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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 45 Contenuto dell'iscrizione |
||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società anonima; | ||||||
| la ditta e il numero d'identificazione delle imprese; | ||||||
| la sede e il domicilio legale; | ||||||
| la forma giuridica; | ||||||
| la data dello statuto; | ||||||
| se limitata, la durata della società; | ||||||
| lo scopo; | ||||||
| l'entità e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; | ||||||
| se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; | ||||||
| se è emesso un capitale di partecipazione, l'entità e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione; | ||||||
| nel caso di azioni o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad essi inerenti; | ||||||
| nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli; | ||||||
| se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti; | ||||||
| i membri del consiglio di amministrazione; | ||||||
| le persone autorizzate a rappresentare; | ||||||
| se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data di inizio dell'esercizio a partire dal quale vale la rinuncia (art. 62 cpv. 2); | ||||||
| se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione; | ||||||
| l'organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione; | ||||||
| la forma delle comunicazioni della società ai suoi azionisti prevista dallo statuto; | ||||||
| in caso di azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo [6]; | ||||||
| un rinvio allo statuto, se quest'ultimo contiene una clausola arbitrale. | ||||||
| Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti: [8] | ||||||
| il conferimento in natura con l'indicazione della data del contratto, dell'oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo; | ||||||
| ... | ||||||
| la compensazione di crediti, con l'indicazione del credito e della sua entità nonché delle azioni emesse a tale scopo; | ||||||
| il contenuto e il valore dei vantaggi speciali conformemente all'ulteriore precisazione contenuta nello statuto. | ||||||
| ... [10] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634). [4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [5] Introdotta dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 971). [6] RS 957.1 [7] Introdotta dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [8] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [9] Abrogata dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [10] Abrogato dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 45 Contenuto dell'iscrizione |
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| L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società anonima; | ||||||
| la ditta e il numero d'identificazione delle imprese; | ||||||
| la sede e il domicilio legale; | ||||||
| la forma giuridica; | ||||||
| la data dello statuto; | ||||||
| se limitata, la durata della società; | ||||||
| lo scopo; | ||||||
| l'entità e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; | ||||||
| se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; | ||||||
| se è emesso un capitale di partecipazione, l'entità e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione; | ||||||
| nel caso di azioni o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad essi inerenti; | ||||||
| nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli; | ||||||
| se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti; | ||||||
| i membri del consiglio di amministrazione; | ||||||
| le persone autorizzate a rappresentare; | ||||||
| se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data di inizio dell'esercizio a partire dal quale vale la rinuncia (art. 62 cpv. 2); | ||||||
| se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione; | ||||||
| l'organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione; | ||||||
| la forma delle comunicazioni della società ai suoi azionisti prevista dallo statuto; | ||||||
| in caso di azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo [6]; | ||||||
| un rinvio allo statuto, se quest'ultimo contiene una clausola arbitrale. | ||||||
| Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti: [8] | ||||||
| il conferimento in natura con l'indicazione della data del contratto, dell'oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo; | ||||||
| ... | ||||||
| la compensazione di crediti, con l'indicazione del credito e della sua entità nonché delle azioni emesse a tale scopo; | ||||||
| il contenuto e il valore dei vantaggi speciali conformemente all'ulteriore precisazione contenuta nello statuto. | ||||||
| ... [10] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634). [4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [5] Introdotta dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 971). [6] RS 957.1 [7] Introdotta dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [8] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [9] Abrogata dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [10] Abrogato dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 944 |
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| Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. | ||||||
| Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 45 Contenuto dell'iscrizione |
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| L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società anonima; | ||||||
| la ditta e il numero d'identificazione delle imprese; | ||||||
| la sede e il domicilio legale; | ||||||
| la forma giuridica; | ||||||
| la data dello statuto; | ||||||
| se limitata, la durata della società; | ||||||
| lo scopo; | ||||||
| l'entità e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; | ||||||
| se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; | ||||||
| se è emesso un capitale di partecipazione, l'entità e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione; | ||||||
| nel caso di azioni o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad essi inerenti; | ||||||
| nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli; | ||||||
| se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti; | ||||||
| i membri del consiglio di amministrazione; | ||||||
| le persone autorizzate a rappresentare; | ||||||
| se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data di inizio dell'esercizio a partire dal quale vale la rinuncia (art. 62 cpv. 2); | ||||||
| se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione; | ||||||
