OG. Erfordernis der Verletzung einer Partei in ihren subjektiven Rechten.
OG). Occorre che il ricorrente sia leso nei suoi diritti soggettivi.
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 57 [1] |
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| Una domanda di brevetto risultante dalla divisione di una domanda anteriore riceve come data di deposito quella della domanda anteriore: | ||||||
| se, all'atto del suo deposito, è stata espressamente designata come domanda divisa; | ||||||
| se, all'atto del deposito della domanda divisa, la domanda anteriore era ancora pendente e | ||||||
| nella misura in cui il suo oggetto non si estende oltre il contenuto della domanda anteriore nella sua versione iniziale. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] Abrogato dall'art. 2 del DF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2677; FF 2006 1). | ||||||
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RS 232.141 OBI Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) - Ordinanza sui brevetti Art. 59 Richiesta e pagamento della tassa di ricerca |
||||||
| Se non è stata richiesta una ricerca in virtù degli articoli 53-58 né elaborato un rapporto di tipo internazionale in virtù degli articoli 126 e 127, chiunque sia autorizzato a consultare gli atti secondo l'articolo 90 può chiedere, pagando una tassa, che l'IPI rediga un rapporto sullo stato della tecnica. | ||||||
| La richiesta è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della tassa di ricerca. | ||||||
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RS 232.141 OBI Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) - Ordinanza sui brevetti Art. 59 Richiesta e pagamento della tassa di ricerca |
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| Se non è stata richiesta una ricerca in virtù degli articoli 53-58 né elaborato un rapporto di tipo internazionale in virtù degli articoli 126 e 127, chiunque sia autorizzato a consultare gli atti secondo l'articolo 90 può chiedere, pagando una tassa, che l'IPI rediga un rapporto sullo stato della tecnica. | ||||||
| La richiesta è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della tassa di ricerca. | ||||||
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RS 232.141 OBI Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) - Ordinanza sui brevetti Art. 59 Richiesta e pagamento della tassa di ricerca |
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| Se non è stata richiesta una ricerca in virtù degli articoli 53-58 né elaborato un rapporto di tipo internazionale in virtù degli articoli 126 e 127, chiunque sia autorizzato a consultare gli atti secondo l'articolo 90 può chiedere, pagando una tassa, che l'IPI rediga un rapporto sullo stato della tecnica. | ||||||
| La richiesta è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della tassa di ricerca. | ||||||
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RS 232.141 OBI Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) - Ordinanza sui brevetti Art. 59 Richiesta e pagamento della tassa di ricerca |
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| Se non è stata richiesta una ricerca in virtù degli articoli 53-58 né elaborato un rapporto di tipo internazionale in virtù degli articoli 126 e 127, chiunque sia autorizzato a consultare gli atti secondo l'articolo 90 può chiedere, pagando una tassa, che l'IPI rediga un rapporto sullo stato della tecnica. | ||||||
| La richiesta è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della tassa di ricerca. | ||||||
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RS 232.141 OBI Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) - Ordinanza sui brevetti Art. 59 Richiesta e pagamento della tassa di ricerca |
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| Se non è stata richiesta una ricerca in virtù degli articoli 53-58 né elaborato un rapporto di tipo internazionale in virtù degli articoli 126 e 127, chiunque sia autorizzato a consultare gli atti secondo l'articolo 90 può chiedere, pagando una tassa, che l'IPI rediga un rapporto sullo stato della tecnica. | ||||||
| La richiesta è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della tassa di ricerca. | ||||||
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RS 232.141 OBI Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) - Ordinanza sui brevetti Art. 59 Richiesta e pagamento della tassa di ricerca |
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| Se non è stata richiesta una ricerca in virtù degli articoli 53-58 né elaborato un rapporto di tipo internazionale in virtù degli articoli 126 e 127, chiunque sia autorizzato a consultare gli atti secondo l'articolo 90 può chiedere, pagando una tassa, che l'IPI rediga un rapporto sullo stato della tecnica. | ||||||
| La richiesta è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della tassa di ricerca. | ||||||
OG genannte Legitimationsgrund (Verletzung der Beschwerdeführerin
