SR 641.101 Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) OTB Art. 10 Versamenti suppletivi; trasferimento della maggioranza dei diritti di partecipazione - 1 Ogni società anonima, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata svizzera deve pagare spontaneamente la tassa all'AFC, sulla base del rendiconto, nel termine di 30 giorni se: |
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1 | Ogni società anonima, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata svizzera deve pagare spontaneamente la tassa all'AFC, sulla base del rendiconto, nel termine di 30 giorni se: |
a | riceve versamenti suppletivi ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 lettera a LTB dai suoi azionisti o soci; |
b | la maggioranza dei suoi diritti di partecipazione è stata trasferita alle condizioni poste dall'articolo 5 capoverso 2 lettera b LTB.23 |
1bis | Il termine di 30 giorni decorre dalla scadenza del trimestre: |
a | in cui è stato effettuato il versamento suppletivo: per i casi di cui al capoverso 1 lettera a; |
b | in cui è avvenuto il trasferimento: per i casi di cui al capoverso 1 lettera b.24 |
2 | Al rendiconto sono da allegare una copia firmata delle deliberazioni e un'attestazione su modulo ufficiale del valore venale dei conferimenti in natura; in caso di trasferimento della maggioranza dei diritti di partecipazione devesi inoltre allegare il bilancio costituente la base del trasferimento. |
IR 0.732.012 Statuti del 20 dicembre 1957 dell'Agenzia dell'Organizzazione di Cooperazione e Sviluppo economici per l'energia nucleare (Decisione) Decisione Art. 11 - a. L'Agenzia deve promuovere l'elaborazione e l'armonizzazione delle legislazioni in materia di energia nucleare nei paesi partecipanti per quanto concerne segnatamente: |
SR 641.101 Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) OTB Art. 10 Versamenti suppletivi; trasferimento della maggioranza dei diritti di partecipazione - 1 Ogni società anonima, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata svizzera deve pagare spontaneamente la tassa all'AFC, sulla base del rendiconto, nel termine di 30 giorni se: |
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1 | Ogni società anonima, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata svizzera deve pagare spontaneamente la tassa all'AFC, sulla base del rendiconto, nel termine di 30 giorni se: |
a | riceve versamenti suppletivi ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 lettera a LTB dai suoi azionisti o soci; |
b | la maggioranza dei suoi diritti di partecipazione è stata trasferita alle condizioni poste dall'articolo 5 capoverso 2 lettera b LTB.23 |
1bis | Il termine di 30 giorni decorre dalla scadenza del trimestre: |
a | in cui è stato effettuato il versamento suppletivo: per i casi di cui al capoverso 1 lettera a; |
b | in cui è avvenuto il trasferimento: per i casi di cui al capoverso 1 lettera b.24 |
2 | Al rendiconto sono da allegare una copia firmata delle deliberazioni e un'attestazione su modulo ufficiale del valore venale dei conferimenti in natura; in caso di trasferimento della maggioranza dei diritti di partecipazione devesi inoltre allegare il bilancio costituente la base del trasferimento. |
SR 641.101 Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) OTB Art. 10 Versamenti suppletivi; trasferimento della maggioranza dei diritti di partecipazione - 1 Ogni società anonima, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata svizzera deve pagare spontaneamente la tassa all'AFC, sulla base del rendiconto, nel termine di 30 giorni se: |
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1 | Ogni società anonima, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata svizzera deve pagare spontaneamente la tassa all'AFC, sulla base del rendiconto, nel termine di 30 giorni se: |
a | riceve versamenti suppletivi ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 lettera a LTB dai suoi azionisti o soci; |
b | la maggioranza dei suoi diritti di partecipazione è stata trasferita alle condizioni poste dall'articolo 5 capoverso 2 lettera b LTB.23 |
1bis | Il termine di 30 giorni decorre dalla scadenza del trimestre: |
a | in cui è stato effettuato il versamento suppletivo: per i casi di cui al capoverso 1 lettera a; |
b | in cui è avvenuto il trasferimento: per i casi di cui al capoverso 1 lettera b.24 |
2 | Al rendiconto sono da allegare una copia firmata delle deliberazioni e un'attestazione su modulo ufficiale del valore venale dei conferimenti in natura; in caso di trasferimento della maggioranza dei diritti di partecipazione devesi inoltre allegare il bilancio costituente la base del trasferimento. |
