SR 680 Legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate (Legge sull'alcool, LAlc) - Legge sull'alcool LAlc Art. 5 - 1 Le concessioni saranno accordate nella misura corrispondente ai bisogni economici del Paese. |
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1 | Le concessioni saranno accordate nella misura corrispondente ai bisogni economici del Paese. |
2 | Esse devono rendere possibile d'utilizzare, a tempo debito, i cascami e i residui della frutticoltura, della viticoltura e della coltivazione delle barbabietole da zucchero, nonché le eccedenze di frutta e patate, in quanto queste materie prime non possano essere razionalmente adoperate altrimenti che nella distilleria. |
3 | Le concessioni per la distillazione delle materie prime indigene sono accordate di preferenza alle aziende situate nelle regioni in cui la produzione supera in generale i bisogni dell'alimentazione e del foraggiamento. |
4 | La concessione non può durare più di dieci anni. Essa non può essere accordata che se tanto la persona del concessionario quanto la costruzione e gl'impianti tecnici assicurano un esercizio razionale dell'azienda. Il Consiglio federale emana le norme a ciò occorrenti. Può, fra altro, dichiarare incompatibile l'esercizio d'una distilleria e l'esercizio simultaneo di un'altra professione che ostacolasse la vigilanza della distilleria o del commercio delle bevande distillate. |
5 | Il trasferimento di una concessione a un'altra persona o a un'altra distilleria è subordinato all'autorizzazione dell'UDSC10. Quest'autorizzazione dev'essere data se la distilleria è trasferita in via ereditaria e l'erede adempie le condizioni prescritte. |
SR 680 Legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate (Legge sull'alcool, LAlc) - Legge sull'alcool LAlc Art. 3 - 1 Il diritto di fabbricare e di rettificare bevande distillate spetta esclusivamente alla Confederazione. |
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1 | Il diritto di fabbricare e di rettificare bevande distillate spetta esclusivamente alla Confederazione. |
2 | Di regola, l'esercizio di questo diritto è concesso a società cooperative o ad altre imprese private. |
3 | La produzione non industriale delle acquaviti di frutta e cascami di frutta, di sidro, di uva, di vino, di vinacce di uva, di feccia di vino, di radici di genziana, di bacche ed altre materie indigene analoghe è permessa, sempreché queste materie provengano esclusivamente dai poderi del produttore (prodotti propri) o siano state raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel Paese. Tuttavia queste materie possono essere distillate soltanto nelle distillerie domestiche che possiedono una concessione o per conto di committenti.5 |
4 | Non sono considerati come propri prodotti che le materie provenienti dal suolo sfruttato dal distillatore stesso o dal committente. |
5 | Il Consiglio federale determinerà, mediante ordinanza, ciò che si deve intendere per produzione non industriale e designerà le materie prime che possono essere distillate dagli esercenti di distillerie domestiche.6 |
SR 680 Legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate (Legge sull'alcool, LAlc) - Legge sull'alcool LAlc Art. 3 - 1 Il diritto di fabbricare e di rettificare bevande distillate spetta esclusivamente alla Confederazione. |
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1 | Il diritto di fabbricare e di rettificare bevande distillate spetta esclusivamente alla Confederazione. |
2 | Di regola, l'esercizio di questo diritto è concesso a società cooperative o ad altre imprese private. |
3 | La produzione non industriale delle acquaviti di frutta e cascami di frutta, di sidro, di uva, di vino, di vinacce di uva, di feccia di vino, di radici di genziana, di bacche ed altre materie indigene analoghe è permessa, sempreché queste materie provengano esclusivamente dai poderi del produttore (prodotti propri) o siano state raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel Paese. Tuttavia queste materie possono essere distillate soltanto nelle distillerie domestiche che possiedono una concessione o per conto di committenti.5 |
4 | Non sono considerati come propri prodotti che le materie provenienti dal suolo sfruttato dal distillatore stesso o dal committente. |
5 | Il Consiglio federale determinerà, mediante ordinanza, ciò che si deve intendere per produzione non industriale e designerà le materie prime che possono essere distillate dagli esercenti di distillerie domestiche.6 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 113 * - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. |
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1 | La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. |
2 | In tale ambito si attiene ai principi seguenti: |
a | la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale; |
b | la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni; |
c | i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale; |
d | chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza; |
e | per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi. |
3 | La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro. |
4 | Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 113 * - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. |
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1 | La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. |
2 | In tale ambito si attiene ai principi seguenti: |
a | la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale; |
b | la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni; |
c | i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale; |
d | chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza; |
e | per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi. |
3 | La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro. |
4 | Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale. |
SR 680 Legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate (Legge sull'alcool, LAlc) - Legge sull'alcool LAlc Art. 3 - 1 Il diritto di fabbricare e di rettificare bevande distillate spetta esclusivamente alla Confederazione. |
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1 | Il diritto di fabbricare e di rettificare bevande distillate spetta esclusivamente alla Confederazione. |
2 | Di regola, l'esercizio di questo diritto è concesso a società cooperative o ad altre imprese private. |
3 | La produzione non industriale delle acquaviti di frutta e cascami di frutta, di sidro, di uva, di vino, di vinacce di uva, di feccia di vino, di radici di genziana, di bacche ed altre materie indigene analoghe è permessa, sempreché queste materie provengano esclusivamente dai poderi del produttore (prodotti propri) o siano state raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel Paese. Tuttavia queste materie possono essere distillate soltanto nelle distillerie domestiche che possiedono una concessione o per conto di committenti.5 |
4 | Non sono considerati come propri prodotti che le materie provenienti dal suolo sfruttato dal distillatore stesso o dal committente. |
5 | Il Consiglio federale determinerà, mediante ordinanza, ciò che si deve intendere per produzione non industriale e designerà le materie prime che possono essere distillate dagli esercenti di distillerie domestiche.6 |
SR 680 Legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate (Legge sull'alcool, LAlc) - Legge sull'alcool LAlc Art. 3 - 1 Il diritto di fabbricare e di rettificare bevande distillate spetta esclusivamente alla Confederazione. |
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1 | Il diritto di fabbricare e di rettificare bevande distillate spetta esclusivamente alla Confederazione. |
2 | Di regola, l'esercizio di questo diritto è concesso a società cooperative o ad altre imprese private. |
3 | La produzione non industriale delle acquaviti di frutta e cascami di frutta, di sidro, di uva, di vino, di vinacce di uva, di feccia di vino, di radici di genziana, di bacche ed altre materie indigene analoghe è permessa, sempreché queste materie provengano esclusivamente dai poderi del produttore (prodotti propri) o siano state raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel Paese. Tuttavia queste materie possono essere distillate soltanto nelle distillerie domestiche che possiedono una concessione o per conto di committenti.5 |
4 | Non sono considerati come propri prodotti che le materie provenienti dal suolo sfruttato dal distillatore stesso o dal committente. |
5 | Il Consiglio federale determinerà, mediante ordinanza, ciò che si deve intendere per produzione non industriale e designerà le materie prime che possono essere distillate dagli esercenti di distillerie domestiche.6 |
SR 680 Legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate (Legge sull'alcool, LAlc) - Legge sull'alcool LAlc Art. 14 - 1 La produzione non industriale di acquavite di frutta e cascami di frutta, di sidro, succo fermentato, di uva, di vino, di vinacce d'uva, di feccia di vino, di radici di genziana, di bacche o di altre materie analoghe indigene, provenienti esclusivamente dalla raccolta indigena del produttore o raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel Paese, è autorizzata soltanto nelle distillerie domestiche concessionate.29 |
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1 | La produzione non industriale di acquavite di frutta e cascami di frutta, di sidro, succo fermentato, di uva, di vino, di vinacce d'uva, di feccia di vino, di radici di genziana, di bacche o di altre materie analoghe indigene, provenienti esclusivamente dalla raccolta indigena del produttore o raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel Paese, è autorizzata soltanto nelle distillerie domestiche concessionate.29 |
2 | L'esercente d'una distilleria domestica, il cui raccolto sia stato decimato dalla grandine o da altre intemperie, può ottenere dall'UDSC, per la durata di un anno, la concessione di distillare prodotti propri e materie prime fornite da terzi, senza perdere con ciò il diritto al fabbisogno esente da imposta, previsto nell'articolo 16. |