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RS 232.141 OBI Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) - Ordinanza sui brevetti Art. 59 Richiesta e pagamento della tassa di ricerca |
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| Se non è stata richiesta una ricerca in virtù degli articoli 53-58 né elaborato un rapporto di tipo internazionale in virtù degli articoli 126 e 127, chiunque sia autorizzato a consultare gli atti secondo l'articolo 90 può chiedere, pagando una tassa, che l'IPI rediga un rapporto sullo stato della tecnica. | ||||||
| La richiesta è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della tassa di ricerca. | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 26 |
||||||
| Su azione, il giudice dichiara nullo il brevetto se: | ||||||
| l'oggetto del brevetto non è brevettabile secondo gli articoli 1, 1a, 1b e 2; | ||||||
| l'invenzione non è esposta nel fascicolo del brevetto in modo tale che un esperto del ramo possa attuarla; | ||||||
| l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda di brevetto nella versione che ha determinato la data di deposito; | ||||||
| il titolare del brevetto non è né l'inventore né il suo avente causa e non aveva, per altri titoli, diritto al rilascio del brevetto. [1] | ||||||
| Se un brevetto è stato rilasciato con riconoscimento di una priorità e la domanda di brevetto di cui si rivendica la priorità non si è conclusa con un brevetto, il titolare del brevetto può essere costretto dal giudice a indicarne i motivi e a presentare i relativi mezzi di prova; in caso di rifiuto, il giudice apprezzerà liberamente questo atteggiamento. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 74 |
||||||
| Chi prova di avervi interesse può promuovere un'azione intesa a far accertare l'esistenza o l'assenza di uno stato di fatto o di un rapporto di diritto da giudicare conformemente alla presente legge, in particolare: | ||||||
| che un determinato brevetto esiste a buon diritto; | ||||||
| che il convenuto ha commesso uno degli atti indicati nell'articolo 66; | ||||||
| che l'attore non ha commesso nessuno degli atti indicati nell'articolo 66; | ||||||
| che un determinato brevetto non può essere opposto all'attore in applicazione di una disposizione legale; | ||||||
| che per due determinati brevetti le condizioni fissate nell'articolo 36 per la concessione di una licenza sono o non sono adempiute; | ||||||
| che l'attore è l'autore dell'invenzione che è oggetto di una domanda di brevetto o di un determinato brevetto; | ||||||
| che un determinato brevetto non produce più effetto perché viola il divieto di cumulare la protezione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 20 |
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| Il riconoscimento del diritto di priorità nel corso della procedura di rilascio del brevetto non dispensa il titolare del brevetto dall'obbligo di provare, in caso di processo, l'esistenza di tale diritto. | ||||||
| Il deposito la cui priorità è rivendicata è presunto essere il primo deposito (art. 17 cpv. 1 e 1bis). [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
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RS 232.141 OBI Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) - Ordinanza sui brevetti Art. 22 Correzione di errori |
||||||
| Gli errori linguistici o di scrittura e gli errori contenuti nei documenti possono essere corretti su richiesta o d'ufficio; sono fatti salvi gli articoli 37 e 52. [1] | ||||||
| La correzione della descrizione, delle rivendicazioni o dei disegni è autorizzata unicamente se risulta evidente che la parte scorretta non intendeva esprimere altro. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). | ||||||
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RS 232.141 OBI Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) - Ordinanza sui brevetti Art. 22 Correzione di errori |
||||||
| Gli errori linguistici o di scrittura e gli errori contenuti nei documenti possono essere corretti su richiesta o d'ufficio; sono fatti salvi gli articoli 37 e 52. [1] | ||||||
| La correzione della descrizione, delle rivendicazioni o dei disegni è autorizzata unicamente se risulta evidente che la parte scorretta non intendeva esprimere altro. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 1 |
||||||
| Si rilasciano brevetti d'invenzione per le invenzioni nuove utilizzabili industrialmente. | ||||||
| Ciò che risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 7 cpv. 2) non costituisce un'invenzione brevettabile. [1] | ||||||
| I brevetti sono rilasciati senza garanzia dello Stato. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479; FF 2005 3397). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 2 [1] |
||||||
| Sono escluse dal brevetto le invenzioni la cui utilizzazione offenda la dignità dell'essere umano o leda la dignità della creatura oppure sia in altro modo contraria all'ordine pubblico o al buon costume. In particolare non sono rilasciati brevetti per: | ||||||
