SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 46 Attuazione e esecuzione del diritto federale - 1 I Cantoni attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge. |
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1 | I Cantoni attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge. |
2 | Per l'attuazione del diritto federale la Confederazione e i Cantoni possono concordare determinati obiettivi, nonché programmi cantonali sostenuti finanziariamente dalla Confederazione.11 |
3 | La Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d'azione possibile e tiene conto delle loro particolarità.12 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 568 - 1 I soci sono responsabili solidalmente e coll'intiero loro patrimonio di tutte le obbligazioni della società. |
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1 | I soci sono responsabili solidalmente e coll'intiero loro patrimonio di tutte le obbligazioni della società. |
2 | Ogni patto contrario tra i soci non ha effetto per i terzi. |
3 | Il singolo socio non può tuttavia, anche dopo la sua uscita dalla società, essere convenuto personalmente per un debito sociale se non quando sia fallito oppure la società sia stata sciolta o inutilmente escussa. Rimane riservata la responsabilità del socio che abbia prestato fideiussione solidale per un'obbligazione della società. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 617 - Quando il patrimonio sociale non basti al soddisfacimento integrale dei creditori della società, questi possono conseguire il pagamento dell'intiero residuo loro credito sul patrimonio particolare di ciascuno dei singoli soci illimitatamente responsabili in concorso coi creditori personali di questi ultimi. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 608 - 1 L'accomandante risponde verso i terzi fino al totale del capitale accomandato iscritto di commercio. |
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1 | L'accomandante risponde verso i terzi fino al totale del capitale accomandato iscritto di commercio. |
2 | Quando l'accomandante o, a sua saputa, la società, abbia dichiarato a terzi un maggior capitale accomandato, l'accomandante risponde fino al totale di questo. |
3 | I creditori hanno la facoltà di provare che il valore attribuito ad un conferimento in natura non corrispondeva a quello reale nel momento in cui fu effettuato. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 610 - 1 Finché continua la società, i creditori sociali non hanno alcuna azione contro l'accomandante. |
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1 | Finché continua la società, i creditori sociali non hanno alcuna azione contro l'accomandante. |
2 | Sciogliendosi la società, i creditori, i liquidatori o l'amministrazione del fallimento possono chiedere che il capitale accomandato sia consegnato alla massa della liquidazione o del fallimento, in quanto non sia ancora stato conferito o sia stato restituito all'accomandante. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 601 - 1 L'accomandante non è soggetto a perdita se non fino al totale del capitale da esso accomandato. |
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1 | L'accomandante non è soggetto a perdita se non fino al totale del capitale da esso accomandato. |
2 | In difetto di speciali stipulazioni, la misura della partecipazione dell'accomandante agli utili ed alle perdite è rimessa al libero apprezzamento del giudice. |
3 | Qualora il capitale accomandato non sia stato interamente versato o sia stato diminuito, possono esservi aggiunti gli interessi, gli utili e l'onorario, che fosse dovuto all'accomandante, ma solo fino a che sia raggiunto l'ammontare iscritto del capitale accomandato. |