SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 41 Esecuzione nell'esercito - 1 Negli impianti fissi utilizzati dall'esercito, la Confederazione esegue il controllo delle derrate alimentari, per quanto possibile, per il tramite delle autorità cantonali di esecuzione. |
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1 | Negli impianti fissi utilizzati dall'esercito, la Confederazione esegue il controllo delle derrate alimentari, per quanto possibile, per il tramite delle autorità cantonali di esecuzione. |
2 | Per il rimanente, l'esercito stesso provvede affinché le esigenze della presente legge siano rispettate. |
3 | Il Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 41 Esecuzione nell'esercito - 1 Negli impianti fissi utilizzati dall'esercito, la Confederazione esegue il controllo delle derrate alimentari, per quanto possibile, per il tramite delle autorità cantonali di esecuzione. |
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1 | Negli impianti fissi utilizzati dall'esercito, la Confederazione esegue il controllo delle derrate alimentari, per quanto possibile, per il tramite delle autorità cantonali di esecuzione. |
2 | Per il rimanente, l'esercito stesso provvede affinché le esigenze della presente legge siano rispettate. |
3 | Il Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 41 Esecuzione nell'esercito - 1 Negli impianti fissi utilizzati dall'esercito, la Confederazione esegue il controllo delle derrate alimentari, per quanto possibile, per il tramite delle autorità cantonali di esecuzione. |
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1 | Negli impianti fissi utilizzati dall'esercito, la Confederazione esegue il controllo delle derrate alimentari, per quanto possibile, per il tramite delle autorità cantonali di esecuzione. |
2 | Per il rimanente, l'esercito stesso provvede affinché le esigenze della presente legge siano rispettate. |
3 | Il Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 41 Esecuzione nell'esercito - 1 Negli impianti fissi utilizzati dall'esercito, la Confederazione esegue il controllo delle derrate alimentari, per quanto possibile, per il tramite delle autorità cantonali di esecuzione. |
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1 | Negli impianti fissi utilizzati dall'esercito, la Confederazione esegue il controllo delle derrate alimentari, per quanto possibile, per il tramite delle autorità cantonali di esecuzione. |
2 | Per il rimanente, l'esercito stesso provvede affinché le esigenze della presente legge siano rispettate. |
3 | Il Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 54 Avvertimento al pubblico - 1 Se accertano che a un numero indeterminato di consumatori sono stati consegnati derrate alimentari od oggetti d'uso non sicuri, le autorità di esecuzione provvedono affinché la popolazione sia informata e le sia raccomandato come comportarsi. |
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1 | Se accertano che a un numero indeterminato di consumatori sono stati consegnati derrate alimentari od oggetti d'uso non sicuri, le autorità di esecuzione provvedono affinché la popolazione sia informata e le sia raccomandato come comportarsi. |
2 | Se è minacciata la popolazione di più Cantoni, l'informazione e le raccomandazioni incombono alle autorità federali. |
3 | Nei casi di minore entità, l'autorità competente può rendere accessibili le informazioni mediante una procedura di richiamo. |
4 | L'autorità consulta, se possibile previamente: |
a | la persona che ha fabbricato, importato o immesso sul mercato il prodotto; |
b | le organizzazioni di consumatori. |
5 | L'autorità competente può incaricare la persona che immette il prodotto sul mercato di informare il pubblico. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 113 * - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. |
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1 | La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. |
2 | In tale ambito si attiene ai principi seguenti: |
a | la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale; |
b | la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni; |
c | i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale; |
d | chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza; |
e | per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi. |
3 | La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro. |
4 | Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 113 * - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. |
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1 | La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. |
2 | In tale ambito si attiene ai principi seguenti: |
a | la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale; |
b | la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni; |
c | i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale; |
d | chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza; |
e | per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi. |
3 | La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro. |
4 | Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 54 Avvertimento al pubblico - 1 Se accertano che a un numero indeterminato di consumatori sono stati consegnati derrate alimentari od oggetti d'uso non sicuri, le autorità di esecuzione provvedono affinché la popolazione sia informata e le sia raccomandato come comportarsi. |
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1 | Se accertano che a un numero indeterminato di consumatori sono stati consegnati derrate alimentari od oggetti d'uso non sicuri, le autorità di esecuzione provvedono affinché la popolazione sia informata e le sia raccomandato come comportarsi. |
