BV und der Alkoholgesetzgebung (Erw. 3).
BV bestimmt in Abs. 4: "Das nicht gewerbsmässige Herstellen oder Herstellenlassen von Trinkbranntwein aus Obst und Obstabfällen, Obstwein, Most, Wein, Traubentrestern, Weinhefe, Enzianwurzeln und ähnlichen Stoffen ist in den schon vorhandenen Hausbrennereien oder in fahrbaren Brennereien gestattet, wenn diese Stoffe ausschliesslich inländisches Eigen- oder Wildgewächs sind. Dieser Branntwein ist steuerfrei, soweit er im Haushalt und Landwirtschaftsbetrieb des Produzenten
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RS 680 LAlc Legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate (Legge sull'alcool, LAlc) - Legge sull'alcool Art. 5 |
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| Le concessioni saranno accordate nella misura corrispondente ai bisogni economici del Paese. | ||||||
| Esse devono rendere possibile d'utilizzare, a tempo debito, i cascami e i residui della frutticoltura, della viticoltura e della coltivazione delle barbabietole da zucchero, nonché le eccedenze di frutta e patate, in quanto queste materie prime non possano essere razionalmente adoperate altrimenti che nella distilleria. | ||||||
| Le concessioni per la distillazione delle materie prime indigene sono accordate di preferenza alle aziende situate nelle regioni in cui la produzione supera in generale i bisogni dell'alimentazione e del foraggiamento. | ||||||
| La concessione non può durare più di dieci anni. Essa non può essere accordata che se tanto la persona del concessionario quanto la costruzione e gl'impianti tecnici assicurano un esercizio razionale dell'azienda. Il Consiglio federale emana le norme a ciò occorrenti. Può, fra altro, dichiarare incompatibile l'esercizio d'una distilleria e l'esercizio simultaneo di un'altra professione che ostacolasse la vigilanza della distilleria o del commercio delle bevande distillate. | ||||||
| Il trasferimento di una concessione a un'altra persona o a un'altra distilleria è subordinato all'autorizzazione dell'UDSC [1]. Quest'autorizzazione dev'essere data se la distilleria è trasferita in via ereditaria e l'erede adempie le condizioni prescritte. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta il n. I 25 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
BV unterscheidet zwischen der gewerbsmässigen und der nicht gewerbsmässigen Herstellung gebrannter Wasser. Abs. 4 gestattet das nicht gewerbsmässige Herstellen von Trinkbranntwein in Hausbrennereien (oder in fahrbaren Brennereien). Er fügt bei, dass die Hausbrennereien, die am 6. April 1945 (fünfzehn Jahre nach der Annahme des Verfassungsartikels) noch bestanden haben, für den Weiterbetrieb einer Konzession bedürfen, die "unter den im Gesetz aufzustellenden Bedingungen zu erteilen ist". Dementsprechend bestimmt Art. 5 Abs. 1 HbG, dass die Konzession zu verweigern ist, wenn der Inhaber des Brennapparates "den durch die Alkoholgesetzgebung aufgestellten Bedingungen für die Anerkennung als Hausbrenner nicht entspricht". Art. 3
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RS 680 LAlc Legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate (Legge sull'alcool, LAlc) - Legge sull'alcool Art. 3 |
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| Il diritto di fabbricare e di rettificare bevande distillate spetta esclusivamente alla Confederazione. | ||||||
| Di regola, l'esercizio di questo diritto è concesso a società cooperative o ad altre imprese private. | ||||||
| La produzione non industriale delle acquaviti di frutta e cascami di frutta, di sidro, di uva, di vino, di vinacce di uva, di feccia di vino, di radici di genziana, di bacche ed altre materie indigene analoghe è permessa, sempreché queste materie provengano esclusivamente dai poderi del produttore (prodotti propri) o siano state raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel Paese. Tuttavia queste materie possono essere distillate soltanto nelle distillerie domestiche che possiedono una concessione o per conto di committenti. [1] | ||||||
| Non sono considerati come propri prodotti che le materie provenienti dal suolo sfruttato dal distillatore stesso o dal committente. | ||||||
| Il Consiglio federale determinerà, mediante ordinanza, ciò che si deve intendere per produzione non industriale e designerà le materie prime che possono essere distillate dagli esercenti di distillerie domestiche. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 12 cpv. 2 della LF del 23 giu. 1944 su la concessione delle distillerie domestiche, in vigore dal 6 apr. 1945 (CS 6 946). [2] Nuovo testo giusta l'art. 12 cpv. 2 della LF del 23 giu. 1944 su la concessione delle distillerie domestiche, in vigore dal 6 apr. 1945 (CS 6 946). | ||||||