| l'organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione; | ||||||
| la forma delle comunicazioni della società ai suoi azionisti prevista dallo statuto; | ||||||
| in caso di azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo [6]; | ||||||
| un rinvio allo statuto, se quest'ultimo contiene una clausola arbitrale. | ||||||
| Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti: [8] | ||||||
| il conferimento in natura con l'indicazione della data del contratto, dell'oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo; | ||||||
| ... | ||||||
| la compensazione di crediti, con l'indicazione del credito e della sua entità nonché delle azioni emesse a tale scopo; | ||||||
| il contenuto e il valore dei vantaggi speciali conformemente all'ulteriore precisazione contenuta nello statuto. | ||||||
| ... [10] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634). [4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [5] Introdotta dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 971). [6] RS 957.1 [7] Introdotta dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [8] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [9] Abrogata dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [10] Abrogato dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 45 Contenuto dell'iscrizione |
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| L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società anonima; | ||||||
| la ditta e il numero d'identificazione delle imprese; | ||||||
| la sede e il domicilio legale; | ||||||
| la forma giuridica; | ||||||
| la data dello statuto; | ||||||
| se limitata, la durata della società; | ||||||
| lo scopo; | ||||||
| l'entità e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; | ||||||
| se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; | ||||||
| se è emesso un capitale di partecipazione, l'entità e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione; | ||||||
| nel caso di azioni o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad essi inerenti; | ||||||
| nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli; | ||||||
| se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti; | ||||||
| i membri del consiglio di amministrazione; | ||||||
| le persone autorizzate a rappresentare; | ||||||
| se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data di inizio dell'esercizio a partire dal quale vale la rinuncia (art. 62 cpv. 2); | ||||||
| se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione; | ||||||
| l'organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione; | ||||||
| la forma delle comunicazioni della società ai suoi azionisti prevista dallo statuto; | ||||||
| in caso di azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo [6]; | ||||||
| un rinvio allo statuto, se quest'ultimo contiene una clausola arbitrale. | ||||||
| Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti: [8] | ||||||
| il conferimento in natura con l'indicazione della data del contratto, dell'oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo; | ||||||
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| la compensazione di crediti, con l'indicazione del credito e della sua entità nonché delle azioni emesse a tale scopo; | ||||||
| il contenuto e il valore dei vantaggi speciali conformemente all'ulteriore precisazione contenuta nello statuto. | ||||||
| ... [10] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634). [4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [5] Introdotta dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 971). [6] RS 957.1 [7] Introdotta dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [8] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [9] Abrogata dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [10] Abrogato dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 944 |
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| Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. | ||||||
| Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 45 Contenuto dell'iscrizione |
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| L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società anonima; | ||||||
| la ditta e il numero d'identificazione delle imprese; | ||||||
| la sede e il domicilio legale; | ||||||
| la forma giuridica; | ||||||
| la data dello statuto; | ||||||
| se limitata, la durata della società; | ||||||
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| se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; | ||||||
| se è emesso un capitale di partecipazione, l'entità e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione; | ||||||
| nel caso di azioni o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad essi inerenti; | ||||||
| nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli; | ||||||
| se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti; | ||||||
| i membri del consiglio di amministrazione; | ||||||
| le persone autorizzate a rappresentare; | ||||||
| se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data di inizio dell'esercizio a partire dal quale vale la rinuncia (art. 62 cpv. 2); | ||||||
| se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione; | ||||||
| l'organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione; | ||||||
| la forma delle comunicazioni della società ai suoi azionisti prevista dallo statuto; | ||||||
| in caso di azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo [6]; | ||||||
| un rinvio allo statuto, se quest'ultimo contiene una clausola arbitrale. | ||||||
| Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti: [8] | ||||||
| il conferimento in natura con l'indicazione della data del contratto, dell'oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo; | ||||||
| ... | ||||||
| la compensazione di crediti, con l'indicazione del credito e della sua entità nonché delle azioni emesse a tale scopo; | ||||||
| il contenuto e il valore dei vantaggi speciali conformemente all'ulteriore precisazione contenuta nello statuto. | ||||||
| ... [10] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634). [4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [5] Introdotta dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 971). [6] RS 957.1 [7] Introdotta dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [8] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [9] Abrogata dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [10] Abrogato dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||