| i procedimenti di clonazione di esseri umani e i cloni così ottenuti; | ||||||
| i procedimenti di formazione di esseri ibridi mediante utilizzazione di cellule germinali umane, cellule totipotenti umane o cellule staminali embrionali umane e gli esseri così ottenuti; | ||||||
| i procedimenti di partenogenesi mediante utilizzazione di patrimonio germinale umano e partenoti così ottenuti; | ||||||
| i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano e le cellule germinali così ottenute; | ||||||
| le cellule staminali e linee di cellule staminali embrionali umane non modificate; | ||||||
| l'utilizzazione di embrioni umani per scopi non medici; | ||||||
| i procedimenti di modificazione dell'identità genetica di animali, atti a provocare su di loro sofferenze senza essere giustificati da interessi preponderanti degni di essere protetti, nonché gli animali ottenuti con l'aiuto di tali procedimenti. | ||||||
| Sono inoltre esclusi dal brevetto: | ||||||
| i metodi chirurgici, terapeutici e diagnostici applicati al corpo umano o animale; | ||||||
| le varietà vegetali e le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di animali; fatto salvo il capoverso 1, sono tuttavia brevettabili i procedimenti microbiologici o altri procedimenti tecnici e i prodotti ottenuti con tali procedimenti, nonché le invenzioni aventi per oggetto vegetali o animali, la cui esecuzione non sia tecnicamente limitata a una determinata varietà vegetale o razza animale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 7 [1] |
||||||
| È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica. | ||||||
| Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito o della data di priorità mediante una descrizione scritta od orale, un uso o un qualsiasi altro modo. | ||||||
| Per quanto riguarda la novità, lo stato della tecnica comprende anche il contenuto di un deposito anteriore o fruente di una priorità anteriore per la Svizzera nella versione originaria, la cui data di deposito o di priorità precede quella indicata nel capoverso 2 e che è stata resa accessibile al pubblico soltanto a tale data o dopo tale data, purché: | ||||||
| nel caso di una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 138; | ||||||
| nel caso di una domanda europea derivata da una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 153 capoverso 5 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 2000 [2]; | ||||||
| nel caso di una domanda europea, per la designazione valida della Svizzera siano state versate le tasse di cui all'articolo 79 capoverso 2 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 2000. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] RS 0.232.142.2 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). | ||||||
|
RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 7 [1] |
||||||
| È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica. | ||||||
| Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito o della data di priorità mediante una descrizione scritta od orale, un uso o un qualsiasi altro modo. | ||||||
| Per quanto riguarda la novità, lo stato della tecnica comprende anche il contenuto di un deposito anteriore o fruente di una priorità anteriore per la Svizzera nella versione originaria, la cui data di deposito o di priorità precede quella indicata nel capoverso 2 e che è stata resa accessibile al pubblico soltanto a tale data o dopo tale data, purché: | ||||||
| nel caso di una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 138; | ||||||
| nel caso di una domanda europea derivata da una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 153 capoverso 5 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 2000 [2]; | ||||||
| nel caso di una domanda europea, per la designazione valida della Svizzera siano state versate le tasse di cui all'articolo 79 capoverso 2 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 2000. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] RS 0.232.142.2 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). | ||||||
|
RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 7 [1] |
||||||
| È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica. | ||||||
| Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito o della data di priorità mediante una descrizione scritta od orale, un uso o un qualsiasi altro modo. | ||||||
| Per quanto riguarda la novità, lo stato della tecnica comprende anche il contenuto di un deposito anteriore o fruente di una priorità anteriore per la Svizzera nella versione originaria, la cui data di deposito o di priorità precede quella indicata nel capoverso 2 e che è stata resa accessibile al pubblico soltanto a tale data o dopo tale data, purché: | ||||||
| nel caso di una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 138; | ||||||
