SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 8 Scopi - La Repubblica e Cantone di Ginevra garantisce i diritti fondamentali e s'impegna per la prosperità comune, la coesione e la pace sociale, la sicurezza e la salvaguardia delle basi naturali della vita. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 31 Privazione della libertà - 1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 8 Scopi - La Repubblica e Cantone di Ginevra garantisce i diritti fondamentali e s'impegna per la prosperità comune, la coesione e la pace sociale, la sicurezza e la salvaguardia delle basi naturali della vita. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 6 Diritto di cittadinanza - La legge disciplina l'acquisto e la perdita della cittadinanza ginevrina. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 8 Scopi - La Repubblica e Cantone di Ginevra garantisce i diritti fondamentali e s'impegna per la prosperità comune, la coesione e la pace sociale, la sicurezza e la salvaguardia delle basi naturali della vita. |