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RS 680 LAlc Legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate (Legge sull'alcool, LAlc) - Legge sull'alcool Art. 3 |
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| Il diritto di fabbricare e di rettificare bevande distillate spetta esclusivamente alla Confederazione. | ||||||
| Di regola, l'esercizio di questo diritto è concesso a società cooperative o ad altre imprese private. | ||||||
| La produzione non industriale delle acquaviti di frutta e cascami di frutta, di sidro, di uva, di vino, di vinacce di uva, di feccia di vino, di radici di genziana, di bacche ed altre materie indigene analoghe è permessa, sempreché queste materie provengano esclusivamente dai poderi del produttore (prodotti propri) o siano state raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel Paese. Tuttavia queste materie possono essere distillate soltanto nelle distillerie domestiche che possiedono una concessione o per conto di committenti. [1] | ||||||
| Non sono considerati come propri prodotti che le materie provenienti dal suolo sfruttato dal distillatore stesso o dal committente. | ||||||
| Il Consiglio federale determinerà, mediante ordinanza, ciò che si deve intendere per produzione non industriale e designerà le materie prime che possono essere distillate dagli esercenti di distillerie domestiche. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 12 cpv. 2 della LF del 23 giu. 1944 su la concessione delle distillerie domestiche, in vigore dal 6 apr. 1945 (CS 6 946). [2] Nuovo testo giusta l'art. 12 cpv. 2 della LF del 23 giu. 1944 su la concessione delle distillerie domestiche, in vigore dal 6 apr. 1945 (CS 6 946). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 113 Previdenza professionale [1]* |
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| La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. | ||||||
| In tale ambito si attiene ai principi seguenti: | ||||||
| la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale; | ||||||
| la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni; | ||||||
| i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale; | ||||||
| chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza; | ||||||
| per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi. | ||||||
| La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro. | ||||||
| Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale. | ||||||
| [1] * Con disposizione transitoria. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 113 Previdenza professionale [1]* |
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| La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. | ||||||
| In tale ambito si attiene ai principi seguenti: | ||||||
| la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale; | ||||||
| la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni; | ||||||
| i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale; | ||||||
| chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza; | ||||||
| per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi. | ||||||
| La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro. | ||||||
| Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale. | ||||||
| [1] * Con disposizione transitoria. | ||||||
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RS 680 LAlc Legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate (Legge sull'alcool, LAlc) - Legge sull'alcool Art. 3 |
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| Il diritto di fabbricare e di rettificare bevande distillate spetta esclusivamente alla Confederazione. | ||||||
| Di regola, l'esercizio di questo diritto è concesso a società cooperative o ad altre imprese private. | ||||||
| La produzione non industriale delle acquaviti di frutta e cascami di frutta, di sidro, di uva, di vino, di vinacce di uva, di feccia di vino, di radici di genziana, di bacche ed altre materie indigene analoghe è permessa, sempreché queste materie provengano esclusivamente dai poderi del produttore (prodotti propri) o siano state raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel Paese. Tuttavia queste materie possono essere distillate soltanto nelle distillerie domestiche che possiedono una concessione o per conto di committenti. [1] | ||||||
| Non sono considerati come propri prodotti che le materie provenienti dal suolo sfruttato dal distillatore stesso o dal committente. | ||||||