SR 641.101 Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) OTB Art. 10 Versamenti suppletivi; trasferimento della maggioranza dei diritti di partecipazione - 1 Ogni società anonima, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata svizzera deve pagare spontaneamente la tassa all'AFC, sulla base del rendiconto, nel termine di 30 giorni se: |
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1 | Ogni società anonima, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata svizzera deve pagare spontaneamente la tassa all'AFC, sulla base del rendiconto, nel termine di 30 giorni se: |
a | riceve versamenti suppletivi ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 lettera a LTB dai suoi azionisti o soci; |
b | la maggioranza dei suoi diritti di partecipazione è stata trasferita alle condizioni poste dall'articolo 5 capoverso 2 lettera b LTB.23 |
1bis | Il termine di 30 giorni decorre dalla scadenza del trimestre: |
a | in cui è stato effettuato il versamento suppletivo: per i casi di cui al capoverso 1 lettera a; |
b | in cui è avvenuto il trasferimento: per i casi di cui al capoverso 1 lettera b.24 |
2 | Al rendiconto sono da allegare una copia firmata delle deliberazioni e un'attestazione su modulo ufficiale del valore venale dei conferimenti in natura; in caso di trasferimento della maggioranza dei diritti di partecipazione devesi inoltre allegare il bilancio costituente la base del trasferimento. |
SR 641.101 Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) OTB Art. 11 - 1 Ogni società anonima, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata svizzera, che delibera la creazione di buoni di godimento, è tenuta a inoltrare spontaneamente all'AFC, nel termine di 30 giorni, una copia firmata delle deliberazioni. |
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1 | Ogni società anonima, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata svizzera, che delibera la creazione di buoni di godimento, è tenuta a inoltrare spontaneamente all'AFC, nel termine di 30 giorni, una copia firmata delle deliberazioni. |
2 | La tassa sui buoni di godimento dev'essere pagata spontaneamente all'AFC, sulla base di un rendiconto su modulo ufficiale, entro 30 giorni dalla scadenza di ogni trimestre per i buoni di godimento emessi in questo periodo.26 |
3 | Al rendiconto vanno allegate le deliberazioni relative all'emissione di buoni di godimento e il programma di emissione. |
SR 641.101 Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) OTB Art. 10 Versamenti suppletivi; trasferimento della maggioranza dei diritti di partecipazione - 1 Ogni società anonima, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata svizzera deve pagare spontaneamente la tassa all'AFC, sulla base del rendiconto, nel termine di 30 giorni se: |
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1 | Ogni società anonima, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata svizzera deve pagare spontaneamente la tassa all'AFC, sulla base del rendiconto, nel termine di 30 giorni se: |
a | riceve versamenti suppletivi ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 lettera a LTB dai suoi azionisti o soci; |
b | la maggioranza dei suoi diritti di partecipazione è stata trasferita alle condizioni poste dall'articolo 5 capoverso 2 lettera b LTB.23 |
1bis | Il termine di 30 giorni decorre dalla scadenza del trimestre: |
a | in cui è stato effettuato il versamento suppletivo: per i casi di cui al capoverso 1 lettera a; |
b | in cui è avvenuto il trasferimento: per i casi di cui al capoverso 1 lettera b.24 |
2 | Al rendiconto sono da allegare una copia firmata delle deliberazioni e un'attestazione su modulo ufficiale del valore venale dei conferimenti in natura; in caso di trasferimento della maggioranza dei diritti di partecipazione devesi inoltre allegare il bilancio costituente la base del trasferimento. |
SR 641.101 Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) OTB Art. 11 - 1 Ogni società anonima, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata svizzera, che delibera la creazione di buoni di godimento, è tenuta a inoltrare spontaneamente all'AFC, nel termine di 30 giorni, una copia firmata delle deliberazioni. |
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1 | Ogni società anonima, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata svizzera, che delibera la creazione di buoni di godimento, è tenuta a inoltrare spontaneamente all'AFC, nel termine di 30 giorni, una copia firmata delle deliberazioni. |
2 | La tassa sui buoni di godimento dev'essere pagata spontaneamente all'AFC, sulla base di un rendiconto su modulo ufficiale, entro 30 giorni dalla scadenza di ogni trimestre per i buoni di godimento emessi in questo periodo.26 |
3 | Al rendiconto vanno allegate le deliberazioni relative all'emissione di buoni di godimento e il programma di emissione. |