2 | Se è minacciata la popolazione di più Cantoni, l'informazione e le raccomandazioni incombono alle autorità federali. |
3 | Nei casi di minore entità, l'autorità competente può rendere accessibili le informazioni mediante una procedura di richiamo. |
4 | L'autorità consulta, se possibile previamente: |
a | la persona che ha fabbricato, importato o immesso sul mercato il prodotto; |
b | le organizzazioni di consumatori. |
5 | L'autorità competente può incaricare la persona che immette il prodotto sul mercato di informare il pubblico. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 54 Avvertimento al pubblico - 1 Se accertano che a un numero indeterminato di consumatori sono stati consegnati derrate alimentari od oggetti d'uso non sicuri, le autorità di esecuzione provvedono affinché la popolazione sia informata e le sia raccomandato come comportarsi. |
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1 | Se accertano che a un numero indeterminato di consumatori sono stati consegnati derrate alimentari od oggetti d'uso non sicuri, le autorità di esecuzione provvedono affinché la popolazione sia informata e le sia raccomandato come comportarsi. |
2 | Se è minacciata la popolazione di più Cantoni, l'informazione e le raccomandazioni incombono alle autorità federali. |
3 | Nei casi di minore entità, l'autorità competente può rendere accessibili le informazioni mediante una procedura di richiamo. |
4 | L'autorità consulta, se possibile previamente: |
a | la persona che ha fabbricato, importato o immesso sul mercato il prodotto; |
b | le organizzazioni di consumatori. |
5 | L'autorità competente può incaricare la persona che immette il prodotto sul mercato di informare il pubblico. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 54 Avvertimento al pubblico - 1 Se accertano che a un numero indeterminato di consumatori sono stati consegnati derrate alimentari od oggetti d'uso non sicuri, le autorità di esecuzione provvedono affinché la popolazione sia informata e le sia raccomandato come comportarsi. |
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1 | Se accertano che a un numero indeterminato di consumatori sono stati consegnati derrate alimentari od oggetti d'uso non sicuri, le autorità di esecuzione provvedono affinché la popolazione sia informata e le sia raccomandato come comportarsi. |
2 | Se è minacciata la popolazione di più Cantoni, l'informazione e le raccomandazioni incombono alle autorità federali. |
3 | Nei casi di minore entità, l'autorità competente può rendere accessibili le informazioni mediante una procedura di richiamo. |
4 | L'autorità consulta, se possibile previamente: |
a | la persona che ha fabbricato, importato o immesso sul mercato il prodotto; |
b | le organizzazioni di consumatori. |
5 | L'autorità competente può incaricare la persona che immette il prodotto sul mercato di informare il pubblico. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 54 Avvertimento al pubblico - 1 Se accertano che a un numero indeterminato di consumatori sono stati consegnati derrate alimentari od oggetti d'uso non sicuri, le autorità di esecuzione provvedono affinché la popolazione sia informata e le sia raccomandato come comportarsi. |
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1 | Se accertano che a un numero indeterminato di consumatori sono stati consegnati derrate alimentari od oggetti d'uso non sicuri, le autorità di esecuzione provvedono affinché la popolazione sia informata e le sia raccomandato come comportarsi. |
2 | Se è minacciata la popolazione di più Cantoni, l'informazione e le raccomandazioni incombono alle autorità federali. |
3 | Nei casi di minore entità, l'autorità competente può rendere accessibili le informazioni mediante una procedura di richiamo. |
4 | L'autorità consulta, se possibile previamente: |
a | la persona che ha fabbricato, importato o immesso sul mercato il prodotto; |
b | le organizzazioni di consumatori. |
5 | L'autorità competente può incaricare la persona che immette il prodotto sul mercato di informare il pubblico. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 11 Autorizzazione d'esercizio e obbligo di annuncio per le aziende - 1 I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone. |
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1 | I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone. |
2 | Altre aziende attive nella produzione, nella trasformazione o nella distribuzione di derrate alimentari devono annunciare la propria attività all'autorità cantonale di esecuzione. |
3 | Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le aziende: |
a | attive esclusivamente nel settore della produzione primaria; o |
b | la cui attività costituisce un rischio minimo per la sicurezza alimentare. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 54 Avvertimento al pubblico - 1 Se accertano che a un numero indeterminato di consumatori sono stati consegnati derrate alimentari od oggetti d'uso non sicuri, le autorità di esecuzione provvedono affinché la popolazione sia informata e le sia raccomandato come comportarsi. |
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1 | Se accertano che a un numero indeterminato di consumatori sono stati consegnati derrate alimentari od oggetti d'uso non sicuri, le autorità di esecuzione provvedono affinché la popolazione sia informata e le sia raccomandato come comportarsi. |
2 | Se è minacciata la popolazione di più Cantoni, l'informazione e le raccomandazioni incombono alle autorità federali. |
3 | Nei casi di minore entità, l'autorità competente può rendere accessibili le informazioni mediante una procedura di richiamo. |