| Il Consiglio federale determinerà, mediante ordinanza, ciò che si deve intendere per produzione non industriale e designerà le materie prime che possono essere distillate dagli esercenti di distillerie domestiche. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 12 cpv. 2 della LF del 23 giu. 1944 su la concessione delle distillerie domestiche, in vigore dal 6 apr. 1945 (CS 6 946). [2] Nuovo testo giusta l'art. 12 cpv. 2 della LF del 23 giu. 1944 su la concessione delle distillerie domestiche, in vigore dal 6 apr. 1945 (CS 6 946). | ||||||
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RS 680 LAlc Legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate (Legge sull'alcool, LAlc) - Legge sull'alcool Art. 3 |
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| Il diritto di fabbricare e di rettificare bevande distillate spetta esclusivamente alla Confederazione. | ||||||
| Di regola, l'esercizio di questo diritto è concesso a società cooperative o ad altre imprese private. | ||||||
| La produzione non industriale delle acquaviti di frutta e cascami di frutta, di sidro, di uva, di vino, di vinacce di uva, di feccia di vino, di radici di genziana, di bacche ed altre materie indigene analoghe è permessa, sempreché queste materie provengano esclusivamente dai poderi del produttore (prodotti propri) o siano state raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel Paese. Tuttavia queste materie possono essere distillate soltanto nelle distillerie domestiche che possiedono una concessione o per conto di committenti. [1] | ||||||
| Non sono considerati come propri prodotti che le materie provenienti dal suolo sfruttato dal distillatore stesso o dal committente. | ||||||
| Il Consiglio federale determinerà, mediante ordinanza, ciò che si deve intendere per produzione non industriale e designerà le materie prime che possono essere distillate dagli esercenti di distillerie domestiche. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 12 cpv. 2 della LF del 23 giu. 1944 su la concessione delle distillerie domestiche, in vigore dal 6 apr. 1945 (CS 6 946). [2] Nuovo testo giusta l'art. 12 cpv. 2 della LF del 23 giu. 1944 su la concessione delle distillerie domestiche, in vigore dal 6 apr. 1945 (CS 6 946). | ||||||
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RS 680 LAlc Legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate (Legge sull'alcool, LAlc) - Legge sull'alcool Art. 14 |
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| La produzione non industriale di acquavite di frutta e cascami di frutta, di sidro, succo fermentato, di uva, di vino, di vinacce d'uva, di feccia di vino, di radici di genziana, di bacche o di altre materie analoghe indigene, provenienti esclusivamente dalla raccolta indigena del produttore o raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel Paese, è autorizzata soltanto nelle distillerie domestiche concessionate. [1] | ||||||
| L'esercente d'una distilleria domestica, il cui raccolto sia stato decimato dalla grandine o da altre intemperie, può ottenere dall'UDSC, per la durata di un anno, la concessione di distillare prodotti propri e materie prime fornite da terzi, senza perdere con ciò il diritto al fabbisogno esente da imposta, previsto nell'articolo 16. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Gli apparecchi e gli accessori suddetti non possono, di regola, essere trasferiti a terzi se non unitamente all'azienda agricola alla quale appartengono (dominio della distilleria). Se questo dominio viene ad essere frazionato, la distilleria non può più essere esercitata che sulla parcella sulla quale si trovava prima del frazionamento. | ||||||
| Senza l'autorizzazione dell'UDSC, gli apparecchi per distillare o i loro accessori non possono essere né sostituiti né trasformati a scopo di aumentarne la capacità di produzione, né trasferiti a terzi, se questo trasferimento non è in relazione con quello del dominio della distilleria. Nell'autorizzazione può essere prescritto il modo in cui la sostituzione o la trasformazione deve essere fatta. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329). [2] Abrogato dall'art. 12 cpv. 3 della LF del 23 giu. 1944 su la concessione delle distillerie domestiche, con effetto dal 6 apr. 1945 (CS 6 946). [3] Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329). [4] Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329). | ||||||
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RS 680 LAlc Legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate (Legge sull'alcool, LAlc) - Legge sull'alcool Art. 14 |
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| La produzione non industriale di acquavite di frutta e cascami di frutta, di sidro, succo fermentato, di uva, di vino, di vinacce d'uva, di feccia di vino, di radici di genziana, di bacche o di altre materie analoghe indigene, provenienti esclusivamente dalla raccolta indigena del produttore o raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel Paese, è autorizzata soltanto nelle distillerie domestiche concessionate. [1] | ||||||