SR 641.101 Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) OTB Art. 10 Versamenti suppletivi; trasferimento della maggioranza dei diritti di partecipazione - 1 Ogni società anonima, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata svizzera deve pagare spontaneamente la tassa all'AFC, sulla base del rendiconto, nel termine di 30 giorni se: |
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1 | Ogni società anonima, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata svizzera deve pagare spontaneamente la tassa all'AFC, sulla base del rendiconto, nel termine di 30 giorni se: |
a | riceve versamenti suppletivi ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 lettera a LTB dai suoi azionisti o soci; |
b | la maggioranza dei suoi diritti di partecipazione è stata trasferita alle condizioni poste dall'articolo 5 capoverso 2 lettera b LTB.23 |
1bis | Il termine di 30 giorni decorre dalla scadenza del trimestre: |
a | in cui è stato effettuato il versamento suppletivo: per i casi di cui al capoverso 1 lettera a; |
b | in cui è avvenuto il trasferimento: per i casi di cui al capoverso 1 lettera b.24 |
2 | Al rendiconto sono da allegare una copia firmata delle deliberazioni e un'attestazione su modulo ufficiale del valore venale dei conferimenti in natura; in caso di trasferimento della maggioranza dei diritti di partecipazione devesi inoltre allegare il bilancio costituente la base del trasferimento. |
SR 641.101 Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) OTB Art. 11 - 1 Ogni società anonima, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata svizzera, che delibera la creazione di buoni di godimento, è tenuta a inoltrare spontaneamente all'AFC, nel termine di 30 giorni, una copia firmata delle deliberazioni. |
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1 | Ogni società anonima, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata svizzera, che delibera la creazione di buoni di godimento, è tenuta a inoltrare spontaneamente all'AFC, nel termine di 30 giorni, una copia firmata delle deliberazioni. |
2 | La tassa sui buoni di godimento dev'essere pagata spontaneamente all'AFC, sulla base di un rendiconto su modulo ufficiale, entro 30 giorni dalla scadenza di ogni trimestre per i buoni di godimento emessi in questo periodo.26 |
3 | Al rendiconto vanno allegate le deliberazioni relative all'emissione di buoni di godimento e il programma di emissione. |
SR 641.101 Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) OTB Art. 10 Versamenti suppletivi; trasferimento della maggioranza dei diritti di partecipazione - 1 Ogni società anonima, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata svizzera deve pagare spontaneamente la tassa all'AFC, sulla base del rendiconto, nel termine di 30 giorni se: |
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1 | Ogni società anonima, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata svizzera deve pagare spontaneamente la tassa all'AFC, sulla base del rendiconto, nel termine di 30 giorni se: |
a | riceve versamenti suppletivi ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 lettera a LTB dai suoi azionisti o soci; |
b | la maggioranza dei suoi diritti di partecipazione è stata trasferita alle condizioni poste dall'articolo 5 capoverso 2 lettera b LTB.23 |
1bis | Il termine di 30 giorni decorre dalla scadenza del trimestre: |
a | in cui è stato effettuato il versamento suppletivo: per i casi di cui al capoverso 1 lettera a; |
b | in cui è avvenuto il trasferimento: per i casi di cui al capoverso 1 lettera b.24 |
2 | Al rendiconto sono da allegare una copia firmata delle deliberazioni e un'attestazione su modulo ufficiale del valore venale dei conferimenti in natura; in caso di trasferimento della maggioranza dei diritti di partecipazione devesi inoltre allegare il bilancio costituente la base del trasferimento. |
SR 641.101 Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) OTB Art. 11 - 1 Ogni società anonima, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata svizzera, che delibera la creazione di buoni di godimento, è tenuta a inoltrare spontaneamente all'AFC, nel termine di 30 giorni, una copia firmata delle deliberazioni. |
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1 | Ogni società anonima, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata svizzera, che delibera la creazione di buoni di godimento, è tenuta a inoltrare spontaneamente all'AFC, nel termine di 30 giorni, una copia firmata delle deliberazioni. |
2 | La tassa sui buoni di godimento dev'essere pagata spontaneamente all'AFC, sulla base di un rendiconto su modulo ufficiale, entro 30 giorni dalla scadenza di ogni trimestre per i buoni di godimento emessi in questo periodo.26 |
3 | Al rendiconto vanno allegate le deliberazioni relative all'emissione di buoni di godimento e il programma di emissione. |