| nel caso di una domanda europea derivata da una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 153 capoverso 5 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 2000 [2]; | ||||||
| nel caso di una domanda europea, per la designazione valida della Svizzera siano state versate le tasse di cui all'articolo 79 capoverso 2 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 2000. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] RS 0.232.142.2 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 7 [1] |
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| È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica. | ||||||
| Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito o della data di priorità mediante una descrizione scritta od orale, un uso o un qualsiasi altro modo. | ||||||
| Per quanto riguarda la novità, lo stato della tecnica comprende anche il contenuto di un deposito anteriore o fruente di una priorità anteriore per la Svizzera nella versione originaria, la cui data di deposito o di priorità precede quella indicata nel capoverso 2 e che è stata resa accessibile al pubblico soltanto a tale data o dopo tale data, purché: | ||||||
| nel caso di una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 138; | ||||||
| nel caso di una domanda europea derivata da una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 153 capoverso 5 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 2000 [2]; | ||||||
| nel caso di una domanda europea, per la designazione valida della Svizzera siano state versate le tasse di cui all'articolo 79 capoverso 2 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 2000. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] RS 0.232.142.2 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). | ||||||
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RS 232.141 OBI Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) - Ordinanza sui brevetti Art. 22 Correzione di errori |
||||||
| Gli errori linguistici o di scrittura e gli errori contenuti nei documenti possono essere corretti su richiesta o d'ufficio; sono fatti salvi gli articoli 37 e 52. [1] | ||||||
| La correzione della descrizione, delle rivendicazioni o dei disegni è autorizzata unicamente se risulta evidente che la parte scorretta non intendeva esprimere altro. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 7 [1] |
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| È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica. | ||||||
| Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito o della data di priorità mediante una descrizione scritta od orale, un uso o un qualsiasi altro modo. | ||||||
| Per quanto riguarda la novità, lo stato della tecnica comprende anche il contenuto di un deposito anteriore o fruente di una priorità anteriore per la Svizzera nella versione originaria, la cui data di deposito o di priorità precede quella indicata nel capoverso 2 e che è stata resa accessibile al pubblico soltanto a tale data o dopo tale data, purché: | ||||||
| nel caso di una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 138; | ||||||
| nel caso di una domanda europea derivata da una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 153 capoverso 5 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 2000 [2]; | ||||||
| nel caso di una domanda europea, per la designazione valida della Svizzera siano state versate le tasse di cui all'articolo 79 capoverso 2 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 2000. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] RS 0.232.142.2 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). | ||||||
|
RS 232.141 OBI Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) - Ordinanza sui brevetti Art. 65 [1] Data di deposito della domanda divisa |
||||||
| Su domanda dell'IPI, il depositante deve indicare in quale parte degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d) è stato esposto per la prima volta l'oggetto definito nella domanda divisa. | ||||||
| Se pare che la data di deposito, provvisoriamente attribuita a una domanda divisa in occasione dell'esame effettuato al momento del deposito (art. 46e), è rivendicata a torto, l'articolo 64 capoversi 4-7 si applica per analogia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). | ||||||
|
RS 232.141 OBI Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) - Ordinanza sui brevetti Art. 65 [1] Data di deposito della domanda divisa |
||||||
| Su domanda dell'IPI, il depositante deve indicare in quale parte degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d) è stato esposto per la prima volta l'oggetto definito nella domanda divisa. | ||||||
| Se pare che la data di deposito, provvisoriamente attribuita a una domanda divisa in occasione dell'esame effettuato al momento del deposito (art. 46e), è rivendicata a torto, l'articolo 64 capoversi 4-7 si applica per analogia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). | ||||||
|