| L'esercente d'una distilleria domestica, il cui raccolto sia stato decimato dalla grandine o da altre intemperie, può ottenere dall'UDSC, per la durata di un anno, la concessione di distillare prodotti propri e materie prime fornite da terzi, senza perdere con ciò il diritto al fabbisogno esente da imposta, previsto nell'articolo 16. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Gli apparecchi e gli accessori suddetti non possono, di regola, essere trasferiti a terzi se non unitamente all'azienda agricola alla quale appartengono (dominio della distilleria). Se questo dominio viene ad essere frazionato, la distilleria non può più essere esercitata che sulla parcella sulla quale si trovava prima del frazionamento. | ||||||
| Senza l'autorizzazione dell'UDSC, gli apparecchi per distillare o i loro accessori non possono essere né sostituiti né trasformati a scopo di aumentarne la capacità di produzione, né trasferiti a terzi, se questo trasferimento non è in relazione con quello del dominio della distilleria. Nell'autorizzazione può essere prescritto il modo in cui la sostituzione o la trasformazione deve essere fatta. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329). [2] Abrogato dall'art. 12 cpv. 3 della LF del 23 giu. 1944 su la concessione delle distillerie domestiche, con effetto dal 6 apr. 1945 (CS 6 946). [3] Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329). [4] Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329). | ||||||
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RS 680 LAlc Legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate (Legge sull'alcool, LAlc) - Legge sull'alcool Art. 16 |
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| Per il fabbisogno della propria economia domestica e della propria azienda agricola, l'esercente di una distilleria domestica non è autorizzato a trattenere, in esenzione da imposta, se non l'acquavite a ciò necessaria, che provenga dalla distillazione di materie prodotte dai suoi poderi o raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel paese. Il Consiglio federale emanerà delle norme intese a garantire l'efficacia di questa disposizione e a prevenire l'impiego abusivo dell'acquavite esente da imposta. | ||||||
BV, auf den sich die beiden Gesetze stützen, fordert in Abs. 2, die Gesetzgebung sei so zu gestalten, dass sie den Verbrauch von Trinkbranntwein und dementsprechend dessen Herstellung vermindert. Es soll also insbesondere auch die nicht gewerbsmässige Herstellung von Trinkbranntwein aus Eigen- und Wildgewächs, mit der sich der Abs. 4 desselben Artikels befasst, beschränkt werden. Mit diesem Ziel wäre es aber nicht vereinbar, die Hausbrennerei auch solchen Produzenten zu gestatten, die nicht ein landwirtschaftliches Heimwesen, sondern nur eine Bodenfläche von so geringer Ausdehnung bewirtschaften, dass sie daraus keinen ins Gewicht fallenden Beitrag zu ihrem Einkommen zu erzielen vermögen. Es entspricht daher dem in Art. 32 bis Abs. 2
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RS 680 LAlc Legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate (Legge sull'alcool, LAlc) - Legge sull'alcool Art. 16 |
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| Per il fabbisogno della propria economia domestica e della propria azienda agricola, l'esercente di una distilleria domestica non è autorizzato a trattenere, in esenzione da imposta, se non l'acquavite a ciò necessaria, che provenga dalla distillazione di materie prodotte dai suoi poderi o raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel paese. Il Consiglio federale emanerà delle norme intese a garantire l'efficacia di questa disposizione e a prevenire l'impiego abusivo dell'acquavite esente da imposta. | ||||||
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RS 680 LAlc Legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate (Legge sull'alcool, LAlc) - Legge sull'alcool Art. 16 |
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| Per il fabbisogno della propria economia domestica e della propria azienda agricola, l'esercente di una distilleria domestica non è autorizzato a trattenere, in esenzione da imposta, se non l'acquavite a ciò necessaria, che provenga dalla distillazione di materie prodotte dai suoi poderi o raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel paese. Il Consiglio federale emanerà delle norme intese a garantire l'efficacia di questa disposizione e a prevenire l'impiego abusivo dell'acquavite esente da imposta. | ||||||
BV auch solchen Produzenten