi postali, con le ferrovie e con i battelli a vapore. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 7 dic. 2010 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4993; FF 2009 4493). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 455 |
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| Le imprese di trasporto soggette a concessione dello Stato non possono, mediante particolari convenzioni o regolamenti, preventivamente escludere o limitare a loro profitto l'applicazione delle disposizioni di legge sulla responsabilità del vetturale. | ||||||
| Sono eccettuate le clausole derogatorie dichiarate ammissibili nel presente titolo. | ||||||
| Sono riservate le disposizioni speciali sui contratti di trasporto con i fornitori di servizi postali, con le ferrovie e con i battelli a vapore. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 7 dic. 2010 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4993; FF 2009 4493). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 455 |
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| Le imprese di trasporto soggette a concessione dello Stato non possono, mediante particolari convenzioni o regolamenti, preventivamente escludere o limitare a loro profitto l'applicazione delle disposizioni di legge sulla responsabilità del vetturale. | ||||||
| Sono eccettuate le clausole derogatorie dichiarate ammissibili nel presente titolo. | ||||||
| Sono riservate le disposizioni speciali sui contratti di trasporto con i fornitori di servizi postali, con le ferrovie e con i battelli a vapore. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 7 dic. 2010 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4993; FF 2009 4493). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 20 |
||||||
| Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo. | ||||||
| Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato conchiuso. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 2 |
||||||
| Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. | ||||||
| Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. | ||||||