RS 232.141 OBI Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) - Ordinanza sui brevetti Art. 65 [1] Data di deposito della domanda divisa |
||||||
| Su domanda dell'IPI, il depositante deve indicare in quale parte degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d) è stato esposto per la prima volta l'oggetto definito nella domanda divisa. | ||||||
| Se pare che la data di deposito, provvisoriamente attribuita a una domanda divisa in occasione dell'esame effettuato al momento del deposito (art. 46e), è rivendicata a torto, l'articolo 64 capoversi 4-7 si applica per analogia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). | ||||||
|
RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 117 [1] |
||||||
| Tosto che il rilascio del brevetto europeo è stato menzionato nel Bollettino europeo dei brevetti, l'IPI lo iscrive nel registro svizzero dei brevetti europei unitamente alle indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 17 |
||||||
| Se l'invenzione è oggetto di un deposito regolare di una domanda di brevetto, di modello d'utilità o di certificato d'inventore, effettuato o esplicante i suoi effetti in uno Stato Parte alla Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 [1] per la protezione della proprietà industriale o all'Accordo del 15 aprile 1994 [2] sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Allegato 1C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio), secondo l'articolo 4 della Convenzione di Parigi tale deposito dà origine a un diritto di priorità. Questo diritto può essere rivendicato per la domanda di brevetto depositata in Svizzera per la medesima invenzione entro dodici mesi a decorrere dal primo deposito. [3] | ||||||
| È parificato al primo deposito in uno Stato parte della Convenzione di Parigi per la protezione industriale il primo deposito fatto in uno Stato che non fa parte della Convenzione ma accorda la reciprocità alla Svizzera. [4] | ||||||
| Salvo disposizioni contrarie della presente legge o dell'ordinanza, il capoverso 1 e l'articolo 4 della Convenzione di Parigi si applicano per analogia in caso di un primo deposito svizzero. [5] | ||||||
| Il diritto di priorità consiste in ciò che non sono opponibili al deposito i fatti sopravvenuti posteriormente al primo deposito. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] RS 0.232.01¸0.232.02, 0.232.03, 0.232.04 [2] RS 0.632.20 [3] Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479; FF 2005 3397). [4] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). [5] Introdotto dalla cifra I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879; FF 1993 III 522). [6] Abrogato dalla cifra I della LF del 17 dic. 1976, con effetto dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 58 [1] |
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| Fintanto che la procedura di esame non è terminata, al richiedente va data almeno una possibilità di modificare gli atti tecnici. | ||||||
| Gli atti tecnici non possono tuttavia essere modificati in modo tale che l'oggetto della domanda di brevetto modificata vada oltre il contenuto degli atti tecnici depositati originariamente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2677; FF 2006 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 17 |
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| Se l'invenzione è oggetto di un deposito regolare di una domanda di brevetto, di modello d'utilità o di certificato d'inventore, effettuato o esplicante i suoi effetti in uno Stato Parte alla Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 [1] per la protezione della proprietà industriale o all'Accordo del 15 aprile 1994 [2] sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Allegato 1C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio), secondo l'articolo 4 della Convenzione di Parigi tale deposito dà origine a un diritto di priorità. Questo diritto può essere rivendicato per la domanda di brevetto depositata in Svizzera per la medesima invenzione entro dodici mesi a decorrere dal primo deposito. [3] | ||||||
| È parificato al primo deposito in uno Stato parte della Convenzione di Parigi per la protezione industriale il primo deposito fatto in uno Stato che non fa parte della Convenzione ma accorda la reciprocità alla Svizzera. [4] | ||||||
| Salvo disposizioni contrarie della presente legge o dell'ordinanza, il capoverso 1 e l'articolo 4 della Convenzione di Parigi si applicano per analogia in caso di un primo deposito svizzero. [5] | ||||||
| Il diritto di priorità consiste in ciò che non sono opponibili al deposito i fatti sopravvenuti posteriormente al primo deposito. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] RS 0.232.01¸0.232.02, 0.232.03, 0.232.04 [2] RS 0.632.20 [3] Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479; FF 2005 3397). [4] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). [5] Introdotto dalla cifra I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879; FF 1993 III 522). [6] Abrogato dalla cifra I della LF del 17 dic. 1976, con effetto dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 17 |
