SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 17 Libertà dei media - 1 La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita. |
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1 | La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita. |
2 | La censura è vietata. |
3 | Il segreto redazionale è garantito. |
SR 131.231 Costituzione del Cantone di Vaud, del 14 aprile 2003 Cost./VD Art. 80 - 1 Il Consiglio di Stato dichiara valide le iniziative prima dell'inizio della raccolta delle firme. Ne costata la nullità se: |
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a | sono contrarie al diritto di rango superiore; |
b | violano l'unità del rango, della forma o della materia. |
2 | La decisione del Consiglio di Stato è impugnabile con ricorso alla Corte costituzionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 80 Protezione degli animali - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali. |
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1 | La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali. |
2 | Disciplina in particolare: |
a | la detenzione e la cura di animali; |
b | gli esperimenti e gli interventi su animali vivi; |
c | l'utilizzazione di animali; |
d | l'importazione di animali e di prodotti animali; |
e | il commercio e il trasporto di animali; |
f | l'uccisione di animali. |
3 | L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione. |