SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 7 Sicurezza delle derrate alimentari - 1 Possono essere immesse sul mercato solo derrate alimentari sicure. |
|
1 | Possono essere immesse sul mercato solo derrate alimentari sicure. |
2 | Le derrate alimentari sono reputate non sicure se si deve presumere che: |
a | siano dannose per la salute; o |
b | non siano adatte al consumo umano. |
3 | Per decidere se una derrata alimentare è sicura occorre considerare: |
a | le condizioni normali del suo uso in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione; |
b | le condizioni normali del suo uso da parte dei consumatori; e |
c | le informazioni trasmesse ai consumatori o generalmente accessibili al pubblico sul modo di evitare effetti dannosi per la salute provocati da una determinata derrata alimentare o da una determinata categoria di derrate alimentari. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce i requisiti in materia di sicurezza delle derrate alimentari. |
5 | Può introdurre un obbligo di autorizzazione o di annuncio per: |
a | i nuovi tipi di derrate alimentari; |
b | le derrate alimentari destinate alle persone che abbisognano, per motivi di salute, di una nutrizione speciale; |
c | le derrate alimentari pubblicizzate con una menzione di effetti nutrizionali particolari o di altri effetti fisiologici; |
d | le derrate alimentari provenienti da animali cui sono stati somministrati, in sperimentazioni cliniche, medicamenti non omologati. |
6 | Il Consiglio federale può introdurre altri obblighi di autorizzazione o di annuncio se la Svizzera si è impegnata in virtù di un trattato internazionale ad applicare prescrizioni tecniche che prevedono tali obblighi. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 54 Avvertimento al pubblico - 1 Se accertano che a un numero indeterminato di consumatori sono stati consegnati derrate alimentari od oggetti d'uso non sicuri, le autorità di esecuzione provvedono affinché la popolazione sia informata e le sia raccomandato come comportarsi. |
|
1 | Se accertano che a un numero indeterminato di consumatori sono stati consegnati derrate alimentari od oggetti d'uso non sicuri, le autorità di esecuzione provvedono affinché la popolazione sia informata e le sia raccomandato come comportarsi. |
2 | Se è minacciata la popolazione di più Cantoni, l'informazione e le raccomandazioni incombono alle autorità federali. |
3 | Nei casi di minore entità, l'autorità competente può rendere accessibili le informazioni mediante una procedura di richiamo. |
4 | L'autorità consulta, se possibile previamente: |
a | la persona che ha fabbricato, importato o immesso sul mercato il prodotto; |
b | le organizzazioni di consumatori. |
5 | L'autorità competente può incaricare la persona che immette il prodotto sul mercato di informare il pubblico. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 54 Avvertimento al pubblico - 1 Se accertano che a un numero indeterminato di consumatori sono stati consegnati derrate alimentari od oggetti d'uso non sicuri, le autorità di esecuzione provvedono affinché la popolazione sia informata e le sia raccomandato come comportarsi. |
|
1 | Se accertano che a un numero indeterminato di consumatori sono stati consegnati derrate alimentari od oggetti d'uso non sicuri, le autorità di esecuzione provvedono affinché la popolazione sia informata e le sia raccomandato come comportarsi. |
2 | Se è minacciata la popolazione di più Cantoni, l'informazione e le raccomandazioni incombono alle autorità federali. |
3 | Nei casi di minore entità, l'autorità competente può rendere accessibili le informazioni mediante una procedura di richiamo. |
4 | L'autorità consulta, se possibile previamente: |
a | la persona che ha fabbricato, importato o immesso sul mercato il prodotto; |
b | le organizzazioni di consumatori. |
5 | L'autorità competente può incaricare la persona che immette il prodotto sul mercato di informare il pubblico. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 54 Avvertimento al pubblico - 1 Se accertano che a un numero indeterminato di consumatori sono stati consegnati derrate alimentari od oggetti d'uso non sicuri, le autorità di esecuzione provvedono affinché la popolazione sia informata e le sia raccomandato come comportarsi. |
|
1 | Se accertano che a un numero indeterminato di consumatori sono stati consegnati derrate alimentari od oggetti d'uso non sicuri, le autorità di esecuzione provvedono affinché la popolazione sia informata e le sia raccomandato come comportarsi. |
2 | Se è minacciata la popolazione di più Cantoni, l'informazione e le raccomandazioni incombono alle autorità federali. |
3 | Nei casi di minore entità, l'autorità competente può rendere accessibili le informazioni mediante una procedura di richiamo. |
4 | L'autorità consulta, se possibile previamente: |
a | la persona che ha fabbricato, importato o immesso sul mercato il prodotto; |
b | le organizzazioni di consumatori. |
5 | L'autorità competente può incaricare la persona che immette il prodotto sul mercato di informare il pubblico. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 8 Produzione primaria - Chi produce animali o piante per la fabbricazione di derrate alimentari deve farlo in modo tale che le derrate alimentari risultanti non mettano in pericolo la salute umana né inducano in inganno. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 8 Produzione primaria - Chi produce animali o piante per la fabbricazione di derrate alimentari deve farlo in modo tale che le derrate alimentari risultanti non mettano in pericolo la salute umana né inducano in inganno. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 8 Produzione primaria - Chi produce animali o piante per la fabbricazione di derrate alimentari deve farlo in modo tale che le derrate alimentari risultanti non mettano in pericolo la salute umana né inducano in inganno. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 54 Avvertimento al pubblico - 1 Se accertano che a un numero indeterminato di consumatori sono stati consegnati derrate alimentari od oggetti d'uso non sicuri, le autorità di esecuzione provvedono affinché la popolazione sia informata e le sia raccomandato come comportarsi. |
|
1 | Se accertano che a un numero indeterminato di consumatori sono stati consegnati derrate alimentari od oggetti d'uso non sicuri, le autorità di esecuzione provvedono affinché la popolazione sia informata e le sia raccomandato come comportarsi. |
2 | Se è minacciata la popolazione di più Cantoni, l'informazione e le raccomandazioni incombono alle autorità federali. |
3 | Nei casi di minore entità, l'autorità competente può rendere accessibili le informazioni mediante una procedura di richiamo. |
4 | L'autorità consulta, se possibile previamente: |
a | la persona che ha fabbricato, importato o immesso sul mercato il prodotto; |
b | le organizzazioni di consumatori. |
5 | L'autorità competente può incaricare la persona che immette il prodotto sul mercato di informare il pubblico. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 8 Produzione primaria - Chi produce animali o piante per la fabbricazione di derrate alimentari deve farlo in modo tale che le derrate alimentari risultanti non mettano in pericolo la salute umana né inducano in inganno. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 8 Produzione primaria - Chi produce animali o piante per la fabbricazione di derrate alimentari deve farlo in modo tale che le derrate alimentari risultanti non mettano in pericolo la salute umana né inducano in inganno. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 8 Produzione primaria - Chi produce animali o piante per la fabbricazione di derrate alimentari deve farlo in modo tale che le derrate alimentari risultanti non mettano in pericolo la salute umana né inducano in inganno. |