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| Se l'invenzione è oggetto di un deposito regolare di una domanda di brevetto, di modello d'utilità o di certificato d'inventore, effettuato o esplicante i suoi effetti in uno Stato Parte alla Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 [1] per la protezione della proprietà industriale o all'Accordo del 15 aprile 1994 [2] sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Allegato 1C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio), secondo l'articolo 4 della Convenzione di Parigi tale deposito dà origine a un diritto di priorità. Questo diritto può essere rivendicato per la domanda di brevetto depositata in Svizzera per la medesima invenzione entro dodici mesi a decorrere dal primo deposito. [3] | ||||||
| È parificato al primo deposito in uno Stato parte della Convenzione di Parigi per la protezione industriale il primo deposito fatto in uno Stato che non fa parte della Convenzione ma accorda la reciprocità alla Svizzera. [4] | ||||||
| Salvo disposizioni contrarie della presente legge o dell'ordinanza, il capoverso 1 e l'articolo 4 della Convenzione di Parigi si applicano per analogia in caso di un primo deposito svizzero. [5] | ||||||
| Il diritto di priorità consiste in ciò che non sono opponibili al deposito i fatti sopravvenuti posteriormente al primo deposito. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] RS 0.232.01¸0.232.02, 0.232.03, 0.232.04 [2] RS 0.632.20 [3] Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479; FF 2005 3397). [4] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). [5] Introdotto dalla cifra I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879; FF 1993 III 522). [6] Abrogato dalla cifra I della LF del 17 dic. 1976, con effetto dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 58 [1] |
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| Fintanto che la procedura di esame non è terminata, al richiedente va data almeno una possibilità di modificare gli atti tecnici. | ||||||
| Gli atti tecnici non possono tuttavia essere modificati in modo tale che l'oggetto della domanda di brevetto modificata vada oltre il contenuto degli atti tecnici depositati originariamente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2677; FF 2006 1). | ||||||
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RS 232.141 OBI Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) - Ordinanza sui brevetti Art. 24 Contenuto |
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| La richiesta deve contenere le indicazioni seguenti: | ||||||
| l'istanza di concessione di un brevetto; | ||||||
| il titolo dell'invenzione (art. 26 cpv. 1); | ||||||
| il cognome e il nome o la ditta, il domicilio o la sede nonché l'indirizzo del depositante; | ||||||
| un elenco degli atti presentati; | ||||||
| ... | ||||||
| La richiesta deve inoltre contenere: | ||||||
| se il depositante non è domiciliato in Svizzera o non ha sede in Svizzera, il suo recapito in Svizzera; | ||||||
| se il depositante ha designato un mandatario, il suo nome, il suo indirizzo ed eventualmente il suo recapito in Svizzera; | ||||||
| se vi sono più depositanti, la designazione del destinatario; | ||||||
| se si tratta di una domanda divisa, la designazione della domanda come tale, il numero della domanda anteriore e la data di deposito rivendicata; | ||||||
| se è rivendicata una priorità, la dichiarazione di priorità (art. 39); | ||||||
| se è invocata un'immunità derivante da una esposizione, la dichiarazione relativa a tale immunità (art. 44). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5164). [2] Abrogata dalla cifra I dell'O del 3 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2247). [4] Introdotta dalla cifra I dell'O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2247). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3551). [6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 20 |
||||||
| Il riconoscimento del diritto di priorità nel corso della procedura di rilascio del brevetto non dispensa il titolare del brevetto dall'obbligo di provare, in caso di processo, l'esistenza di tale diritto. | ||||||
| Il deposito la cui priorità è rivendicata è presunto essere il primo deposito (art. 17 cpv. 1 e 1bis). [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 58 [1] |
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| Fintanto che la procedura di esame non è terminata, al richiedente va data almeno una possibilità di modificare gli atti tecnici. | ||||||
| Gli atti tecnici non possono tuttavia essere modificati in modo tale che l'oggetto della domanda di brevetto modificata vada oltre il contenuto degli atti tecnici depositati originariamente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2677; FF 2006 1). | ||||||