3 | ...30 |
4 | ...31 |
5 | Gli apparecchi e gli accessori suddetti non possono, di regola, essere trasferiti a terzi se non unitamente all'azienda agricola alla quale appartengono (dominio della distilleria). Se questo dominio viene ad essere frazionato, la distilleria non può più essere esercitata che sulla parcella sulla quale si trovava prima del frazionamento. |
6 | Senza l'autorizzazione dell'UDSC, gli apparecchi per distillare o i loro accessori non possono essere né sostituiti né trasformati a scopo di aumentarne la capacità di produzione, né trasferiti a terzi, se questo trasferimento non è in relazione con quello del dominio della distilleria. Nell'autorizzazione può essere prescritto il modo in cui la sostituzione o la trasformazione deve essere fatta. |
7 | ...32 |
SR 680 Legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate (Legge sull'alcool, LAlc) - Legge sull'alcool LAlc Art. 14 - 1 La produzione non industriale di acquavite di frutta e cascami di frutta, di sidro, succo fermentato, di uva, di vino, di vinacce d'uva, di feccia di vino, di radici di genziana, di bacche o di altre materie analoghe indigene, provenienti esclusivamente dalla raccolta indigena del produttore o raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel Paese, è autorizzata soltanto nelle distillerie domestiche concessionate.29 |
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1 | La produzione non industriale di acquavite di frutta e cascami di frutta, di sidro, succo fermentato, di uva, di vino, di vinacce d'uva, di feccia di vino, di radici di genziana, di bacche o di altre materie analoghe indigene, provenienti esclusivamente dalla raccolta indigena del produttore o raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel Paese, è autorizzata soltanto nelle distillerie domestiche concessionate.29 |
2 | L'esercente d'una distilleria domestica, il cui raccolto sia stato decimato dalla grandine o da altre intemperie, può ottenere dall'UDSC, per la durata di un anno, la concessione di distillare prodotti propri e materie prime fornite da terzi, senza perdere con ciò il diritto al fabbisogno esente da imposta, previsto nell'articolo 16. |
3 | ...30 |
4 | ...31 |
5 | Gli apparecchi e gli accessori suddetti non possono, di regola, essere trasferiti a terzi se non unitamente all'azienda agricola alla quale appartengono (dominio della distilleria). Se questo dominio viene ad essere frazionato, la distilleria non può più essere esercitata che sulla parcella sulla quale si trovava prima del frazionamento. |
6 | Senza l'autorizzazione dell'UDSC, gli apparecchi per distillare o i loro accessori non possono essere né sostituiti né trasformati a scopo di aumentarne la capacità di produzione, né trasferiti a terzi, se questo trasferimento non è in relazione con quello del dominio della distilleria. Nell'autorizzazione può essere prescritto il modo in cui la sostituzione o la trasformazione deve essere fatta. |
7 | ...32 |
SR 680 Legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate (Legge sull'alcool, LAlc) - Legge sull'alcool LAlc Art. 16 - Per il fabbisogno della propria economia domestica e della propria azienda agricola, l'esercente di una distilleria domestica non è autorizzato a trattenere, in esenzione da imposta, se non l'acquavite a ciò necessaria, che provenga dalla distillazione di materie prodotte dai suoi poderi o raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel paese. Il Consiglio federale emanerà delle norme intese a garantire l'efficacia di questa disposizione e a prevenire l'impiego abusivo dell'acquavite esente da imposta. |
SR 680 Legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate (Legge sull'alcool, LAlc) - Legge sull'alcool LAlc Art. 16 - Per il fabbisogno della propria economia domestica e della propria azienda agricola, l'esercente di una distilleria domestica non è autorizzato a trattenere, in esenzione da imposta, se non l'acquavite a ciò necessaria, che provenga dalla distillazione di materie prodotte dai suoi poderi o raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel paese. Il Consiglio federale emanerà delle norme intese a garantire l'efficacia di questa disposizione e a prevenire l'impiego abusivo dell'acquavite esente da imposta. |
SR 680 Legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate (Legge sull'alcool, LAlc) - Legge sull'alcool LAlc Art. 16 - Per il fabbisogno della propria economia domestica e della propria azienda agricola, l'esercente di una distilleria domestica non è autorizzato a trattenere, in esenzione da imposta, se non l'acquavite a ciò necessaria, che provenga dalla distillazione di materie prodotte dai suoi poderi o raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel paese. Il Consiglio federale emanerà delle norme intese a garantire l'efficacia di questa disposizione e a prevenire l'impiego abusivo dell'acquavite esente da imposta. |