4 | L'autorità consulta, se possibile previamente: |
a | la persona che ha fabbricato, importato o immesso sul mercato il prodotto; |
b | le organizzazioni di consumatori. |
5 | L'autorità competente può incaricare la persona che immette il prodotto sul mercato di informare il pubblico. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 11 Autorizzazione d'esercizio e obbligo di annuncio per le aziende - 1 I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone. |
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1 | I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone. |
2 | Altre aziende attive nella produzione, nella trasformazione o nella distribuzione di derrate alimentari devono annunciare la propria attività all'autorità cantonale di esecuzione. |
3 | Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le aziende: |
a | attive esclusivamente nel settore della produzione primaria; o |
b | la cui attività costituisce un rischio minimo per la sicurezza alimentare. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 41 Esecuzione nell'esercito - 1 Negli impianti fissi utilizzati dall'esercito, la Confederazione esegue il controllo delle derrate alimentari, per quanto possibile, per il tramite delle autorità cantonali di esecuzione. |
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1 | Negli impianti fissi utilizzati dall'esercito, la Confederazione esegue il controllo delle derrate alimentari, per quanto possibile, per il tramite delle autorità cantonali di esecuzione. |
2 | Per il rimanente, l'esercito stesso provvede affinché le esigenze della presente legge siano rispettate. |
3 | Il Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 41 Esecuzione nell'esercito - 1 Negli impianti fissi utilizzati dall'esercito, la Confederazione esegue il controllo delle derrate alimentari, per quanto possibile, per il tramite delle autorità cantonali di esecuzione. |
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1 | Negli impianti fissi utilizzati dall'esercito, la Confederazione esegue il controllo delle derrate alimentari, per quanto possibile, per il tramite delle autorità cantonali di esecuzione. |
2 | Per il rimanente, l'esercito stesso provvede affinché le esigenze della presente legge siano rispettate. |
3 | Il Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 15 Sicurezza degli oggetti d'uso - 1 Possono essere immessi sul mercato solo oggetti d'uso sicuri. |
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1 | Possono essere immessi sul mercato solo oggetti d'uso sicuri. |
2 | Un oggetto d'uso è considerato sicuro se in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili non comporta pericoli o comporta solo pericoli lievi, oppure comporta pericoli compatibili con la sua utilizzazione normale e considerati accettabili conformemente a un elevato livello di protezione della salute dei consumatori e di terzi. |
3 | Per garantire la salute dei consumatori e di terzi occorre in particolare considerare gli aspetti seguenti dell'oggetto d'uso: |
a | le sue proprietà, la sua composizione, le condizioni del suo assemblaggio, la sua installazione e la sua messa in funzione; |
b | la sua manutenzione e la sua durata d'uso; |
c | il suo effetto su altri prodotti o l'effetto di altri prodotti su di esso, qualora sia ragionevolmente prevedibile un uso comune con altri prodotti; |
d | la sua presentazione, il suo imballaggio, la sua caratterizzazione, eventuali avvertenze, le istruzioni per il suo uso, le istruzioni per la sua eliminazione e tutte le altre indicazioni relative a tale oggetto; |
e | i rischi particolari che presenta per determinati gruppi di consumatori, segnatamente i bambini e gli anziani. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce i requisiti di sicurezza degli oggetti d'uso. |
5 | Per garantire la sicurezza degli oggetti d'uso può inoltre: |
a | prescrivere procedure di valutazione della conformità od obblighi di annuncio per determinati oggetti d'uso; |
b | prevedere che per determinati oggetti d'uso siano designate norme tecniche la cui osservanza permette di presumere che gli oggetti sono sicuri; |
c | limitare o vietare l'utilizzazione di determinati oggetti d'uso o l'utilizzazione di determinate sostanze negli oggetti d'uso; |
d | esigere che il pubblico venga informato sulle proprietà di determinati oggetti d'uso; |
e | stabilire i requisiti in materia di igiene degli oggetti d'uso; |
f | stabilire i requisiti concernenti le conoscenze specialistiche delle persone che impiegano oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 20 Limitazione dei processi di fabbricazione e di trattamento - 1 Il Consiglio federale può limitare o vietare processi fisici, chimici, microbiologici o biotecnologici per la fabbricazione o il trattamento di derrate alimentari o di oggetti d'uso se lo stato attuale della scienza non permette di escludere un pericolo per la salute dei consumatori. Tiene conto delle esigenze della legge del 21 marzo 20037 sull'ingegneria genetica. |
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1 | Il Consiglio federale può limitare o vietare processi fisici, chimici, microbiologici o biotecnologici per la fabbricazione o il trattamento di derrate alimentari o di oggetti d'uso se lo stato attuale della scienza non permette di escludere un pericolo per la salute dei consumatori. Tiene conto delle esigenze della legge del 21 marzo 20037 sull'ingegneria genetica. |
3 | Al fine di rispettare le disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari, il Consiglio federale può limitare o vietare l'immissione sul mercato di cosmetici la cui composizione definitiva o le cui componenti sono state testate su animali. |