AO ist namentlich strafbar, wer eine unter die Verordnung fallende, nicht bewilligte Verkaufsveranstaltung öffentlich ankündigt oder durchführt. Als bewilligungspflichtige Verkaufsveranstaltung gelten nebst den Ausverkäufen (Art. 2 Abs. 1
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RS 513.1 OEs Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito Art. 2 Articolazione dell'esercito |
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| L'esercito si articola in: | ||||||
| capo dell'esercito, coadiuvato dallo Stato maggiore dell'esercito; | ||||||
| Comando Operazioni, comprendente:il Servizio informazioni militare,le Forze terrestri, comprendenti le tre brigate meccanizzate,le quattro divisioni territoriali,il comando polizia militare,le Forze aeree, comprendenti la brigata d'aviazione e la brigata DTA,il Centro di competenza SWISSINT,il comando forze speciali; | ||||||
| il Servizio informazioni militare, | ||||||
| le Forze terrestri, comprendenti le tre brigate meccanizzate, | ||||||
| le quattro divisioni territoriali, | ||||||
| il comando polizia militare, | ||||||
| le Forze aeree, comprendenti la brigata d'aviazione e la brigata DTA, | ||||||
| il Centro di competenza SWISSINT, | ||||||
| il comando forze speciali; | ||||||
| Base logistica dell'esercito, comprendente la brigata logistica e la Sanità militare; | ||||||
| Comando Ciber, comprendente la brigata di aiuto alla condotta; | ||||||
| Comando Istruzione, comprendente:l'Istruzione superiore dei quadri,cinque formazioni d'addestramento,il personale dell'esercito. | ||||||
| l'Istruzione superiore dei quadri, | ||||||
| cinque formazioni d'addestramento, | ||||||
| il personale dell'esercito. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 718). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 718). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 718). [4] Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 718). [5] Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 718). [6] Introdotta dal n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 718). | ||||||
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RS 513.1 OEs Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito Art. 2 Articolazione dell'esercito |
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| L'esercito si articola in: | ||||||
| capo dell'esercito, coadiuvato dallo Stato maggiore dell'esercito; | ||||||
| Comando Operazioni, comprendente:il Servizio informazioni militare,le Forze terrestri, comprendenti le tre brigate meccanizzate,le quattro divisioni territoriali,il comando polizia militare,le Forze aeree, comprendenti la brigata d'aviazione e la brigata DTA,il Centro di competenza SWISSINT,il comando forze speciali; | ||||||
| il Servizio informazioni militare, | ||||||
| le Forze terrestri, comprendenti le tre brigate meccanizzate, | ||||||
| le quattro divisioni territoriali, | ||||||
| il comando polizia militare, | ||||||
| le Forze aeree, comprendenti la brigata d'aviazione e la brigata DTA, | ||||||
| il Centro di competenza SWISSINT, | ||||||
| il comando forze speciali; | ||||||
| Base logistica dell'esercito, comprendente la brigata logistica e la Sanità militare; | ||||||
| Comando Ciber, comprendente la brigata di aiuto alla condotta; | ||||||
| Comando Istruzione, comprendente:l'Istruzione superiore dei quadri,cinque formazioni d'addestramento,il personale dell'esercito. | ||||||
| l'Istruzione superiore dei quadri, | ||||||
| cinque formazioni d'addestramento, | ||||||
| il personale dell'esercito. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 718). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 718). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 718). [4] Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 718). [5] Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 718). [6] Introdotta dal n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 718). | ||||||
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RS 513.1 OEs Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito |
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| L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. | ||||||
| L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono: | ||||||
| le reclute; | ||||||
| il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni; | ||||||
| i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza; | ||||||
| i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione; | ||||||
| il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni. | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 17 Indicazione dei prezzi nella pubblicità |
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| Se nella pubblicità sono menzionati prezzi o riduzioni di prezzo, la loro indicazione è soggetta alle disposizioni emanate dal Consiglio federale. | ||||||
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RS 513.1 OEs Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito |
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| L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. | ||||||
| L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono: | ||||||
| le reclute; | ||||||
| il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni; | ||||||
| i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza; | ||||||
| i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione; | ||||||
| il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni. | ||||||
AO, wo von öffentlicher Ankündigung oder Durchführung die Rede ist, widerspricht dem nicht. Diese Bestimmung umschreibt nicht die Voraussetzungen, unter denen eine Veranstaltung bewilligungspflichtig ist, sondern legt nur fest, dass sowohl strafbar ist, wer die nicht bewilligte Verkaufsveranstaltung bloss öffentlich ankündigt, als auch, wer sie nur durchführt (BGE 85 II 445 f.). Es trifft zu, dass im Flugblatt nur die Durchführung einer Werbeveranstaltung angekündigt worden ist. Dass ein Verkauf von Waren stattfinde, bei dem den Käufern vorübergehend besondere Vergünstigungen zukämen, wurde darin nicht gesagt. Die im Flugblatt erwähnten Vorteile (Gratisabgabe eines Photoapparates, Gratisteilnahme an einer Vorverlosung) waren denn auch keine Vergünstigungen im Sinne des Art. 1 Abs. 1
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RS 513.1 OEs Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito |
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| L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. | ||||||
| L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono: | ||||||
| le reclute; | ||||||
| il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni; | ||||||
| i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza; | ||||||
| i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione; | ||||||
| il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni. | ||||||
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RS 513.1 OEs Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito |
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| L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. | ||||||
| L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono: | ||||||
| le reclute; | ||||||
| il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni; | ||||||
| i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza; | ||||||
| i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione; | ||||||
| il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni. | ||||||
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RS 513.1 OEs Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito |
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| L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. | ||||||
| L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono: | ||||||
| le reclute; | ||||||
| il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni; | ||||||
| i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza; | ||||||
| i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione; | ||||||
| il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni. | ||||||
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RS 513.1 OEs Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito |
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| L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. | ||||||
| L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono: | ||||||
| le reclute; | ||||||
| il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni; | ||||||
| i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza; | ||||||
| i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione; | ||||||
| il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni. | ||||||
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RS 513.1 OEs Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito |
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| L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. | ||||||
| L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono: | ||||||
| le reclute; | ||||||
| il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni; | ||||||
| i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza; | ||||||
| i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione; | ||||||
| il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni. | ||||||
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RS 513.1 OEs Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito |
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| L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. | ||||||
| L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono: | ||||||
| le reclute; | ||||||
| il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni; | ||||||
| i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza; | ||||||
| i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione; | ||||||
| il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni. | ||||||
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RS 513.1 OEs Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito |
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| L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. | ||||||
| L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono: | ||||||
| le reclute; | ||||||
| il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni; | ||||||
| i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza; | ||||||
| i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione; | ||||||
| il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni. | ||||||
AO objektiv erfüllt.